§ 2.3.25 - L. 6 marzo 1968, n. 377.
Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.3 disciplina generale
Data:06/03/1968
Numero:377


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per [...]
Art. 2.      Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i primi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, [...]
Art. 3.      E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1
Art. 4.      I mutui di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, che siano laureati in scienze agrarie e periti agrari, che acquistino [...]
Art. 5.      La concessione dei mutui di cui all'art. 4 è disposta in base ad un ordine di graduatoria formato annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con precedenza alle operazioni di [...]
Art. 6.      Per gli acquisti di cui all'art. 4 si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'art. 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590
Art. 7.      Decade dal beneficio di cui all'art. 4 il tecnico agricolo che, prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto, aliena il fondo acquistato o cessa dal condurlo direttamente o non adempia agli [...]
Art. 8.      I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi fino all'ammontare massimo complessivo di lire 700 milioni. A tal fine è aumentato di eguale importo il fondo di rotazione previsto [...]
Art. 9.      All'onere derivante dalla concessione dei contributi e delle borse di studio, di cui agli articoli 1, 2 e 3, si farà fronte con lo stanziamento disposto in attuazione dell'autorizzazione di [...]


§ 2.3.25 - L. 6 marzo 1968, n. 377. [1]

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura.

(G.U. 13 aprile 1968, n. 96).

 

 

Art. 1.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti che si associno per affidare a tecnici, forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione tecnica delle loro aziende.

     I contributi di cui al comma precedente non possono superare la misura del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

     La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione del tecnico.

     I contributi possono essere concessi anche per l'assistenza tecnica a mezzadri, coloni parziali, compartecipanti, proprietari affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti e cooperative di conduzione che si associano a tal fine.

 

     Art. 2.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i primi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, borse di studio per l'importo di lire un milione ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole.

     Le borse di studio, nel limite massimo di 150 per ciascuno degli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Le borse di studio hanno durata annuale; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporne la rinnovazione per un secondo anno.

     I candidati ammessi al beneficio delle borse di studio saranno destinati a svolgere il periodo di applicazione presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee ai fini del perfezionamento, della preparazione professionale e, in particolare, della specializzazione nella gestione, direzione ed amministrazione aziendale, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

 

     Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969, 1970 per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2.

 

     Art. 4.

     I mutui di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, possono essere concessi anche a favore di tecnici agricoli, che siano laureati in scienze agrarie e periti agrari, che acquistino fondi rustici idonei alla costituzione di aziende agricole pilota, salvo che il fondo, idoneo alla formazione di una proprietà familiare economicamente efficiente, non sia richiesto dai coltivatori cui all'art. 1 della già citata legge 26 maggio 1965, n. 590. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di proroga e di prelazione, previsti dalle leggi vigenti, a favore degli affittuari, mezzadri e coloni.

     La concessione dei benefici di cui al precedente comma è subordinata, oltre che alle condizioni previste dall'art. 3 della citata legge, alla presentazione da parte del richiedente di un piano di trasformazione agraria e di coltivazione, soggetto all'approvazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     Nella domanda di concessione del mutuo il tecnico agricolo deve inoltre dichiararsi disposto, ove lo richieda l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ad assicurare l'utilizzazione del fondo anche ai fini dell'impianto di campi sperimentali, della dimostrazione pratica e della istruzione professionale dei coltivatori della zona, da svolgere sotto la guida dello stesso ispettorato, con i finanziamenti previsti dalle leggi vigenti.

     Sono esclusi dai benefici di cui al primo comma i tecnici che possiedono individualmente o nell'ambito del nucleo familiare di cui fanno parte terreni sufficienti per la costituzione di aziende agricole pilota.

 

     Art. 5.

     La concessione dei mutui di cui all'art. 4 è disposta in base ad un ordine di graduatoria formato annualmente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con precedenza alle operazioni di acquisto riguardanti fondi rustici situati in territori depressi da valorizzare e tenuto conto del grado di rispondenza del programma di trasformazione agraria e di coltivazione ai fini dello sviluppo agricolo della zona e in particolare agli obiettivi di sviluppo indicati, ove esistano, dei piani zonali di cui all'art. 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     Per la concessione dei mutui destinati all'acquisto di fondi rustici situati nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento.

 

     Art. 6.

     Per gli acquisti di cui all'art. 4 si applicano le agevolazioni tributarie previste dall'art. 25 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

 

     Art. 7.

     Decade dal beneficio di cui all'art. 4 il tecnico agricolo che, prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto, aliena il fondo acquistato o cessa dal condurlo direttamente o non adempia agli obblighi derivanti dal piano di trasformazione o coltivazione ovvero, durante lo stesso periodo, non osservi le disposizioni impartite dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'istituzione di campi sperimentali, per l'utilizzazione del fondo ai fini della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori.

 

     Art. 8.

     I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi fino all'ammontare massimo complessivo di lire 700 milioni. A tal fine è aumentato di eguale importo il fondo di rotazione previsto dall'art. 16 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dalla concessione dei contributi e delle borse di studio, di cui agli articoli 1, 2 e 3, si farà fronte con lo stanziamento disposto in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 45, lettera c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

     All'onere derivante dalla concessione dei mutui di cui agli artt. 4 e seguenti si farà fronte mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1968 in attuazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.