§ 5.3.344 - L.R. 26 marzo 2002, n. 2.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:26/03/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali.
Art. 2.  Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all’anagrafe comunale.
Art. 3.  Cessione e cartolarizzazione dei crediti.
Art. 4.  Saldi liquidazione enti.
Art. 5.  Armonizzazione sistema previdenziale.
Art. 6.  Tributo ambientale.
Art. 7.  IRAP.
Art. 8.  Tassa per il diritto allo studio.
Art. 9.  Partecipazione al costo prestazioni sanitarie.
Art. 10.  Imposta sulle assicurazioni.
Art. 11.  Tassa sui rifiuti solidi urbani.
Art. 12.  Recupero fondi di rotazione.
Art. 13.  Contratti fornitura beni e servizi.
Art. 14.  Semplificazione procedure.
Art. 15.  Agenzia del demanio.
Art. 16.  Adesione circuito nazionale acquisti.
Art. 17.  Riduzione compensi agli organi
Art. 18.  Compartecipazione finanziaria o sponsorizzazioni.
Art. 19.  Servizi strumentali.
Art. 20.  Vigilanza enti.
Art. 21.  Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti.
Art. 22.  Trasferimento funzioni enti locali.
Art. 23.  Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 24. 
Art. 25.  Edilizia residenziale.
Art. 26.  Fondi per la realizzazione di alloggi popolari.
Art. 27.  Ristrutturazione della rete ospedaliera.
Art. 28.  Equilibrio economico aziende sanitarie.
Art. 29.  Risultato economico bilanci aziende sanitarie.
Art. 30.  Insediamenti in verde agricolo.
Art. 31.  Pareri tecnici.
Art. 32.  Cumulo di aiuti e controlli.
Art. 33.  Trasformazione A.S.T.
Art. 34.  Privatizzazione aziende termali.
Art. 35.  Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte.
Art. 36.  Accelerazione delle operazioni di privatizzazione.
Art. 37.  Trasformazione E.A.S.
Art. 38.  Assegnazioni obiettivi di gestione.
Art. 38 bis.  Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali.
Art. 39.  Manifestazioni turistiche.
Art. 40.  Collegamenti Isole minori.
Art. 41.  Bed and breakfast.
Art. 42.  Imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche
Art. 43.  Fondo di rotazione per la progettazione.
Art. 44.  Sistema qualificazione imprese.
Art. 45.  Appalti di servizi.
Art. 46.  Impianti di marinocoltura.
Art. 47.  Fondo a gestione separata – CRIAS.
Art. 48.  Disposizioni in materia di lavoro.
Art. 49.  Assegno integrativo.
Art. 50.  Servizi per l’impiego.
Art. 51.  Tirocini formativi e di orientamento.
Art. 52.  Società "Stretto di Messina".
Art. 53.  Mutui Forze di Polizia.
Art. 54.  Programmi annuali opere.
Art. 55.  Istituto sperimentale zootecnico.
Art. 56.  Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia.
Art. 57.  Agricoltura biologica ed indennità compensative.
Art. 58.  Competitività nel settore agricolo.
Art. 59.  Rifinanziamento consorzi di bonifica.
Art. 60.  Agevolazioni fiscali.
Art. 61.  Fondo nazionale per la montagna.
Art. 62.  Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione.
Art. 63.  Parco archeologico Valle dei Templi.
Art. 64.  Valorizzazione beni culturali e riserve naturali
Art. 65.  Polo universitario di Enna.
Art. 66.  Consorzi universitari.
Art. 67.  Gas naturale.
Art. 68.  Impianti di distribuzione carburanti.
Art. 69.  Benzina verde.
Art. 70.  Cofinanziamento programmi energia alternativa.
Art. 71.  Destinazione risorse.
Art. 72.  Obbligazioni pregresse.
Art. 73.  Garanzie creditizie.
Art. 74.  Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria.
Art. 75.  Cartolarizzazione sanità.
Art. 76.  Assegnazioni agli enti locali.
Art. 77.  Economie su mutui Cassa depositi e prestiti.
Art. 78.  Disposizioni in materia di residui attivi.
Art. 79.  Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
Art. 80.  Adempimenti funzionari delegati.
Art. 81.  Corresponsione somme.
Art. 82.  Programma attività promozionali - Impegni di spesa.
Art. 83.  Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari.
Art. 84.  Rideterminazione competenze Commissione consultiva in materia di riscossione.
Art. 85.  Fondi comunitari.
Art. 86.  Interventi POP 1990-1993 - Proroga termini.
Art. 87.  Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.
Art. 88.  Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali.
Art. 89.  Casa e premio Sicilia.
Art. 90.  Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars.
Art. 91.  Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.
Art. 92.  Ufficio di Bruxelles.
Art. 93.  Utilizzazione personale.
Art. 94.  Ufficio del sovrintendente del Palazzo d’Orleans.
Art. 95.  Funzionamento uffici speciali.
Art. 96.  Incarichi dirigenziali.
Art. 97.  Contributo Fondazione banco alimentare.
Art. 98.  Soppressione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda delle foreste demaniali.
Art. 99.  Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia.
Art. 100.  Conferenza Regione-autonomie locali.
Art. 101.  Comitato regionale comunicazioni.
Art. 102.  Istituzione nuovi Comuni - Consultazione referendaria.
Art. 103.  Proroga programmi enti locali.
Art. 104.  Contributi alle associazioni antimafia.
Art. 105.  Revisione veicoli.
Art. 106.  Interventi via Pagano.
Art. 107.  Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo.
Art. 108. 
Art. 109.  Convenzione per la statalizzazione di istituti scolastici.
Art. 110.  Convenzioni master di alta specializzazione.
Art. 111.  Debiti pregressi.
Art. 112.  Misure di salvaguardia piano regolatore.
Art. 113.  Fondo emergenza Argentina.
Art. 114.  Ortigia.
Art. 115.  Comodato d’uso immobili regionali.
Art. 116.  Smaltimento reflui.
Art. 117.  Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433.
Art. 118.  Servizi di vigilanza venatoria.
Art. 119.  Contributo immobili di interesse storico-artistico.
Art. 120.  Incarichi di collaudo.
Art. 121.  Contributo Associazione centro studi opera Don Calabria.
Art. 122.  Nomine aziende sanitarie.
Art. 123.  Medicina riabilitativa.
Art. 124.  Associazione italiana sclerosi multipla.
Art. 125.  Assistenza sanitaria in forma indiretta.
Art. 126.  Donazione beni aziende sanitarie.
Art. 127.  Informazione e comunicazione.
Art. 128. 
Art. 129.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 130.  Fondi globali e tabelle.
Art. 131.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 132. 


§ 5.3.344 - L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002.

(G.U.R. 27 marzo 2002, n. 14).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ED IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Risultati differenziali.

     1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l’anno 2002 resta determinato in termini di competenza in 67.334 migliaia di euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l’anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 413.166 migliaia di euro.

     2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l’anno 2003 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 48.603 migliaia di euro mentre per l’anno 2004 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 41.481 migliaia di euro; il livello massimo di ricorso al mercato è fissato rispettivamente in 413.166 migliaia di euro e in 258.229 migliaia di euro.

     3. Ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

 

     Art. 2. Servizio riscossione tributi. Accesso dei concessionari all’anagrafe comunale. [1]

     1. Al fine di pervenire a migliori risultati del servizio di esazione, i comuni della Regione devono fornire gratuitamente al concessionario del servizio riscossione tributi e alle amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti i dati relativi ai propri archivi anagrafici dei cittadini. I comuni provvedono ad aggiornare i dati anagrafici forniti con periodicità almeno trimestrale.

     2. I comuni che già si avvalgono di sistemi informatici per la gestione dell’anagrafe devono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sottoscrivere con il concessionario e con le amministrazioni finanziarie dello Stato territorialmente competenti un protocollo d’intesa contenente sia le tecniche per il trasferimento dei dati che i criteri di normalizzazione delle banche dati. Al fine di consentire ai comuni di migliorare l'accertamento dei propri tributi, il protocollo può stabilire le tecniche di utilizzo della banca dati dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per la visualizzazione dei redditi analiticamente dichiarati dai contribuenti [2].

     3. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, i comuni sono tenuti ad individuare l’unità organizzativa responsabile del procedimento di cui ai commi 1 e 2.

     4. Il mancato rispetto della trimestralità dell'aggiornamento anagrafico, reiterato nell'arco temporale di un anno, comporta per il comune, previa diffida da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, pari al 3 per cento [3].

     4 bis. I comuni che al 31 dicembre 2004 risultano essere ancora inadempienti agli obblighi di cui alla presente legge, devono regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005, a pena di diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, nella misura del 3,5 per cento [4].

     5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario all'Agenzia delle entrate dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L'Agenzia delle entrate trasmette al dipartimento regionale finanze e credito, l'elenco definitivo dei comuni inadempienti [5].

 

     Art. 3. Cessione e cartolarizzazione dei crediti.

     1. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a procedere alla cessione dei crediti d’imposta e di altra natura vantati dalla Regione anche al fine di consentire la realizzazione di sottostanti operazioni di cartolarizzazione degli stessi.

     2. Le operazioni di cui al comma 1 possono essere disposte, anche per importi parziali, nei limiti in cui le corrispondenti entrate, accertate e non riscosse in sede di rendiconto generale della Regione, risultino altresì ancora esigibili.

     3. Al fine di agevolare la realizzazione delle predette operazioni di cartolarizzazione l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad affidare con le modalità di cui all’articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, l’appalto del complesso dei connessi servizi finanziari e di consulenza a primarie banche e società di intermediazione finanziaria.

     4. Per quanto non previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni statali sulla cartolarizzazione dei crediti.

 

     Art. 4. Saldi liquidazione enti.

     1. L’articolo 77 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Armonizzazione sistema previdenziale.

     1. Nelle more dell’armonizzazione del regime pensionistico e previdenziale regionale a quello statale, in conformità al comma 6 dell’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall’1 gennaio 2002 le aliquote relative ai contributi di quiescenza e previdenza a carico del personale regionale, cui si applicano le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, vengono incrementate ogni anno ciascuna di 0,25, fino al raggiungimento delle relative aliquote statali [6].

     2. [L’Amministrazione regionale provvede ad iscrivere all’Istituto nazionale di previdenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (INPDAP), ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico di cui all’articolo 10, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, il personale assunto successivamente all’entrata in vigore della presente legge] [7].

     3. [L’Assessore regionale alla Presidenza è autorizzato a stipulare con l’INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici dei dipendenti regionali destinatari delle disposizioni ai cui al comma 2 nonché di quelli destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21] [8].

     4. [L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie di durata non superiore a un anno finalizzate con vincolo temporaneo di risorse presso la Tesoreria regionale, purché non comportino oneri a carico del bilancio regionale né garanzie di alcun genere. I proventi derivanti da tali operazioni sono destinati al finanziamento della gestione separata di cui al comma 3] [9].

     5. Ferme le disposizioni di cui all’articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i dipendenti inclusi nei contingenti previsti dal comma 8 del medesimo articolo sono collocati a riposo con periodicità annuale, anziché semestrale e con decorrenza dall’1 gennaio 2004.

     6. Il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2003 e dall'1 settembre 2005. Il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, beneficiario delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2004 e dall'1 settembre 2005 [10].

     7. [Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione presenta all’Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che, in applicazione della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e in conformità a quanto disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, preveda, previa convenzione con l’INPDAP, l’iscrizione alla gestione separata dei trattamenti pensionistici del restante personale destinatario del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21] [11].

     8. [Il disegno di legge di cui al comma 7 deve contenere:

     a) l’individuazione e la quantificazione del personale interessato;

     b) l’individuazione dei tempi e degli importi dei versamenti che la Regione deve effettuare alla suddetta gestione separata] [12].

     9. Dalla disciplina di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono escluse le pensioni privilegiate per le quali si provvede alla riliquidazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     10. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a stipulare con l’INPDAP apposita convenzione per regolare i rapporti inerenti alla costituzione della gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non siano già a carico del medesimo Istituto.

     11. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità complessiva dell’Amministrazione regionale e di assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, il personale con qualifica non dirigenziale può essere temporaneamente adibito, ove possibile con criteri di rotazione, anche a mansioni immediatamente inferiori rispetto a quelle proprie senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico spettante per la posizione di appartenenza.

     12. All’applicazione delle disposizioni di cui al comma 11 provvede il dirigente generale nell’ambito dei poteri di organizzazione di cui all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dandone preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 6. Tributo ambientale.

     1. L’articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. IRAP.

     1. In attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 l’imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica nella misura del 5,25 per cento [13].

     2. Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dall’1 gennaio 2003 l’aliquota dell’IRAP è ridotta dello 0,25 per cento.

     3. Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’aliquota dell’IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento.

     4. Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denunzia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell’IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denunzia, l’aliquota del 3,25 per cento.

     5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall’imposta sulle attività produttive.

     5-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024, le agevolazioni previste dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo nonché quelle di cui all'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:

     a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

oppure

     b) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi [14].

     5-bis. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:

     a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;

     b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;

     c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri [15].

 

     Art. 8. Tassa per il diritto allo studio.

     1. Il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente comma 1 bis:

     (Omissis).

     3. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è abrogato.

 

     Art. 9. Partecipazione al costo prestazioni sanitarie. [16]

[     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le previsioni contemplate dall'articolo 3, comma 7 e dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 [17].

     1 bis. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti, secondo le modalità di seguito stabilite:

     a) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, inferiore a 12.000 euro, l'acquisizione dei medicinali resta a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

     b) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a quanto sopra determinato e fino a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 1,50 euro;

     c) per i soggetti componenti nuclei familiari con reddito complessivo lordo annuo, riferito all'anno precedente, superiore a 36.000 euro, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di 2,00 euro;

     d) per i soggetti affetti dalle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) (malattie croniche o invalidanti) e lettera b) (malattie rare) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, si conferma l'attuale corresponsione di una quota ticket per confezione nella misura di 0,50 euro;

     e) sono esenti totalmente dalla corresponsione di una quota ticket per confezione:

     1) invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie;

     2) invalidi civili al 100 per cento;

     3) grandi invalidi per servizio;

     4) grandi invalidi del lavoro;

     5) orfani e vedove di guerra e delle missioni militari di pace all'estero;

     6) orfani e vedove di vittime della mafia;

     7) orfani e vedove di vittime di missioni di volontariato all'estero;

     8) i donatori di sangue;

     f) gli invalidi di guerra titolari di pensioni vitalizie sono, altresì, esenti, ai sensi della legge 19 luglio 2000, n. 203, dal pagamento dei farmaci di classe C [18].

     2. [Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non seguite da ricovero, come disciplinate dall’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, il personale addetto al servizio di pronto soccorso è tenuto ad informare l’utente dell’eventuale costo di partecipazione cui è soggetta la prestazione erogata] [19].

     3. L’Assessore regionale per la sanità provvede con proprio decreto, di concerto con l’Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, a dare attuazione alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

     4. Nelle more della adozione del provvedimento la quota di partecipazione alla spesa correlata alle disposizioni dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è determinata nella misura del 50 per cento del limite massimo di spesa ivi individuato.]

 

     Art. 10. Imposta sulle assicurazioni.

     1. Il gettito dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, spettante alla Regione siciliana ai sensi degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, è attribuito alle province regionali, in conformità a quanto disposto dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo.

     2. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della Sicilia all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento regionale finanze e credito.

     3. I trasferimenti alle province regionali di cui all’articolo 76 della presente legge sono ridotti per un importo pari al gettito riscosso per l’imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della Regione siciliana il gettito dell’imposta versato dalle società di assicurazione fino all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Tassa sui rifiuti solidi urbani.

     1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     2. All’articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Recupero fondi di rotazione.

     1. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

     a) Fondo di rotazione ex articolo 11 legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte destinata alle agevolazioni previste dall’articolo 46 e seguenti della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34 - 5.259 migliaia di euro;

     b) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni - 1.016 migliaia di euro;

     c) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni - 4.741 migliaia di euro.

     2. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

     a) Fondo di rotazione ex articolo 15 legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni - 8.780 migliaia di euro;

     b) Fondo di rotazione ex articolo 1 legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni - 8.625 migliaia di euro.

     3. Le disponibilità residue esistenti nei fondi a gestione separata istituiti presso l’Ente minerario siciliano (E.M.S. ) e l’Ente siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.), entrambi in liquidazione, sono riversate in entrata nel bilancio regionale ed i relativi fondi sono estinti.

     4. Le disponibilità individuate nei commi precedenti sono versate, senza oneri di commissione, in entrata al bilancio della Regione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e sono destinate a finalità produttive.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE

DELLA SPESA E LA TRASFORMAZIONE DI ENTI ED AZIENDE

 

     Art. 13. Contratti fornitura beni e servizi.

     1. Ai contratti di fornitura di beni o servizi, ad esecuzione periodica o continuativa, degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e delle società a prevalente capitale pubblico degli enti locali si applicano le norme dell’art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Dette norme non si applicano ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della presente legge, qualora contengano la clausola di applicazione del "prezzo chiuso" di cui all’articolo 70 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 di cui agli articoli 44 e 45 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni in quanto applicabili [20].

 

     Art. 14. Semplificazione procedure.

     1. Trova applicazione nel territorio della Regione siciliana l’articolo 1, commi 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

     2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. Restano validi ed esecutivi le norme di legge e tutti gli atti amministrativi vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di ambiente, della salute pubblica, della tutela del lavoro e della sicurezza pubblica, nonché quelli concernenti la realizzazione di grandi centri commerciali di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. Il legale rappresentante che sottoscrive la comunicazione è tenuto a fornire tutta la documentazione che è richiesta una sola volta dall'amministrazione competente; il legale rappresentante è responsabile di ogni violazione delle norme, degli atti amministrativi e di ogni altra disposizione che disciplina l'inizio dell'attività, con esclusione degli errori formali. Con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro novanta giorni, su proposta dell'Assessore regionale competente, sono individuate le categorie delle attività economiche rientranti nell'ambito di applicazione del presente articolo. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 6 agosto 1997, n. 27 che risultino in contrasto con il presente comma, nonché ogni altra disposizione incompatibile con lo stesso [21].

 

     Art. 15. Agenzia del demanio.

     1. Per la stipula della convenzione di cui all’articolo 40 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 nonché per promuovere l’impiego ottimale, la riconversione e la dismissione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.232 migliaia di euro.

 

     Art. 16. Adesione circuito nazionale acquisti.

     1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     2. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è soppresso.

     3. All’articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Riduzione compensi agli organi

     1. Le indennità spettanti al Presidente e agli Assessori regionali sono ridotte del 10 per cento.

     2. Per il triennio 2002-2004 i compensi da corrispondere ai presidenti e ai componenti di organi collegiali di gestione, direzione, consulenza e controllo nonché ai commissari straordinari di enti ed aziende sottoposti a vigilanza, controllo o tutela della Regione restano fissati nelle misure in atto stabilite ridotte del 10 per cento.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai compensi per la partecipazione ad organismi operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale.

 

     Art. 18. Compartecipazione finanziaria o sponsorizzazioni.

     1. Le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 1, 2 e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano alle amministrazioni regionali, nonché agli enti ed aziende sottoposte a vigilanza e tutela della Regione, ivi comprese le aziende sanitarie.

     2. La compartecipazione finanziaria e la sponsorizzazione di cui al comma 1 possono avere luogo sotto forma di erogazione finanziaria, ovvero mediante prestazione diretta e/o gratuita di servizi, cessione o fornitura gratuita di beni strumentali alla realizzazione delle predette attività.

     3. I rapporti tra le amministrazioni, enti ed aziende e i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono regolati da apposite convenzioni.

 

     Art. 19. Servizi strumentali.

     1. L’Amministrazione regionale, gli enti locali, gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comprese le aziende sanitarie ed ospedaliere valutano, con periodicità almeno triennale, le economie di gestione conseguibili mediante affidamento all’esterno dei servizi strumentali allo svolgimento dell’attività istituzionale, ad esclusione di quelli direttamente connessi alle attività sanitarie.

     2. Ove, a seguito della valutazione di cui al comma 1, tenuto conto anche della possibilità di un diverso impiego del relativo personale, si accerti la convenienza nel trasferimento all’esterno di uno o più servizi si procede ad attribuirne lo svolgimento a soggetti di diritto privato in conformità a quanto previsto dall’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     3. Per le finalità del presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché delle altre norme in materia.

     4. In sede di prima applicazione dei commi 1, 2 e 3 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare all’esterno i servizi svolti dall’autoparco ed a ridistribuire il personale in atto addetto alla conduzione degli autoveicoli tra le strutture regionali in conformità alla normativa vigente, mantenendoli, previo assenso, alla guida degli autoveicoli e ferma restando la ricollocazione nelle posizioni di cui al nuovo ordinamento professionale.

 

     Art. 20. Vigilanza enti.

     1. L’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, modificato dall’articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 21. Modalità erogazioni in favore di enti, aziende ed istituti.

     1. All’articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni dell’articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, come modificato dal comma 1, non si applicano agli enti locali.

 

     Art. 22. Trasferimento funzioni enti locali.

     1. All’articolo 35 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 la parola "regolamenti" è sostituita con le parole (Omissis);

     b) al comma 1 dopo le parole "della presente legge" sono aggiunte le parole (Omissis);

     c) al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita con (Omissis);

     d) al comma 3 la parola "regolamenti" è sostituita con (Omissis);

     e) al comma 4 la parola "regolamento" è sostituita con (Omissis).

 

     Art. 23. Nuove disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

     1. [22].

     2. [23].

     3. [24].

     4. Il coniuge, i discendenti entro il terzo grado e gli ascendenti conviventi con l’aspirante successivamente deceduto succedono nella facoltà di acquistare l’alloggio di cui abbiano acquisito il diritto alla locazione.

     5. Il termine previsto dall’articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni è prorogato fino al 31 dicembre 2002.

     6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che occupavano l’alloggio alla data del 31 dicembre 1994 ed il cui legittimo diritto all’occupazione o all’assegnazione sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato anche successivamente alla data del 31 dicembre 1994.

     7. [25].

     8. Il quarto comma dell’articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, come introdotto dall’articolo 24 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è così sostituito: (Omissis) [26].

     9. All’articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     (Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

     Art. 25. Edilizia residenziale.

     1. Dopo il nono comma dell’articolo 18 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è inserito il seguente comma:

     (Omissis) [27].

     1 bis. La priorità nell’assegnazione degli alloggi popolari, costruiti con finanziamenti statali, regionali o comunali, viene riconosciuta ai residenti del comune nel cui territorio ricadono gli alloggi medesimi e si applica utilizzando tutte quelle graduatorie che, ancorché stilate sulla base di bandi diversi, contengano i medesimi criteri nell’attribuzione dei punteggi [28].

     1 ter. L’assegnazione degli alloggi di cui ai commi 1 e 1 bis viene fatta dal sindaco del comune nel cui territorio sono stati realizzati gli alloggi [29].

     2. I commi 1 e 2 dell’articolo 27 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     3. Alla fine del comma 3 dell’articolo 54 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, sono aggiunte le parole

     (Omissis).

 

     Art. 26. Fondi per la realizzazione di alloggi popolari.

     1. I fondi destinati alla realizzazione di alloggi popolari e per interventi di edilizia agevolata e convenzionata, a richiesta dei comuni a parziale trasferimento degli abitati indicati nella legge regionale 28 gennaio 1986, n. 1, possono essere anche utilizzati con le procedure ed i meccanismi di cui all’articolo 9 della citata legge regionale.

 

     Art. 27. Ristrutturazione della rete ospedaliera.

     1. Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, ai sensi e per gli effetti della legge 16 novembre 2001, n. 405, la Regione è tenuta ad assicurare il vincolo dello standard di posti letto fino a 4 posti per mille abitanti per acuzie, oltre ad un ulteriore uno per mille per la riabilitazione e lungodegenza, procedendo alle riduzioni degli stessi che si rendessero necessarie secondo il criterio del minor indice occupazionale, della capacità reddituale e dell’impatto sociale.

     2. I posti letto di riabilitazione e lunga degenza, così come stabilito dal piano sanitario regionale vigente, sono attivati entro il 31 dicembre 2002.

 

     Art. 28. Equilibrio economico aziende sanitarie.

     1. Per l’anno 2002 le aziende sanitarie sono tenute a garantire l’equilibrio economico di bilancio e le aziende ospedaliere a conseguire un utile pari ad almeno l’1 per cento dei ricavi di competenza dell’esercizio o all’ammontare che viene negoziato con l’Assessorato regionale della sanità. L’utile di esercizio delle aziende ospedaliere è destinato con le modalità di cui all’articolo 29 della presente legge.

     2. Le aziende possono ricorrere al mercato finanziario per la copertura parziale o totale di investimenti, nel rispetto dei limiti di autosufficienza economico-patrimoniali.

     3. L’Assessore per la sanità, di concerto con l’Assessore per il bilancio e le finanze per gli aspetti finanziari, assegna, all’inizio di ciascun anno, ai direttori generali delle aziende sanitarie ulteriori specifici obiettivi con valenza finanziaria, fissando le cadenze delle verifiche periodiche. Qualora, al termine delle verifiche effettuate successivamente alla chiusura dell’esercizio finanziario, ciascun direttore generale non consegua gli obiettivi assegnati, la Regione dichiara la decadenza dello stesso con la procedura di cui agli articoli 3bis, 6 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e provvede alla sua sostituzione. Gli obiettivi possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale.

     4. Il costo relativo al personale di cui all’articolo 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non concorre alla determinazione del risultato economico ai fini della applicazione della sanzione.

     5. [Gli atti da sottoporre al controllo dell’Assessorato regionale della sanità sono: gli atti di bilancio, l’atto aziendale, il piano attuativo, il programma di attività, le piante organiche complessive, deliberati da ciascuna azienda e/o ente sanitario, fatto salvo il parere dell’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze di cui all’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni] [30].

     5 bis. I bilanci d'esercizio, adottati dalle aziende sanitarie entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere trasmessi, corredati del parere del collegio sindacale, all'Assessorato regionale della sanità, entro il 31 maggio di ogni anno [31].

     6. I direttori generali delle aziende sanitarie locali negoziano preventivamente con le strutture pubbliche e private, ivi comprese le aziende universitarie policlinico, l’ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli di bilancio.

     7. Le aziende sanitarie possono, al fine del contenimento dei costi ed in conformità alle disposizioni dell’articolo 19 della presente legge, costituire società miste per la gestione di servizi per i quali con l’affidamento all’esterno si consegue una maggiore economicità.

 

     Art. 29. Risultato economico bilanci aziende sanitarie.

     1. Gli avanzi di amministrazione delle aziende sanitarie accertati con il conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2001 e gli utili di esercizio che vengono conseguiti a partire dall’esercizio finanziario 2002, come accertati con i relativi bilanci di chiusura di esercizio, possono essere destinati dalle singole aziende sanitarie per la copertura di:

     a) spese di investimento;

     b) spese in conto esercizio;

     c) incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione aziendale;

     d) costituzione di riserve di bilancio da destinare al ripiano di eventuali perdite di esercizio, che restano vincolate a tale finalità per almeno tre esercizi finanziari.

     2. Le aziende sanitarie possono effettivamente utilizzare gli avanzi di amministrazione e gli utili di cui al comma 1 solo dopo l’approvazione da parte dell’Assessore regionale per la sanità del conto consuntivo o del bilancio di chiusura di esercizio che accertano il relativo risultato di esercizio.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai risultati finanziari derivanti dalle gestioni stralcio di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la cui destinazione o copertura finanziaria è stabilita con decreto dell’Assessore regionale per la sanità di concerto con l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     4. I disavanzi di amministrazione dell’esercizio finanziario 2001 e le eventuali perdite che si verifichino a partire dall’anno 2002 sono ripianati mediante apposito piano, proposto dall’azienda sanitaria e da sottoporre all’approvazione dell’Assessorato regionale della sanità.

     5. Il piano di copertura del disavanzo o delle perdite prevede un arco temporale non superiore a tre anni, nonché le fonti di copertura interne alle aziende e le modalità per il ripiano utilizzando prioritariamente le riserve allo scopo costituite negli esercizi precedenti, ai sensi della lettera d) del comma 1.

 

     Art. 30. Insediamenti in verde agricolo.

     1. Il comma 3 dell’articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. All’articolo 22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [32].

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree destinate a verde agricolo ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione.

     4. All’articolo 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 31. Pareri tecnici.

     1. In deroga all’articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, nelle more di una revisione organica della disciplina in materia forestale e al fine di accelerare l’attuazione degli interventi finanziati con il POR Sicilia 2000/2006, i pareri tecnici di cui all’articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 sui progetti di interventi di sistemazione idraulico-forestale e sugli interventi rientranti nelle tipologie individuate dalla misura 1.09 del POR Sicilia 2000/2006 redatti dagli Ispettorati forestali e dagli enti locali, sono resi dagli ispettori dipartimentali delle foreste competenti per territorio. Per i progetti predisposti dal dipartimento foreste i pareri sono espressi dal dirigente tecnico forestale del relativo servizio. Gli stessi ispettori si esprimono altresì su tutti i progetti di qualsiasi importo relativi ad interventi colturali, manutentori e di prevenzione antincendio nonché sulle relative perizie di variante e suppletive da eseguirsi, anche in amministrazione diretta o mediante fiduciario, da parte del dipartimento regionale delle foreste.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi i cui progetti o perizie di variante e suppletive non siano ancora stati approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32. Cumulo di aiuti e controlli.

     1. Il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come modificato dal comma 6 dell’articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 33. Trasformazione A.S.T.

     1. All’Azienda siciliana trasporti, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 30, al fine di garantire la ricapitalizzazione della società, attraverso operazioni da effettuare entro tre anni dalla trasformazione.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, è fatto divieto, all’A.S.T. e alle aziende collegate, fino alla completa attuazione delle disposizioni del presente articolo, di procedere a nuove assunzioni.

 

     Art. 34. Privatizzazione aziende termali.

     1. A favore dell’Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell’Azienda autonoma delle Terme di Acireale, dopo la trasformazione in società per azioni ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002, sono mantenute le autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale in applicazione del decreto legislativo del Presidente della Regione 20 dicembre 1954, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, per i tre anni successivi alla trasformazione stessa, per garantire la riorganizzazione e lo sviluppo della società attraverso operazioni di ricapitalizzazione [33].

     2. E’ fatto divieto, alle aziende termali, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

 

     Art. 35. Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte.

     1. Gli enti autonomi lirici e sinfonici regionali ed il comitato Taormina arte sono trasformati in fondazioni e acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato all'atto dell'approvazione, da parte degli amministratori cui compete la vigilanza e la tutela degli stessi enti, della deliberazione di trasformazione assunta dai commissari ad acta di cui al comma 4 del presente articolo [34].

     2. Le fondazioni subentrano nei diritti, negli obblighi, nei rapporti attivi e passivi dell’ente, in essere alla data della trasformazione.

     3. Le fondazioni sono disciplinate secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

     4. Le amministrazioni cui compete la vigilanza e la tutela degli enti autonomi lirici e sinfonici regionali procedono a dare attuazione alla presente disposizione mediante nomina di commissari ad acta.

     5. Per i tre anni successivi alla trasformazione in fondazione viene mantenuto il contributo regionale nella misura necessaria alle esigenze della riorganizzazione e dello sviluppo della fondazione e comunque non superiore a quella fissata nel bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2001. Al personale in servizio presso le fondazioni, così come previste dal presente articolo, si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente delle fondazioni lirico-sinfoniche [35].

 

     Art. 36. Accelerazione delle operazioni di privatizzazione.

     1. Al fine di incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi, riducendo nel contempo la spesa di funzionamento del settore pubblico regionale e altresì per favorire il successivo collocamento sul mercato di quote azionarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l’Assessore interessato, individua gli enti ed aziende le cui spese di funzionamento gravano sul bilancio della Regione e i cui servizi sono più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico regionale, prevedendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato. Il Presidente della Regione propone il programma delle trasformazioni all’Assemblea regionale siciliana per acquisire il parere delle competenti Commissioni legislative permanenti che si intende acquisito favorevolmente decorsi trenta giorni dall’assegnazione.

     2. I contributi per spese di funzionamento previsti in favore degli enti trasformati in società per azioni vengono mantenuti per un periodo non superiore a tre anni. Nella fissazione del relativo importo per ciascun esercizio finanziario deve tenersi conto delle esigenze finanziarie connesse alla riorganizzazione e allo sviluppo della società accertate in base a dettagliato piano di impresa che entro sei mesi dalla trasformazione la società deve sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni legislative permanenti dell’Assemblea regionale siciliana.

     3. Entro 30 giorni dal completamento della procedura di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l’Assessore interessato, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e di crescita fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria individua i restanti enti ed aziende del settore pubblico regionale per i quali attivare processi di riordino stabilendone la fusione o l’accorpamento ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

     4. Le amministrazioni regionali che esercitano la vigilanza o tutela sugli enti ed aziende individuati ai sensi dei commi 1 e 3 procedono, per gli stessi enti ed aziende, alla nomina di commissari.

 

     Art. 37. Trasformazione E.A.S.

     1. Le procedure di trasformazione dell’Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni, ivi compresa la cessione di parte delle azioni, sono completate entro il 31 dicembre 2002 in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificato dal presente articolo.

     2. Al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il periodo "e secondo il disposto dell’articolo 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549" è soppresso e dopo le parole "per azioni" sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     3. All’articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n.10, dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     4. [36].

 

     Art. 38. Assegnazioni obiettivi di gestione. [37]

     1. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio della Regione il Presidente individua con proprio decreto, sentita la Giunta, le priorità che, nell’ambito del programma di Governo, ciascun ramo d’amministrazione è chiamato a realizzare nel corso dell’anno.

     2. Successivamente all’adozione del decreto di cui al comma 1 il Presidente e ciascun Assessore regionale assegnano ai dirigenti generali o equiparati i conseguenti obiettivi operativi ad integrazione di quanto previsto dai contratti individuali già stipulati rimodulando ove necessario le risorse umane, finanziarie e materiali precedentemente attribuite.

 

     Art. 38 bis. Retribuzione di risultato dei dirigenti apicali. [38]

     1. Per l'anno 2002, alla stregua dei criteri individuati nel corso dell'anno medesimo ed in applicazione di metodologie oggettive, ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti apicali è demandata al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali, con il supporto dei relativi servizi di valutazione e controllo strategico, la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati ai sensi dell'articolo 38 e con direttive emanate nel corso dell'anno; ai dirigenti apicali è demandata la verifica del raggiungimento degli obiettivi operativi, di cui alla presente legge, assegnati alla dirigenza inquadrata negli uffici di rispettiva pertinenza.

 

Titolo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Art. 39. Manifestazioni turistiche.

     1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, l’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti adotta con proprio decreto il calendario ufficiale delle manifestazioni ed eventi di grande richiamo turistico che hanno luogo nell’anno successivo e che comprendono tutte le manifestazioni ed eventi artistici, folkloristici e sportivi, di iniziativa pubblica e privata, di riconosciuto valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento turistico [39].

     2. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere e realizzare direttamente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e soggetti ed organismi privati di comprovata esperienza e capacità tecnica e finanziaria, manifestazioni ed eventi e ad intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di realizzazione delle manifestazioni promosse ed organizzate da soggetti terzi, entro il limite massimo del 50 per cento delle spese complessive riconosciute ammissibili a valere sullo stanziamento del l’U.P.B. 12.2.1.3.1 [40].

     3. L’inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, ove intenda avvalersi della facoltà prevista al comma 2, deve, nel medesimo termine indicato al comma 1, determinare il piano generale degli interventi finanziari da assumere complessivamente a proprio carico, in relazione alle previsioni del bilancio pluriennale in corso. Tali interventi possono essere rimodulati in misura proporzionale alla effettiva consistenza della dotazione finanziaria recata nel bilancio di previsione dell’anno corrente di riferimento.

 

     Art. 40. Collegamenti Isole minori.

     1. L’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2002, ad erogare contributi per garantire il collegamento marittimo con le isole Pelagie (AG) e Pantelleria (TP) previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     2. Alle finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sullo stanziamento dell’U.P.B. 12.3.1.3.1 del bilancio della Regione.

     3. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le Isole minori il termine del 31 dicembre 2001, previsto dall’articolo 99 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è prorogato al 31 dicembre 2002.

     4. Nelle Isole minori ove non sia possibile il decollo e l’atterraggio dei mezzi aerei, ivi inclusi quelli ad ala rotante, per la realizzazione di basi eliportuali che consentano l’atterraggio ed il decollo di mezzi di soccorso, anche nelle ore notturne, nonché per il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori per il perseguimento delle medesime finalità è autorizzata per l’anno finanziario 2002 la spesa di 750 migliaia di euro.

     5. La spesa autorizzata dal comma 4 è prioritariamente destinata alla realizzazione di basi eliportuali.

     6. Gli interventi concernenti la realizzazione delle basi eliportuali di cui al presente articolo, individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, di concerto con la Regione siciliana e con le Prefetture territorialmente competenti, sono attuati dai Prefetti ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 utilizzando lo stanziamento di cui al comma 4 del presente articolo, in aggiunta ai finanziamenti eventualmente assegnati per le stesse finalità dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri [41].

     7. Per l’utilizzo delle eventuali disponibilità destinabili al completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli eliporti già esistenti nelle Isole minori e destinate al perseguimento delle medesime finalità di cui al presente articolo, l’Assessore regionale alla Presidenza della Regione predispone un piano di ripartizione delle somme ai comuni i quali provvedono ai relativi interventi.

 

          Art. 41. Bed and breakfast.

     1. Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

     2. Al comma 7 dell’articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 vengono soppresse le parole "stabilendo, altresì, le tariffe minime e massime applicabili all’esercizio di alloggio e prima colazione, distinte per categoria".

 

     Art. 42. Imprese ed associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche [42].

     1. Sono recepite le disposizioni contenute nei commi 4 e 9 dell'articolo 7, tranne le parole da "esclusivamente" alla fine del primo periodo, e nell'articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di turismo [43].

     2. Con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, entro sessanta giorni, sono individuate le tipologie di imprese turistiche per cui si applica tale normativa.

 

     Art. 43. Fondo di rotazione per la progettazione. [44]

     1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.

     2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni possono richiedere il finanziamento presentando istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni comune, cui si provvede con parte delle economie realizzate al 31 dicembre 2005 sulle assegnazioni previste dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. [45]

     [3. In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri strumenti di programmazione negoziata.] [46]

     [4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:

     a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionale;

     b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.] [47]

     5. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.

     [5 bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed all'estensione territoriale.] [48]

 

     Art. 44. Sistema qualificazione imprese. [49]

 

     Art. 45. Appalti di servizi.

     1. Al fine di usufruire dei finanziamenti previsti dal POR 2000-2006 e da tutti gli strumenti di contrattazione programmata sul territorio inclusi PIT, PIR e PRUSST, i soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, possono procedere all’affidamento a trattativa privata degli appalti di servizi di cui alle categorie 11 e 12 dell’allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, sempre che l’importo del servizio non ecceda il limite previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni [50].

     2. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono soggetti ai divieti di cui ai commi 15 e 16 dell’articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere conferiti in conformità ai criteri di cui all’articolo 5, comma 9, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 46. Impianti di marinocoltura.

     1. I benefici di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di marinocoltura nonché per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità [51].

 

     Art. 47. Fondo a gestione separata – CRIAS.

     1. Il conferimento al fondo a gestione separata presso la CRIAS è incrementato, per l’esercizio finanziario 2002, di 6.000 migliaia di euro (U.P.B. 8.2.2.7.1, capitolo 745606) da destinare quanto a 3.000 migliaia di euro ai contributi in conto capitale di cui all’articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e quanto a 3.000 migliaia di euro per la concessione di contributi in conto interessi ed in conto canoni di cui al medesimo articolo.

 

     Art. 48. Disposizioni in materia di lavoro.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2002 degli interventi di cui all’articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, la prosecuzione delle attività ed il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell’articolo 4, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, nonché per le finalità di cui all’articolo 6, commi 7 e 8 della medesima legge è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 209.768 migliaia di euro.

     2. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi in materia di attività socialmente utili di cui all’articolo 70, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 22.725 migliaia di euro.

     3. Al fine di consentire fino al 31 dicembre 2002 la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17 e il finanziamento delle relative misure di fuoriuscita, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 30.988 migliaia di euro.

     4. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

     5. L’articolo 9, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e come richiamato all’articolo 2, comma 3, del decreto assessoriale 9 maggio 1997 è così modificato: le parole "e durante il periodo di fruizione dei contributi stessi" sono soppresse.

     6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle procedure non ancora definite.

 

     Art. 49. Assegno integrativo.

     1. Per l’erogazione dell’importo integrativo e le relative coperture assicurative di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 9 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è autorizzata, per l’esercizio 2002, la spesa di un milione di euro.

 

     Art. 50. Servizi per l’impiego.

     1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio della U.P.B. 7.3.1.3.1., capitolo 317704, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione è autorizzato a finanziare i servizi per l’impiego di cui all’articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 per 25.000 migliaia di euro.

 

     Art. 51. Tirocini formativi e di orientamento.

     1. L’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale è autorizzata a finanziare, con le risorse all’uopo destinate dallo Stato, le misure previste alla lettera d) , del comma 1, dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, conferendo priorità ai tirocini formativi e di orientamento rivolti a lavoratori disoccupati o inoccupati per i quali l’attività formativa è propedeutica all’assunzione. Gli interventi di cui al presente comma sono attivati esclusivamente presso datori di lavoro privati.

     2. Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito nei limiti numerici di seguito indicati:

a) datore di lavoro con non più di cinque dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, due tirocinanti;

b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di quattro tirocinanti;

c) datore di lavoro con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al venti per cento dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore [52].

     2 bis. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare [53].

     3. In caso di mancata disponibilità di soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, gli incentivi erogati alle aziende private possono essere destinati anche a disoccupati o inoccupati di lunga durata, ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

 

     Art. 52. Società "Stretto di Messina".

     1. La Presidenza della Regione è autorizzata a concedere un contributo complessivo in conto capitale della somma di 2.063 migliaia di euro in favore della società per azioni "Stretto di Messina" quale quota per gli oneri di integrazione ed aggiornamento del progetto di massima del ponte sullo Stretto di Messina da erogare in due annualità rispettivamente di 1.375 migliaia di euro per l’anno 2002 e 688 migliaia di euro per l’anno 2003.

 

     Art. 53. Mutui Forze di Polizia.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, è autorizzato, a partire dall’esercizio finanziario 2002, un ulteriore limite di impegno quindicennale di 517 migliaia di euro.

 

     Art. 54. Programmi annuali opere.

     1. L’Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2002, ad impegnare sugli stanziamenti di competenza della U.P.B. 6.2.2.6.5, capitoli 672005 e 672006, le somme relative all’esecuzione delle opere, ricomprese nei programmi annuali di spesa degli esercizi 1999, 2000 e 2001, per le quali sia stato adottato, dall’organo competente, entro il 31 dicembre 2001, il provvedimento di aggiudicazione a seguito dell’espletamento delle procedure di gara nonché per quelle del 2001 per le quali, entro lo stesso termine del 31 dicembre 2001, sia stato pubblicato il relativo bando di gara.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 55. Istituto sperimentale zootecnico.

     1. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste è autorizzato a disporre ulteriori finanziamenti pari a 775 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2002 a valere sulle disponibilità dell’U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143704, tabella H, in favore dell’Istituto sperimentale zootecnico, anche al fine di razionalizzare la sezione di apicultura.

 

     Art. 56. Partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia.

     1. In armonia con il processo di ristrutturazione societaria e di riassetto del gruppo bancario Banca di Roma, viene prevista l’assunzione della partecipazione azionaria della Regione siciliana nella costituenda holding Banca di Roma in sostituzione della partecipazione azionaria nel Banco di Sicilia, contemplata dalla legge regionale 19 giugno 1991, n. 39, e l’approvazione, con le specificazioni di cui al comma 3, della Convenzione del 21 gennaio 2002 tra la Regione siciliana e la Banca di Roma, con la quale le parti hanno fissato i reciproci impegni relativamente alle modalità di esecuzione del l’operazione di fusione per incorporazione del Banco di Sicilia nella Banca di Roma e della contestuale costituzione di una nuova società nella quale conferire l’azienda bancaria Banco di Sicilia.

     2. Nella Convenzione l’assunzione della partecipazione azionaria resta condizionata al rispetto delle seguenti condizioni:

     a) conferimento e mantenimento nel tempo in capo all’azienda bancaria Banco di Sicilia di un livello patrimoniale non inferiore a quello attuale ed in linea con gli sviluppi attesi per gli impieghi e con i relativi ratios di vigilanza;

     b) conferimento degli accantonamenti a fronte degli impegni previdenziali, ferme restando le garanzie attuali;

     c) mantenimento per il Banco di Sicilia di una denominazione confermativa di quella attuale, dell’ubicazione a Palermo della sede sociale e della direzione centrale, con le autonomie gestionali necessarie e opportune per il miglior sviluppo e la valorizzazione delle attività del Banco di Sicilia;

     d) tutela dei livelli occupazionali, salvaguardia e valorizzazione delle professionalità esistenti all’interno del Banco di Sicilia e partecipate, ivi comprese quelle del centro elettronico le cui risorse continueranno ad operare a Palermo, anche nel caso di trasferimenti infragruppo; valorizzazione delle specifiche aree che mantengono relazioni simbiotiche con il territorio in cui il Banco di Sicilia è inserito;

     e) mantenimento del collegamento tra il Banco di Sicilia e il territorio, con la nomina di almeno due membri, dei quali uno assumerà la carica di Vicepresidente, del Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia su designazione della Regione, e con la nomina di almeno un membro effettivo del collegio sindacale del Banco di Sicilia su designazione della Regione;

     f) mantenimento della quota di mercato detenuta attualmente dal Banco di Sicilia e conservazione sull’intero territorio nazionale dei presidi economicamente e storicamente rilevanti per il medesimo Banco di Sicilia;

     g) individuazione per la holding di una denominazione non caratterizzata dall’attuale brand Banca di Roma;

     h) nomina nel consiglio di amministrazione della holding di un componente designato dal Presidente della Regione;

     i) istituzione nell’ambito della holding di un Comitato con la partecipazione di esponenti della Regione, nel quale la Regione esprima le proprie esigenze finanziarie e di investimento e la holding le linee strategiche in merito agli investimenti e alle attività del Gruppo in Sicilia (Banco di Sicilia, sportelli Banca di Roma, Irfis) . In detto Comitato i rappresentanti della Regione e della holding valuteranno insieme le esigenze e i programmi prospettati ed insieme elaboreranno le proposte d’intervento.

     3. Nella gestione ed amministrazione della propria partecipazione azionaria nella holding Banca di Roma l’attività della Regione siciliana, nel rispetto dei principi che hanno ispirato le disposizioni normative che hanno autorizzato la Regione alla partecipazione nel Banco di Sicilia e al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo economico della comunità regionale che per statuto competono alla Regione, deve garantire, in attuazione della Convenzione, il perseguimento dei seguenti imprescindibili obiettivi:

     a) sottoporre alla preventiva approvazione del tavolo paritetico Regione-Banca di Roma le modifiche riguardanti l’oggetto della Convenzione e delle correlate garanzie;

     b) rispetto degli impegni assunti da Banca di Roma e delle garanzie previste in sede di acquisizione del controllo del Gruppo Mediocredito centrale;

     c) mantenimento in capo al Banco di Sicilia, all’esito delle risultanze dell’operazione di fusione per incorporazione dell’azienda bancaria Banco di Sicilia e del successivo scorporo dell’attuale configurazione aziendale, dell’attuale assetto patrimoniale, della sua struttura direzionale, di supporto informatico e di rete insulare e peninsulare, nonché la tutela delle partecipazioni detenute dallo stesso;

     d) mantenimento degli attuali livelli occupazionali del Banco di Sicilia, nonché delle attuali aree di attività, escludendo unilaterali processi di esternalizzazione e/o di vendita di attività e di strutture [54];

     e) mantenimento di un trend positivo degli impieghi del Banco di Sicilia nel territorio della Regione;

     f) stipula di specifici patti parasociali relativi al l’IRFIS al fine di assicurarne un ruolo propulsivo per l’economia siciliana e di definirne una governance finalizzata a tale scopo;

     g) salvaguardia e valorizzazione della partecipazione azionaria detenuta;

     h) acquisizione di idonea manleva da parte di Banca di Roma relativamente al periodo antecedente la costituzione della holding.

     4. Ove siano disattesi gli impegni assunti con la Convenzione di cui al comma 1 e a fronte di iniziative dell’azionista di maggioranza non in linea con le finalità e gli obiettivi di cui al comma 3, la Regione può procedere alla dismissione della propria partecipazione azionaria.

     5. Il Presidente della Regione è autorizzato a concambiare le azioni detenute nel Banco di Sicilia con quelle della costituenda holding del gruppo Banca di Roma.

     6. Le azioni rinvenienti dal concambio possono essere alienate dal Presidente della Regione previa autorizzazione dell’Assemblea regionale siciliana.

     7. I diritti dell’azionista sono esercitati dal Presidente della Regione.

     8. E’ abrogata la legge regionale 19 giugno 1991, n. 39.

 

     Art. 57. Agricoltura biologica ed indennità compensative.

     1. Ai sensi dell’articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme relative alle assegnazioni sotto elencate inerenti a leggi statali di settore, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono destinate, nell’esercizio 2002:

     a) quanto a 5.165 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l’utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 23 aprile 1975, n. 125;

     b) quanto a 15.494 migliaia di euro per le finalità previste dalla Misura F1b del Reg. CEE 1257/99, mediante l’utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590;

     c) quanto a 30.987 migliaia di euro per la corresponsione della indennità compensativa pregressa di cui all’articolo 123 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, mediante l’utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590 [55].

 

     Art. 58. Competitività nel settore agricolo.

     1. Al fine di agevolare la ripresa produttiva e la competitività del comparto agricolo siciliano, alle aziende agricole siciliane singole o associate, costituite anche in forma societaria, alle aziende esercenti l’attività di prima trasformazione di prodotti agricoli, alle cooperative, ai consorzi ed associazioni di produttori costituiti in forma societaria, gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l’attività creditizia consentono la concessione di finanziamenti di soccorso ventennale, con preammortamento triennale, da destinare specificamente al pagamento di tutte le passività pregresse ad oggi contratte anche se non scadute, derivanti dall’attività, nonché quelle di esercizio e miglioramento, ivi compresi i ratei relativi a prestiti di dotazione per l’acquisto di attrezzature, macchine agricole ed animali.

     2. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito e dagli enti anche regionali, ai sensi del comma 1, sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula fermo restando che sugli stessi può essere riconosciuto il concorso pubblico nel pagamento degli interessi nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 128, commi 5 e 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione.

     3. Gli istituti e gli enti anche regionali esercenti l’attività creditizia possono prorogare, con durata concordata tra le parti le passività di carattere agricolo, nonché i ratei relativi a prestiti di dotazione per l’acquisto di macchine agricole ed animali già scaduti o che andranno a scadere entro il 30 dicembre 2002, ancorché già prorogati purché contratte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge [56].

 

     Art. 59. Rifinanziamento consorzi di bonifica.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2002 e 2003.

 

     Art. 60. Agevolazioni fiscali. [57]

     1. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, aumentare le economie di scala e ottimizzare il ritorno degli investimenti nel settore agricolo, gli atti elencati al primo comma dell’articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, da chiunque posti in essere fino alla data del 31 dicembre 2011, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura di cui all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.  601 e sono esenti dalle imposte di bollo e catastale.

 

     Art. 61. Fondo nazionale per la montagna.

     1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è istituito il fondo regionale per la montagna a cui affluiscono le risorse erogate dal fondo regionale per la montagna di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste predispone apposito piano annuale per l’utilizzo delle risorse assegnate, a decorrere dal 1999, dallo Stato ai sensi della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97. Il piano è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione dell’Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 62. Riammissione alle operazioni di cartolarizzazione.

     1. Nei confronti delle imprese decadute dal diritto ai contributi per mancata presentazione della dichiarazione di conformità nel termine di cui all’articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 che presentino la dichiarazione di conformità prevista dallo stesso articolo entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione dopo avere espletato le procedure già in corso e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al citato articolo 29 procede al riconoscimento del debito per gli effetti stabiliti nello stesso articolo con le modalità e nei limiti di cui al comma 4.

     2. Le procedure di cui al presente articolo trovano applicazione altresì nei confronti dei crediti vantati dalle aziende cooperative per gli incentivi previsti in favore dei propri soci lavoratori per i quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 3 aprile 2001, n. 142, nell’ambito e nei limiti dei finanziamenti e delle cartolarizzazioni già previsti dall’articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

 

     Art. 63. Parco archeologico Valle dei Templi.

     1. Per assicurare il funzionamento del Parco archeologico ed ambientale della Valle dei Templi di Agrigento istituito con legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo di 1.000 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2002. Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.

 

     Art. 64. Valorizzazione beni culturali e riserve naturali [58].

     1. L’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ai fini della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché per la realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi può: stipulare accordi con amministrazioni pubbliche o con soggetti privati; costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri già definiti per il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; affidare all’esterno i servizi per la fruizione pubblica dei beni culturali con le modalità di cui all’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme attuative.

     2. L’Assessore presenta annualmente all’Assemblea regionale siciliana una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del presente comma. Gli enti locali interessati alla realizzazione di antiquaria, di musei locali e di servizi aggiuntivi provvedono direttamente o anche attraverso interventi di finanza di progetto, affidando in concessione a soggetti privati, in forma singola o associata, la costruzione, la gestione e l’esercizio degli antiquaria e dei musei.

     3. Con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri per l’attribuzione delle risorse e la ripartizione degli introiti, la durata delle eventuali concessioni a privati dei servizi museali, tenendo conto, ai fini della scelta dei soggetti ai quali affidare servizi o con i quali costituire nuove persone giuridiche, dell’impiego di soggetti già impegnati nei lavori socialmente utili.

     4. Per l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26 di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali come integrati dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi 2002, 2003 e 2004, la spesa di 20.659 migliaia di euro.

     5. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente applica, in quanto compatibili e nel rispetto delle specifiche finalità istitutive di ciascuna area naturale protetta, le disposizioni del presente articolo con riferimento alle riserve naturali, sentito l'ente gestore e con priorità del medesimo a parità di servizi offerti e di oneri finanziari [59].

 

     Art. 65. Polo universitario di Enna.

     1. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell’articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 e 2005, 2006 e 2007 la spesa di 2.000 migliaia di euro [60].

 

     Art. 66. Consorzi universitari.

     1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002, ad assegnare ai consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati ed operanti nei comuni che non siano sedi di atenei universitari, che gestiscono corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea e/o corsi di studio universitari (corsi o scuole di specializzazione e master universitari) e che non fruiscono di appositi finanziamenti statali, contributi da destinare al funzionamento e alla gestione dei suddetti corsi [61].

     2. I finanziamenti sono assegnati sulla base di una programmazione degli interventi stabilita dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Comitato regionale di coordinamento delle università siciliane, in favore dei consorzi per ciascun ambito provinciale già costituiti di cui al comma 1 o, in mancanza della loro costituzione a favore delle province regionali che gestiscono corsi universitari [62].

     3. Al fine di favorire la realizzazione di progetti comuni tra più consorzi universitari, operanti in province regionali limitrofe, per l’anno 2002 l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario per un importo non superiore a 517 migliaia di euro in favore dei consorzi universitari collegati destinato all’acquisizione di strutture e all’acquisto di attrezzature o di apparati tecnologici o didattici.

     4. [Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione provvede alle assegnazioni di cui al comma 1 per il 50 per cento in base al parametro del numero di studenti universitari iscritti ai corsi di laurea con almeno venti iscritti o a corsi di studi universitari gestiti da ciascun consorzio universitario o direttamente dalle province regionali, ed in ragione del 30 per cento in base al numero dei suddetti corsi avendo a riferimento l’anno accademico corrente e per il 20 per cento ai consorzi cui afferiscono corsi di studio di area medico-sanitaria] [63].

     5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 viene assegnato su istanza dei consorzi universitari collegati sulla base dei criteri e parametri individuati dal l’Assessore regionale.

     6. Il collegio dei revisori dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 viene integrato da due membri designati rispettivamente dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze e dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     6 bis. Il consiglio di amministrazione dei consorzi universitari destinatari del contributo di cui al comma 1 è integrato da un componente in rappresentanza della Regione designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera di Giunta, con funzioni di Presidente [64].

     7. Sono abrogati l’articolo 45 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36; i commi 1 e 2 dell’articolo 15 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26; l’articolo 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e l’articolo 13 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

     8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 5.247 migliaia di euro. Per gli esercizi successivi la spesa è valutata in 5.247 migliaia di euro annui.

     9. Al fine di incentivare la mobilità del personale docente universitario ed in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002, ad assegnare alle università siciliane per il relativo intervento la somma di 1.000 migliaia di euro.

     10. Al fine di favorire il decentramento dell’offerta formativa universitaria l’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alle università siciliane per l’esercizio finanziario 2002 un contributo straordinario di 517 migliaia di euro da destinare alle scuole di specializzazione in sedi diverse da quelle di ateneo.

     10 bis. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, in deroga a quanto disposto al comma 1, ad erogare a partire dall'anno accademico 2005-2006, i finanziamenti come previsto nel presente articolo al Consorzio ennese universitario fino alla chiusura dei corsi regolarmente attivati dalle università di Palermo e di Catania e non ancora assorbiti dalla nuova Università di Enna [65].

 

          Art. 67. Gas naturale.

     1. Le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 riguardante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel territorio della Regione siciliana, osservando altresì le disposizioni di cui ai seguenti commi. Nella Regione non si applica l'articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 [66].

     2. La distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a venti anni.

     3. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da apposito contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall’Assessorato regionale dell’industria entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, per enti locali si intendono comuni ed unione di comuni.

     4. Alle gare sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata sulla base di diritti oggettivi, proporzionati e non discriminatori. Alle gare sono ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.

     4 bis. Gli enti locali che, in forza di disposizioni legislative previgenti, non abbiano potuto avviare la procedura di gara nei termini di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, provvedono entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine indicato, la Regione avvia la procedura di gara a mezzo di un commissario ad acta appositamente nominato [67].

     4 ter. È fatto obbligo, al titolare della concessione in essere alla data della pubblicazione della presente legge, di garantire l'erogazione del servizio fino al subentro del nuovo concessionario [68].

     4 quater. Nelle more dell'espletamento delle gare, i comuni possono applicare un canone pari al 10 per cento del Vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni. I comuni, nei quali il canone già esistente risulta inferiore, possono incrementarlo fino alla misura del 10 per cento del VRD. Le risorse aggiuntive sono destinate, prioritariamente, all'attivazione di misure di tutela sociale per le fasce deboli della popolazione, a spese di investimento o al supporto delle procedure di riequilibrio finanziario previste dall'articolo 243 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [69].

     5. [Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere mantenute fino alla data di scadenza dell’affidamento del servizio fissata nelle medesime convenzioni, senza possibilità di proroga] [70].

     5 bis. I comuni, le province e gli altri enti locali possono restare azionisti unici della società già affidataria del servizio di distribuzione del gas metano fino alla scadenza della concessione o dell'affidamento in essere, così come fissata all'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed all'art. 86 della legge regionale 13 aprile 2003, n. 4 [71].

     6. A decorrere dall’1 gennaio 2003 nel territorio della Regione siciliana le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e vendita, indipendentemente dal numero dei clienti finali, separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita. I clienti finali sono considerati clienti idonei con la seguente gradualità:

     a) dall’1 gennaio 2004, nei comuni con più di 10.000 clienti attivi;

     b) dall’1 gennaio 2006, nei comuni con più di 5.000 clienti attivi;

     c) dall’1 gennaio 2008, nei comuni con più di 3.000 clienti attivi;

     d) dall’1 gennaio 2010, tutti quelli attivi in ogni comune.

     6-bis. Le competenze amministrative di cui al presente articolo sono attribuite all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - dipartimento dell'energia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana un decreto con cui sono individuati i comuni che devono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di tale decreto, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità nomina un commissario ad acta per l'espletamento della procedura di gara nei comuni inadempienti [72].

 

     Art. 68. Impianti di distribuzione carburanti.

     1. A modifica dell’articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 il numero delle apparecchiature per l’erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione. In ogni caso il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l’ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità, ferma restando l’insussistenza di ipotesi ostative di cui all’articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

 

     Art. 69. Benzina verde.

     1. A far data dall’1 gennaio 2002 il cambio di destinazione d’uso dei serbatoi e delle colonnine d’erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta l’emanazione di alcun provvedimento da parte dell’Assessorato regionale dell’industria.

     2. I titolari delle concessioni e delle autorizzazioni sono tenuti a comunicare l’avvenuto cambio di destinazione all’amministrazione concedente.

 

     Art. 70. Cofinanziamento programmi energia alternativa.

     1. A valere sullo stanziamento dell’U.P.B. 5.2.2.7.99, capitolo 643902 del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a cofinanziare per l’anno 2002 il "Programma solare termico" del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, con l’importo di 1.000 migliaia di euro.

 

     Art. 71. Destinazione risorse.

     1. In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2000 (capitolo 4181), è iscritta, all’U.P.B. 8.2.2.6.5 (capitolo 742802) del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002, la somma di 197 migliaia di euro, in attuazione dell’articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9.

     2. In corrispondenza dei versamenti affluiti in entrata del bilancio della Regione fino al 31 dicembre 2001 (capitolo 1941), è iscritta, all’U.P.B. 11.2.2.6.2 (capitolo 842003) del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002, la somma di 922 migliaia di euro, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24.

 

     Art. 72. Obbligazioni pregresse.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 194 migliaia di euro.

     2. Per permettere il calcolo degli oneri a carico dei mutuatari rideterminato ai sensi dell’articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2002, l’ulteriore limite di impegno per 13 anni di 310 migliaia di euro.

 

     Art. 73. Garanzie creditizie.

     1. Previa autorizzazione dell’Assessorato regionale competente, d’intesa con l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, le perdite definitivamente accertate, dovute ad insolvenza del debitore principale e di eventuali coobbligati, conseguenti a finanziamenti accordati da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione di leggi regionali mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione gravano sui fondi medesimi nei limiti degli importi corrispondenti alle rate o parte di rate rimaste impagate e alle spese effettivamente sostenute dal soggetto che gestisce il fondo per l’esperimento delle procedure esecutive, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione regionale.

     2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non sono più concesse garanzie creditizie sulle operazioni finanziarie poste in essere da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione e cessano di avere efficacia le garanzie precedentemente concesse a valere sui fondi regionali medesimi.

     3. E’ abrogato il comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

 

     Art. 74. Cofinanziamento interventi assistenza sanitaria.

     1. Per l’anno 2002 il fondo riservato alle attività a destinazione vincolata, costituito ai sensi del comma 9 dell’articolo 66 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, come sostituito dall’articolo 54 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è destinato in via prioritaria al finanziamento della quota di parte regionale degli interventi per la riqualificazione della assistenza sanitaria previsti ai sensi del comma 1 dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

     Art. 75. Cartolarizzazione sanità.

     1. I limiti di impegno di cui al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 sono incrementati, a decorrere dall’anno 2002, di 12.912 migliaia di euro ciascuno al fine di consentire la copertura degli oneri di dilazionamento dei crediti di cui al comma 1 del predetto articolo.

 

     Art. 76. Assegnazioni agli enti locali.

     1. L’Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione-autonomie locali, determina i criteri ed i parametri per la ripartizione delle risorse attribuite agli enti locali ai sensi del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni salvaguardando la funzionalità dei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti [73].

     1 bis. Nell'ambito delle assegnazioni agli enti locali la somma di 6.000 migliaia di euro viene destinata quale contributo ai comuni delle Isole minori, per il finanziamento del servizio di trasporto rifiuti via mare di cui 1.175 migliaia di euro da destinare al Comune di Lampedusa per i maggiori costi sostenuti nell'esercizio finanziario 2006 [74].

     1 ter. Al fine del contenimento delle tariffe è assegnata ai comuni siciliani una quota da ripartire in misura proporzionale agli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto sostenuti dai medesimi enti per le prestazioni di servizi non commerciali affidate a soggetti esterni ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [75].

     2. L'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, con proprio provvedimento antecedente alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, determina una variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, delle assegnazioni medesime, in relazione ad indicatori che fanno riferimento ed incentivano lo sforzo tariffario e fiscale comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento, la capacità di riscossione documentata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e la propensione agli investimenti dimostrati dagli stessi enti locali nell'anno precedente, tenuto conto del rapporto tra il numero dei dipendenti degli enti locali stessi e l'ammontare delle spese correnti [76].

     3. [77].

     4. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1 riservate ai comuni rimane nella disponibilità dell’Assessore regionale per gli enti locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione e/o gestione ed alla realizzazione di forme associative e di cooperazione tra enti locali per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, nonché per concedere contributi straordinari ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti colpiti da eventi calamitosi per i quali sono state emanate ordinanze previste dall’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni ovvero a favore di comuni che versano in particolari condizioni di disagio sulla base di appositi progetti di risanamento o di sviluppo economico e sociale. Un’ulteriore somma pari a 7.747 migliaia di euro da iscrivere in un apposito capitolo di spesa resta nella disponibilità dell’Assessore regionale per gli enti locali e viene dallo stesso gestita, per i rapporti anche in convenzione per i ricoveri nelle comunità alloggio e case famiglia dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso i CTA, in quanto convenzionati con il servizio sanitario [78].

     4 bis. Un'ulteriore quota, pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 1, rimane nelle disponibilità dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali per essere attribuita, sotto forma di contributi straordinari finalizzati, in aggiunta ai benefici concessi dallo Stato, alla promozione ed alla realizzazione di consorzi, unioni e fusioni di province [79].

     5. Con apposito decreto dell’Assessore regionale per gli enti locali da emanarsi previo parere della Commissione legislativa permanente entro quaranta giorni dal l’entrata in vigore della presente legge sono stabilite la misura, la durata e le modalità di erogazione dei contributi previsti al comma 4, tenendo conto del numero degli enti locali associati, dei servizi gestiti in comune e della durata dell’organismo costituito, in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione [80].

     6. A decorrere dall’1 gennaio 2002 le attribuzioni relative all’assegnazione dei fondi di cui all’articolo 45, comma 5, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 sono trasferite all’Assessorato regionale degli enti locali.

     7. Ai contratti stipulati dagli enti locali in attuazione di programmi di fuoriuscita predisposti ai sensi del l’articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, finanziati con i fondi regionali di cui al presente articolo, non si applicano i limiti relativi alle spese correnti previsti dall’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

     8. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 6 e 8 dell’articolo 13, e l’articolo 15 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

     9. Il fondo per il miglioramento dei servizi di polizia municipale, istituito con il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, è finanziato nell'ambito delle somme attribuite al fondo unico per le autonomie locali [81].

     10. A tal fine l'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere della Conferenza Regione Autonomie Locali, riserva una quota da assegnare nel rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17 [82].

     11. Restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, come sostituito dall'articolo 16 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 e modificato dall'articolo 57, comma 10, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relative all'istituzione ed al finanziamento del fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni contrattuali [83].

     12. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni [84].

 

     Art. 77. Economie su mutui Cassa depositi e prestiti.

     1. La Regione, al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all’articolo 49, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l’utilizzo delle economie sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.

     2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l’ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA’

 

     Art. 78. Disposizioni in materia di residui attivi.

     1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all’esercizio 2000 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2001, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell’esercizio 2001 medesimo.

     2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, sentite le competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l’esercizio finanziario 2001.

     3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

 

     Art. 79. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.

     1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all’esercizio 1993 non reiscritte in bilancio entro la data di entrata in vigore della presente legge sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l’esercizio 2001. All’eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l’obbligo della Regione e sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l’esercizio 2001.

     3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2000 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 1999, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di investimenti diretti in opere e lavori pubblici, fino all’esercizio 1996, cui alla chiusura del l’esercizio 2001 non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell’esercizio 2001 medesimo.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall’art. 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall’articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto, ovvero vi siano comunque obbligazioni giuridicamente vincolanti alla stessa data [85].

     5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su proposta delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l’esercizio 2001.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

 

     Art. 80. Adempimenti funzionari delegati.

     1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

     (Omissis).

     2. I commi 8 e 9 dell’articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:

     (Omissis).

     3. All’articolo 13 dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [86].

 

     Art. 81. Corresponsione somme.

     1. La somma iscritta al capitolo 109301 del bilancio della Regione siciliana per l’anno 2002 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari deve essere corrisposta in due quote semestrali anticipate, rispettivamente entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio stesso ed entro il quindici luglio dell'anno di riferimento [87].

 

     Art. 82. Programma attività promozionali - Impegni di spesa.

     1. All’articolo 55 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, così come modificato dall’articolo 58 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 83. Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari.

     1. Presso il dipartimento regionale finanze e credito è istituito l’Osservatorio per il monitoraggio dei servizi e prodotti bancari al fine di conoscere, con riferimento alle condizioni applicate, il trattamento riservato ai soggetti operanti sul mercato siciliano, rispetto ai soggetti che operano nel resto del territorio nazionale ed europeo.

     2. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, acquisite le informazioni di cui al comma 1, relaziona annualmente all’Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 84. Rideterminazione competenze Commissione consultiva in materia di riscossione.

     1. I commi 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 85. Fondi comunitari.

     1. Gli interventi comunitari non compresi nei programmi operativi dei fondi strutturali destinati alla programmazione 2007-2013 sono finanziati per la parte regionale con le disponibilità dell’U.P.B. 4.2.2.8.3, capitolo 613919 [88].

     2. [Il fondo di cui al comma 1 è, altresì, utilizzato per il cofinanziamento regionale delle somme iscritte in bilancio ai sensi del comma 3, dell'articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, in attuazione del programma operativo regionale POR 2000-2006] [89].

 

     Art. 86. Interventi POP 1990-1993 - Proroga termini.

     1. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all’articolo 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2002.

 

     Art. 87. Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

     1. All’articolo 39 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 9 sono aggiunte le parole

     (Omissis);

     b) è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 88. Fondi cofinanziamenti ed adesioni organismi ultraregionali.

     1. E’ istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo con la dotazione per l’esercizio finanziario 2002 di 1.000 migliaia di euro, per far fronte a cofinanziamenti regionali non previsti dalla vigente legislazione.

     2. Con decreto dell’Assessore per il bilancio, previa delibera della Giunta regionale, le somme sono iscritte nelle apposite U.P.B. dei dipartimenti interessati [90].

     3. E’ istituito nel bilancio della Regione un fondo per le partecipazioni e le convenzioni. Il fondo è destinato a [91]:

     a) partecipazione e acquisizione, costituzione di organismi, enti pubblici o privati comunque denominati o società, nonché alla liquidazione ed alla ricapitalizzazione di società a partecipazione regionale [92];

     b) stipula di convenzioni o accordi [93];

     c) stipula di convenzioni per studi e ricerche.

     d) costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [94].

     4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa a destinazione vincolata di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.

     5. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di 1.000 migliaia di euro. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 500 migliaia di euro.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI

 

     Art. 89. Casa e premio Sicilia.

     1. E’ istituita la Casa Sicilia (d’ora in avanti denominata "Casa").

     2. La Casa ha il compito di promuovere fuori dall’Italia la cultura, l’immagine, le opportunità di impresa ed i prodotti tipici e di qualità siciliani.

     3. Le Case sono affidate dal Presidente della Regione, a titolo gratuito, a privati, singoli o associati in qualsiasi forma giuridica, previa convenzione.

     4. Il testo della convenzione prevede la durata e i casi di decadenza, gli obblighi cui si sottopongono i gestori nei confronti dell’Amministrazione regionale, compresa la previsione di verifiche, almeno annuali, da parte dell’Amministrazione regionale, i requisiti dei locali in cui hanno sede le Case, le iniziative che annualmente sono obbligatoriamente da condurre e le condizioni per le iniziative liberamente adottate dal gestore.

     5. Il testo della convenzione è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione di concerto con gli Assessorati interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Per le finalità del presente articolo, gli Assessorati regionali, gli enti locali e quelli sottoposti a vigilanza e tutela della Regione possono condurre iniziative in collaborazione con le Case.

     7. I gestori delle Case hanno titolo a partecipare ai programmi regionali di spesa.

     8. E’ istituito il premio Sicilia "Archimede", d’ora in avanti "premio".

     9. Il premio è assegnato a eminenti personalità che si siano distinte nel campo della scienza, della cultura, dell’arte, dell’impegno sociale, dell’economia e della difesa dei diritti umani e civili.

     10. Il Presidente della Regione nomina con proprio decreto una giuria composta da un massimo di nove componenti.

     11. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto le modalità organizzative del premio che viene assegnato il 15 maggio di ogni anno.

     12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di 400 migliaia di euro.

 

     Art. 90. Cinquantacinquesimo anniversario prima seduta Ars.

     1. In occasione del 55° anniversario della prima seduta dell’Assemblea regionale siciliana, svoltasi il 25 maggio 1947, la Regione siciliana promuove un programma di iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane e a svilupparne la conoscenza. A tal fine, presso la Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana è costituito un Comitato promotore presieduto dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana e composto:

     a) dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato;

     b) dai membri del Consiglio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana;

     c) dall’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

     d) dal Segretario generale dell’Assemblea regionale siciliana o da un consigliere parlamentare da lui delegato [95];

     e) dal Segretario generale della Presidenza della Regione o da un dirigente di seconda fascia da lui delegato [96];

     f) dal direttore generale della Fondazione Federico II;

     g) da tre esperti di chiara fama, designati dal Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 cura l’organizzazione e lo svolgimento delle iniziative e delle manifestazioni da organizzare in Sicilia nel periodo intercorrente tra il maggio 2002 ed il dicembre 2004, per l’attuazione delle finalità della presente legge, predisponendo apposito programma e calendario [97].

     3. La Fondazione Federico II, prevista dalla legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, promuove, sulla base delle decisioni del suddetto Comitato promotore, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e con le università siciliane, iniziative culturali nei luoghi dove si sono verificati eventi di particolare significato giuridico ed istituzionale. Tali iniziative potranno essere diffuse, anche a livello scolastico, in collaborazione con le relative istituzioni.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 750 migliaia di euro, di cui 400 migliaia di euro ricadenti nell’esercizio finanziario 2002 e 350 migliaia di euro ricadenti nell’esercizio finanziario 2003.

 

     Art. 91. Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.

     1. E’ istituito l’Ufficio per le relazioni diplomatiche ed internazionali.

     2. L’Ufficio si aggiunge a quelli di cui al comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione che con proprio decreto ne individua compiti, funzioni, dotazioni e ubicazione.

     3. Al personale non dirigente dell’Ufficio si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

     4. Per 1’individuazione degli addetti, costituisce titolo preferenziale la conoscenza di almeno una lingua ufficiale della Comunità europea, oltre l’italiano.

     5. Limitatamente al personale dirigente, il titolo di cui al comma 4 costituisce requisito necessario.

     6. L’Ufficio può anche essere posto alle dipendenze funzionali di una unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.

     7. Per le finalità del presente articolo, ivi compresa l’eventuale indennità dell’unità di personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, e le spese per gli scambi culturali e commerciali, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di 1.250 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 800 migliaia di euro [98].

 

     Art. 92. Ufficio di Bruxelles.

     1. L’Ufficio di Bruxelles, di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente generale del dipartimento, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale [99].

     2. Al personale destinato all’Ufficio di Bruxelles sono riconosciute le indennità mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a quelle fissate dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti [100].

     3. Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.

     3 bis. Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga alle disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ivi compresa la connessa disciplina riguardante il trattamento economico spettante ai componenti [101].

     3 ter. Per l’individuazione dei componenti di cui al comma 1, oltre quanto previsto dal comma 3, su disposizione del Presidente della Regione, può essere comandato personale degli enti pubblici regionali sottoposti a vigilanza e tutela della Regione [102].

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002 la spesa di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro.

 

     Art. 93. Utilizzazione personale.

     1. Il personale assunto con contratto a termine di diritto privato, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, può essere trasferito presso il dipartimento regionale della programmazione per le attività del P.O.R. 2000-2006.

 

     Art. 94. Ufficio del sovrintendente del Palazzo d’Orleans.

     1. L’Ufficio di cui all’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 può affidare lavori a trattativa privata entro il limite di 200 migliaia di euro nonché forniture di beni e di servizi a trattativa privata entro il limite di 200 migliaia di euro, previa approvazione del Comitato intersettoriale [103].

     2. Con decreto del Presidente della Regione vengono definiti gli ambiti di competenza e le funzioni dell’Ufficio, la composizione del Comitato intersettoriale nonché le modalità di gestione delle spese connesse alle funzioni.

     3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro; per gli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 150 migliaia di euro annui.

 

     Art. 95. Funzionamento uffici speciali.

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, per gli Uffici speciali costituiti ai sensi del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le spese per il personale, le spese strumentali nonché quelle per acquisti di beni e servizi, sono effettuate ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dai dipartimenti regionali presso cui è ubicata l’Area interdipartimentale per i servizi generali comuni ai dipartimenti, salvo diversa indicazione effettuata con delibera della Giunta regionale.

 

     Art. 96. Incarichi dirigenziali. [104]

     1. Dopo il comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 97. Contributo Fondazione banco alimentare.

     1. Per il conseguimento delle finalità e l’utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnato alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l’Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere un contributo annuo di 775 migliaia di euro in favore della Fondazione banco alimentare Onlus, per il sostegno all’attività da questa svolta nel territorio della Regione, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell’assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema.

 

     Art. 98. Soppressione del Consiglio di amministrazione dell’Azienda delle foreste demaniali.

     1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è soppresso ed i relativi poteri e funzioni sono conferiti al dirigente generale dell’Azienda delle foreste demaniali.

 

     Art. 99. Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia.

     1. Al fine di adeguare la normativa statale, recepita con la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, alle peculiari competenze attribuite alla Regione, con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le disposizioni concernenti l’organizzazione dell’Istituto regionale per la ricerca educativa Sicilia e, in particolare, la nomina e la composizione del consiglio d’amministrazione, il conferimento dell’incarico di direttore, la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti e l’utilizzo delle risorse finanziarie.

     2. Alle nomine degli organi dell’IRRE Sicilia non si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali 20 aprile 1976, n. 35, 11 maggio 1993, n. 15, 20 giugno 1997, n. 19, nonché l’articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     3. Gli organi attualmente in carica decadono all’atto dell’insediamento degli organi nominati ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 100. Conferenza Regione-autonomie locali.

     1. Il comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 101. Comitato regionale comunicazioni.

     1. Al fine di razionalizzare gli interventi nel settore delle comunicazioni conseguendo, altresì, risparmi di spesa, è istituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, il Comitato regionale per le comunicazioni, in attuazione dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, composto da cinque membri nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, sentiti i presidenti dei Gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la consistenza di ogni singolo Gruppo parlamentare [105].

     2. I componenti durano in carica cinque anni, non sono confermabili, ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, devono essere in possesso dei requisiti fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e non incorrere nelle cause di incompatibilità individuate dalla medesima Autorità. Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana designa il Presidente del Comitato tra i componenti nominati ed adotta il proprio regolamento di organizzazione [106].

     3. Il Comitato svolge tutte le funzioni del soppresso Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, previste dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12, nonché le competenze attribuite ai Comitati regionali per le comunicazioni dalla normativa vigente e quelle delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche mediante la stipula di una convenzione sottoscritta dal Presidente dell'Autorità, dal Segretario Generale della Regione siciliana, dal Segretario Generale dell'Assemblea regionale siciliana e dal Presidente del Comitato, nella quale sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate dall'Autorità per provvedere al loro esercizio, anche sulla base dei contenuti del protocollo d'intesa sulla piena attuazione della legge 7 giugno 2000, n. 150 [107].

     3 bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, per la relativa approvazione, ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni ad essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni medesime [108].

     3 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana ed all'Autorità, per quanto riguarda le funzioni dalla stessa delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ivi compreso il settore radiotelevisivo ed editoriale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto della gestione. Il Comitato, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Presidente della Regione, al Presidente dell'Assemblea regionale ed all'Autorità una relazione conoscitiva sulla diffusione e l'accesso dei cittadini siciliani alla stampa quotidiana e periodica di larga diffusione con un'analisi comparativa con le altre regioni italiane e con l'indicazione di proposte e misure per superare il divario tra la Sicilia e la media nazionale nella diffusione di giornali quotidiani e periodici [109].

     3 quater. Il Comitato rende pubblici attraverso gli opportuni strumenti informativi e d'intesa con il Presidente della Regione, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente [110].

     4. Il compenso per i componenti del Comitato viene determinato dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

     5. [Il Comitato si avvale per il suo funzionamento di una segreteria, la cui dotazione di personale dei ruoli dell'amministrazione regionale, non superiore a 30 unità, viene individuata dal Presidente della Regione] [111].

     5 bis. Per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato può avvalersi dell'Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modifiche dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed operare in raccordo con tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa vigente. Il Comitato, entro i limiti delle risorse assegnate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a valere sulle medesime, per provvedere all'esercizio delle funzioni dalla stessa delegate, può avvalersi dell'apporto, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, di soggetti ed organismi pubblici o privati abilitati di riconosciuta indipendenza, competenza e professionalità nel campo delle telecomunicazioni, della radiotelevisione e dell'editoria su carta o elettronica [112].

     6. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo viene valutato in 80 migliaia di euro annue a decorrere dall’esercizio finanziario 2002.

     7. E’ abrogata la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 12.

 

     Art. 102. Istituzione nuovi Comuni - Consultazione referendaria.

     1. Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 103. Proroga programmi enti locali.

     1. In deroga al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 le risorse finanziarie accreditate agli enti locali per le finalità di cui all’articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, relative agli esercizi finanziari 1998 e 1999, sono utilizzate per i programmi che trovino attuazione entro il 2002.

 

     Art. 104. Contributi alle associazioni antimafia.

     1. Nelle more dell’attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono prorogati per l’anno 2002, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall’articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall’articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

     2. I contributi previsti dal comma 1 nonché quelli previsti dagli articoli 17 e 19 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, concessi per l’anno 2001, sono utilizzati anche a copertura di spese effettuate nell’anno successivo a quello di riferimento, ferme restando le finalità di cui alle vigenti disposizioni di legge, purché ricomprese nell’ambito di specifico programma approvato dal Consiglio di amministrazione.

     3. In caso di parziale e/o mancata rendicontazione dei contributi, l’Amministrazione regionale effettua la compensazione con l’eventuale contributo da erogare. In caso di inammissibilità al beneficio, si attivano le procedure per il recupero delle somme non rendicontate.

     4. Per il 1999 ed il 2000 la rendicontazione può essere effettuata con la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma del legale rappresentante, dalla quale risulti che i contributi sono stati utilizzati per le finalità previste dalla legge.

 

     Art. 105. Revisione veicoli. [113]

 

     Art. 106. Interventi via Pagano.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 46 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro da ripartire proporzionalmente tra le unità adibite ad usi non abitativi.

 

     Art. 107. Contributo Pontificia facoltà teologica e Studio teologico San Paolo.

     1. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali è autorizzato a concedere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 207 migliaia di euro alla Pontificia facoltà teologica di Sicilia, con sede in Palermo, finalizzato al sostegno dell’attività scientifica e di promozione culturale dalla stessa svolta nel territorio della Regione.

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo studio teologico San Tommaso con sede in Messina [114].

     3. La legge regionale 4 giugno 1980, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni è abrogata.

     4. L’Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002, un contributo annuo di 138 migliaia di euro allo Studio teologico San Paolo con sede in Catania.

 

     Art. 108.

     (Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

     Art. 109. Convenzione per la statalizzazione di istituti scolastici.

     1. Alla fine dell’articolo 19 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono aggiunte le parole

     (Omissis).

 

     Art. 110. Convenzioni master di alta specializzazione.

     1. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca è autorizzato a sottoscrivere convenzioni con consorzi universitari per istituire master di alta specializzazione per le materie di competenza [115]

 

     Art. 111. Debiti pregressi.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti da debiti pregressi nei confronti del Ministero dell’ambiente relativi all’attività di monitoraggio effettuata negli anni scorsi e per consentire il finanziamento da parte dello Stato della nuova attività di monitoraggio per il controllo dell’ambiente marino costiero è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 115 migliaia di euro.

 

     Art. 112. Misure di salvaguardia piano regolatore.

     1. L’efficacia delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale di cui all’articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche, che in virtù della proroga dell’articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, ha la durata di cinque anni, può essere prorogata di ulteriori sei mesi.

 

     Art. 113. Fondo emergenza Argentina.

     1. E’ istituito il Fondo emergenza Argentina a destinazione vincolata.

     2. L’Assessore regionale per il lavoro, la formazione professionale, la previdenza sociale e l’emigrazione è autorizzato a erogare, ai siciliani indigenti residenti in Argentina, sussidi per un ammontare compreso fra 25 e 500 euro, secondo la composizione del nucleo familiare nonché a provvedere al pagamento delle spese di gestione del medesimo Fondo [116].

     2 bis. Al fine di favorire l'assistenza in favore dei siciliani residenti in Argentina colpiti dalla grave crisi economica del paese, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con gli ospedali italiani aventi sede in Argentina [117].

     3. Per le finalità di cui al presente articolo l'Assessorato regionale del lavoro, della formazione professionale, della previdenza sociale e dell'emigrazione è autorizzato ad avvalersi dell'unità di coordinamento per la crisi argentina, unità tecnica di Buenos Aires, presso il Ministero degli italiani nel mondo [118]

     4. Per la definizione di siciliano, ai fini del presente articolo, trova applicazione la vigente normativa regionale in materia di emigrazione.

     5. Per le finalità del presente articolo, il Presidente della Regione è autorizzato a realizzare appositi accordi con le competenti autorità.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.000 migliaia di euro.

 

     Art. 114. Ortigia.

     1. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34, come sostituiti dall’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, l’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo annuo al comune di Siracusa di 1.500 migliaia di euro.

 

     Art. 115. Comodato d’uso immobili regionali.

     1. Al ricorrere dei requisiti e delle condizioni ivi previste le disposizioni di cui all’articolo 20 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 si applicano anche in favore di enti no profit di cui all’articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, che perseguano finalità di natura educativa e assistenziale.

 

     Art. 116. Smaltimento reflui.

     1. Nelle aree urbanistiche denominate "B" e "C" non servite da pubblica fognatura, le richieste di concessione edilizia e di autorizzazione degli scarichi, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 27, devono contenere relazione idrogeologica-ambientale redatta esclusivamente da un professionista geologo iscritto all’albo. Detto studio geologico deve accertare le condizioni di compatibilità dello smaltimento dei reflui seconde le prescrizioni dell’allegato 5 della delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento (CITAI) del 4 febbraio 1977.

 

     Art. 117. Utilizzazione fondi legge 31 dicembre 1991, n. 433.

     1. Le opere pubbliche finanziate ed appaltate mediante il programma di intervento per la ricostruzione di cui all’articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, quale obiettivo H del comma 2 dell’articolo 1 della stessa legge, per il cui completamento strutturale siano necessari finanziamenti suppletivi, attingono ai fondi previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433.

 

     Art. 118. Servizi di vigilanza venatoria.

     1. Per le finalità dell’articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 2.583 migliaia di euro (U.P.B. 2.2.1.3.2, capitolo 143311). Per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con la legge finanziaria.

 

     Art. 119. Contributo immobili di interesse storico-artistico.

     1. Per gli immobili che rivestono notevole interesse storico-artistico, il contributo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, è adeguato al finanziamento degli interventi a completamento ed in variante delle riparazioni dei danni, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro dell’intero bene culturale. Per le suddette finalità è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 750 migliaia di euro.

 

     Art. 120. Incarichi di collaudo. [119]

 

     Art. 121. Contributo Associazione centro studi opera Don Calabria.

     1. Per il conseguimento delle finalità e l’utilizzazione di parte delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, l’Assessorato regionale degli enti locali è autorizzato a concedere, a decorrere dall’anno 2002, un contributo annuo di 400 migliaia di euro in favore dell’Associazione centro studi opera Don Calabria, per la realizzazione, nell’ambito delle province siciliane, anche in partecipazione con altri enti e/o associazioni, di interventi sperimentali rivolti agli adolescenti devianti e/o inseriti nel circuito penitenziale, attraverso modelli di accompagnamento nell’inserimento sociale che prevedono l’utilizzo di modalità di mediazione.

 

     Art. 122. Nomine aziende sanitarie.

     1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico possono procedere alle nomine di cui all’articolo 3, comma 1 quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, anche tra coloro che abbiano superato il limite di età di cui all’articolo 3, comma 7, del suddetto decreto legislativo purché all’atto del superamento di detto limite svolgano funzioni di direttore generale, direttore amministrativo o dirigente sanitario e non oltre il limite di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come integrato dall'articolo 1 quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 [120].

     1-bis. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:

a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea specialistica o magistrale;

b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato [121].

 

     Art. 123. Medicina riabilitativa.

     1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui al decreto assessoriale 24059 dell’11 dicembre 1997 e successive integrazioni, fermo restando quanto specificato per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, restano a carico del Servizio sanitario regionale e devono essere regolamentate all’interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto dell’Assessore regionale per la sanità. Il decreto deve contenere il protocollo terapeutico, le modalità di accesso alle prestazioni, la durata del trattamento e la verifica dell’efficacia dello stesso [122].

 

     Art. 124. Associazione italiana sclerosi multipla.

     1. Per le finalità di cui all’articolo 88 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 77.500 euro.

 

     Art. 125. Assistenza sanitaria in forma indiretta.

     1. L’assistenza sanitaria in forma indiretta continua ad essere erogata in conformità alle disposizioni regionali in materia fino all’emanazione dei nuovi criteri previsti per l’accreditamento delle strutture sanitarie e comunque non oltre il 30 giugno 2002, nel rispetto delle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell’8 febbraio 2002.

 

     Art. 126. Donazione beni aziende sanitarie.

     1. I beni mobili e le attrezzature delle aziende sanitarie e ospedaliere da dismettere per obsolescenza, purché ancora idonei all’uso originario, possono essere donati alle Caritas diocesane regionali nonché all’associazione internazionale Emergency, all'Associazione internazionale per la medicina umanitaria ed all'Associazione per la cura del bambino cardiopatico Onlus di Palermo, in base ad appositi accordi in tal senso con le predette aziende per la riutilizzazione di beni ed attrezzature nell’ambito dei paesi in via di sviluppo [123].

     2. Le aziende sanitarie e ospedaliere corrispondono alle predette organizzazioni siciliane un contributo, che grava sul fondo sanitario regionale, pari al 95 per cento delle spese effettivamente sostenute per il trasporto dei beni e delle attrezzature presso i luoghi di destinazione, ferma restando l’esclusiva finalità umanitaria della ricollocazione.

 

     Art. 127. Informazione e comunicazione.

     1. Nell’ambito della Regione siciliana si applicano gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, limitatamente ai commi 1 2, 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni". Negli uffici stampa di cui all’articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 l’individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva da svolgersi presso l’Assessorato regionale alla Presidenza, in osservanza e nel rispetto del contratto collettivo n. 1 giornalistico FNSI-FIEG [124].

     2. In sede di prima applicazione ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, è attribuita le qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico ed in sintonia con l’articolo 72 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 [125].

     3. Nell'ambito dell'amministrazione regionale, al personale di cui all'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 è attribuito un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale, in relazione alle funzioni esercitate e all'esperienza maturata nel settore dell'informazione, entro i limiti dello stanziamento di bilancio e in misura massima pari a al limite di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e successive modificazioni [126].

     4. Per l’espletamento delle funzioni di informazione e di comunicazione di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 da parte del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2002, la spesa complessiva di 715 migliaia di euro in ragione di 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell’Amministrazione regionale. Per gli anni successivi la relativa spesa è valutata in 55 migliaia di euro per ciascun ramo dell’Amministrazione regionale.

     5. E’ fatto obbligo a tutti gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 di individuare, in sede di predisposizione dei bilanci annuali, un capitolo dedicato alle spese complessive per la comunicazione e informazione pubblica, in una percentuale inferiore al 2 per cento delle risorse generali [127].

     6. In sede di predisposizione degli appositi regolamenti, gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 confermano, in base alle disposizioni dell’articolo 6, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, le funzioni di comunicazione e di informazione svolte dal personale a qualsiasi titolo alla data del 30 giugno 2000. Il predetto personale, di ruolo (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana), frequenta appositi corsi di qualificazione per la definitiva stabilizzazione della funzione ricoperta.

 

     Art. 128.

     (Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell’ar-ticolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana).

 

     Art. 129. Abrogazione e modifiche di norme.

     1. L’articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L’articolo 13 delle legge regionale 30 dicembre 1986, n. 36 come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 1988, n. 5, è abrogato.

     3. L’articolo 260 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana" è abrogato.

     4. L’articolo 22 della legge regionale 6 giugno 1968, n. 14 è abrogato.

     5. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è soppresso.

     6. Al comma 1 dell’articolo 93 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "l’Amministrazione regionale può" sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

     L’ultimo periodo è sostituito dal seguente

     (Omissis).

     7. Sono abrogati l’articolo 15 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e l’articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

     8. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

     9. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, dopo le parole "ambiente naturali" sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     10. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, sono aggiunte le seguenti parole

     (Omissis).

     11. All’articolo 17 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, sostituire le parole "dieci anni" con le parole

     (Omissis);

     b) al comma 5 è aggiunto il seguente inciso

     (Omissis);

     c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma

     (Omissis).

     12. Sono abrogati l’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68; l’articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 16; il comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30; l’articolo 20 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6; è soppresso il Consiglio regionale di sanità, istituito con la legge regionale 1 agosto 1990, n. 19, i cui compiti vengono svolti dall’Assessorato regionale della sanità, che può avvalersi, ove necessario, delle aziende unità sanitarie locali.

     13. L’ultimo comma dell’articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [128].

     14. Il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     15. Al comma 1 dell’articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole "organi collegiali" aggiungere le parole

     (Omssis);

     b) le parole "nell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15" sono sostituite con le parole

     (Omssis);

     c) alla fine aggiungere

     (Omssis).

     16. I commi 3 e 4 dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, facendo salvi gli effetti prodotti [129].

     17. Al terzo comma dell’articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, sostituire le parole "all’esecuzione di opere" con le parole

     (Omssis).

     18. Il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è soppresso.

     19. L’articolo 8 bis della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 è soppresso.

     20. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "in forza del comma 1" aggiungere le parole

     (Omssis).

     21. Al comma 6 dell’articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sostituire le parole "il 60 per cento" con le parole

     (Omissis).

     22. L’articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 è soppresso.

     23. L’articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

     24. Al comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, le parole "con qualifica non inferiore a dirigente" sono sostituite con la parola

     (Omissis)

     e le parole "con qualifica non inferiore ad assistente" sono soppresse.

     25. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificata dall’articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     26. L’articolo 3 bis della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44, introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 18, è abrogato.

     27. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, le parole "degli impianti in esercizio" sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     28. L’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

     29. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 22 è soppresso.

 

     Art. 130. Fondi globali e tabelle.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

     2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dall’articolo 52, comma 14, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l’anno 2002, nella tabella C allegata alla presente legge.

     3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.

     4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall’articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2002, 2003 e 2004, nella tabella medesima.

     5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.

     6. Gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizione di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alle presente legge.

     7. Per l’esercizio finanziario 2002 i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché le altre spese continuative annue, di cui alla tabella H allegata alla presente legge, sono iscritti in bilancio nella misura ivi prevista.

     8. I destinatari dei contributi di cui al comma 7 che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell’anno precedente sono esclusi dal finanziamento per l’anno successivo.

     9. Ai sensi dell’articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le spese autorizzate relative agli interventi della citata legge che hanno ottenuto l’autorizzazione comunitaria sono quelle indicate nella tabella I allegata alla presente legge.

 

     Art. 131. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

     1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell’allegato prospetto.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2002.

 

     Art. 132.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[2] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Comma modificato dall’art. 64 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così sostituito dall’art. 16 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[4] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[5] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[6] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[7] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[8] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[9] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[10] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 agosto 2003, n. 11.

[11] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[12] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 2019, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[14] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[15] Comma aggiunto, come ulteriore "comma 5 bis", dall'art. 81 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[16] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, nel testo stabilito dall'art. 29 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[17] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[18] Comma inserito dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21.

[19] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[20] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[21] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[22] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[23] Comma abrogato dall’art. 19 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[24] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 11.

[25] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 11.

[26] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[27] Comma modificato dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 11.

[28] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 11.

[29] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 11.

[30] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[31] Comma aggiunto dall’art. 51 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[32] Comma modificato dall’art. 40 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[33] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[34] Comma così sostituito dall’art. 35 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20.

[35] Comma così modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[36] Comma abrogato dall’art. 88 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[37] Articolo abrogato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.

[38] Articolo aggiunto dall’art. 14 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[39] Comma così modificato dall’art. 27 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[40] Comma già modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[41] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[42] Rubrica così sostituita dall’art. 75 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[43] Comma così sostituito dall’art. 75 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[44] Articolo modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e così sostituito dall’art. 18 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[45] Comma già sostituito dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[46] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[47] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[48] Comma aggiunto dall’art. 70 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e abrogato dall’art. 21 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[49] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[50] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[51] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[52] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 68 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[53] L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis per effetto dell'art. 68 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[54] Lettera così modificata dall’art. 12 della L.R. 15 maggio 2002, n. 4.

[55] Lettera così modificata dall’art. 18 della L.R. 2 agosto 2002, n. 5.

[56] Comma così modificato dall’art. 55 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[57] Articolo così modificato dall'art. 32 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[58] Rubrica così sostituita dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[59] Comma aggiunto dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[60] Comma già modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così ulteriormente modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[61] Comma già modificato dall’art. 32 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[62] Comma già modificato dall’art. 32 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[63] Comma modificato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[64] Comma inserito dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10.

[65] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.R. 22 novembre 2005, n. 19.

[66] Comma sostituito dall'art. 94 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e così modificato dall'art. 69 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 13 febbraio 2020, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità della seconda disposizione di modifica.

[67] Comma aggiunto dall'art. 94 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[68] Comma aggiunto dall'art. 94 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[69] Comma aggiunto dall'art. 94 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[70] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[71] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[72] Comma aggiunto dall'art. 69 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[73] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[74] Comma aggiunto dall’art. 64 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così modificato dall'art. 30 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[75] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 27.

[76] Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[77] Comma abrogato dall’art. 24 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[78] Comma già modificato dagli artt. 64 e 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così ulteriormente modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[79] Comma aggiunto dall’art. 34 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[80] Comma così modificato dall’art. 64 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[81] L’originario comma 9 è così sostituito dagli attuali commi 9, 10 e 11 per effetto dell’art. 20 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[82] L’originario comma 9 è così sostituito dagli attuali commi 9, 10 e 11 per effetto dell’art. 20 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[83] L’originario comma 9 è così sostituito dagli attuali commi 9, 10 e 11 per effetto dell’art. 20 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[84] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

[85] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17 e così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[86] Comma rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[87] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[88] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[89] Comma aggiunto dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e abrogato dall'art. 54 della L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

[90] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[91] Alinea così modificato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[92] Lettera modificata dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 e così sostituita dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[93] Lettera così modificata dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[94] Lettera aggiunta dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[95] Lettera rettificata con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[96] Lettera rettificata con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[97] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[98] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[99] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 19.

[100] Comma così sostituito dall’art. 35 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[101] Comma aggiunto dall’art. 35 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[102] Comma aggiunto dall’art. 35 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[103] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[104] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2007, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede che gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 9, L.R. 10/2000, già conferiti con contratto possono essere revocati entro novanta giorni dall'insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto.

[105] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 23 marzo 2012, n. 18.

[106] Comma già modificato dall'art. 23 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 23 marzo 2012, n. 18.

[107] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[108] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15 e così modificato dall'art. 23 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[109] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[110] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[111] Comma modificato dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20 e abrogato dall'art. 23 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[112] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[113] Articolo abrogato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[114] Comma così sostituito dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[115] Comma così modificato dall’art. 56 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[116] Comma già modificato dall’art. 17 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9 e così ulteriormente modificato dall’art. 42 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[117] Comma aggiunto dall’art. 42 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[118] Comma così sostituito dall’art. 45 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[119] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[120] Comma così modificato dall’art. 40 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[121] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 3 agosto 2021, n. 22 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13. La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2022, n. 155, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, L.R. 21/2022. La Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 2023, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «o settennale in altri settori».

[122] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[123] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[124] Comma già modificato dall’art. 111 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza ivi prevista dall’art. 129 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 della L.R. 17 febbraio 2021, n. 5.

[125] La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 2007, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di redattore capo, in applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico.

[126] Comma sostituito dall'art. 20 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[127] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[128] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 12 aprile 2002, n. 17.

[129] Comma così modificato dall’art. 63 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.