§ 6.3.62 - L.R. 8 settembre 1993, n. 9.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/1995 della Regione Calabria - Legge Finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:08/09/1993
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire [...]
Art. 2.      1. La spesa da porre a carico del programma operativo Monofondo - obiettivi 3 e 4 (formazione professionale), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale [...]
Art. 3.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio [...]
Art. 4.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge [...]
Art. 5.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di [...]
Art. 6.      1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, [...]
Art. 7.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese [...]
Art. 8.      1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la [...]
Art. 9.      1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987. n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna» è autorizzata per [...]
Art. 10.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire [...]
Art. 11.      1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 [...]
Art. 12.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 6.000.000.000.
Art. 13.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 14.      1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata [...]
Art. 15.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la [...]
Art. 16.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000.
Art. 17.      1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 18.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la [...]
Art. 19.      1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire [...]
Art. 20.      1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della [...]
Art. 21.      1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986. n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1993 - [...]
Art. 22.      1. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 3.000.000.000, finanziata con i fondi [...]
Art. 23.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - [...]
Art. 24.      1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge [...]
Art. 25.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 2.000.000.000 [...]
Art. 26.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984. n. 29 «Norme per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 200.000.000, [...]
Art. 27.      1. Al fine di garantire gli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi, ai sensi del regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio [...]
Art. 28.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 29.      1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge regionale 28 [...]
Art. 30.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per [...]
Art. 31.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per [...]
Art. 32.      1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge [...]
Art. 33.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario [...]
Art. 34.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire [...]
Art. 35.      1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle [...]
Art. 36.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle [...]
Art. 37.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio [...]
Art. 38.      1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, [...]
Art. 39.      1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività [...]
Art. 40.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive [...]
Art. 41.      1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione [...]
Art. 42.      1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2121102 - 2121103 2121201 - 2121206 [...]
Art. 43.      1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza [...]
Art. 44.      1. Gli importi da iscrivere nel fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere [...]
Art. 45.      1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è [...]
Art. 46.      1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti [...]
Art. 47.      1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari [...]
Art. 48.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 [...]
Art. 49.      1. La ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente, avviene tra le Unità socio-sanitarie locali in base alla popolazione residente per classi di età, al grado di conseguimento [...]
Art. 50.      1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unità socio-sanitarie locali, con provvedimento soggetto ad approvazione della Giunta regionale, provvedono a convertire - [...]
Art. 51.      1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di ricovero viene [...]
Art. 52.      1. Le Unità sociosanitarie locali entro il termine stabilito all'art. 50, primo comma, propongono la rideterminazione del fabbisogno di attività specialistica ambulatoriale ed esterna [...]
Art. 53.      1. Entro l'anno 1993 la Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti [...]
Art. 54.      1. E' istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie nel servizio sanitario regionale, cui le Unità sociosanitarie locali devono fornire le informazioni secondo metodologie e [...]
Art. 55.  
Art. 56.      1. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a [...]
Art. 57.      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 408.828.348.000 nel triennio 1993/1995 di cui lire 404.428.348.000 a carico del [...]
Art. 58.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.62 - L.R. 8 settembre 1993, n. 9. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/1995 della Regione Calabria - Legge Finanziaria.

(B.U. n. 76 del 14 settembre 1993).

 

RUBRICA 1ª

Servizi Generali

 

Art. 1.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 20 «Istituzione del garante dei diritti del cittadino» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 2.

     1. La spesa da porre a carico del programma operativo Monofondo - obiettivi 3 e 4 (formazione professionale), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 impiegato nella realizzazione del programma medesimo è prevista, per l'anno 1993, salvo variazioni, in lire 12.000.000.000 da versare sul capitolo 3601106 dell'entrata.

     2. La spesa da porre a carico dei rondi destinati alla gestione delle opere di cui all'art. 139 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (capitolo 2211103 della spesa), a titolo di rimborso stipendi, retribuzioni ed altri assegni per il personale regionale di cui alla legge regionale 5 agosto 1991, n. 13 impiegato nella gestione medesima è prevista, per l'anno 1993 salvo variazioni, in lire 17.000.000.000 da versare sul capitolo 3601107 dell'entrata.

     3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, sesto comma, della legge regionale 11/4/88, n. 14, una unità del personale assegnato al settore 53- Bilancio e programmazione finanziaria è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993 a prestazioni di lavoro straordinario entro i limiti massimi complessivi di 700 ore, ivi comprese le prestazioni rese per assistere gli organi istituzionali del Consiglio regionale in sede di esame del bilancio di previsione relativo all'esercizio 1993. La Giunta regionale è tenuta a disporre l'erogazione del trattamento economico relativo alle prestazioni effettivamente rese, previa corrispondente attestazione da parte del dirigente del settore.

 

RUBRICA 2ª

Territorio

 

     Art. 3.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 «Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria» è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa complessiva di lire 600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 48 «Istituzione del Parco regionale delle Serre» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 300.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 52 «Creazione di riserve naturali presso il bacino di Tarsia e presso la foce del fiume Crati in provincia di Cosenza» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 120.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 «Norme sull'ordinamento della Polizia municipale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500.000.000.

 

     Art. 4.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'A.FO.R. «Azienda forestale della Regione Calabria» - ai sensi dell'art. 35, secondo comma, lett. b), della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per l'iniziativa di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 32 «Costituzione del Consorzio di ricerca forestale per la produzione e la trasformazione del legno e per l'ambiente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 50.000.000.

 

     Art. 5.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 «Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle Aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali», e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 134.840.348.000, finanziata con i fondi di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

     2. Per i contributi di cui alla legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 «Diritto di libera circolazione sugli autoservizi di linea regionali a particolari categorie di cittadini» e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 38 «Interventi urgenti e straordinari contro l'inquinamento da rifiuti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500.000.000.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 luglio 1983, n. 23 «Coordinamento tariffe autolinee extraurbane con le tariffe FF.SS. e norme in materia di abbonamenti» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 250.000.000.

     5. Per la concessione di un contributo una tantum a carico della Regione per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 2.000.000.000.

 

     Art. 6.

     1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità Montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978 n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 «Norme in materia di bonifica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 9.000.000.000.

     3. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente comma, la somma di lire 4.000.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente all'anno 1992.

     4. I fondi stanziati al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa sono destinati, con delibera della Giunta regionale, alla Comunità Montana Alto Tirreno (Verbicaro), ai Comuni di Acri, San Giovanni in Fiore, Tropea, San Luca, Platì, Nicotera e agli altri Comuni da individuare con la medesima delibera, quale contributo al cofinanziamento di progetti a sostegno della occupazione negli enti medesimi. Il 35 per cento dello stanziamento complessivo è riservato ai comuni che hanno deliberato il piano di risanamento finanziario - ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 2/3/89. n. 66, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 24/4/89, n. 144 - e viene ripartito sulla base dei seguenti parametri: 20 per cento in rapporto alla popolazione residente, 10 per cento in rapporto all'estensione del territorio e 5 per cento in rapporto al numero delle frazioni urbane esistenti nel comune.

     5. Per gli interventi di cui all'art. 1, primo e terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21 «Norme in materia di edilizia di culto e disciplina urbanistica dei servizi religiosi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.500.000.000.

     6. All'art. 38, primo comma, della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5, dopo l'espressione «al 31 dicembre 1986» e prima delle parole «che abbia prestato» è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive» è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa complessiva di lire 1.400.000.000.

     2. I limiti di valore di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 - fissati rispettivamente in lire 1.500.000.000 e in lire 1.000.000.000 - sono elevati rispettivamente a lire 8.000.000.000 e a lire 5.000.000 000.

     3. I limiti di valore di cui al secondo comma dell'art. 6 della regionale 31 luglio 1987, n. 24 - fissati rispettivamente in lire 700.000.000 e in lire 1.000.000.000 - sono rispettivamente elevati a lire 2.500.000.000 e a lire 5.000.000.000.

     4. I progetti e le perizie di lavori ed opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni e degli altri enti, di importo inferiore ai limiti di valore stabiliti con le disposizioni di cui ai precedenti secondo e terzo comma e non esaminati dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo, all'entrata in vigore della presente legge vanno restituiti agli enti interessati.

 

RUBRICA 3ª

Istruzione, cultura e tempo libero

 

     Art. 8.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 15 «Interventi nel settore della promozione degli scambi socio-culturali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 100.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 «Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali - Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 «Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 930.000.000.

     4. Per l'eventuale concessione di garanzie fidejussorie - previste dall'art. 8, secondo e quarto comma, della medesima legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 - la relativa spesa graverà sul cap. 1011101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 «Norme per interventi in materia di promozione culturale» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 3.000.000.000.

     6. Le spese relative alle attività e agli interventi previsti ai capitoli 3132103, 3137105, 3137114 e 3132124 del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 gravano, per lo stesso importo previsto nei corrispondenti capitoli del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, a carico dello stanziamento di cui al precedente quinto comma in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16.

     7. Ai fini della concessione del contributo di cui alla legge regionale 27 agosto 1986, n. 39 «Adesione della Regione Calabria al Consorzio teatrale calabrese» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 2.500.000.000.

     8. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 «Istituzione del Centro di Ricerca e di Documentazione Melissa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 15.000.000.

     9. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, la somma di lire 200.000.000 è destinata alla realizzazione del progetto predisposto dal «Laboratorio pacifista delle donne di Rijeka» e denominato «Casa di accoglienza interetnica per le donne in stato di disagio a causa della guerra».

     10. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente quinto comma, la somma di lire 120.000.000 è destinata al Conservatorio di Musica «Torrefranca» di Vibo Valentia.

     11. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 3132108 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, la somma di lire 30.000.000 è destinata alle attività svolte dalla Associazione Donne contro la mafia e la violenza di ogni tipo di Reggio Calabria.

 

     Art. 9.

     1. Per le iniziative di cui alla legge regionale 26 gennaio 1987. n. 4 «Istituzione della Commissione per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 40.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1988. n. 21 «Partecipazione della Regione Calabria all'Istituto di studi su Cassiodoro e sul Medioevo in Calabria con sede in Squillace» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 31 «Erogazione di un contributo annuo all'Istituto Calabrese per la Storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea per attività di ricerca storica e promozione culturale ed educativa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 20.000.000.

     4. Per il contributo di cui alla legge regionale 25 novembre 1989, n. 11 «Erogazione di un contributo annuo al Centro internazionale di Studi Gioachimiti di S. Giovanni in Fiore» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 80.000.000.

     5. Per le finalità di cui alla legge regionale 9 novembre 1989, n. 6 «Norme per la costituzione dell'Istituto regionale per le antichità calabresi e bizantine (IRACEB)» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 80.000.000.

     6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 4 «Erogazione contributo al Centro ricerche, documentazioni e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 60.000.000.

     7. Per le iniziative di cui alla legge regionale 4 gennaio 1990, n. 3 «Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia La Magna Grecia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 40.000.000.

     8. Per la realizzazione delle attività di cui alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 5 «Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria

- Scuola di teatro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa

di lire 350.000.000.

     9. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 «Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 120.000.000.

     10. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 30 «Finanziamento per l'edilizia scolastica minore» è autorizzata per il triennio 1993/1995 la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 di cui lire 700.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     11. Per le iniziative di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 49 «Contributo annuale alla Accademia Hipponiana scuola superiore di musica di Vibo Valentia» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 120.000.000.

 

     Art. 10.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 «Norme per l'attuazione del diritto allo studio», è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 33.400.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 32 «Sostegno all'Università per gli stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa, a totale carico della Regione, di lire 2.000.000.000.

     4. La Giunta regionale - ai sensi dell'art. 36, primo comma, della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dai Fondi di cui agli artt. 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché per la iscrizione delle relative spese.

     5. Per le finalità di cui agli artt. 36 e 37 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18 «Ordinamento della formazione professionale in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 200.000.000.

     6. Ai fini della stipula con gli Istituti assicuratori delle convenzioni per il pagamento delle somme occorrenti, per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani - ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500.000.000.

     7. All'art. 23 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 è aggiunto in fine il seguente comma: «I fondi destinati ai comuni per gli interventi previsti dall'art. 4, lettere a), b), c), d), ed e), possono essere accreditati direttamente alle istituzioni scolastiche beneficiarie, previa formale autorizzazione da parte dei comuni medesimi».

 

     Art. 11.

     1. Ai fini della concessione di contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 4.000.000.000.

     2. A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma, la somma di lire 2.000.000.000 è destinata con specifico vincolo all'Università degli Studi della Calabria, quale quota anno 1993, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra le sedi dell'Università medesima e la città di Cosenza.

 

     Art. 12.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 «Diritto allo studio universitario» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 6.000.000.000.

     2. In attesa dell'attuazione del disposto di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 2/12/91, n. 390, l'EDlS-Calabria continua a svolgere le attività e gli interventi previsti dagli artt. 3 e 20 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 13.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 31 «Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 3.000.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 23 marzo 1988, n. 8 «Istituzione dei centri polivalenti per i giovani» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 250.000.000.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 17 «Interventi a sostegno degli aeroclubs calabresi» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 70.000.000.

     4. A valere sullo stanziamento per l'esercizio finanziario 1993, di cui al precedente primo comma, la somma di lire 580.000.000 è destinata quanto a lire 100.000.000 per contributo al comune di Rossano per l'organizzazione e lo svolgimento di una manifestazione pugilistica, quanto a lire 80.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento della tappa di Vibo Valentia relativa alla competizione di offshore «Venezia-Montecarlo», quanto a lire 400.000.000 per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche denominate «trofeo CEE», «Corsa ciclistica del sole», «Corsa dilettantistica nazionale Gimondi» e «Giro ciclistico di Reggio Calabria».

 

RUBRICA 4ª

Sicurezza sociale

 

     Art. 14.

     1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 900.000.000.

     2. A valere sullo stanziamento per l'esercizio 1993, di cui al precedente comma, la somma di lire 600.000.000 è autorizzata per la spesa allo stesso titolo inerente agli anni 1989 e 1990.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 «Istituzione anagrafe canina, prevenzione del randagismo e protezione degli animali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 15.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 35 «Istituzione di un centro regionale per l'autonomia del non vedente» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 100.000.000.

 

     Art. 16.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 46 «Norme per la valorizzazione del volontariato e la regolamentazione dei rapporti con gli Enti pubblici nella Regione Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 350.000.000.

 

     Art. 17.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 43 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5 «Riordino e programmazione delle funzioni socio- assistenziali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 45.535.000.000 da destinare alla gestione dei servizi socio- assistenziali.

     2. Sullo stanziamento di cui al precedente primo comma gravano con ordine di priorità le spese connesse alle funzioni già di competenza degli Enti soppressi ai sensi dell'art. 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990. n. 57 «Norme per l'istituzione del servizio socio-psicopedagogico in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 5.000.000.000.

 

     Art. 18.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 «Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 350.000.000.

 

     Art. 19.

     1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 «Interventi a favore degli uremici» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000.

 

     Art. 20.

     1. Per gli interventi di cui all'art. 5 - lett. c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) - della legge regionale 9 aprile 1990, n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e dell'immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 2.500.000.000.

     2. Per gli interventi di cui all'art. 5 lett. a) e b) - della legge regionale 9 aprile 1990. n. 17 «Interventi regionali nel settore della emigrazione e della immigrazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 2.000.000.000.

     3. Per le finalità di cui alla legge regionale 4 gennaio 1 990. n. 1 «Provvidenze a favore degli Hanseniani e loro familiari» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 646.000.000

 

 

RUBRICA 5ª

Agricoltura

 

     Art. 21.

     1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 3, primo comma, della legge 8 novembre 1986. n. 752, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1993 - previsti in complessive lire 39.342.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

     1) lire 65.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 29 della presente legge (cap. 5122103);

     2) lire 250.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 30 della presente legge (cap. 5223202);

     3) lire 500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 28 della presente legge (cap. 5132203);

     4) lire 1.500.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 31 della presente legge (cap. 5223201);

     5) lire 2.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123202);

     6) lire 1.200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5122202);

     7) lire 6.600.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dal successivo art. 28 della presente legge (cap. 8045307);

     8) lire 200.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5123205);

     9) lire 1.658.478.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 31 della presente legge (cap. 5271216);

     10) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5223270);

     11) lire 3.000.000.000 per le iniziative relative alla divulgazione in agricoltura (cap. 5112101);

     12) lire 300.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 33 della presente legge (cap. 5223221);

     13) lire 350.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123101);

     14) lire 1.600.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 23 della presente legge (cap. 5123206);

     15) lire 266.772.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 34 della presente legge (cap. 5231203);

     16) lire 3.000.000.000 per le iniziative previste dal primo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231103);

     17) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 33 della presente legge (cap. 5223208);

     18) lire 350.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 25 della presente legge (cap. 5123104);

     19) lire 250.000.000 per la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo (cap. 5112102);

     20) lire 200.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 5114105);

     21) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma del successivo art. 22 della presente legge (cap. 2231202);

     22) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal quarto comma del successivo art. 26 della presente legge (cap. 5223210);

     23) lire 4.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma del successivo art. 29 della presente legge (cap. 8045310);

     24) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal secondo comma dell'art. 32 della presente legge (cap. 8045315);

     25) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dal terzo comma dell'art. 32 della presente legge (cap. 8045316);

     26) lire 51.750.000 per il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento relativo all'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale di cui al secondo comma al successivo art. 31 della presente legge (cap. 5223223).

     2. Le destinazioni di cui al primo comma possono formare impegni e pagamenti sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa di cui ai successivi articoli della presente legge, entro i limiti dell'accertamento e della riscossione di cui al capitolo 2102201 dello stato di previsione dell'entrata.

     3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, la somma di lire 1.000.000.000 è destinata alla concessione di contributi una tantum a parziale copertura del danno subito dalle aziende agricole a seguito della grandinata del luglio 1992, riconosciuta dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste con decreto del 5 gennaio 1993.

     4. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 5151211 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, la somma di lire 500.000.000 è destinata alla concessione di contributi una tantum a parziale copertura del danno subito dalle aziende floricole a seguito del nubifragio del luglio 1993 verificatosi nel territorio del comune di Gioia Tauro, da liquidarsi secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 [2].

 

     Art. 22.

     1. Per gli interventi previsti dal capo secondo della legge regionale 10 marzo 1988, n. 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 3.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 14 «Contributi alle organizzazioni professionali agricole per lo svolgimento dei compiti di istituto» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 «Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica» e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986. n. 752.

 

     Art. 23.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5 febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.200.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini della concessione del contributo, in regime di cofinanziamento pari al 50 per cento, nelle spese per il controllo della produttività animale e tenuta dei libri genealogici, a cura delle associazioni di allevatori, nonché per la realizzazione e gestione di centri genetici e di altre strutture zootecniche di supporto alle attività di miglioramento genetico, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 350.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi per mutui contratti sulla quota parte di spesa non coperta da contributo in conto capitale, relativi agli interventi di potenziamento delle strutture zootecniche previsti dai punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986. n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986. n. 752.

     4. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 24.

     1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC «Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria» - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978. n. 28

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire

64.000.000.000.

     2. Sul contributo di cui al precedente primo comma grava la spesa inerente al ripiano delle perdite, determinate per il 1993 in lire 19.928.814.229, delle gestioni provvisorie degli impianti industriali e delle strutture commerciali, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 e dell'art. 24 della legge regionale 19 giugno 1986, n. 24.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere all'ESAC - Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - il contributo ordinario per l'anno 1993 previsto al precedente comma, in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre. L'erogazione della quarta rata del contributo medesimo è subordinata alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 1992.

 

     Art. 25.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 «Interventi nel settore zootecnico» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 2.000.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9 punto 1). e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1993, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui al medesimo primo comma.

     3. A valere sullo stanziamento di cui al capitolo 2133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, la somma di lire 250.000.000 è destinata al risarcimento dei danni alle colture agricole arrecati dalla selvaggina, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 27.

     4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 54 «Riconoscimento giuridico dell'Associazione regionale allevatori della Calabria con sede in Catanzaro» è autorizzata per l esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 350.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 26.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984. n. 29 «Norme per lo sviluppo dell'apicoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 200.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 maggio 1987, n. 14 «Interventi urgenti per lo sviluppo delle colture protette» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000. finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi all'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Una quota fino al 15 per cento delle disponibilità di cui al primo comma, è autorizzata in favore delle iniziative previste dal combinato disposto di cui agli artt. 9. punto 1), e 10, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1988, n. 2. La residua quota di disponibilità eventualmente non utilizzata entro il 31 ottobre 1993, per carenza di domande da parte dei soggetti beneficiari, è restituita alle destinazioni originarie di cui ai medesimi primo e quarto comma.

     4. Per gli interventi relativi alla lotta fitosanitaria da realizzare da parte di organismi associativi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 27.

     1. Al fine di garantire gli interventi speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi, ai sensi del regolamento CEE n. 1204/82 del Consiglio del 18 maggio 1982, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 6.000.000.000.

 

     Art. 28.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 «Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice - di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 6.600.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 29.

     1. Al fine di sottoporre a revisione e certificazione il bilancio dell'ESAC (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria) - ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 65.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale, di cui alla legge regionale 28 maggio 1984, n. 13. è autorizzato per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 30.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 13 «Interventi diretti alla salvaguardia, al sostegno e all'incremento della coltura del cedro» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 250.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 31.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 17 «Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue» e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai fini di garantire il cofinanziamento regionale, nella misura del 50 per cento, per l'attuazione del programma finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della piattaforma ampelografica nazionale, di cui all'art. 4, secondo comma, lett. b) della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 51.750.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per il cofinanziamento del programma operativo monofondo obiettivo 5A: «Agricoltura - Forestazione- Spazio verde e valorizzazione produzioni agricole» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.658.478.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 32.

     1. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui di miglioramento fondiario - di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25

- è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire

7.000.000.000.

     2. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi della durata massima di venti anni sui mutui per lo sviluppo della cooperazione agricola - di cui all'art. 7 - secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i rondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     3. Per le successive annualità concernenti il concorso negli interessi sui mutui di potenziamento delle strutture zootecniche - di cui all'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 26 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

 

     Art. 33.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 34 «Difesa paesaggistica ed ambientale incentivando la coltivazione della vite» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 300.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n 752.

     2. Per gli interventi previsti dall'art. 2, secondo comma, dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 «Miglioramenti fondiari in agricoltura» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 4.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n 752.

     3. Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente comma è effettuato mediante attualizzazione degli interessi medesimi.

 

     Art. 34.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 settembre 1988, n. 22 «Promozione e sviluppo dell'agriturismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 266.772.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

     2. Ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 714 del 17/3/92, le assegnazioni disposte a favore della Regione Calabria - con i DD.MM. n. 831 del 6/6/86, per lire 1.329.000.000, n. 1884 del 2/11/86, per lire 1.600.000.000, n. 1079 del 2/7/87, per lire 225.000.000, n. 1688 del 13/10/87, per lire 193.000.000 e n. 637 del 14/4/89, per lire 407.000.000 - in attuazione dei riparti di somme prelevate dal fondo di solidarietà nazionale, quali limiti d'impegno posti a carico del capitolo 7460 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, nonché le assegnazioni disposte allo stesso titolo - con i DD.MM. n. 884 del 6/6/86, per lire 886.000.000 e n. 1990 del 21/11/86, per lire 600.000.000 - a carico del capitolo 7461 dello stesso stato di previsione, vanno intese totalmente destinate agli interventi contributivi, recati dall'art. 1, secondo comma, lettera d) della legge 15/10/81, n. 590 e poste a carico del capitolo 7447 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

     3. In attuazione del disposto di cui al precedente comma, la somma complessiva di lire 5.240.000.000, corrispondente alle prime rate dei limiti di impegno riscosse negli esercizi della rispettiva competenza, iscritta nei capitoli 5151212 e 5151213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, rispettivamente per lire 3.754.000.000 e lire 1.486.000.000, è trasferita in sede di chiusura dei conti dello stesso esercizio 1992, al capitolo 5151201 dello stesso stato di previsione, con contestuale eliminazione dei residui attivi e della competenza dei capitoli 2403201 e 2403205 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1992 e della competenza dei capitoli 8045311 e 8045312 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

 

RUBRICA 6

Attività produttive extragricole

 

     Art. 35.

     1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla dotazione del fondo per il Concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane

     - ai sensi della legge regionale 28 maggio 1975, n. 21;

     - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 700.000.000.

 

     Art. 36.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni «Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane» è autorizzata per il triennio 1993/1995 la spesa complessiva di lire 1.250.000.000 di cui lire 250.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     2. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 9 «Delega in materia di artigianato e istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 400.000.000.

     3. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 50 «Interventi diretti a favore delle imprese artigiane e commerciali danneggiate dal nubifragio del 15 e 16 novembre 1987» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.500.000.000.

     4. Al fine di concedere sovvenzioni e contributi alle associazioni regionali degli artigiani - ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 400.000.000.

 

     Art. 37.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.600.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 4 aprile 1986, n. 13 «Costituzione Ente Autonomo fiera di Reggio Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 320.000.000.

 

     Art. 38.

     1. Per le iniziative previste dagli artt. 35, 52, 54 e 65 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 3.500.000.000.

     2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 26 «Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 800.000.000.

     3. Per le attività di cui all'art. 23, lett. d), della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 «Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria in attuazione della legge 17 maggio 1983. n. 217» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.500.000.000.

     4. Il finanziamento previsto dalla normativa di cui al precedente comma è ripartito tra le Aziende di promozione turistica della Calabria, per il 50 per cento in rapporto alle presenze turistiche registrate nelle cinque provincie calabresi nel periodo dal 15 maggio al 30 settembre di ciascun anno e per il restante 50 per cento in rapporto all'estensione territoriale e al numero degli abitanti di ciascuna provincia.

     5. Alle Aziende di promozione turistica delle province di Crotone e Vibo Valentia è concesso un contributo straordinario di lire 200.000.000 ciascuna a carico dello stanziamento del capitolo 6133104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

 

     Art. 39.

     1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 35 «Sostegno all'attività dell'istituto superiore per il turismo - Corsi di formazione per lo svolgimento di attività turistica» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 150.000.000.

 

     Art. 40.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 10 «Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma» e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000.

     2. La spesa autorizzata al precedente comma può essere gestita tramite funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e dell'apposito regolamento 30 dicembre 1983. n. 1.

 

     Art. 41.

     1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 25 agosto 1987, n. 26 «Interventi finanziari per favorire la ristrutturazione e l'ammodernamento attraverso l'associazionismo e la cooperazione del sistema distributivo e delle strutture mercantili degli enti locali» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 3.650.000.000.

     2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

     a) lire 2.500.000.000 per contributi in conto capitale ai soggetti destinatari di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera b), e dell'art. 4 (capitolo 6211204 della spesa);

     b) lire 1.150.000.000 per contributi in conto interessi o in conto rata di ammortamento ai soggetti destinatari di cui alla lettera a) dell'art. 2 per le finalità di cui all'art. 3, lettera a), e dell'art. 4 (capitolo 6211205 della spesa).

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 42.

     1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2121102 - 2121103 2121201 - 2121206 - 2133101 - 2141 101

- 2141 103 - 2141201 -2211103 - 2222103 - 2231203 - 2233105 - 2311101 -

2311105 -2323201 - 3132108 - 3132123 - 3132124 - 3312101 - 3313102 -3313106

- 3313107 - 3313108 - 3313110 - 3313113 - 3313115 -4131101 - 4231101 -

4231102 - 4231108 - 4241103 - 4251102 -4251105 - 4341105 - 5114104 -

5122101 - 5123106 - 6111104 -6133102 - 6133111 - dello stato di previsione

della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa

indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla

descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli

medesimi.

     2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione e quella prevista nei seguenti capitoli: 2133101 - 2141103 - 2323201 - 3132108 - 3312101 - 3313102 -3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105.

     4. Ai fini e per gli effetti della Decisione CEE del 16 dicembre 1991. n. c[91] 3020/3 che modifica la seconda fase del PIM (Programma Integrato Mediterraneo) della Calabria, le somme di lire 1.312.500.000, lire 1.050.000.000 e lire 2.100.000.000 già impegnate - con deliberazioni della Giunta regionale n. 4961 e n. 4962 del 6/12/89 e n. 6458 del 17/12/90 - rispettivamente su capitoli 6151210, 6151211 e 6151212 della spesa, consolidate tra i residui passivi e successivamente disimpegnate con deliberazioni di revoca della Giunta regionale, n. 897 del 31/2/92 e n. 5617 del 28/12/92, vengono trasferite, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1992. in aumento rispettivamente degli stanziamenti previsti ai capitoli 6151207, 6151208 e 6151209 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     5. Tutte le norme regionali che prevedono pareri non vincolanti da parte delle competenti commissioni consiliari si intendono integrate dalla seguente disposizioni: «Qualora la commissione consiliare non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito».

 

     Art. 43.

     1. Agli effetti degli adempimenti contenuti nell'art. 1 - quater della legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante norme per la finanza locale, la tabella «B» allegata alla presente legge costituisce la rappresentazione finanziaria delle scelte e degli obiettivi contenuti nel programma pluriennale degli interventi regionali di sviluppo nel triennio 1993/1995.

     2. Fino a quando non sarà definito ed approvato il piano regionale di sviluppo l'allegata tabella «B» costituisce il quadro di riferimento finanziario ai fini della dimostrazione di coerenza della relazione previsionale e programmatica degli enti locali, di cui al primo comma.

 

     Art. 44.

     1. Gli importi da iscrivere nel fondi globali - di cui all'art. 32 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1993, restano determinati in complessive lire 2.000.000.000 per il fondo globale destinato alle spese di investimento attinenti alle funzioni normali, secondo il dettaglio di cui all'elenco n. 3 allegato alla legge di bilancio.

 

     Art. 45.

     1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.

     2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - possono essere adottati deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 47, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.

     3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l'obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

 

     Art. 46.

     1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.

 

     Art. 47.

     1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

     2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

 

     Art. 48.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici del territorio della regione, è determinata nella misura dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale, a decorrere dal 1 gennaio 1994.

     2. A decorrere dall'1 gennaio 1994, l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile - di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 - è fissata nella misura corrispondente alla metà dell'imposta erariale medesima e comunque non superiore a lire 50 e non inferiore a lire 10 per metro cubo di gas erogato. Qualora la metà del corrispondente tributo erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo l'addizionale è dovuta nella detta misura minima [3].

     3. In ordine alla liquidazione, alla riscossione, alla repressione delle violazioni relative alle addizionali di cui ai precedenti commi del presente articolo e per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

     4. Con effetto dal 1 gennaio 1994 gli importi delle tasse sulle concessioni regionali e delle altre tasse sovrattasse e contributi indicati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 - per come modificato dal decreto legislativo 23 gennaio 1992, n. 31 - sono aumentate del 100 per cento.

     5. Sono escluse dall'aumento previsto dal precedente comma gli importi delle tasse di cui ai numeri d'ordine 17 e 41 della tariffa indicata allo stesso precedente comma.

 

     Art. 49.

     1. La ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente, avviene tra le Unità socio-sanitarie locali in base alla popolazione residente per classi di età, al grado di conseguimento dei livelli di assistenza sanitaria raggiunti, parametrati su base capitaria e tenendo conto di particolari condizioni ambientali ed aspetti organizzativi.

     2. In sede di ripartizione del fondo sanitario regionale di parte corrente viene destinata una quota di riserva per il graduale conseguimento del riequilibrio territoriale e dei livelli assistenziali.

     3. La compensazione della mobilità sanitaria avviene con i provvedimenti trimestrali di versamento delle quote del fondo sanitario regionale, sulla base della certificazione fatta dalle singole Unità sociosanitarie locali con modalità definite dalla Giunta regionale.

     4. Ai fini di maggiore qualificazione delle prestazioni sanitarie e di ottimizzare l'impiego delle risorse finanziarie, tecnologiche e lavorative, fermi restando i livelli di assistenza previsti dalla vigente normativa, le Unità socio-sanitarie locali adottano proposte di riorganizzazione delle strutture - prioritariamente di quelle non attivate - e dei servizi, con il vincolo del raggiungimento del pareggio del bilancio.

     5. La Giunta regionale delibera sugli atti di cui al precedente comma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni, sentita la competente commissione consiliare. Qualora la Commissione consiliare non preveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

 

     Art. 50.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Unità socio-sanitarie locali, con provvedimento soggetto ad approvazione della Giunta regionale, provvedono a convertire - in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 20 ottobre 1992 concernente l'attivazione dei posti di assistenza a ciclo diurno negli ospedali - almeno il 10 per cento dei posti letto ordinari in posti letto equivalenti di assistenza diurna, tenendo conto prioritariamente dei presidi non ancora attivati.

     2. La percentuale di cui al precedente comma va riferita alla dotazione complessiva calcolata applicando lo standard fino al massimo di 6 posti letto per mille abitanti di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

     3. Entro lo stesso termine indicato al primo comma, in attesa dell'approvazione del provvedimento regionale di riorganizzazione ospedaliera - previsto dall'art. 4, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 4, decimo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - le Unità sociosanitarie locali provvedono altresì ad emanare provvedimenti - soggetti ad approvazione regionale, ai sensi del precedente art. 49, quinto comma - per l'attivazione, nell'ambito dei presidi ospedalieri, delle aree funzionali omogenee e per le trasformazioni di destinazione, per gli accorpamenti e per le disattivazioni necessarie, al fine di conseguire il raggiungimento dei parametri previsti dalla richiamata normativa.

     4. Entro il termine di cui al primo comma le Unità sociosanitarie locali elaborano proposte - soggette ad approvazione regionale ai sensi del precedente art. 49, quinto comma - di ridefinizione dei rapporti di convenzione con le case di cura private convenzionate, provvedendo:

     - alla rideterminazione dei posti letto convezionati in case di cura private, in funzione integrativa della struttura pubblica;

     - alla trasformazione di posti letto di degenza ordinari in posti letto di degenza a ciclo diurno;

     - alla trasformazione di posti letto di degenza in posti letto a destinazione non ospedaliera per l'accoglimento di malati in lungo- assistenza riabilitativa, psicosociale e con patologia ad andamento cronico-invalidante, con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, escluso ogni onere di carattere non sanitario a carico del fondo sanitario regionale.

     5. Entro lo stesso termine di cui al primo comma, le Unità sociosanitarie locali elaborano, inoltre, proposte di ridefinizione dei rapporti di convenzione degli istituti di riabilitazione, convenzionati ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedendo:

     - alla rideterminazione dei posti di assistenza riabilitativa residenziale e semiresidenziale:

     - alla trasformazione di posti di assistenza riabilitativa residenziale in posti di accoglienza per disabili, a valenza mista, sanitaria e socioassistenziale, con determinazione di una quota giornaliera di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

     6. I ricoverati in posti letto a destinazione non ospedaliera sono tenuti, se non indigenti. ad un concorso giornaliero di partecipazione alla spesa, nella misura determinata con provvedimento della Giunta regionale, escluso ogni onere di carattere non sanitario a carico del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 51.

     1. In attesa dell'introduzione di sistemi di remunerazione per caso trattato o per raggruppamenti omogenei di diagnosi, il corrispettivo dovuto alle strutture private di ricovero viene determinato, in via sperimentale ed a decorrere dal 1 settembre 1993, per trattamenti in regime di ricovero, compensati a diaria per giornata effettiva di ricovero, con predeterminazione delle giornate di degenza, che costituiscono tetto massimo della durata della degenza, da individuarsi con provvedimento della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria.

     2. Per le prestazioni di ricovero ospedaliero o in regime di spedalizzazione diurna, nonché per le prestazioni specialistiche, fruite in strutture private non convenzionate e comunque con oneri a carico dell'assistito, il relativo rimborso in forma indiretta, se non già escluso da altra normativa in vigore, è ammesso in via del tutto eccezionale, quando le prestazioni medesime non sono altrimenti ottenibili tempestivamente ed in forma adeguata in strutture pubbliche o convenzionate, anche di altra Unita sociosanitaria locale della regione.

     3. La Giunta regionale annualmente delibera la misura onnicomprensiva dell'importo, a carico del fondo sanitario, del concorso finanziario sulle spese di degenza e assistenza medica riconosciute e regolarmente documentate, direttamente sostenute dall'avente diritto.

 

     Art. 52.

     1. Le Unità sociosanitarie locali entro il termine stabilito all'art. 50, primo comma, propongono la rideterminazione del fabbisogno di attività specialistica ambulatoriale ed esterna convenzionata per assicurare i livelli uniformi di assistenza e fissare gli ambiti territoriali di utenza. La rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche e la proposta di rapporti convenzionali per dette prestazioni con medici specialisti e strutture sanitarie private, gestite da persone fisiche o da società, è effettuata nel rispetto di criteri di massima valorizzazione dei servizi ambulatoriali direttamente gestiti e di utilizzo produttivo delle strumentazioni, tenendo conto della dislocazione territoriale dei presidi pubblici e privati in relazione alle caratteristiche di accesso dei cittadini.

     2. La Giunta regionale delibera sull'atto di cui al precedente comma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni, sentita la competente Commissione consiliare. Qualora la Commissione consiliare non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito.

     3. Qualora dall'atto di cui al precedente primo comma, approvato nei termini di cui al precedente secondo comma risulta che il fabbisogno di attività specialistiche è interamente soddisfatto, per singole specialità, dalle strutture pubbliche, le corrispondenti convenzioni in atto con strutture private di persone fisiche o società cessano di avere efficacia dal primo giorno successivo all'approvazione dell'atto stesso. Qualora invece il fabbisogno, per determinate specialità, e parzialmente soddisfatto dalle strutture pubbliche e le strutture sanitarie private convenzionate offrono prestazioni in eccesso, rispetto alla quota non soddisfatta dalle strutture pubbliche, tutte le corrispondenti convenzioni in atto con strutture private cessano di avere efficacia allo stesso modo. In quest'ultimo caso l'assegnazione in convenzione a strutture sanitarie private di persone fisiche o società è fatta previo espletamento di specifica gara di appalto fra strutture aventi i requisiti, con le modalità da definire da parte della Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria.

     4. In sede di adozione dell'atto di cui al primo comma del presente articolo, le Unità sociosanitarie locali provvedono ad una revisione generale delle ore e dei turni degli specialisti ambulatoriali convenzionati ed in particolare nella specialità ove il ridimensionamento delle strutture comporta disponibilità di risorse di personale dipendente e propongono le ore di attività necessarie, da attribuirsi ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati, operanti nei poliambulatori territoriali, in funzione della tipologia delle prestazioni programmate.

     5. A decorrere dal primo agosto 1993 non possono essere proposte, se non in casi eccezionali, attribuzioni di turni ed ore di attività di detti medici specialisti ambulatoriali, anche se in sostituzione temporanea.

     6. Le convenzioni in atto ai sensi degli artt. 44 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con medici specialisti e con strutture sanitarie private, gestite da persone fisiche o da società, disciplinate dagli accordi collettivi nazionali - esecutivi con D.P.R. 23 marzo 1988. n. 119 e n. 120 - o comunque stipulate con strutture sanitarie private con provvedimento dell'Unità sociosanitaria locale, per l'erogazione di prestazioni specialistiche diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali, sono ridefinite sulla base della tipologia e quantità di prestazioni da affidare, con predeterminazione di un budget finanziario.

     7. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le opportune direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni rese in regime di specialistica convenzionata esterna.

 

     Art. 53.

     1. Entro l'anno 1993 la Giunta regionale, con proprio provvedimento e sentite le associazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, definisce le iniziative da adottare nei rapporti di convenzione con i medici di medicina generale e medici specialisti pediatri di libera scelta per l'introduzione di un budget di riferimento della spesa farmaceutica e per il monitoraggio delle spese indotte, nonché per la definizione di protocolli diagnostico-terapeutici di riferimento nei rapporti con i presidi dell'Unità sociosanitaria locale, ospedaliero e polispecialistico, e con i servizi territoriali.

     2. Le Unità sociosanitarie locali provvedono al ridimensionamento del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, sulla base della rilevazione dei dati statistici di attività e di costo, in relazione ai parametri medi regionali e tenendo conto delle implicazioni operative e di attività conseguenti all'attivazione dei servizi di urgenza ed emergenza medica, salvaguardando le esigenze dei comuni classificati montani.

     3. In sede di ridimensionamento e di riorganizzazione del numero dei punti in atto del servizio di guardia medica festiva e notturna, bisogna redistribuire il relativo personale già impiegato in modo da assicurare il mantenimento dei posti di lavoro, oltre ad assicurare locali idonei ed attrezzature sanitarie adeguate.

     4. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità ed impartisce le opportune direttive per la verifica ed i controlli sulle prestazioni protesiche e di assistenza integrativa.

 

     Art. 54.

     1. E' istituito l'Osservatorio regionale dei prezzi e delle tecnologie nel servizio sanitario regionale, cui le Unità sociosanitarie locali devono fornire le informazioni secondo metodologie e indirizzi definiti con provvedimento della Giunta regionale, a supporto di più efficienti ed efficaci scelte gestionali.

     2. E' istituita, con provvedimento della Giunta regionale, la Commissione regionale per lo snellimento burocratico delle attività sanitarie, con il compito di studiare e proporre forme organizzative più agili ed economiche, in grado di facilitare l'accesso ai servizi, di migliorare la funzionalità dei servizi stessi e di realizzare risparmio di risorse.

     3. In attesa del riordino del Servizio sanitario regionale e fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, su ogni proposta di deliberazione di impegno di spesa adottata dall'Amministratore straordinario - di cui all'art. 1, settimo comma, del decreto legge 6/2/1991, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 4/4/1991, n. 111 - deve essere richiesto a cura dell'Amministratore medesimo il parere, da inserire nella deliberazione stessa, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio di ragioneria dell'Unità sociosanitaria locale, nonché del coordinatore amministrativo sotto il profilo di legittimità.

     4. I soggetti di cui al precedente comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi e degli atti assunti. E' fatto assoluto divieto assumere impegni di spesa senza la necessaria copertura finanziaria.

     5. Gli Amministratori straordinari delle Unità sociosanitarie locali sono obbligati a presentare - ai sensi e per gli effetti del decreto legge 18/1/1993, n. 9 convertito dalla legge 18/3/1993, n 67 e della circolare attuativa della Giunta regionale n. 5290, del 18/5/1993 - entro e non oltre il 30 settembre 1993, i conti consuntivi fino al 31/12/91 oppure, se mancanti, le documentazioni contabili, asseverate dai competenti collegi di revisione, dalle quali risulti la maggiore spesa sanitaria dell'esercizio relativo fornendo nel contempo precise notizie in ordine ai motivi e alle responsabilità del ritardo negli adempimenti di legge. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con provvedimento motivato - adottato in coerenza al disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 28/6/93, n. 209 - è obbligato a sostituire gli Amministratori straordinari inadempienti entro il successivo 15 ottobre 1993.

     6. Gli Amministratori straordinari delle Unità sociosanitarie locali sono obbligati altresì a presentare entro gli stessi termini di cui al precedente comma i rendiconti particolari concernenti la spesa relativa alla applicazione delle leggi regionali 5 maggio 1990, n. 57 e 3 settembre 1991, n. 15.

 

     Art. 55.

 

     Art. 56.

     1. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio.

     1-bis. Nei confronti dei comuni debitori che non abbiano provveduto anno per anno a versare la quota a proprio carico, regolarmente fatturata, quale partecipazione ai costi di gestione del servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, è fatto obbligo alla giunta regionale di provvedere al recupero dei relativi crediti [4].

     (Omissis) [5].

 

     Art. 57.

     1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge - ammontanti a complessive lire 408.828.348.000 nel triennio 1993/1995 di cui lire 404.428.348.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 - si fa fronte a norma del secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1993/1995, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico- descrittivi.

     2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

     - quanto a lire 202.596.000.000 con risorse proprie della Regione;

     - quanto a lire 32.050.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge. 16 maggio 1970, n. 281;

     - quanto a lire 174.182.348.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10 aprile 1981, n. 151, 8 novembre 1986, n. 752.

     3. La tabella «A» allegata alla presente legge fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonché ai programmi di spesa.

 

     Art. 58.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Comma così modificato con art. 21 L.R. 9 settembre 1994, n. 19.

[3] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 22 dicembre 1993, n. 16.

[4] Comma aggiunto con art. 2 L.R. 22 dicembre 1993, n. 16.

[5] Commi dal 2° al 5° abrogati con art. 2 L.R. 22 dicembre 1993, n. 16.