§ 5.1.109 - L.R. 24 agosto 1993, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 imposte e tributi
Data:24/08/1993
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 5.1.109 - L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.

(G.U.R. 28 agosto 1993, n. 40)

 

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI

5 SETTEMBRE 1990, N. 35, E 15 MAGGIO 1991, N. 20,

IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE.

 

Art. 1.

     1. L'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Gli sportelli di riscossione, di cui all'articolo 33 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, sono così rideterminati per ciascun ambito territoriale: Agrigento 16; Caltanissetta 8; Catania 23; Enna 7; Messina 22; Palermo 23; Ragusa 7; Siracusa 11; Trapani 12.

     2. Nei comuni sprovvisti di sportello di riscossione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa intesa con il concessionario e su istanza dell'amministrazione comunale, può autorizzare l'apertura saltuaria, nel giorno di scadenza del pagamento di entrate iscritte a ruolo, di sportelli staccati di riscossione, a condizione che il comune fornisca gratuitamente al concessionario, in via continuativa, locali, arredi e servizi a tale fine occorrenti.

 

     Art. 3.

     1. Il terzo comma dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     Si applicano, altresì, le altre disposizioni di legge statale recanti norme in materia di remunerazione del servizio di riscossione.

 

     Art. 4.

     1. Gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20, sono abrogati.

     2. Sono, altresì, abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 20.

     3. All'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. Le disposizioni di leggi statali che prevedono misure finanziarie di intervento, ad integrazione delle commissioni e dei compensi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, in favore di concessionari o di commissari governativi del restante territorio nazionale, nei cui confronti sono accertati disavanzi di gestione, si applicano nel territorio della Regione, a carico del bilancio regionale, con le modalità ed i criteri stabiliti dalle predette disposizioni legislative, ovvero dai decreti ministeriali attuativi delle stesse, e nei limiti degli stanziamenti a tale fine previsti dalle leggi di bilancio della Regione.

 

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI

 

     Art. 6.

     1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative regionali nella misura prevista dalla tariffa allegata al predetto decreto legislativo, e successive modificazioni con esclusione, a decorrere dall'1 gennaio 2003, delle voci della tariffa nn. d’ordine 27, 42, 43 e 44 e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25 con esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della voce della tariffa n. 23 [1].

     1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1 [2].

     1 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24 bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1, è così modificata:

     a) voce di cui al numero d'ordine 1:

     "Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

 

Tassa di rilascio

Tassa annuale

a) fino a 15.000 abitanti

695

139

b) da 15.001 a 40.000 abitanti

1.111

223

c) da 40.001 a 100.000 abitanti

1.666

334

d) da 100.001 a 200.000 abitanti

2.221

445

e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti

5.552

1.111";

     b) voce di cui al numero d'ordine 24 bis:

     "Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:

     a) tassa di rilascio euro  200;

     b) tassa annuale euro  50". [3]

     1 quater. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230:

     a) Voce di cui al numero d'ordine 22 che comprende:

     1) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, altri allestimenti in genere, che non abbiano le caratteristiche volute dal regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni, autostelli;

     2) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.

     b) Voce di cui al numero d'ordine 26:

     1) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all'articolo l della legge 18 giugno 1931, n. 987, e all'articolo 11 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

     c) Voce di cui al numero d'ordine 35:

     1) concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 [4].

     1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non si applicano le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni [5].

     2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e non elencati nella tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella misura prevista dalla tabella annessa al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

     3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

     4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono sostituite dalla denuncia di inizio attività [6].

     5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo [7].

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni [8].

     7. [Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.] [9].

 

     Art. 7.

     1. Per le concessioni di cui all'articolo 6, il cui periodo non sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative regionali devono essere corrisposte, anche ad integrazione dei pagamenti effettuati, nella misura ivi prevista, relativamente ai rimanenti mesi di validità della concessione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. [10].

 

     Art. 8.

     1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 67, ed all'articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 6.

     2. Restano salve le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative regionali disciplinate da apposite leggi della Regione.

 

     Art. 9.

     1. Per le fattispecie diverse da quelle contemplate dall'articolo 6 restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

 

     Art. 10.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1993.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

 


[1] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, dall’art. 3 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004 e così ulteriormente modificato dall'art. 76 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[2] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[5] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[6] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[8] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così sostituito dall'art. 28 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[9] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e abrogato dall'art. 28 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[10] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.