§ 6.3.65 - L.R. 22 dicembre 1993, n. 16.
Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:22/12/1993
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 4342201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - [...]
Art. 2.      1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 56 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, sono abrogati.
Art. 3.      1. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 6.3.65 - L.R. 22 dicembre 1993, n. 16. [1]

Disposizioni per la variazione al bilancio annuale 1993 e pluriennale 1993/95 della Regione.

 

Art. 1.

     1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 4342201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è ridotta di lire 500.000.000.

     2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 20, comma 1, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 4342101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 500.000.000.

     3. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 35, comma 1, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 6122202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è ridotta di lire 600.000.000.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41, comma 2, lett. b), della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 allocata al capitolo 6211205 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è ridotta di lire 250.000.000.

     5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 aprile 1988, n. 10, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 1.000.000.000 con allocazione al capitolo 6211203 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

     6. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 3131102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 475.000.000.

     7. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 3121102 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 25.000.000.

     8. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 17, comma 1, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 150.000.000.

     9. L'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 2323201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 è incrementata di lire 2.500.000.000. Su tale maggiore spesa non opera la riserva del 35 per cento, in favore dei comuni che hanno deliberato il piano di risanamento finanziario, prevista dall'art. 6, comma 4, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9.

     10. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 31, comma 1, della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9 - allocata al capitolo 5223201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 - è incrementata di lire 3.000.000.000, con contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 5132204 dello stesso bilancio.

 

     Art. 2.

     1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 56 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, sono abrogati.

     2. All'art. 56 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. Rinviato dal Governo [2].

     4. Rinviato dal Governo [3].

     5. I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 3, comma 9, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere gestiti con le procedure previste dagli artt. 62 e 63 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, e dal relativo regolamento 30 dicembre 1 983, n. 1 .

     6 Per la razionale ed omogenea gestione dei salari spettanti ai lavoratori impiegati nei lavori di intervento nei settori previsti dallo stesso art. 3. comma 9, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e al fine di consentire la formazione ed aggiornamento in tempo reale dell'anagrafe dei lavoratori medesimi, la determinazione ed elaborazione dei salari stessi sono effettuate, a decorrere dall'1 gennaio 1994, in forma accentrata presso il Centro informatico elettronico della Regione. Gli enti che impiegano lavoratori di cui alla legge 12 ottobre 1984, n. 664, sono tenuti a trasmettere, di concerto con i competenti Assessorati della Regione, i relativi dati necessari in proprio possesso al Centro informatico elettronico della Regione, entro il 15 dicembre 1993.

     7. L'Azienda forestale della Regione Calabria (A.FO.R.) è tenuta, ai fini della gestione informatica delle proprie attività, ad utilizzare i servizi del Centro informatico elettronico della Regione.

 

     Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 8 settembre 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'art. 11-ter della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - introdotto dall'art. 50 della legge regionale 20 maggio 1991, n. 8 - è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Per un'abrogazione parziale della presente legge, vedi l'art. 3 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Vedi Errata-corrige in B.U. n. 112 del 29 dicembre 1993.

[3] Vedi Errata-corrige in B.U. n. 112 del 29 dicembre 1993.