§ 95.27.16 - D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398.
Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:21/12/1990
Numero:398


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.  [3]
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17.  [4]
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 95.27.16 - D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398. [1]

Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

(G.U. 28 dicembre 1990, n. 301)

 

Capo I

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI

TRASCRIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 952,

E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

 

     Art. 1.

     1. E' istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalità.

 

          Art. 2.

     1. Ciascuna regione a statuto ordinario potrà determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalità.

 

          Art. 3.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 è dovuta nella misura minima.

 

          Art. 4.

     1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalità conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote.

 

          Art. 5.

     1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico.

     2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le stesse modalità fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della Regione nel cui territorio è stata eseguita la formalità, il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilità.

     3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalità sono eseguite.

 

          Art. 6.

     1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e, per quanto concerne le note di richiesta di formalità, alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, verserà nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documenterà l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalità e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale, inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalità sono state eseguite.

     2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione.

     3. Ciascuna regione riscuote e dà quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilità.

 

          Art. 7.

     1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successivi aggiornamenti e modificazioni.

 

          Art. 8.

     1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purché compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni.

 

Capo II

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO

SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE ED IMPOSTA

REGIONALE SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI

 

          Art. 9.

     1. E' istituita una addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire 10 e massimo di lire 60 al metro cubo di gas erogato [2].

     2. A carico delle utenze esenti è istituita una imposta regionale sostitutiva della addizionale di cui al comma 1 da determinarsi in misura pari all'importo della stessa.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie leggi, l'addizionale e l'imposta sostitutiva in misura diversa, detti tributi sono dovuti nella misura minima.

     4. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni, con proprie leggi, entro i limiti indicati ai commi 1 e 2 si applicano sui consumi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive delle nuove aliquote, determinati adottando gli stessi criteri previsti per determinare i consumi successivi alla data di entrata in vigore delle leggi statali portanti variazioni dell'imposta erariale di consumo sul gas metano.

 

          Art. 10. [3]

     1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

     2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 è effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.

     3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, è presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.

     4. Per i termini e le modalità di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

          Art. 11.

     1. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate dai soggetti debitori dei tributi regionali secondo le proprie norme di contabilità.

 

          Art. 12.

     1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 devono prestare alla regione una cauzione, rapportata all'addizionale ed all'imposta sostitutiva dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per gli usi soggetti a tali tributi in un mese, nella stessa percentuale prevista per la cauzione dovuta, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dai soggetti indicati al secondo comma dello stesso art. 10 del citato decreto-legge, in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas metano.

     2. Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

     3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, le aziende municipalizzate ed i soggetti ai quali, in applicazione del disposto di cui all'art. 10, decimo comma, secondo periodo, del decreto-legge di cui al comma 1, l'Amministrazione finanziaria ha concesso l'esenzione dall'obbligo di prestare la cauzione in rapporto all'imposta erariale di consumo sul gas metano.

 

          Art. 13.

     1. Se l'addizionale e l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 non sono versate nei termini stabiliti, sulle somme non tempestivamente versate sono dovuti gli interessi legali e le indennità di mora nella stessa percentuale prevista dai commi primo e secondo dell'art. 5 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per l'interesse e l'indennità di mora per il ritardato pagamento dell'imposta erariale di consumo sul gas metano.

     2. Per ogni altra inadempienza alle disposizioni del presente decreto, diversa dal ritardato pagamento, è dovuta alle regioni a statuto ordinario, a titolo di sanzione amministrativa, una somma nella stessa misura della sanzione prevista ai commi terzo e quarto dell'art. 6 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, per le analoghe inadempienze alle disposizioni relative all'imposta di consumo sul gas metano.

 

          Art. 14.

     1. Gli adempimenti relativi alla riscossione coattiva dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 sono disciplinate dalle disposizioni di cui al decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, e successive modificazioni, dalle disposizioni legislative in esso richiamate e dai decreti di attuazione del Ministro delle finanze previsti dall'art. 10, undicesimo comma, del citato decreto-legge.

 

          Art. 15.

     1. Gli organi statali preposti al controllo della dichiarazione trimestrale richiamata al comma 1 dell'art. 10 ed ai riscontri presso gli impianti o presso gli uffici amministrativi delle ditte esercenti officine del gas di città comunicano alle regioni ove sono ubicate le utenze controllate l'esito dei controlli e dei riscontri operati, nel caso in cui vengano accertate irregolarità.

 

          Art. 16.

     1. L'azione delle regioni per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva ed il diritto dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 10 al rimborso dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva indebitamente pagate si prescrivono nei termini di prescrizione fissati per il recupero dell'imposta erariale di consumo sul gas metano e per il rimborso della stessa imposta indebitamente pagata.

 

Capo III

IMPOSTA ERARIALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

 

          Art. 17. [4]

     [1. Le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni, successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro [5].

     2. Le regioni, possono, con successive leggi, fissare l'aliquota dell'imposta in misura diversa da quella precedentemente prevista, purché non eccedente lire 30 al litro, sulla benzina erogata successivamente alla data di entrata in vigore della legge che dispone la variazione [6].]

 

          Art. 18. [7]

 

          Art. 19. [8]

 

Capo IV

DISPOSIZIONE FINALE

 

          Art. 20.

     1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1991.

 


[1] Nel presente decreto, le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «gas naturale» e le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 628, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

[8] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549.