§ 5.1.107 - L.R. 5 settembre 1990, n. 35.
Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:05/09/1990
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Riscossione delle entrate.
Art. 2.  Attribuzioni regionali.
Art. 3.  Istituzione del servizio regionale di riscossione dei tributi.
Art. 4.  Compiti del servizio regionale di riscossione dei tributi.
Art. 5.  Commissione consultiva.
Art. 6.  Segreteria tecnica.
Art. 7.  Ufficio statistico.
Art. 8.  Centro elettronico.
Art. 9.  Ufficio ispettivo.
Art. 10.  Ambiti territoriali della riscossione.
Art. 11.  Affidamento del servizio e requisiti di idoneità.
Art. 12.  Pluralità di domande.
Art. 13.  Registro sussidiario dei concessionari.
Art. 14.  Vigilanza sui concessionari.
Art. 15.  Controlli sulla cauzione.
Art. 16.  Recesso dalla concessione.
Art. 17.  Notifica dei provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione.
Art. 18.  Nomina.
Art. 19.  Rinnovo della concessione.
Art. 20.  Soggetti della concessione.
Art. 21.  Incompatibilità.
Art. 22.  Obbligo di informazione.
Art. 23.  Compensi e rimborsi spese.
Art. 24.  Dilazione dei versamenti.
Art. 25.  Divieto di assunzione negli ultimi ventiquattro mesi della durata della concessione.
Art. 26.  Rimborsi.
Art. 27.  Ricorsi.
Art. 28.  Collettore.
Art. 29.  Dati ed informazioni.
Art. 30.  Misura e devoluzione delle pene pecuniarie.
Art. 31.  Durata della prima concessione.
Art. 32.  Disciplina della concessione.
Art. 33.  Numero degli ambiti territoriali e degli sportelli.
Art. 34.  Conferimento del servizio per il primo periodo.
Art. 35.  Commissione e compensi.
Art. 36.  Recesso dalla concessione nel primo periodo di gestione.
Art. 37.  Rinnovo dopo il primo periodo di gestione.
Art. 38.  Rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie .
Art. 39.  Risoluzione di controversie in via amministrativa.
Art. 40.  Norme applicabili.
Art. 41.  Proroga del commissario governativo.
Art. 42.  Affidamento del servizio.
Art. 43.  Vigilanza regionale.
Art. 44.  Compensi per i servizi resi alla Regione.
Art. 45.  Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione.
Art. 46.  Controversie tra enti impositori e Consorzio.
Art. 47.  Norme applicabili.
Art. 48.  Competenze della Direzione regionale delle finanze e del credito.
Art. 49.  Riferimenti legislativi.
Art. 50.  Concessione di agevolazioni fiscali.
Art. 51.  Indennità straordinaria per l'anno 1990 al commissario governativo.
Art. 52.  Anticipazione finanziaria per l'anno 1990 al commissario governativo.
Art. 53.  Abrogazione di norme.
Art. 54.  Disposizioni finanziarie.
Art. 55.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 5.1.107 - L.R. 5 settembre 1990, n. 35.

Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate.

(G.U.R. n. 42 dell'8 settembre 1990).

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Riscossione delle entrate.

     1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto regionale e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche si applicano nel territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme regionali vigenti in materia.

 

     Art. 2. Attribuzioni regionali.

     1. Le attribuzioni del Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro, nonché quelle del Ministro dell'interno e di altri Ministri, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte rispettivamente dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nonché dall'Assessore regionale per gli enti locali e dagli altri Assessori regionali competenti, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche.

     2. Le attribuzioni del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro, nonché quelle del Ministero dell'interno, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, di competenza regionale, in quanto non diversamente disposto, sono svolte, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche, rispettivamente dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e dall'Assessorato regionale degli enti locali.

     3. Le attribuzioni del servizio centrale di riscossione dei tributi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche sono svolte in Sicilia dalla Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     4. I richiami contenuti da disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche a disposizioni dello stesso decreto, che siano state sostituite da disposizioni della presente legge, devono intendersi sostituiti dal richiamo alle corrispondenti disposizioni regionali.

     5. Le attribuzioni della commissione consultiva prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, per le attività di competenza regionale, sono svolte dalla commissione consultiva prevista dall'articolo 5.

     6. I versamenti di somme previsti a favore delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per le entrate di spettanza della Regione, sono effettuati direttamente al tesoriere della Regione.

     7. Gli oneri posti a carico dello Stato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche devono intendersi posti a carico della Regione per la parte relativa alle entrate di spettanza della stessa.

     8. Le comunicazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche per il servizio centrale della riscossione devono essere effettuate alla Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e, per quanto di interesse del predetto servizio, al Ministero delle finanze.

     9. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, concernenti atti di competenza regionale, sono effettuate nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

     10. Le pubblicazioni nel foglio degli annunzi legali, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, e da effettuarsi nel territorio della Regione, devono intendersi sostituite dalle corrispondenti pubblicazioni nella parte III della Gazzetta Ufficiale della Regione.

     11. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, le istruzioni applicative emanate con decreto ministeriale, nelle ipotesi ed ai sensi degli articoli 11, comma 2; 36, comma 1; 37, comma 1; 47, comma 1, lettera e; 61, comma 4; 63, comma 2; 67, comma 2, lettera b; 72, comma 6; 95, comma 3; 116, commi 2 e 3; 124, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, trovano diretta applicazione anche in Sicilia, salvi i necessari adattamenti da emanarsi con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle disposizioni della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Capo II

Servizio regionale di riscossione dei tributi

 

     Art. 3. Istituzione del servizio regionale di riscossione dei tributi.

     1. E' istituito, nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, il servizio regionale di riscossione dei tributi.

     2. Nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, sono altresì istituiti un ufficio statistico, un centro elettronico ed un ufficio ispettivo, nonché, ai fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, una commissione consultiva con la relativa segreteria tecnica.

 

     Art. 4. Compiti del servizio regionale di riscossione dei tributi.

     1. La Direzione regionale delle finanze e del credito provvede per ambiti territoriali determinati ai sensi della presente legge, con affidamento in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 20, alla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche. In particolare cura:

     a) l'esazione dei tributi e delle altre somme di spettanza dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici non economici che, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, venivano riscossi tramite esattorie;

     b) la riscossione dei versamenti diretti delle imposte sui redditi che, in base alla normativa vigente alla data indicata alla lettera a, erano effettuati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche mediante delega alle aziende ed istituti di credito ed agli uffici postali, nonché la riscossione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, che erano effettuati mediante delega alle aziende ed istituti di credito, fermi restando, in alternativa, detti sistemi di versamento;

     c) la riscossione coattiva, in dipendenza di provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle imposte erariali di consumo e dei diritti doganali, delle tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio e penalità;

     d) la riscossione coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni e diritti per i servizi di disinquinamento delle acque provenienti da insediamenti produttivi, della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e delle tasse sulle concessioni degli enti locali, nonché delle soprattasse, delle pene pecuniarie e di ogni altro accessorio relativo ai predetti tributi;

     e) la riscossione coattiva dei canoni e proventi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione e dei relativi accessori;

     f) la riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonché dei contributi di spettanza degli enti locali;

     g) la riscossione di ogni altra entrata per la quale sia prevista la esazione a mezzo dei concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

     2. Restano ferme le disposizioni che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, attribuivano la riscossione dei tributi penalità ed accessori di cui al comma 1 ad uffici diversi da quelli finanziari e da quelli comunali.

     3. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con gli altri Assessori regionali eventualmente interessati, la Direzione regionale delle finanze e del credito potrà essere incaricata di curare la riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, in attuazione di speciali disposizioni di legge.

     4. Nell'ambito delle competenze previste nei commi 1, 2 e 3, la Direzione regionale delle finanze e del credito cura l'istruttoria dei provvedimenti di affidamento e revoca delle concessioni, nonché l'istruttoria dei provvedimenti di sospensione cautelare, di decadenza dei concessionari e di nomina del delegato provvisorio; vigila sulla regolarità delle riscossioni; coordina l'attività dei concessionari con quella degli uffici finanziari; provvede agli adempimenti relativi alla definizione dei rapporti tra l'Amministrazione regionale e le gestioni esattoriali alla data di cessazione delle gestioni medesime.

 

     Art. 5. Commissione consultiva.

     1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede alla nomina, nell'ambito della Direzione regionale delle finanze e del credito, della commissione consultiva di cui all'articolo 3.

     2. La commissione consultiva è presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a consigliere, in servizio presso le sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, ed è composta da un esperto in economia aziendale, da un esperto in economia e finanza pubblica, da un esperto in scienze delle finanze, da un esperto in diritto finanziario o diritto tributario, da un esperto in informatica aziendale.

     3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate dal dirigente preposto alla segreteria tecnica.

     4. Il presidente, nonché il segretario della commissione, decadono di diritto dall'incarico nell'ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti richiesti per la nomina. La nomina a componente della commissione è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

     5. La Commissione esprime pareri in materia di:

     a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni;

     b) determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;

     c) procedure di conferimento delle concessioni;

     d) criteri generali relativi al funzionamento del servizio della riscossione e all’attività degli intermediari della riscossione;

     e) adozione di regolamenti, stipulazione di convenzioni e atti amministrativi generali [1].

     6. La Commissione, altresì, su richiesta degli enti interessati, previa valutazione degli uffici regionali o finanziari competenti per materia, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione [2].

     7. Nei provvedimenti adottati dall'Assessore, sentita la commissione, deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.

     8. Ai fini della formulazione dei pareri o delle proposte, la commissione, avvalendosi della segreteria tecnica, dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

     9. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta.

     10. La commissione è convocata dal presidente. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.

     11. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti ed i pareri o le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     12. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giustificati motivi, comporta decadenza dall'incarico, salvo che per i componenti chiamati a fare parte della commissione in ragione della carica ricoperta.

     13. La commissione, ove necessario, su specifiche questioni può sentire singoli concessionari o rappresentanti di categoria.

     14. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario della commissione in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto, tenuto conto di quelli determinati con decreto ministeriale per la corrispondente commissione prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 [3].

 

     Art. 6. Segreteria tecnica.

     1. La commissione consultiva si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     2. Alla segreteria tecnica è preposto un funzionario in servizio presso la Direzione regionale delle finanze e del credito con qualifica di dirigente superiore.

     3. La segreteria tecnica provvede all'istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:

     a) la convocazione della commissione;

     b) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attività della commissione;

     c) i rapporti della commissione con gli enti, gli organi e gli uffici interessati alle procedure della riscossione.

 

     Art. 7. Ufficio statistico.

     1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, la Direzione regionale delle finanze e del credito, avvalendosi dell'ufficio statistico, provvede all'acquisizione dei dati relativi agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa e studia ogni altro fenomeno interessante lo svolgimento del servizio di riscossione.

     2. Cura, altresì, anche a richiesta della commissione consultiva, l'elaborazione statistica dei dati relativi, avvalendosi dell'ufficio statistico e del centro elettronico.

 

     Art. 8. Centro elettronico.

     1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi, la Direzione regionale delle finanze e del credito si avvale del centro elettronico per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, alla gestione dei servizi affidati in concessione, nonché agli aspetti economico-finanziari delle gestioni in concessione amministrativa.

     2. A tali fini la Direzione regionale delle finanze e del credito provvede alla realizzazione di una rete di collegamenti informatici con i concessionari del servizio di riscossione, con le Intendenze di Finanza e le Ragionerie provinciali dello Stato, nonché con gli uffici di Cassa regionale.

     3. Mediante il centro elettronico la Direzione regionale delle finanze e del credito può, altresì, provvedere alla meccanizzazione degli altri servizi di sua competenza, ivi compresi quelli affidati in concessione.

     4. Nelle more della realizzazione del centro di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può stipulare convenzioni con uno degli istituti di credito tesorieri della Regione ovvero con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di cui agli articoli 42 e seguenti [4].

 

     Art. 9. Ufficio ispettivo.

     1. Per i fini del servizio regionale di riscossione dei tributi la Direzione regionale delle finanze e del credito provvede, tramite l'ufficio ispettivo, anche avvalendosi degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, alla vigilanza sulla regolarità della gestione e dei versamenti dei concessionari e degli altri agenti della riscossione. Effettua, anche su proposta dell'intendente di finanza competente, periodiche verifiche ordinarie e di cassa, nonché verifiche straordinarie sull'andamento della gestione e dei servizi della riscossione ed ogni altra indagine disposta dall'Assessore.

 

Capo III

Organizzazione del servizio di riscossione

 

     Art. 10. Ambiti territoriali della riscossione.

     1. Il servizio regionale di riscossione dei tributi, delle altre entrate e dei proventi indicati all'articolo 4 è affidato, per singoli ambiti territoriali, in concessione amministrativa ai soggetti di cui all'articolo 20, ai quali è attribuita la qualità di agenti di riscossione.

     2. La determinazione e la modifica degli ambiti territoriali e dei relativi sportelli di riscossione sono effettuate con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Giunta regionale, su proposta della commissione consultiva di cui all'articolo 5, secondo i criteri dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

     3. Per gli ambiti territoriali comprendenti più province, ai fini dei rapporti con i concessionari, restano ferme le competenze dei singoli uffici delle Amministrazioni interessate.

     4. I provvedimenti di modificazione degli ambiti territoriali devono essere comunicati alla competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione entro il 31 gennaio precedente alla data di scadenza delle concessioni relative agli ambiti territoriali interessati dalla modificazione.

     5. Per ciascun ambito territoriale, la Direzione regionale delle finanze e del credito provvede, per i versamenti diretti di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ed all'articolo 4, comma 1, lettera b, della presente legge, all'apertura di un conto corrente vincolato a favore della Regione per l'ammontare delle imposte al netto della commissione prevista dall'articolo 23, comma 3, lettera a.

 

     Art. 11. Affidamento del servizio e requisiti di idoneità.

     1. Entro il 31 maggio dell'ultimo anno di durata della concessione, la Direzione regionale delle finanze e del credito cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze contenente l'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione nonché, per ciascuno di essi:

     a) la misura della commissione e dei compensi e dei relativi importi minimi e massimi per operazione;

     b) il rimborso spese per atti esecutivi;

     c) gli interessi semestrali di mora a carico dei contribuenti per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo;

     d) la misura della cauzione;

     e) l'organizzazione tecnica ritenuta essenziale per la corretta gestione della concessione, con espressa indicazione del numero e della dislocazione degli sportelli nell'ambito territoriale, della durata della loro apertura nonché dei sistemi informatici atti a soddisfare anche le esigenze dell'Amministrazione finanziaria regionale;

     f) le modalità di presentazione delle domande di conferimento; g) il termine entro cui le domande devono pervenire alla Direzione regionale delle finanze e del credito.

     2. Nel caso di recesso, di revoca o di decadenza, gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso o del provvedimento di revoca o di decadenza.

     3. Il servizio di riscossione è affidato ai soggetti indicati all'articolo 20, che ne facciano domanda e che non siano stati dichiarati decaduti da precedenti concessioni, nazionali o regionali, sempre che i loro amministratori non si trovino in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 21.

     4. L'affidamento del servizio di riscossione è effettuato per singoli ambiti territoriali, sentita la commissione di cui all'articolo 5, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel quale viene fissato altresì il termine entro cui, a pena di decadenza, il concessionario deve stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale delle finanze e del credito e deve prestare la cauzione di cui all'articolo 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

 

     Art. 12. Pluralità di domande.

     1. Se per lo stesso ambito territoriale sono presentate più domande, il conferimento va effettuato al soggetto che risulti più idoneo all'espletamento del servizio e che offra maggiori garanzie in ordine agli elementi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

 

     Art. 13. Registro sussidiario dei concessionari.

     1. Fermo restando l'obbligo di iscrizione del concessionario nel registro di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, la Direzione regionale delle finanze e del credito cura la tenuta e l'aggiornamento di un registro sussidiario, concernente i concessionari operanti negli ambiti territoriali di riscossione della Regione e contenente le annotazioni previste dagli articoli 11 e seguenti del predetto decreto del Presidente della Repubblica; provvede, altresì, agli accertamenti degli ulteriori requisiti soggettivi del concessionario, previsti dalla presente legge.

     2. La domanda di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, corredata della documentazione relativa, deve essere contemporaneamente trasmessa, per conoscenza, alla Direzione regionale delle finanze e del credito.

 

     Art. 14. Vigilanza sui concessionari.

     1. I concessionari sono soggetti alla vigilanza della Direzione regionale delle finanze e del credito, che la esercita con le modalità ed ai sensi dell'articolo 9.

     2. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in funzione del servizio di riscossione, verranno impartite istruzioni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, tenuto conto delle analoghe direttive diramate in materia dal Ministero delle finanze.

 

     Art. 15. Controlli sulla cauzione.

     1. La Direzione regionale delle finanze e del credito accerta qualsiasi causa di sopravvenuta insufficienza della cauzione, nonché la regolarità del pagamento dei premi di assicurazione relativi ai beni costituenti la cauzione stessa.

     2. Le iscrizioni ipotecarie concernenti i beni oggetto della cauzione sono rinnovate di ufficio, alla scadenza, dal conservatore dei registri immobiliari fino alla data di comunicazione allo stesso del decreto di svincolo della cauzione.

 

Capo IV

Estinzione dalla concessione

 

     Art. 16. Recesso dalla concessione.

     1. Il concessionario, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale dei compensi di cui all'articolo 23, comma 5, ha facoltà di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.

     2. La dichiarazione di recesso dalla concessione deve essere notificata, nei modi previsti dal codice di procedura civile, alla Direzione regionale delle finanze e del credito ed all'Intendenza di finanza competente.

     3. Al concessionario recedente si applicano le norme contenute nell'articolo 41, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

 

     Art. 17. Notifica dei provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione.

     1. I provvedimenti di revoca o di decadenza dalla concessione sono notificati al concessionario, a cura della Direzione regionale delle finanze e del credito, nei modi previsti dal codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla relativa adozione.

     2. Copia del provvedimento di revoca o di decadenza è contestualmente trasmessa, a cura della Direzione regionale delle finanze e del credito, all'intendente di finanza competente.

     3. Avverso i provvedimenti di revoca o di decadenza è ammessa opposizione all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze entro il termine di trenta giorni dalla loro notifica. L'Assessore decide entro novanta giorni dalla proposizione del ricorso. Trascorsi comunque centoventi giorni dalla relativa proposizione senza che al concessionario sia pervenuta alcuna comunicazione, l'opposizione si intende respinta.

 

Capo V

    Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione

 

     Art. 18. Nomina. [5]

     1. Il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, è nominato tra i soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 20 che ne facciano domanda, con preferenza per i soggetti iscritti nel registro dei concessionari.

     2. Se nessuno dei soggetti di cui al comma 1 presenta domanda, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze nomina commissario governativo il concessionario di uno degli ambiti territoriali contigui, che abbia l'organizzazione più idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento dei servizi di riscossione.

     3. Al commissario governativo si applicano le norme stabilite per il concessionario, salvo quanto disposto dagli articoli 25, 26, 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

     4. In deroga alla previsione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 le spese per i locali e gli arredi necessari all'adempimento del servizio di riscossione che dovessero gravare sulle amministrazioni comunali, sono invece poste a carico del bilancio della Regione.

     5. Al rimborso al commissario governativo provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sulla base di apposita istanza corredata di dettagliato e documentato rendiconto, sentita la Commissione di cui all'articolo 5 [6].

 

Capo VI

Rinnovo della concessione

 

     Art. 19. Rinnovo della concessione.

     1. Entro il mese di febbraio dell'ultimo anno del periodo di gestione il concessionario può richiedere, con istanza notificata nei modi previsti dal codice di procedura civile alla Direzione regionale delle finanze e del credito, il rinnovo della concessione.

     2. Se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 5, accertato che sussistono i requisiti di legge e valutati il particolare impegno e la regolarità ed efficienza dimostrati nella gestione del servizio, può, con proprio decreto, rinnovare la concessione entro il 30 aprile, fissando il termine per la stipula della convenzione prevista dall'articolo 11, comma 4.

     3. Il rinnovo è, comunque, escluso se l'ambito territoriale oggetto della concessione è stato modificato ai sensi dell'articolo 10.

     4. In tutti i casi di mancato rinnovo, si provvede ai sensi degli articoli 11 e 12.

 

TITOLO II

Rapporto di concessione

 

Capo I

Agenti della riscossione

 

     Art. 20. Soggetti della concessione.

     1. La concessione può essere conferita:

     a) agli istituti ed alle aziende di credito di cui all'articolo 5, lettere a e d del regio decreto legge 12 marzo lg 36, n. 375 e successive modifiche;

     b) alle apposite speciali sezioni autonome degli istituti e delle aziende di credito sopra indicati;

     c) alle società per azioni regolarmente costituite, con capitale interamente versato non inferiore a lire 20 miliardi ed aventi per oggetto sociale esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite soltanto da istituti ed aziende di credito indicati nella lettera a. Il trasferimento di azioni a soggetti diversi è causa di revoca della concessione.

     2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze cura l'acquisizione delle notizie e delle informative previste dall'articolo 31, comma 2, lettera d del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, concernenti i rappresentanti legali, gli amministratori e i sindaci degli istituti ed aziende di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicate nel comma 1 del presente articolo, concessionari del servizio di riscossione in Sicilia.

 

     Art. 21. Incompatibilità.

     1. Salve le ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, non possono altresì essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle relative speciali sezioni autonome e delle società indicate all'articolo 20:

     a) i membri dell'Assemblea e del Governo regionale;

     b) il presidente ed i componenti del comitato regionale di controllo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52 e successive modifiche;

     c) i presidenti ed i componenti delle commissioni provinciali di controllo, limitatamente alle concessioni relative ad ambiti territoriali comunque interessanti la circoscrizione territoriale di competenza della commissione di appartenenza.

     2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

     3. Nei casi previsti dagli articoli 15 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, l'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 5, provvede, con proprio decreto, alla sospensione cautelare ed alla revoca della concessione.

 

Capo II

Obblighi e diritti del concessionario

 

     Art. 22. Obbligo di informazione.

     1. Il concessionario è tenuto a fornire le informazioni ed a trasmettere gli atti di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, alla Direzione regionale delle finanze e del credito ed agli organi interessati dell'Amministrazione statale, con le modalità e nei termini previsti o determinati ai sensi della norma sopra citata.

     2. Il concessionario è tenuto, altresì, a fornire alla Direzione regionale delle finanze e del credito, che ne faccia richiesta, ogni ulteriore informazione o atto.

     3. Le rilevazioni previste dall'articolo 35, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, possono essere altresì disposte dalla Direzione regionale delle finanze e del credito nei confronti dei concessionari operanti in Sicilia.

 

     Art. 23. Compensi e rimborsi spese.

     1. La misura dei compensi spettanti al concessionario è determinata, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione regionale delle finanze e del credito, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 5, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. Il parere di cui al comma 1 deve:

     a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione delle misure dei compensi;

     b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;

     c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione della misura dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.

     3. Ai fini della determinazione della remunerazione del servizio di riscossione si applicano le disposizioni dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni [7].

     4. La determinazione del tasso degli interessi semestrali di mora viene effettuata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tenuto conto della corrispondente determinazione del Ministro delle finanze.

     5. La revisione prevista dall'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, della misura delle commissioni e dei compensi e dei relativi importi minimi e massimi per operazione nonché dei rimborsi spese e degli interessi per attività di riscossione, è effettuata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto, tenuto conto anche delle corrispondenti revisioni effettuate dal Ministro delle finanze.

     6. Si applicano i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

     7. Si applica, altresì, la disposizione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modifiche.

 

     Art. 24. Dilazione dei versamenti.

     1. I provvedimenti di sospensione della riscossione e di rateizzazione o dilazione del pagamento dei tributi sono adottati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il quale può delegare l'intendente di finanza competente anche per quelli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 operano a tutti gli effetti anche nei confronti del concessionario il quale, per le somme per le quali risponde del non riscosso come riscosso, è esonerato dall'obbligo di effettuare il relativo versamento alle scadenze stabilite.

     3. Qualora i suddetti provvedimenti siano emessi successivamente al versamento delle relative somme da parte del concessionario, in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, l'intendente di finanza provvede a concedere, con proprio decreto, dilazioni di pari importo a valere sul versamento della prima scadenza utile di rata. In caso di incapienza, la differenza è imputata a diminuzione del versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti. L'importo della somma da portare in diminuzione del carico dei ruoli o dei versamenti diretti è determinato dall'intendente di finanza.

     4. I provvedimenti di revoca della sospensione della riscossione e di dilazioni del pagamento relativi a somme iscritte in ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso hanno effetto, nei confronti del concessionario, dal primo versamento di rata utile successivo al provvedimento di revoca.

     5. Qualora, per fatti non imputabili al concessionario, la riscossione di singole partite erariali iscritte nei ruoli con l'obbligo del non riscosso per riscosso sia particolarmente difficile, ovvero sia gravemente impedito il normale svolgimento delle procedure esecutive, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ove l'importo complessivo di dette partite non sia inferiore al 10 per cento [8] dell'ammontare dei ruoli erariali affidati in riscossione con l'obbligo del non riscosso per riscosso nell'anno precedente, con decreto da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione può concedere dilazioni per il versamento di tributi relativi a singole partite iscritte a ruolo per un periodo non superiore a dodici mesi. La concessione delle predette dilazioni può essere delegata dall'Assessore all'intendente di finanza competente.

     [5/bis. La percentuale di incidenza sul carico dei ruoli posti in riscossione nell'anno precedente non si applica alla concessione delle dilazioni nei confronti dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e dell'articolo 18 della presente legge] [9].

     6. Le dilazioni di cui al comma 5 non possono, comunque, trovare imputazione sul versamento delle somme riscosse mediante versamenti diretti. In caso di incapienza sul carico di rata, dette dilazioni possono essere imputate ai versamenti relativi alle successive rate.

     7. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alla sospensione della riscossione e alla rateizzazione delle imposte indirette previste dalle singole leggi istitutive dei tributi, con facoltà di delega agli uffici finanziari competenti per territorio.

     8. Ai tributi di cui al comma 7 si applicano anche le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46. Nelle ipotesi previste dalle norme citate, l'adozione dei relativi provvedimenti può essere delegata dall'Assessore all'intendente di finanza competente.

 

     Art. 25. Divieto di assunzione negli ultimi ventiquattro mesi della durata della concessione.

     1. I concessionari non possono procedere a nuove assunzioni di personale negli ultimi ventiquattro mesi della gestione, salve le eventuali sostituzioni dei dipendenti che durante tale periodo cessino dal servizio.

     2. Al personale assunto in violazione del divieto di cui al comma 1 non si applica la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

 

 

TITOLO III

Rimborso e discarico delle quote inesigibili

 

Capo I

Procedimento

 

     Art. 26. Rimborsi.

     1. Per i rimborsi dovuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti degli intendenti di finanza competenti.

     2. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, i rimborsi di cui al comma 1 sono dovuti al concessionario decaduto o revocato che ha anticipato le relative somme, sempre che non abbia debiti nei confronti della Regione.

 

     Art. 27. Ricorsi.

     1. Contro il provvedimento di rigetto della domanda di rimborso dell'intendente di finanza è ammesso ricorso all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

     2. La decisione dell'Assessore è trasmessa all'intendente di finanza, che la notifica al concessionario e, se favorevole, provvede ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

     3. Il ricorso alla Corte dei conti previsto dall'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, è rivolto alla sezione giurisdizionale per la Regione siciliana della Corte dei conti.

 

 

TITOLO IV

Personale addetto al servizio di riscossione

 

     Art. 28. Collettore.

     1. I concessionari operanti nella Regione non possono nominare collettori coloro i quali, anche se iscritti al relativo albo, risultano condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui al decreto legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modifiche.

     2. Se la condanna definitiva interviene dopo la nomina, il concessionario deve revocare la patente del collettore.

     3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano a carico del concessionario le sanzioni di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, nelle più elevate misure stabilite dall'articolo 30.

     4. Resta fermo l'obbligo della iscrizione del collettore nell'albo nazionale di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

 

 

TITOLO V

Infrazioni e sanzioni pecuniarie

 

     Art. 29. Dati ed informazioni.

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, i dati e le informazioni ivi previste, previa autorizzazione della Direzione regionale delle finanze e del credito, possono essere altresì forniti alle Amministrazioni regionali interessate.

 

     Art. 30. Misura e devoluzione delle pene pecuniarie.

     1. L'importo delle pene pecuniarie riscosse ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche è devoluto in ogni caso alla Regione, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.

     2. Le misure delle pene pecuniarie di cui agli articoli 107, 109 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, sono aumentate di cinque volte.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie

 

     Art. 31. Durata della prima concessione.

     1. Per il primo periodo di gestione la concessione scade il 31 dicembre 1994.

 

     Art. 32. Disciplina della concessione.

     1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo, la concessione relativa al primo periodo di gestione è disciplinata dalle disposizioni generali dettate dalla presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni dei titoli I, II, III, IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

 

     Art. 33. Numero degli ambiti territoriali e degli sportelli.

     1. Per il primo periodo di gestione di cui all'articolo 31, gli ambiti territoriali sono determinati in numero di nove, ciascuno corrispondente al territorio di una provincia, ed il numero dei relativi sportelli è così stabilito: Agrigento 22; Caltanissetta 10; Catania 30; Enna 9; Messina 27; Palermo 31; Ragusa 9; Siracusa 14; Trapani 15.

 

     Art. 34. Conferimento del servizio per il primo periodo.

     1. Per il primo periodo di gestione del servizio, la concessione sarà conferita, per ciascuno degli ambiti territoriali individuati nell'articolo 33, ad uno dei soggetti di cui all'articolo 20, aventi i requisiti indicati nell'articolo 11.

     2. Si applicano gli articoli 11 e 12.

     3. Il decreto di cui all'articolo 11, comma 1 , deve essere emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 35. Commissione e compensi.

     1. Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dall'inizio della concessione, fino alla determinazione iniziale dei compensi ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, la commissione ed i compensi di cui all'articolo 23 sono determinati nelle seguenti misure:

     a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000;

     b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 15.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

     c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quelli stabiliti nella lettera b.

     2. I rimborsi delle spese delle procedure esecutive e gli interessi semestrali di mora sono determinati nella misura stabilita ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

 

     Art. 36. Recesso dalla concessione nel primo periodo di gestione.

     1. Le misure della commissione e dei compensi, determinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, sono comunicate al concessionario il quale, se non intende accettare le nuove misure, ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 16.

     2. Si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 23.

 

     Art. 37. Rinnovo dopo il primo periodo di gestione.

     1. Allo scadere del primo periodo di gestione di cui all'articolo 31, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

 

     Art. 38. Rapporto di lavoro del personale già dipendente dalle esattorie .

     1. Salvo quant'altro previsto dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, le garanzie occupazionali ivi previste si applicano al personale in servizio presso le esattorie delle imposte dirette della Sicilia, nonché presso le sedi o direzioni centrali delle stesse, in servizio alla data del 31 dicembre 1989.

     2. Al personale esattoriale che risulta iscritto al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e che fino alla data di entrata in vigore della presente legge prestava servizio presso la sede o direzione centrale della Società di gestione esattoriale di cui alla legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, le garanzie occupazionali previste dal comma 1 sono assicurate presso le esattorie di provenienza.

     3. I riferimenti temporali al 31 dicembre 1983, contenuti nei commi 2 e seguenti dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, si intendono rapportati al 31 dicembre 1989.

     4. Al personale assunto in servizio successivamente all'1 gennaio 1984 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

 

     Art. 39. Risoluzione di controversie in via amministrativa.

     1. Salvo quanto disposto dall'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche, il ricorso di cui al comma 3 dello stesso articolo può essere proposto all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze nel termine di trenta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza.

 

     Art. 40. Norme applicabili.

     1. Si applicano le norme di cui agli articoli 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche.

 

     Art. 41. Proroga del commissario governativo.

     1. La nomina del commissario governativo nei nove ambiti territoriali della Sicilia, disposta ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19, è prorogata, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 1990.

     2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il commissario governativo di cui al comma 1 ha facoltà di rinunciare alla proroga, con effetto dall'1 luglio 1990, con atto da notificarsi alla Direzione regionale delle finanze e del credito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     3. Nell'ipotesi di rinuncia alla proroga, l'Assessore per il bilancio e le finanze provvede ad assicurare la prosecuzione del servizio di riscossione a norma degli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, scegliendo il commissario governativo fra i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19, che ne facciano domanda entro dieci giorni successivi al termine fissato nel comma 2.

     4. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19.

 

 

TITOLO VII

Servizio di meccanizzazione dei ruoli

 

     Art. 42. Affidamento del servizio.

     1. La formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli, degli elenchi e dei documenti indicati all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 e successive modifiche, concernenti la riscossione in Sicilia delle entrate disciplinate dalla presente legge, nonché le altre attività ivi previste, per il territorio della Regione siciliana sono affidate, in concessione amministrativa, al Consorzio indicato nel citato articolo, che le effettua attraverso i propri centri elettrocontabili.

     2. Il consorzio provvede, inoltre, alla compilazione di statistiche nonché ad altri lavori relativi alla riscossione dei tributi e delle altre entrate allo stesso richiesti dalla Direzione regionale delle finanze e del credito.

     3. All'affidamento del servizio ed all'approvazione della relativa convenzione provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     4. La durata della prima concessione è di cinque anni; le successive concessioni potranno avere durata decennale. Alle singole scadenze l'Amministrazione regionale ha facoltà di determinare compiti ed attività, concernenti la riscossione dei tributi, da affidare al Consorzio.

 

     Art. 43. Vigilanza regionale.

     1. La Direzione regionale delle finanze e del credito esercita la vigilanza sull'attività del Consorzio, concernente la gestione dei servizi affidati in concessione ai sensi della presente legge.

 

     Art. 44. Compensi per i servizi resi alla Regione.

     1. Per l'esecuzione dei lavori di acquisizione ed elaborazione dei dati, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 42, richiesti dalla Regione o dagli altri enti pubblici regionali autorizzati, qualora gli stessi lavori siano connessi e contemporanei alla formazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati, è dovuto al Consorzio un corrispettivo, che è determinato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su parere della commissione consultiva di cui all'articolo 5, sentito il Consorzio medesimo.

     2. Con le modalità di cui al comma 1 è, altresì, determinato il compenso dovuto al Consorzio per gli altri lavori richiesti dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 45. Riscossione coattiva dei contributi a carico dei concessionari del servizio di riscossione.

     1. In caso di mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 e successive modifiche, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze può, per il relativo recupero, autorizzare la compilazione di ruoli straordinari da darsi in carico per le riscossioni ad uno dei concessionari operanti in ambiti territoriali contigui o viciniori.

     2. Si applica il comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 e successive modifiche.

 

     Art. 46. Controversie tra enti impositori e Consorzio.

     1. La definizione in via amministrativa delle controversie tra enti impositori e Consorzio, concernenti il servizio affidato in concessione ai sensi dell'articolo 42, è devoluta all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 47. Norme applicabili.

     1. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 e successive modifiche.

 

 

TITOLO VIII

Amministrazione finanziaria regionale

 

     Art. 48. Competenze della Direzione regionale delle finanze e del credito.

     1. La Direzione regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze svolge la propria attività nelle seguenti materie:

     a) affari connessi all'applicazione delle norme di attuazione in materia finanziaria;

     b) imposte dirette; imposte indirette; dogane ed imposte sui consumi; tasse; entrate in genere; entrate accessorie; interessi, soprattasse, sanzioni pecuniarie amministrative e penali; proventi, contributi, concorsi e rimborsi; contenzioso amministrativo;

     c) distribuzione primaria dei valori bollati; prelievo dei fondi della riscossione presso uffici finanziari;

     d) agevolazioni fiscali; servizi e controlli sui carburanti agricoli a prezzo agevolato;

     e) redditi patrimoniali; determinazione dei canoni di concessione e delle indennità di abusiva occupazione di beni del demanio marittimo e di altri beni demaniali della Regione;

     f) servizio centrale di riscossione dei tributi e di altre entrate erariali e di enti pubblici;

     g) meccanizzazione dei ruoli e rapporti con il Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 e successive modifiche;

     h) vigilanza sulle entrate proprie della Regione; analisi dell'andamento delle entrate regionali; vigilanza sulla regolarità della gestione dei servizi di riscossione e sui concessionari; controlli e verifiche; statistica economica e finanziaria; raccolta ed elaborazione dei dati;

     i) vigilanza sulla riscossione delle entrate degli enti impositori diversi che si avvalgono del servizio regionale di riscossione; acquisizione dei dati relativi;

     l) finanza locale: attività tributaria degli enti locali; assegnazione di quote di tributi; rimborso di oneri per servizi regionali e statali;

     m) credito e risparmio; affari relativi alla applicazione delle norme di attuazione in materia di credito e risparmio; credito agevolato e vigilanza relativa; rapporti con il Comitato regionale per il credito ed il risparmio ed esecuzione delle relative deliberazioni; analisi delle strutture creditizie e della bancabilità del territorio; anagrafe delle aziende di credito; raccolta ed elaborazione dati; statistica;

     n) servizi ispettivi;

     o) segreteria tecnica della commissione consultiva, di cui all'articolo 6.

     2. La Direzione regionale delle finanze e del credito provvede, altresì, tramite il centro elettronico di cui all'articolo 8, salve le necessarie intese con le Amministrazioni interessate, ai collegamenti con il servizio informativo della Ragioneria generale dello Stato e con i servizi informativi del Ministero delle finanze, e predispone una rete di collegamento con le Intendenze di finanza della Sicilia, gli uffici di cassa regionali, i concessionari dei servizi di riscossione sui quali esercita la vigilanza, e con il Consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 e successive modifiche.

     3. La Direzione regionale delle finanze e del credito può proporre l'affidamento a società, enti o istituti specializzati della predisposizione dei programmi occorrenti per il funzionamento del centro elettronico.

 

 

TITOLO IX

Disposizioni finali

 

     Art. 49. Riferimenti legislativi.

     1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che fanno riferimento agli esattori, devono intendersi riferite ai concessionari ed agli sportelli di riscossione di cui alla presente legge.

 

     Art. 50. Concessione di agevolazioni fiscali.

     1. Le agevolazioni fiscali in materia di imposizione sul reddito previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e dalla legge 1 marzo 1986, n. 64, e successive modifiche sono concesse, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa istanza documentata del soggetto interessato.

     2. Per gli occorrenti accertamenti tecnici l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si avvale degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

     3. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1969, n. 6.

     4. I soggetti interessati possono essere ammessi a beneficiare, in via provvisoria, delle agevolazioni di cui al comma 1 mediante apposita dichiarazione resa in seno alla denuncia annuale dei redditi, allegando alla stessa certificazione rilasciata dall'Amministrazione regionale attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza [10].

     5. L'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 può essere delegata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze agli uffici distrettuali delle imposte dirette competenti per territorio [11].

 

     Art. 51. Indennità straordinaria per l'anno 1990 al commissario governativo.

     1. Limitatamente all'anno 1990, alla società SOGESI, nella qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione nei nove ambiti territoriali della Sicilia, è concessa una indennità straordinaria in misura pari alla differenza tra la somma:

     a) delle entrate a qualunque titolo spettanti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1989, n. 19;

     b) degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1989 con rate a scadere nell'anno 1990;

     e l'eventuale maggiore somma:

     aa) del costo del personale in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, effettivamente sostenuto, con esclusione dei corrispettivi per prestazioni straordinarie di lavoro e delle indennità, diarie e rimborso spese per missioni e trasferimenti;

     bb) delle spese generali, calcolate forfettariamente nella misura del venti per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera aa.

     2. L'indennità di cui al comma 1 non spetta nel caso in cui il commissario governativo rinunci alla proroga in uno o più ambiti territoriali della Sicilia, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41.

     3. All'erogazione dell'indennità provvede, con proprio decreto, I'Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 5.

     4. A tal fine, la società SOGESI deve produrre, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 1991, apposita istanza alla Direzione regionale finanze e credito corredata di un dettagliato rendiconto recante una dichiarazione, rilasciata nelle forme di legge, del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale della società, attestante la veridicità dei dati esposti nel rendiconto e la loro conformità alle scritture contabili ed agli elementi di cui al comma 1.

     5. L'indennità di cui al presente articolo non può comunque eccedere l'importo di lire 60.000 milioni.

 

     Art. 52. Anticipazione finanziaria per l'anno 1990 al commissario governativo.

     1. Per l'esercizio 1990 è concessa alla società SOGESI, nella qualità di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione nei nove ambiti della Sicilia, una anticipazione finanziaria di lire 50.000 milioni, al tasso di interesse del 5 per cento su base annua.

     2. L'anticipazione è erogata con provvedimento dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su istanza della società, previa prestazione di idonea garanzia fidejussoria.

     3. Alla restituzione della somma di cui al comma 1 la SOGESI provvede, mediante versamento in entrata al bilancio della Regione, in due rate di eguale misura rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre 1991. Il versamento degli interessi è effettuato in coincidenza con il versamento della seconda rata.

     4. All'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 non si provvede nel caso in cui il commissario governativo rinunci alla proroga in uno o più ambiti territoriali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41.

 

     Art. 53. Abrogazione di norme.

     1. Con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate sono abrogate:

     a) la legge regionale 9 marzo 1953, n. 8 e successive modifiche;

     b) la legge regionale 15 aprile 1953, n. 29;

     c) la legge regionale 5 febbraio 1954, n. 1;

     d) la legge regionale 21 dicembre 1974, n. 40;

     e) l'articolo 77 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 85;

     f) la legge regionale 1 ottobre 1982, n. 123;

     g) l'articolo 16 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36;

     h) la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 e successive modifiche;

     i) gli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2 e successive modifiche;

     l) la legge regionale 15 maggio 1986, n. 25, nonché ogni altra disposizione regionale comunque incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 54. Disposizioni finanziarie.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio finanziario in corso in lire 50.120 milioni di cui lire 50.000 milioni per le finalità dell'articolo 52, si provvede, quanto a lire 120 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 50.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.01 mediante riduzione delle relative disponibilità.

     2. Per le finalità dell'articolo 51 della presente legge, è altresì autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1991 la spesa di lire 60.000 milioni. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 50.000 milioni, con il recupero dell'anticipazione autorizzata dall'articolo 52 della presente legge e, quanto a lire 10.000 milioni, con riduzione di pari importo delle disponibilità del codice 03.01 del bilancio pluriennale della Regione.

 

     Art. 55.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 84 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall’art. 84 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[3] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[4] Comma così modificato con art. 6 L.R. 15 maggio 1991, n. 20.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 2 marzo 2004, n. 76 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità proposta contro il presente articolo.

[6] Articolo già modificato con art. 8 L.R. 15 maggio 1991, n. 20, successivamente così modificato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[7] Comma così sostituito con art. 3 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[8] Comma così modificato con art. 9 L.R. 15 maggio 1991, n. 20. L'art. 9 L.R. 20/91 è stato successivamente abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[9] Comma aggiunto con art. 9 L.R. 15 maggio 1991, n. 20. L'art. 9 L.R. 20/91 è stato successivamente abrogato con art. 4 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[10] Comma aggiunto con art. 10 L.R. 1991, n. 20.

[11] Comma aggiunto con art. 10 L.R. 1991, n. 20.