§ 1.2.13 – L.R. 16 giugno 1980, n. 19.
Finanziamento per la costruzione e l'arredamento del Palazzo del Consiglio regionale in Cagliari e per l'acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:16/06/1980
Numero:19


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 20.000.000.000 per il finanziamento anche parziale dei lavori di costruzione e dell'arredamento [...]
Art. 2.      I mutui di cui all'art. 1 saranno ammortizzati in non più di venti annualità e ad un tasso non superiore di tre punti al tasso ufficiale di sconto. In deroga al massimale di cui all'art. 1, [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1 garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'Amministrazione [...]
Art. 5.      All'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge può procedersi, oltre che nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, anche mediante concessione di sola [...]
Art. 6.      I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della l. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni
Art. 7.      La contrazione dei mutui di cui all'art. 1 sarà ripartita in ragione di lire 7.000.000.000 nel 1980, di lire 7.000.000.000 nel 1981, di lire 3.000.000.000 nel 1982 e di lire 3.000.000.000 nel [...]
Art. 8.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione per l'anno 1980 è istituito il capitolo 41617 con la denominazione: «Ricavo dei mutui contratti per la costruzione e [...]


§ 1.2.13 – L.R. 16 giugno 1980, n. 19.

Finanziamento per la costruzione e l'arredamento del Palazzo del Consiglio regionale in Cagliari e per l'acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari.

(B.U. 26 giugno 1980, n. 28).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 20.000.000.000 per il finanziamento anche parziale dei lavori di costruzione e dell'arredamento del Palazzo del Consiglio regionale nell'area di Via Roma in Cagliari, e per l'acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonché per la costruzione di locali per il Consiglio regionale in Viale Trieste in Cagliari.

 

     Art. 2.

     I mutui di cui all'art. 1 saranno ammortizzati in non più di venti annualità e ad un tasso non superiore di tre punti al tasso ufficiale di sconto. In deroga al massimale di cui all'art. 1, l'importo complessivo dei mutui da contrarre può essere aumentato, ove ne sussista la necessità, in corrispondenza di eventuali tassi di interesse inferiori a quello predetto.

     Fermo restando l'ammontare massimo delle rate d'ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l'Amministrazione regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l'importo complessivo dei mutui da contrarre.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente articolo.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a richiedere a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1 garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

 

     Art. 5.

     All'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge può procedersi, oltre che nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche, anche mediante concessione di sola costruzione. In tale ultima ipotesi i lavori possono essere eseguiti, in tutto o in parte, anche a pagamento differito, mediante l'iscrizione in bilancio di limiti d'impegno da trarsi all'ammontare massimo delle spese autorizzate, nei termini indicati nell'art. 1, per l'ammortamento dei mutui.

I provvedimenti concernenti gli acquisti di immobili previsti dalla presente legge sono adottati dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici.

     Alle somme stanziate per le costruzioni, arredamenti e acquisti autorizzati dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 36 del r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, come modificato dal secondo comma dell'art. 4 della l. 20 luglio 1977, n. 407, e dall'ottavo comma dell'art. 33 della l. 5 agosto 1978, n. 468.

     Alle stesse somme si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 18 della succitata l. 5 agosto 1978, n. 468.

 

     Art. 6.

     I lavori di cui alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della l. 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

 

     Art. 7.

     La contrazione dei mutui di cui all'art. 1 sarà ripartita in ragione di lire 7.000.000.000 nel 1980, di lire 7.000.000.000 nel 1981, di lire 3.000.000.000 nel 1982 e di lire 3.000.000.000 nel 1983.

     I mutui di cui al primo comma, ripartiti in ragione d'anno, possono essere contratti per diverse trance e per parti di opere.

     Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui del presente articolo, trovano capienza nella quota dell'imposta di bollo devoluta alla regione.

 

     Art. 8.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione per l'anno 1980 è istituito il capitolo 41617 con la denominazione: «Ricavo dei mutui contratti per la costruzione e l'arredamento del Palazzo del Consiglio regionale e nell'area di Via Roma in Cagliari e per l'acquisizione del Palazzo Vice Regio e di altri edifici e aree che possono rendersi utilizzabili nel rione di Castello in Cagliari, nonché per la costruzione di locali per il Consiglio regionale in Viale Trieste in Cagliari», con lo stanziamento di lire 7.000.000.000.

     (Omissis).