§ 1.6.78 - L.R. 9 agosto 1988, n. 15.
Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:09/08/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Programmi di intervento.
Art. 2.  Procedure per la programmazione.
Art. 3.  Tempi di attuazione degli interventi.
Art. 4.  Coordinamento degli interventi.
Art. 5.  Interventi urgenti.
Art. 6.  Contributi per manutenzione ordinaria.
Art. 7.  Disciplina dei rapporti tra province e comuni.
Art. 8.  Adeguamento a norme antinfortunistiche.
Art. 9.  Riserva di somme per opere artistiche.
Art. 10.  Integrazioni finanziarie.
Art. 11.  Integrazione fondo di accantonamento.
Art. 12.  Vigilanza e controllo.
Art. 13.  Rinvio.
Art. 14.  Programmi di interventi.
Art. 15.  Procedure per la programmazione.
Art. 16.  Contributi per la manutenzione.
Art. 17.  Esercizio delle competenze.
Art. 18.  Affidamento ed esecuzione delle opere.
Art. 19.  Abbattimento barriere architettoniche.
Art. 20.  Acquisto di edifici monumentali.
Art. 21.  Dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 22.  Contributi su interessi per mutui in favore delle Università.
Art. 23.  Norma finanziaria.


§ 1.6.78 - L.R. 9 agosto 1988, n. 15.

Interventi nei settori dell'edilizia scolastica e universitaria.

(G.U.R. n. 35 del 13 agosto 1988)

 

Titolo I

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

 

Art. 1. Programmi di intervento.

     1. E' autorizzata la formulazione di un programma di interventi nel settore dell'edilizia scolastica ordinaria, di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 130.

     2. I programmi successivi al 1989 verranno formulati con le stesse modalità ed al loro finanziamento si provvederà con stanziamento di bilancio.

     3. Le strutture e gli impianti, a servizio della scuola, da destinare ad attività sportive e/o culturali, devono essere realizzati, su richiesta dell'ente obbligato, nelle misure idonee previste dalle federazioni competenti con sistemi modulari al fine di consentire la normale attività sportiva o culturale.

 

     Art. 2. Procedure per la programmazione.

     1. I programmi di cui all'articolo 1 sono formulati sulla base delle indicazioni dei provveditori agli studi e delle richieste di comuni e province ed approvati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa per la pubblica istruzione dell'Assemblea regionale in ordine alle ripartizioni territoriali della spesa ed ai criteri della programmazione. I provveditori forniscono le loro indicazioni sentiti i consigli scolastici provinciali.

     2. I programmi sono approvati entro tre mesi dal parere di cui al comma 1.

     3. I due terzi dei finanziamenti del primo programma successivo all'approvazione della presente legge sono destinati alla scuola dell'obbligo, ivi compresa la scuola materna, ed il rimanente terzo alla scuola secondaria superiore.

     4. Nei programmi di intervento di cui all'articolo 1 particolare attenzione deve essere riservata ai comuni aventi scuole dislocate in più frazioni, a condizione che gli stessi realizzino edifici scolastici centralizzati, in grado di accogliere tutta la popolazione scolastica, al fine di riutilizzare i locali già esistenti nelle singole frazioni per servizi socioculturali.

     5. I comuni devono dare precedenza alle opere di edilizia scolastica da realizzare nelle zone di espansione, di riordino urbanistico e di edilizia economica e popolare.

 

     Art. 3. Tempi di attuazione degli interventi.

     1. Gli enti obbligati affidano la progettazione delle opere entro trenta giorni dalla comunicazione dell'intervento programmato, approvano il progetto esecutivo nei successivi centottanta giorni e procedono all'affidamento entro sei mesi dalla notifica del decreto di finanziamento.

     2. Qualora gli enti obbligati non osservino i tempi di cui al comma 1, su richiesta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'Assessore regionale per gli enti locali dispone la nomina di un commissario ad acta con il compito di adottare tutti gli atti necessari fino alla completa realizzazione dell'opera.

 

     Art. 4. Coordinamento degli interventi.

     1. Gli enti che procedono al finanziamento o alla concessione di mutui o contributi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica e gli enti destinatari degli stessi, devono darne contestuale comunicazione all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 5. Interventi urgenti.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, ove ricorrano situazioni determinate da eventi imprevedibili, ha facoltà di ordinare, su richiesta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, l'immediata esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di sicurezza.

     2. Agli interventi predetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

 

     Art. 6. Contributi per manutenzione ordinaria.

     1. L'Amministrazione regionale concede alle istituzioni scolastiche assegnazioni annuali non superiori a lire 10 milioni, per far fronte all'ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola pubblica dell'obbligo e materna.

     2. La somma di cui al comma 1 va iscritta nel bilancio del consiglio di circolo o di istituto.

 

     Art. 7. Disciplina dei rapporti tra province e comuni.

     1. Per effetto dell'articolo 13, comma primo, lettera b, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, si devono intendere caducati nella Regione siciliana tutti gli atti che avevano posto a carico dei comuni oneri rientranti nella previsione della disposizione citata.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le province regionali disciplineranno i loro rapporti in ordine all'uso e al trasferimento degli edifici di proprietà comunale adibiti a sede di istituto di istruzione media di secondo grado, nonché delle attrezzature ed arredi.

 

     Art. 8. Adeguamento a norme antinfortunistiche.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre interventi per l'adeguamento degli edifici scolastici alla vigente normativa antinfortunistica.

 

     Art. 9. Riserva di somme per opere artistiche.

     1. Una somma compresa tra il 2 e il 3 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori a base d'asta per la realizzazione di nuove opere è destinata alla esecuzione di opere artistiche.

 

     Art. 10. Integrazioni finanziarie.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad integrare i mutui concessi da parte della Cassa depositi e prestiti per le finalità previste dalle lettere a e b dell'articolo 11 del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 1986, n. 488.

     2. All'integrazione si provvederà con finanziamento, a favore degli enti obbligati, fino alla concorrenza della differenza fra l'ammontare del mutuo concesso per ogni singolo intervento e l'ammontare della spesa occorrente per la realizzazione dell'opera.

     3. L'integrazione potrà essere concessa anche in corso d'opera al fine di assicurare la realizzazione della stessa nella consistenza programmata.

 

     Art. 11. Integrazione fondo di accantonamento.

     1. E' autorizzata per l'anno finanziario 1988 la spesa di lire 5.000 milioni per l'incremento del fondo di accantonamento previsto dal quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130, e destinato alle opere già finanziate con la predetta legge.

 

     Art. 12. Vigilanza e controllo.

     1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle opere da realizzarsi ai sensi della legge 9 agosto 1986, n. 488, competono, nei limiti di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si avvale, per i profili tecnici, dell'Ispettorato tecnico regionale.

 

     Art. 13. Rinvio.

     1. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 130, in quanto compatibili.

 

Titolo II

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA UNIVERSITARIA

 

     Art. 14. Programmi di interventi.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi compresi in organici programmi di edilizia riguardanti le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo e l'Istituto universitario di Magistero di Catania.

     2. Gli interventi sono diretti alla costruzione, all'ampliamento, al completamento, all'acquisto, al riattamento e alle opere di manutenzione straordinaria degli edifici permanentemente destinati ad uso delle attività delle Università stesse e delle Opere universitarie.

     3. Tra gli oneri per la realizzazione degli interventi programmati sono comprese le spese relative alla acquisizione delle aree, nonché, entro il limite del 10 per cento del costo totale dell'opera, le spese necessarie alle eventuali opere di urbanizzazione esterne ai comparti universitari.

     4. Gli interventi programmati sono diretti anche alla dotazione di attrezzature e di arredamenti.

     5. Il 15 per cento degli stanziamenti previsti è destinato alla realizzazione di impianti sportivi al servizio della popolazione universitaria e del territorio.

 

     Art. 15. Procedure per la programmazione.

     1. I programmi di cui all'articolo 14 vengono formulati sulla scorta delle indicazioni dei consigli di amministrazione degli enti interessati e sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa per la pubblica istruzione dell'Assemblea regionale.

 

     Art. 16. Contributi per la manutenzione.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Università degli studi di Catania, Messina e Palermo, nonché all'Istituto universitario di Magistero di Catania e alle corrispondenti Opere universitarie, un contributo per concorrere alle spese per la manutenzione degli edifici permanentemente destinati ad attività istituzionali delle stesse.

     2. E' fatto obbligo all'Amministrazione regionale di esercitare la vigilanza amministrativa e tecnica sulla utilizzazione del contributo.

 

Titolo III

NORME COMUNI

 

     Art. 17. Esercizio delle competenze.

     1. Tutte le competenze attribuite all'Amministrazione regionale dalla presente legge sono esercitate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     2. Per l'espletamento delle competenze nel settore del coordinamento, della programmazione e dell'esecuzione, nonché della vigilanza e del controllo degli interventi è utilizzato personale tecnico assegnato, o da assegnare, in posizione di comando a tempo indeterminato presso il servizio dell'edilizia scolastica ed universitaria.

 

     Art. 18. Affidamento ed esecuzione delle opere.

     1. L'affidamento e l'esecuzione degli interventi previsti dalla presente legge sono disciplinati dalla legislazione regionale in materia di lavori pubblici.

     2. Nei limiti di cui all'articolo 26 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, la nomina del collaudatore compete all'Amministrazione regionale, anche per le opere incluse nei programmi a contributo o nei programmi comunque formulati dalla stessa Amministrazione regionale.

     3. La programmazione della quota di riserva di cui all'articolo 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, relativamente all'edilizia scolastica, è attribuita all'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

 

     Art. 19. Abbattimento barriere architettoniche.

     1. Nella Regione siciliana, al fine di favorire e promuovere l'inserimento e l'integrazione dei cittadini in condizioni di permanente disabilità fisica e sensoriale nella vita sociale e di relazione, i progetti di edilizia scolastica ed universitaria non saranno ammessi a finanziamento se non conformi alle prescrizioni sulla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

     2. La conformità deve risultare da apposita dichiarazione dell'organo tecnico competente a rendere il parere sul progetto, senza la quale non potrà essere emesso il relativo decreto.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare progetti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

 

     Art. 20. Acquisto di edifici monumentali.

     1. Possono utilizzare le procedure di cui all'articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, relativa all'acquisto di edifici monumentali, oltre che gli enti locali, anche le Università e le Opere universitarie dell'Isola.

     2. Tali edifici dovranno essere destinati rispettivamente: ad attività scolastiche negli istituti di secondo grado, per gli enti locali; a sede di istituti, per università; ad attività culturali, per le opere universitarie.

     3. Agli enti di cui sopra possono essere concessi contributi del 95 per cento per il restauro e per le attrezzature necessarie a rendere funzionali gli edifici acquisiti.

 

     Art. 21. Dichiarazione di pubblica utilità.

     1. Ai soli fini dei procedimenti espropriativi, tutte le opere incluse nei programmi di edilizia scolastica ed universitaria formulati in esecuzione della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

 

     Art. 22. Contributi su interessi per mutui in favore delle Università.

     1. Per il completamento dei programmi di edilizia universitaria ospedaliera di cui all'articolo 39 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, eseguiti ed ammessi in precedenza al contributo dello Stato, è autorizzato, per l'anno finanziario 1988, il limite trentacinquennale d'impegno di lire 9.700 milioni destinato alle Università di Palermo, Catania e Messina, rispettivamente per lire 6.050 milioni, lire 2.550 milioni e lire 1.100 milioni.

 

     Art. 23. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il biennio 198889, la spesa complessiva di lire 214.700 milioni, così suddivisa: (omissis).

     2. Gli oneri di lire 214.700 milioni derivanti dalla applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 05.00 Progetto strategico «E»: Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale.

     3. All'onere di lire 40.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 5.000 milioni di cui all'articolo 6, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 35.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 gli stanziamenti di spesa, con esclusione di quelli di cui agli articoli 11 e 22, saranno iscritti in bilancio a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.