§ 5.3.269 - L.R. 17 aprile 1990, n. 6.
Bilancio di previsione della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:17/04/1990
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali.
Art. 3.  Elenchi.
Art. 4.  Variazioni di bilancio.
Art. 5.  Fondi C.E.E..
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.
Art. 7.  Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.
Art. 8.  Disposizioni relative all'Amministrazione del bilancio e delle finanze.
Art. 9.  Disposizioni relative all'Amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 10.  Disposizioni relative all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.
Art. 11.  Rimodulazione spese.
Art. 12.  Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.
Art. 13.  Mutui.
Art. 14.  Totale generale del bilancio annuale.
Art. 15.  Bilancio pluriennale.
Art. 16.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 17.  Azienda delle foreste demaniali.
Art. 18.  Annessi.
Art. 19.  Entrata in vigore.


§ 5.3.269 - L.R. 17 aprile 1990, n. 6.

Bilancio di previsione della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992.

(G.U.R. n. 20 del 21 aprile 1990 s.o.).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'articolo 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonché il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1990, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

     2. E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali.

     1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

     Art. 3. Elenchi.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

     2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

     3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

     4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

 

     Art. 4. Variazioni di bilancio.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni di bilancio compensative tra i capitoli 21252 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine), 60759 (Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti) e 60760 (Fondo di riserva per la revisione dei prezzi contrattuali), in relazione ad accertate inderogabili necessità.

     2. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 21252), qualora non sia possibile provvedere a norma del comma 1.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1990, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

     4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è altresì autorizzato:

     a) ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica «Fondo sanitario regionale» dell'Assessorato regionale della sanità, nonché ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del Fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata;

     c) ad effettuare, in relazione alle assegnazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, l'istituzione di capitoli di spesa, a termini dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 64, mediante riduzione compensativa dello stanziamento del capitolo 21259.

 

     Art. 5. Fondi C.E.E..

     1. I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi, o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al capitolo 4754 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 60760 della spesa, vengono destinati, dopo l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni regionali, individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, nei limiti dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente, gli ulteriori programmi o progetti.

     2. In dipendenza di quanto previsto dal comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

     3. Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato o l'emissione dell'ordine di pagamento da parte del Fondo medesimo.

     4. I contributi di cui al comma 3 sono iscritti ad appositi capitoli di entrata e di spesa.

     5. I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al capitolo 3521 dell'entrata ed al corrispondente capitolo 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti ad appositi capitoli di spesa, mediante prelevamento dal predetto capitolo 21260, dopo l'effettivo versamento nella cassa regionale.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 7. Disposizioni relative alla Presidenza della Regione.

     1. La spesa derivante dall'articolo 3, primo comma, lettera c, della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124, è ridotta, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, alla somma di lire 60 milioni (capitolo 10735).

     2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 gli oneri, compresi quelli afferenti a precedenti esercizi finanziari, per il personale dei soppressi patronati scolastici, transitato ai comuni in forza della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, e successive aggiunte e modificazioni, restano a carico dei comuni i quali provvederanno con le assegnazioni di cui al fondo per i servizi previsto dall'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

     3. Ai fini della determinazione della somma da assegnare ad ogni comune per le finalità di cui al presente articolo si terrà conto del numero delle unità di personale, distinto per qualifica, inquadrato ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93.

 

     Art. 8. Disposizioni relative all'Amministrazione del bilancio e delle finanze.

     1. A valere sulla dotazione del capitolo 60769 per l'esercizio finanziario 1990 il relativo stanziamento è così destinato:

     a) lire 160.000 milioni per l'attuazione della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24;

     b) lire 190.000 milioni per gli interventi di cui alla legge 4 agosto 1989, n. 286, ivi compresi gli interventi dell'articolo 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, ad integrazione delle assegnazioni disposte dallo Stato per le medesime finalità;

     c) lire 40.000 milioni per la proroga dei prestiti e la successiva rateizzazione previste dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 13 e dall'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 9, ad integrazione dei precedenti stanziamenti.

 

     Art. 9. Disposizioni relative all'Amministrazione dei lavori pubblici.

     1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 15.000 milioni, che si iscrive al capitolo 68551.

     2. A valere sullo stanziamento del capitolo 69901, la somma di lire 4.000 milioni è destinata, per l'anno finanziario 1990, a far fronte agli oneri a carico della Regione derivanti dalle disposizioni dell'articolo 17, comma 38, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

     Art. 10. Disposizioni relative all'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     1. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 15, è differito all'esercizio finanziario 1990 (capitolo 79357).

 

     Art. 11. Rimodulazione spese.

     1. Le spese autorizzate dalle leggi a carattere pluriennale sottoindicate sono rideterminate, per il periodo 1990-1993, negli importi a fianco specificati:

 

     Art. 12. Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 1990, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e del reddito medio pro-capite.

     2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dalla approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, determinano la spesa dei singoli capitoli concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'ottanta per cento dello stanziamento.

     3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al cinquanta per cento dello stanziamento previsto.

     4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione «Bilancio» dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 13. Mutui.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 14. Totale generale del bilancio annuale.

     1. Sono approvati in lire 22.713.826 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990.

 

     Art. 15. Bilancio pluriennale.

     1. Sono approvati in lire 60.741.284 milioni il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 1990-1992.

     2. Nel bilancio pluriennale, una quota non inferiore al settanta per cento delle risorse disponibili nel triennio per nuovi interventi legislativi c finalizzata al finanziamento dei progetti previsti dal piano regionale di sviluppo o da altro documento di programmazione.

     3. La restante quota è destinata al finanziamento di attività ed interventi non inseriti in specifici progetti ma comunque conformi o compatibili con gli indirizzi programmatori o collegati a condizioni emergenti di necessità ed urgenza; di tale quota, con riferimento a ciascun anno del triennio, non più della metà è attivabile con leggi prima della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione.

     4. Le dotazioni finanziarie di ciascun progetto sono vincolanti ai fini della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi compatibili con il progetto stesso.

     5. Eventuali modifiche alle dotazioni previste per ciascun progetto devono individuare contestualmente i progetti da cui vengono corrispondentemente detratte le risorse.

     6. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1990-1992 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

 

     Art. 16. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e per il triennio 1990-1992 con i relativi allegati.

 

     Art. 17. Azienda delle foreste demaniali.

     1. E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990 e per il triennio 1990-1992, allegato al bilancio della Regione (appendice n. 1).

 

     Art. 18. Annessi.

     1. A termini e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1990 (annesso n. 1).

     2. Alla presente legge sono allegati l'indice cronologico degli atti (annesso n. 2) e lo schema di classificazione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione (annesso n. 3).

 

     Art. 19. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1990.

 

 


[2] Articolo abrogato con art. 8 L.R. 24 agosto 1993, n. 24.

[1] Articolo abrogato con art. 13 L.R. 26 gennaio 1991, n. 6.