§ 3.11.41 - L.R. 4 aprile 1969, n. 6.
Norme concernenti le agevolazioni fiscali in favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:04/04/1969
Numero:6


Sommario
Art. 1.      Nel territorio della Regione siciliana possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle Isole, nonché dalle leggi regionali [...]
Art. 2.      Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo precedente, le aziende di credito e di assicurazione, le case di cura, le imprese di trasporto di persone e di cose, le imprese [...]
Art. 3.      Sono abrogati l'art. 13 della L. 20 marzo 1950, n. 29 ed il primo comma dell'art. 31 della L. 5 agosto 1957, n. 51.


§ 3.11.41 - L.R. 4 aprile 1969, n. 6.

Norme concernenti le agevolazioni fiscali in favore degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

(G.U.R. 5 aprile 1969, n. 16).

 

Art. 1.

     Nel territorio della Regione siciliana possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e delle Isole, nonché dalle leggi regionali vigenti, le iniziative industriali realizzate attraverso l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.

     Sono da considerare stabilimenti industriali tecnicamente organizzati i complessi aziendali con attrezzature fisse, dotati di organizzazione di mezzi meccanici e di lavoro tecnicamente adeguati alla produzione industriale.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo precedente, le aziende di credito e di assicurazione, le case di cura, le imprese di trasporto di persone e di cose, le imprese per la produzione di servizi a carattere ricreativo, le stazioni di servizio e di rifornimento e quelle ad esse assimilabili.

 

     Art. 3.

     Sono abrogati l'art. 13 della L. 20 marzo 1950, n. 29 ed il primo comma dell'art. 31 della L. 5 agosto 1957, n. 51.

     Sono altresì abrogati la L. 7 dicembre 1953, n. 61, il D.P. 4 maggio 1954, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni nonché il D.P. 8 giugno 1962, n. 1.

 

 


[1] Commi 3° e 4° abrogati con art. 50 L.R. 5 settembre 1990, n. 35.