§ 2.6.21 - L.R. 18 maggio 1977, n. 19.
Norme integrative della l.r. 5 marzo 1953, n. 2, concernente «Provvidenze a favore dell'industria peschereccia».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:18/05/1977
Numero:19


Sommario
Art. 1.      A favore di pescatori e di cooperative di pescatori che abbiano subito a causa di eccezionali calamità naturali la perdita di barche, motobarche e motopescherecci ovvero abbiano subito a detti [...]
Art. 2.      I benefici di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano subito i danni prima dell'entrata in vigore della presente legge purché tali danni [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.6.21 - L.R. 18 maggio 1977, n. 19.

Norme integrative della l.r. 5 marzo 1953, n. 2, concernente «Provvidenze a favore dell'industria peschereccia».

 

Art. 1.

     A favore di pescatori e di cooperative di pescatori che abbiano subito a causa di eccezionali calamità naturali la perdita di barche, motobarche e motopescherecci ovvero abbiano subito a detti mezzi e relative attrezzature di bordo e da pesca nonché ad opere e attrezzature di compendi ittici, peschiere e impianti per l'allevamento di pesci e di altre specie acquatiche danni di rilevanza superiore al 30% del loro complesso funzionale, l'Amministrazione regionale, in deroga alle limitazioni stabilite negli artt. 4 e 7 della l.r. 5 marzo 1953, n. 2, è autorizzata a concedere anche per più di una volta i finanziamenti e i contributi previsti da detta legge.

     Tali deroghe possono essere applicate anche a favore di imprese non cooperativistiche esclusivamente per danni causati dai sopracitati eventi eccezionali ad opere e attrezzature di impianti e stabilimenti per l'allevamento di pesci e di altri animali acquatici.

 

     Art. 2.

     I benefici di cui al precedente art. 1 possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano subito i danni prima dell'entrata in vigore della presente legge purché tali danni non si siano verificati anteriormente al 1º gennaio 1975.

 

     Art. 3.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.