§ 3.1.1 - L.R. 27 giugno 1949, n. 1.
Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/06/1949
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Ad integrazione delle assegnazioni dello Stato in ordine alla lotta contro le malattie sociali è costituito il «Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali».
Art. 2.      Gli stanziamenti relativi al fondo di cui all'art. 1 saranno previsti e disposti, per ciascun anno, in sede normale di bilancio, tenendo presenti, per la precisazione della misura, [...]
Art. 3.      Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1949 è previsto e disposto lo stanziamento urgente di L. 50.000.000, quale primo contributo al fondo di cui all'art. 1.


§ 3.1.1 - L.R. 27 giugno 1949, n. 1. [1]

Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali.

 

Art. 1.

     Ad integrazione delle assegnazioni dello Stato in ordine alla lotta contro le malattie sociali è costituito il «Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali».

 

     Art. 2.

     Gli stanziamenti relativi al fondo di cui all'art. 1 saranno previsti e disposti, per ciascun anno, in sede normale di bilancio, tenendo presenti, per la precisazione della misura, congiuntamente i criteri sia delle necessita contingenti sia delle proporzioni dell'intervento dello Stato.

 

     Art. 3.

     Per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 1949 è previsto e disposto lo stanziamento urgente di L. 50.000.000, quale primo contributo al fondo di cui all'art. 1.

     Nell'erogazione delle somme relative a tale primo stanziamento, saranno tenute presenti, sopratutto, le più urgenti necessità della lotta antitubercolare.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 8 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.