§ 3.1.21 - L.R. 3 settembre 1984, n. 26.
Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:03/09/1984
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge, soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni).
Art. 2.  (Provvidenze - contributi in conto capitale).
Art. 3.      Le domande per l'ammissione ai contributi indirizzate alla Regione Calabria Assessorato al Termalismo debbono essere presentate, entro il 31 gennaio ciascun anno
Art. 4.  (Concessione dei contributi).
Art. 5.  (Non cumulabilità dei benefici).
Art. 6.      All'erogazione dei contributi su proposta dell'Assessore al Termalismo provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione ad opere finite e collaudate o ad iniziativa realizzata e [...]
Art. 7.  (Collaudazione delle opere).
Art. 8.      La concessione del contributo può essere revocata
Art. 9.      All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire un miliardo si provvede con le disponibilità esistente sul Capitolo 6124206 dello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 10.      La Regione Calabria per la realizzazione delle strutture termali previste dalla presente legge si avvarrà anche dei contributi CEE sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria
Art. 11.      Con successivo atto amministrativo, la Regione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, sentiti i Comuni, individuerà i comprensori ecologico-termali con le caratteristiche [...]
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.21 - L.R. 3 settembre 1984, n. 26. [1]

Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria.

(B.U. n. 69 del 10 settembre 1984).

 

Art. 1. (Finalità della legge, soggetti ed opere ammessi alle agevolazioni).

     Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo termale della Calabria, la Regione può concedere, agli enti pubblici territoriali, agli enti e società a prevalente capitale pubblico ai privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, ed a chiunque eserciti attività rivolta alla valorizzazione e razionale utilizzo del patrimonio idrico termale le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione delle seguenti iniziative:

     a) nuove captazioni, razionalizzazione, ristrutturazione, e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;

     b) impianti ed opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento vasche, maturazione fanghi e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale; ammodernamento e/o integrazioni di quelle esistenti;

     c) costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento ed ammodernamento di stabilimenti di cure termali compresi quelli integrati di strutture para-termali, fisiochine-siterapiche e pneumoterapiche;

     d) acquisto, rinnovo di integrazione di apparecchiature medicali che impieghino acque minerali per uso termale e relativi impianti, e di apparecchiature medico-diagnostiche di laboratorio;

     e) costruzione, trasformazione, ampliamento ed ammodernamento di strutture ricettive e servizio diretto degli stabilimenti termali;

     f) rinnovo o miglioramento degli arredi degli impianti ricettivi di cui alla precedente lettera;

     g) realizzazione di strutture per l'occupazione del tempo libero, nell'ambito del compendio termale;

     h) organizzazione e realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a promuovere e pubblicizzare il patrimonio idro termale e le località termali.

 

     Art. 2. (Provvidenze - contributi in conto capitale).

     Per gli interventi di cui alla presente legge sono concessi:

     a) contributi in conto capitale nella misura massima del 40% sulla spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del precedente articolo 1;

     b) contributo costante in c/capitale, nella misura annua del 10% per 15 annualità, sulla spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui alle lettere b), c), e).

     La spesa riconosciuta ammissibile, ai fini della determinazione delle annualità costanti non può superare il 50% della valutazione data alle iniziative della Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Le domande per l'ammissione ai contributi indirizzate alla Regione Calabria Assessorato al Termalismo debbono essere presentate, entro il 31 gennaio ciascun anno.

     Le domande dovranno essere corredate da:

     - progetti di massima dell'opera, o del piano di ricerche e/o studi muniti delle prescritte autorizzazioni;

     - relazione tecnico-economica illustrativa; anche in rapporto agli effetti occupazionali;

     - preventivo dettagliato dei costi con le indicazioni dei tempi di attuazione;

     - impegno a realizzare le opere previste e a non diversificare sino al completo ammortamento del mutuo ed in ogni caso per almeno venti anni, la destinazione di uso delle opere immobiliari ammesse a contributo e per almeno 13 anni la destinazione dei beni strumentali;

     - piano econonomico di gestione ed ammortamento, nonché ove si tratti di trasformazione o di ampliamento, relazione economica di gestione dell'ultimo quinquennio con i relativi bilanci consultivi;

     - dichiarazione relativa ad eventuali provvidenze richieste o ottenute dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici;

     - copia degli atti amministrativi da cui risulti il diritto della istanza all'utilizzo del bene patrimoniale indisponibile regionale.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al Termalismo incaricato della istruttoria delle pratiche propone alla Commissione Consiliare competente per l'approvazione il piano di riparto entro il 30 settembre.

     Le opere e le iniziative devono, comunque, essere realizzate dopo la domanda di contributo.

 

     Art. 4. (Concessione dei contributi).

     I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente che esprimerà il proprio parere entro il termine di gg. 30 dal provvedimento di Giunta. Trascorso tale termine si intenderà acquisito favorevolmente.

     La deliberazione di concessione stabilisce:

     - la spesa riconosciuta ammissibile;

     - la percentuale del contributo;

     - le modalità di erogazione;

     - il termine di ultimazione delle opere;

     - ogni altro documento necessario a legittimare il diritto al contributo.

     Il termine di ultimazione delle opere ammesse a contributo è stabilito in 3 anni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di concessione.

     Tale termine potrà essere prorogato su richiesta motivata della ditta beneficiaria dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Termalismo.

 

     Art. 5. (Non cumulabilità dei benefici).

     Le provvidenze di cui all'articolo 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere e forniture, con altri benefici previsti da leggi dello Stato, o altre leggi regionali.

     Il divieto di cui al precedente comma non si applica qualora si tratta di trasferimenti dello Stato o della Regione, a favore degli enti pubblici interessati, per il finanziamento della quota a loro carico [2].

 

     Art. 6.

     All'erogazione dei contributi su proposta dell'Assessore al Termalismo provvederà la Giunta regionale con propria deliberazione ad opere finite e collaudate o ad iniziativa realizzata e documentata.

 

     Art. 7. (Collaudazione delle opere).

     Per gli Enti pubblici territoriali, il collaudo delle opere di cui all'art. 1 della presente legge sarà effettuato a cura degli Enti medesimi.

     Gli stessi per la liquidazione dovranno avanzare istanza all'Assessorato al Termalismo corredata dal certificato di collaudo con esito favorevole.

     Per i soggetti diversi di cui al 1° comma del presente articolo il collaudo delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, sarà effettuato con spese a carico dei soggetti beneficiari.

     La Giunta regionale su proposta dell'Assessore al Termalismo provvederà alla nomina del collaudatore.

 

     Art. 8.

     La concessione del contributo può essere revocata:

     a) quando l'opera o la iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nella delibera di concessione;

     b) quando prima che siano trascorsi 13 anni dalla data di concessione di contributo, venga mutata la destinazione dei beni o vengono ad essere apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

     A tal fine la Giunta regionale può disporre ogni accertamento.

     La revoca è pronunciata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su autorizzazione della Giunta stessa e l'amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate, in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 9.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1984 in lire un miliardo si provvede con le disponibilità esistente sul Capitolo 6124206 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1984.

 

     Art. 10.

     La Regione Calabria per la realizzazione delle strutture termali previste dalla presente legge si avvarrà anche dei contributi CEE sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria.

 

     Art. 11.

     Con successivo atto amministrativo, la Regione entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, sentiti i Comuni, individuerà i comprensori ecologico-termali con le caratteristiche urbanistiche e le strutture ed attrezzature necessarie allo sviluppo del turismo termale, lo sport e il tempo libero.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 3 settembre 2012, n. 38.

[2] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14.