§ 2.6.26 - L.R. 21 agosto 1980, n. 25.
Norme per l'applicazione nella Regione Sarda dell'art. 17 della l. 2 maggio 1977, n. 192. Contributi per progettazione, costruzione, ampliamento ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:21/08/1980
Numero:25


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale, nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 17 della l. 2 maggio 1977, n. 192, è autorizzata ad erogare contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento ed [...]
Art. 2.      Gli impianti per i quali si richiede il contributo devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla l. 2 maggio 1977, n. 192.
Art. 3.      E' autorizzata la concessione dei contributi, fino ad un massimo del 50% della spesa preventiva riconosciuta ammissibile.
Art. 4.      I contributi di cui all'art. 3 non possono superare la percentuale indicata e non sono cumulabili con analoghi contributi statali e regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo [...]
Art. 5.      I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano realizzato le iniziative prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque [...]
Art. 6.      Ai fini dell'applicazione della presente legge potranno essere assunti impegni di spesa entro i limiti delle assegnazioni che verranno disposte a favore della Regione Sarda a norma dell'art. 17 [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.6.26 - L.R. 21 agosto 1980, n. 25.

Norme per l'applicazione nella Regione Sarda dell'art. 17 della l. 2 maggio 1977, n. 192. Contributi per progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale, nel quadro dei principi stabiliti dall'art. 17 della l. 2 maggio 1977, n. 192, è autorizzata ad erogare contributi per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.

     Ai benefici di cui al precedente comma sono ammesse le cooperative della pesca, gli enti e le imprese individuali e collettive di molluschicoltura.

     Le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico hanno la precedenza sugli altri soggetti.

 

     Art. 2.

     Gli impianti per i quali si richiede il contributo devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla l. 2 maggio 1977, n. 192.

     Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente gli Uffici dei Medici provinciali dovranno apporre, sui progetti predisposti dagli interessati, apposito visto tecnico sanitario, entro 30 giorni dalla data di presentazione.

     L'erogazione dei contributi è disposta con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     E' autorizzata la concessione dei contributi, fino ad un massimo del 50% della spesa preventiva riconosciuta ammissibile.

     La misura del contributo di cui al comma precedente è elevata fino al 75% della spesa qualora si tratti di cooperative della pesca e di enti pubblici.

     I contributi di cui alla presente legge saranno accordati solo dietro presentazione di istanze corredate di progetti completi di relazione e di preventivi di spesa opportunamente documentati e potranno essere somministrati in una soluzione o in base allo stato di avanzamento dei lavori.

     L'erogazione e saldo dei contributi non potrà avvenire comunque se non previa attestazione, che dovrà essere rilasciata o negata dagli Uffici dei Medici provinciali competenti entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta, della rispondenza degli impianti di stabulazione ai requisiti previsti dalla l. 2 maggio 1977, n. 192.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui all'art. 3 non possono superare la percentuale indicata e non sono cumulabili con analoghi contributi statali e regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.

     In caso di concorso con eventuali finanziamenti a tasso agevolato concessi da Istituti di credito all'uopo autorizzati, la misura dei contributi dovrà essere determinata in modo che, sommata all'ammontare del finanziamento, non sia superato l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.

 

     Art. 5.

     I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi anche a favore di quei richiedenti che abbiano realizzato le iniziative prima dell'entrata in vigore della presente legge e comunque non antecedentemente al 2 maggio 1977.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'applicazione della presente legge potranno essere assunti impegni di spesa entro i limiti delle assegnazioni che verranno disposte a favore della Regione Sarda a norma dell'art. 17 della l. 2 maggio 1977, n. 192.

     Le assegnazioni derivanti dalla legge indicata nel precedente comma ed i corrispondenti oneri saranno iscritti, rispettivamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci annuali della Regione.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.