§ 95.25.27 - D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31.
Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:23/01/1992
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Al titolo I della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come [...]
Art. 2.      1. Al titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito alla caccia e alla pesca, sono apportate le seguenti rettifiche:
Art. 3.      1. Al titolo V della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito all'agricoltura, è apportata la seguente rettifica:
Art. 4.      1. Al titolo VII della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito ai trasporti, alla navigazione e ai porti lacuali, sono apportate le seguenti rettifiche:
Art. 5.      1. Le rettifiche apportate nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 agli importi delle voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. [...]


§ 95.25.27 - D.Lgs. 23 gennaio 1992, n. 31.

Rettifiche alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

(G.U. 27 gennaio 1992, n. 21)

 

     Art. 1.

     1. Al titolo I della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, prevista dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158, riferito ad igiene e sanità, sono apportate le seguenti rettifiche:

     l'importo della tassa di rilascio della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 1, lettera a), concernente la concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti è rettificato in lire 225.000;

     gli importi relativi alla voce di tariffa di cui al numero d'ordine 7, sia della tassa di rilascio che di quella annuale, sono rettificati come segue:

     Tassa di rilascio annuale

     1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive:

     a) alberghi con 5 stelle o lusso 1.453.000

     b) alberghi con 4 stelle 807.000

     c) alberghi con 3 stelle 336.000

     d) alberghi con 2 stelle 243.000

     e) alberghi con 1 stella nei comuni con popolazione:

     superiore a 500.000 abitanti 202.000

     superiore a 100.000 abitanti 135.000

     superiore a 50.000 abitanti 109.000

     superiore a 10.000 abitanti 68.500

     non superiore a 10.000 abitanti 28.000

     f) affittacamere, alberghi diurni nei comuni con popolazione:

     superiore a 500.000 abitanti 96.500

     superiore a 100.000 abitanti 72.000

     superiore a 50.000 abitanti 38.000

     superiore a 10.000 abitanti 25.000

     non superiore a 10.000 abitanti 15.000

     2) Esercizi per la somministrazione di alimenti:

     a) esercizi per la ristorazione di lusso 1.453.000

     b) esercizi per la ristorazione di 1 categoria 807.000

     c) esercizi per la ristorazione di 2 categoria 336.000

     d) esercizi per la ristorazione di 3 categoria 243.000

     e) esercizi per la ristorazione di 4a categoria nei comuni con popolazione:

     superiore a 500.000 abitanti 202.000

     superiore a 100.000 abitanti 135.000

     superiore a 50.000 abitanti 109.000

     superiore a 10.000 abitanti 68.500

     non superiore a 10.000 abitanti 28.000

     3) Esercizi per la somministrazione di bevande nei comuni con popolazione:

     superiore a 500.000 abitanti 109.000

     superiore a 100.000 abitanti 82.000

     superiore a 50.000 abitanti 42.000

     superiore a 10.000 abitanti 28.000

     non superiore a 10.000 abitanti 15.000

 

          Art. 2.

     1. Al titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito alla caccia e alla pesca, sono apportate le seguenti rettifiche:

     l'importo della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 16, concernente la concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso è rettificato in lire 6.065;

     gli importi delle sopratasse annuali di cui alla nota della voce di tariffa relativa al numero d'ordine 18, concernente le licenze per la pesca nelle acque interne, sono rettificati come segue:

     L. 23.500 per le licenze di tipo A

     L. 13.000 per le licenze di tipo B

     L. 6.500 per le licenze di tipo C.

 

          Art. 3.

     1. Al titolo V della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito all'agricoltura, è apportata la seguente rettifica:

     gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 27, concernente l'abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi, sono rettificati in lire 180.000.

 

          Art. 4.

     1. Al titolo VII della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, riferito ai trasporti, alla navigazione e ai porti lacuali, sono apportate le seguenti rettifiche:

     gli importi della tassa di rilascio e della tassa annuale della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di servizi pubblici automobilistici di interesse regionale relativi ai punti 1), 2) e 3), sono rispettivamente rettificati in: 1) lire 380.000, 2) lire 229.000 e 3) lire 77.500;

     l'importo della tassa di rilascio relativo al punto 5) della voce di tariffa di cui al numero d'ordine 41, concernente la concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti e per ciascun anno di durata della concessione, è rettificato in lire 9.500.

 

          Art. 5.

     1. Le rettifiche apportate nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 agli importi delle voci della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, entrano in vigore il 1° gennaio 1992.