§ 5.2.22 - L.R. 8 luglio 1977, n. 47.
Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:08/07/1977
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Bilancio annuale di previsione.
Art. 2.  Bilancio pluriennale.
Art. 3.  Relazione sulla situazione economica della Regione.
Art. 4.  Previsione e situazione di cassa
Art. 5.  (Capitoli del bilancio).
Art. 6.  (Esercizio provvisorio).
Art. 7.  (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria).
Art. 8.  Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti.
Art. 8 bis.  (Elenco degli interventi finanziari esterni).
Art. 9.  (Assestamento di bilancio).
Art. 10.  (Fondi globali).
Art. 11.  (Impegni di spesa).
Art. 12.  (Residui passivi).
Art. 12 bis.  (Pagamento delle spese perente e relativo reintegro).
Art. 13.  (Aperture di credito).
Art. 14.  (Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti).
Art. 15.  (Estinzione dei titoli di spesa).
Art. 16.  (Arrotondamento pagamenti relativi a spese periodiche ricorrenti).
Art. 17.  (Capitoli aggiunti).
Art. 18.  (Mutui, prestiti e anticipazioni).
Art. 19.  (Gestioni fuori bilancio).
Art. 20.  (Bilanci degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione).
Art. 21.  (Modificazioni e abrogazioni di norme).
Art. 22.  (Norme transitorie).
Art. 23.  (Norme finali).


§ 5.2.22 - L.R. 8 luglio 1977, n. 47.

Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana.

(G.U.R. 16 luglio 1977, n. 31).

 

Art. 1. Bilancio annuale di previsione. [1]

     1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

     2. Le previsioni del bilancio annuale della Regione sono formulate in termini di competenza e di cassa.

     3. La Regione adotta ogni anno, insieme con il bilancio annuale di previsione, un bilancio pluriennale.

     4. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati dal Governo regionale all'Assemblea regionale siciliana, allegati ad un unico disegno di legge, entro il primo giorno non festivo del mese di ottobre e sono approvati dall'Assemblea, entro il mese di dicembre.

     5. Il bilancio annuale di previsione è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

     6. Il bilancio annuale di previsione in termini di competenza è articolato, sia per l'entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in cui si articolano le competenze della Regione [2].

     7. Con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio della Regione sono annualmente individuate, in allegati alla legge medesima, le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo determinate con riguardo alle esigenze di definire le politiche regionali di settore e di misurare il prodotto delle attività amministrative, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

     8. Lo stato di previsione dell'entrata è articolato per:

     a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

     b) titoli, secondo che riguardino entrate correnti, entrate in conto capitale, entrate per accensione di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, entrate per contabilità speciali e per partite di giro;

     c) aggregati economici, secondo la natura delle entrate (tributi erariali spettanti alla Regione, altre entrate erariali spettanti alla Regione, tributi propri, entrate proprie extratributarie, trasferimenti correnti, trasferimenti in conto capitale, altre entrate in conto capitale);

     d) unità previsionali di base secondo la tipologia dei cespiti, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

     9. Lo stato di previsione della spesa è articolato per:

     a) centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali e altri uffici equiparati cui è affidata la relativa gestione;

     b) titoli, secondo che riguardino spese correnti, spese in conto capitale, spese per rimborso di prestiti e, ove ritenuto necessario per le esigenze dell'amministrazione, spese per contabilità speciali e per partite di giro;

     c) aggregati economici, secondo la natura delle spese (spese di funzionamento, spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, spese per interventi di parte corrente, spese per oneri del debito pubblico regionale, oneri comuni, spese per investimenti, altre spese per interventi in conto capitale, oneri comuni);

     d) unità previsionali di base secondo la tipologia delle spese, su cui si manifesta la volontà di voto o decisionale dell'Assemblea regionale siciliana.

     10. Per ogni unità previsionale di base del bilancio di previsione è indicato l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce. Con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale [3].

     10 bis. Il bilancio annuale di previsione, in termini di cassa, è articolato per l'entrata e per la spesa, per centri di responsabilità, corrispondenti ai dipartimenti regionali, agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori ed agli uffici speciali cui è affidata la relativa gestione, con separata evidenziazione dell'aggregato concernente interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti [4].

     11. Fra le previsioni di competenza di cui alla lettera a) del comma 10 è, altresì, iscritto il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente [5].

     11 bis. Fra le previsioni di cassa di cui al comma 10 bis è iscritto fra le entrate l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e fra le spese appositi fondi di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa di ciascuna amministrazione in relazione ad indifferibili necessità; alle occorrenti variazioni si provvede con decreto dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su richiesta della competente amministrazione, previo parere della competente ragioneria centrale. Al fine di adeguare le previsioni di cassa alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione regionale, il Ragioniere generale della Regione è altresì autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, tutte le occorrenti variazioni compensative di cassa; è inoltre autorizzato ad effettuare le variazioni derivanti da maggiori o minori entrate di cassa, quelle conseguenti all'applicazione di legge e per il pagamento di obbligazioni indifferibili e improrogabili. Entro il limite delle autorizzazioni di cassa stabilito per ciascun aggregato di ciascuna amministrazione, i pagamenti sono disposti, di norma, per importi non superiori a un dodicesimo per ciascun mese dell'anno e secondo le priorità indicate nel comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, fatta salva la valutazione di celerità e snellimento dell'azione amministrativa [6].

     11 ter. Per i fondi di riserva da adoperarsi per la riproduzione di residui passivi perenti, per la riproduzione di economie e per l'incremento delle dotazioni dei capitoli relativi a spese obbligatorie, oltre alla dotazione di competenza è prevista una dotazione di cassa. Alle occorrenti variazioni di cassa si provvede con le modalità previste per le correlate variazioni di competenza [7].

     12. Formano oggetto di approvazione dell'Assemblea regionale siciliana le previsioni del bilancio di competenza di cui al comma 10 nonché le previsioni di bilancio di cassa di cui al comma 10 bis riassunte in apposito quadro. Le previsioni di spesa di cui ai medesimi commi costituiscono il limite per le autorizzazioni, rispettivamente, di impegno e di pagamento [8].

     13. Nel quadro generale riassuntivo, redatto per titoli, con riferimento alle dotazioni di competenza, è data distinta indicazione:

     a) del risultato differenziale fra il totale delle entrate correnti ed il totale delle spese correnti (risparmio pubblico);

     b) del risultato differenziale fra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e riscossione di crediti e l'accensione e il rimborso di prestiti (indebitamento o accrescimento netto);

     c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare o da impiegare);

     d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato) [9].

     14. Al quadro generale riassuntivo sono allegati:

     1) un riepilogo delle categorie in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica, distintamente per ciascuna amministrazione;

     2) un riepilogo per funzioni-obiettivo in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale, distintamente per ciascuna amministrazione. Le classificazioni economica e funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione;

     3) l'elenco delle entrate a destinazione vincolata e delle correlative spese distinte in relazione alla provenienza delle risorse di seguito riepilogate:

     a) Programma operativo regionale;

     b) altri interventi comunitari;

     c) Fondo sanitario regionale;

     d) finanziamenti dello Stato ed altri enti;

     e) interventi finanziari con risorse proprie della Regione [10].

     15. Appositi prospetti danno dimostrazione degli eventuali incroci tra i diversi criteri di ripartizione.

     16. In apposito allegato tecnico al bilancio le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli, secondo l'oggetto per l'entrata e secondo il contenuto economico funzionale per la spesa. E' altresì indicato per ciascun capitolo il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale delle spese, con il rinvio, anche in apposito allegato, alle relative disposizioni legislative. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

     17. Una nota preliminare al bilancio di previsione illustra le previsioni di entrata e di spesa ed indica i criteri adottati per la loro quantificazione, con riguardo anche alla presumibile evoluzione dei principali aggregati socio-economici ed alle scelte di programmazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale.

     18. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sulla base dell'allegato tecnico di cui al comma 16, provvede a ripartire, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, le unità previsionali di base in capitoli e, ove necessario, in articoli ai fini della gestione e della rendicontazione (bilancio gestionale per capitoli).

     19. La numerazione delle funzioni-obiettivo, delle unità previsionali di base, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

     20. [11].

     21. Su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti dell'Assessore competente, da comunicare, anche con evidenze informatiche, all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Sono escluse le variazioni compensative fra le unità di spesa oggetto della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni tra le diverse unità previsionali.

     21 bis. [12].

     21 ter. [13].

     22. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare, con apposita nota di variazioni, formano oggetto di ripartizione in capitoli, fino all'approvazione della legge di bilancio.

     23. L'Amministrazione regionale adotta, in via sperimentale per il dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dall'1 gennaio 2003, e per gli altri dipartimenti individuati con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro a decorrere dal 2004, la contabilità economico-patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria [14].

     24. La contabilità di cui al comma 23 è introdotta definitivamente in tutti i dipartimenti regionali, strutture equiparate ed altri uffici a decorrere dall’1 gennaio 2012, mantenendo in parallelo l'attuale contabilità finanziaria. Entro l’esercizio 2010 con decreto presidenziale, su proposta del Ragioniere generale della Regione, sono individuati i criteri, la metodologia relativi al passaggio alla contabilità economica [15].

 

          Art. 2. Bilancio pluriennale. [16]

     1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza per unità previsionali e copre un periodo non inferiore a tre anni.

     2. Il bilancio pluriennale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo per titoli. Nel quadro generale riassuntivo è data distinta indicazione dei risultati differenziali come individuati dall'articolo 1.

     3. Esso rappresenta il quadro delle risorse, che la Regione prevede di acquisire e di impiegare, nel periodo di durata dello stesso, esponendo separatamente, l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (bilancio pluriennale programmatico).

     4. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente è integrato con gli effetti della legge finanziaria.

     5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

     6. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione ad accertare e riscuotere le entrate né ad impegnare e pagare le spese ivi previste ed è aggiornato annualmente.

 

     Art. 3. Relazione sulla situazione economica della Regione. [17]

     1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo regionale presenta all’Assemblea regionale siciliana la relazione sulla situazione economica regionale per l’anno precedente [18].

 

     Art. 4. Previsione e situazione di cassa [19]

1. Al fine di un efficace controllo sull'andamento della liquidità della cassa regionale, il Governo regionale presenta ogni quadrimestre all'Assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione di cassa e di tesoreria della Regione, predisposta tramite il monitoraggio completo delle entrate e delle spese.

 

     Art. 5. (Capitoli del bilancio).

     1. I capitoli di entrata e di spesa rappresentano l'unità elementare ed organica del bilancio annuale.

     2. La denominazione di ciascun capitolo deve chiaramente individuare un singolo oggetto ovvero più oggetti strettamente collegati nell'ambito di un servizio o di una funzione della Regione.

     3. L'individuazione delle competenze, per la gestione dei singoli capitoli di bilancio, viene effettuata in base alle norme che disciplinano l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

     [4. Le spese finanziate con assegnazione dello Stato o di altri enti, comprese quelle di cui all'art. 38 dello Statuto regionale e quelle di cui all'art. 16, quinto comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono tenute distinte dalle altre spese] [20].

     5. Per le spese di investimento non possono essere istituiti in bilancio più capitoli per lo stesso oggetto [21].

 

     Art. 6. (Esercizio provvisorio).

     1. L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione può essere autorizzato in base al bilancio di previsione e al relativo disegno di legge presentato dal Governo e non può protrarsi oltre i quattro mesi.

     2. In regime di esercizio provvisorio, su ciascun capitolo di spesa del bilancio presentato per il nuovo esercizio sono consentiti l'assunzione di impegni ed i relativi pagamenti per un ammontare non superiore a tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio medesimo.

     3. La limitazione di cui al comma precedente non si applica alle spese fisse e obbligatorie, alle spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi, nonché alla gestione dei residui.

 

     Art. 7. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria). [22]

     1. Le leggi della Regione che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono indicare la relativa copertura finanziaria che è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

     a) mediante l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali previsti dall'articolo 10, restando precluso l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

     b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

     c) mediante nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

     2. I disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, devono essere corredati di una relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture finanziarie, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per la spesa in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo.

     3. Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare che comportino nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, esitati dalle competenti commissioni di merito, la Commissione bilancio, finanze e programmazione, preliminarmente all'esame, deve acquisire da parte del Governo regionale la relazione di cui al comma 2, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri.

     4. La Commissione bilancio, finanze e programmazione deve, altresì, richiedere al Governo l'aggiornamento della relazione tecnica nell'ipotesi in cui i disegni di legge di cui ai commi 2 e 3 abbiano subito modifiche o emendamenti comportanti nuovi o maggiori oneri.

     5. Le leggi della Regione che autorizzano spese per un solo anno indicano la relativa copertura finanziaria a carico dell'esercizio cui si riferiscono.

     6. Le leggi della Regione che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantificano l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia, nonché le quote di competenza relative al primo anno e quelle a carico degli anni successivi considerati nel bilancio pluriennale vigente; indicano altresì la copertura finanziaria per gli anni medesimi che deve trovare riscontro nel bilancio pluriennale vigente. Con la legge di approvazione del bilancio o con la legge di assestamento le quote ricadenti in ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale possono essere rimodulate nei limiti dell'ammontare complessivo autorizzato dalle relative leggi di spesa.

     7. L'Amministrazione regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi pluriennali di cui al comma precedente. I relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di cassa.

     8. Le leggi della Regione che autorizzano spese correnti a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale vigente e ne indicano la relativa copertura finanziaria a carico del bilancio medesimo. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio.

     9. Le leggi regionali di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza dell'esercizio in corso, salvo casi di particolare urgenza e necessità.

 

     Art. 8. Fondi relativi ad assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti. [23]

     1. Le somme che l'Unione europea, lo Stato e altri enti assegnano alla Regione, nonché i relativi cofinanziamenti regionali, sono iscritte con legge di bilancio o con decreti del ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, in appositi capitoli degli stati di previsione della entrata e della spesa. [24]

     2. Le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli istituiti in forza del comma 1 o comunque relativi a spese con vincolo di specifica destinazione possono essere reiscritte nei successivi esercizi ai pertinenti capitoli con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni [25].

     3. La Regione ha facoltà di iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dall'Unione europea, dallo Stato e da altri enti, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti per lo stesso scopo negli esercizi successivi.

     4. La Regione ha altresì facoltà, in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1, di iscrivere le relative spese nell'esercizio successivo allorché non sia possibile procedere all'iscrizione ed al relativo impegno nell'esercizio in cui le somme sono state assegnate.

     5. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad istituire, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa - dipartimento bilancio e tesoro, appositi fondi nei quali iscrivere le assegnazioni dell'Unione europea, dello Stato e di altri enti relativi ad interventi a carattere plurisettoriale la cui competenza spetta ad amministrazioni regionali diverse.

     6. Il trasferimento di somme da detti fondi e la loro iscrizione ai relativi capitoli delle pertinenti amministrazioni regionali hanno luogo mediante decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze su specifica richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi.

     7. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 6 possono essere trasferite, mediante decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'amministrazione che coordina gli interventi e sentiti i competenti assessorati, ai fondi di cui al comma 5 per la successiva riassegnazione anche ad altri assessorati per il finanziamento di progetti nell'ambito dei medesimi interventi plurisettoriali.

 

     Art. 8 bis. (Elenco degli interventi finanziari esterni). [26]

 

     Art. 9. (Assestamento di bilancio). [27]

     1. Entro il giorno 15 del mese di luglio di ogni anno il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana, che lo approva entro il mese successivo, un disegno di legge per l'assestamento del bilancio annuale di previsione sulla scorta delle risultanze del rendiconto generale consuntivo dell'esercizio precedente presentato alla Corte dei conti.

 

     Art. 10. (Fondi globali).

     1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

     2. Gli importi previsti nei fondi di cui al precedente comma rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi. L'utilizzazione degli accantonamenti di segno positivo è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo presentato dalla Giunta all'Assemblea regionale siciliana relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo ovvero alla realizzazione delle entrate o alla riduzione delle spese relative al corrispondente accantonamento di segno negativo [28].

     3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze le risorse derivanti dalla riduzione di spese o dall'incremento di entrate sono portate rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio regionale e correlativamente assegnate in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al primo comma [29].

     4. I fondi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per l'imputazione dei titoli di spesa.

 

     Art. 11. (Impegni di spesa). [30]

     1. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio in corso.

     2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute dalla Regione a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine dell'esercizio stesso, sempre che, per le spese correnti, la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto alla competenza dell'esercizio in corso [31].

     3. Nel corso dell'esercizio possono essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. Con riguardo ai provvedimenti relativi agli impegni prenotati, qualora non venga assunta entro il termine dell'esercizio la conseguente obbligazione giuridica, gli impegni medesimi decadono e sono contabilizzati nel rendiconto generale come economie di spesa. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati.

     4. Le spese correnti relative agli organi della Regione, agli stipendi ed altri assegni fissi al personale, a pensioni ed assegni congeneri sono impegnate contestualmente all'emissione del relativo titolo di spesa e possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.

     5 .Per le altre spese correnti a pagamento non differito, le competenti amministrazioni provvedono all'emissione dei relativi titoli di spesa contestualmente all'assunzione degli impegni.

     6. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a carico di più esercizi qualora trattasi di spese per affitti o di altre spese continuative e ricorrenti, previo assenso del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su proposta dei competenti dirigenti generali o degli altri dirigenti responsabili della gestione delle relative spese, ove ciò sia indispensabile per la continuità dei servizi, a norma della consuetudine o qualora l'Amministrazione riconosca la necessità o la convenienza [32].

     7 Per le spese in conto capitale relative ad opere o interventi ripartiti in più esercizi è consentito assumere impegni di durata pluriennale nei limiti dell'intera somma autorizzata dalle leggi di spesa, a norma dell'articolo 7, settimo comma, ovvero, per le spese non fissate da specifiche leggi di spesa, nei limiti stabiliti da appositi articoli della legge di approvazione del bilancio.

     8. Tutte le quote di stanziamento non impegnate a norma del presente articolo costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa, salvo le somme stanziate per spese in conto capitale relative all'esecuzione di opere e di lavori pubblici in genere che, anche se non impegnate, possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, nel solo esercizio successivo, mediante decreti motivati delle competenti amministrazioni, al termine del quale, se ancora non impegnate, costituiscono economie di spesa [33].

     9. Gli atti di programmazione comportanti spese a carattere pluriennale sono controfirmati dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 12. (Residui passivi).

     1. Tutte le quote di stanziamento non impegnate o non mantenute in bilancio a norma del precedente art. 11 costituiscono alla chiusura dell'esercizio economie di spesa [34].

     2. Le quote di stanziamento relative a spese correnti, impegnate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate nel conto dei residui dell'anno successivo, al termine del quale costituiscono economie di spesa.

     3. Le quote di stanziamento relative a spese in conto capitale, impegnate ma non pagate alla chiusura dello esercizio, sono riportate nel conto dei residui per un periodo non superiore a due anni successivi a quello in cui si è perfezionato l'impegno, al termine del quale costituiscono economie di spesa [35].

     4. Le somme eliminate a norma dei commi 2 e 3 possono essere riprodotte in bilancio, con le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'emissione dei relativi titoli di spesa e senza necessità di ulteriori formali provvedimenti di impegno [36].

 

     Art. 12 bis. (Pagamento delle spese perente e relativo reintegro). [37]

     1. Al pagamento delle spese, eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 18 giugno 1977, n. 40, provvede direttamente l'Amministrazione, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli della competenza dell'esercizio, mediante provvedimento corredato dalla documentazione comprovante il diritto del creditore.

     2. Il reintegro delle somme utilizzate sui capitoli della competenza per il pagamento delle spese perente è effettuato, periodicamente o su richiesta dell'Amministrazione interessata in caso di necessità, dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto di prelevamento dagli appositi fondi di riserva.

 

     Art. 13. (Aperture di credito). [38]

     1. L'amministrazione regionale può disporre il pagamento delle spese mediante l'emissione di ordini di accreditamento senza limiti di importo, nei casi seguenti:

     a) esecuzione di opere ed interventi a carico diretto della Regione;

     b) acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli uffici;

     c) [competenze fisse ed accessorie al personale in servizio presso gli uffici periferici della Regione] [39];

     d) restituzioni e rimborsi di tributi ed accessori;

     e) servizi degli organi della Regione;

     f) erogazioni conseguenti all'attività esplicata dagli uffici periferici della Regione [40].

     2. Gli intestatari degli ordini di accreditamento sono considerati a tutti gli effetti funzionari delegati.

     3. A favore di uno stesso funzionario delegato possono essere disposti per il medesimo oggetto più ordini di accreditamento.

     4. Ogni successivo ordine di accreditamento può essere disposto previa dichiarazione del funzionario delegato che attesti l’avvenuta utilizzazione dell’accreditamento [41].

     5. Gli ordini di accreditamento, emessi in conto competenza e rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario, non possono essere trasportati all'esercizio successivo [42].

     6. [Gli ordini di accreditamento riguardanti spese in conto capitale, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, non possono essere trasportati d'ufficio] [43].

     6 bis. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscano non debbano essere eliminati alla chiusura dell’esercizio, a norma del comma 4 dell’articolo 12, gli ordini di accreditamento di cui ai commi 5 e 6 possono essere riemessi nell’esercizio finanziario successivo [44].

     7. [Gli ordini di accreditamento per cui è consentito il trasporto agli esercizi successivi a termini del presente articolo mantengono, ai fini della loro individuazione contabile, l'originaria numerazione] [45].

     8. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, i funzionari delegati devono presentare alla competente amministrazione ed alla competente ragioneria centrale una certificazione, su apposito modulo, in cui attestino l’entità dei pagamenti effettuati sull’ordine di accreditamento disposto in loro favore e dichiarino altresì che la documentazione relativa è in loro possesso [46].

     9. Nei confronti dei funzionari delegati che non presentino la dichiarazione nei termini di cui al comma precedente o che non forniscano, entro sessanta giorni, esaurienti chiarimenti ai rilievi degli uffici incaricati della revisione, l’amministrazione competente è tenuta ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni [47].

     10. Qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, su segnalazione della ragioneria centrale, provvede in via sostitutiva all'adozione dei provvedimenti previsti dalla norma sopracitata, dandone comunicazione alla Corte dei conti.

     11. L’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con decreto motivato, può determinare programmi di spesa o capitoli di bilancio in ordine ai quali esercitare a campione il controllo delle competenti ragionerie sui rendiconti amministrativi dei funzionari delegati, secondo criteri determinati dal decreto stesso. I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 [48].

 

     Art. 14. (Penalità a carico dei funzionari delegati inadempienti).

     1. La facoltà di cui all'art. 337 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, è attribuita anche alla Ragioneria generale della Regione [49], con gli stessi limiti, condizioni e modalità.

 

     Art. 15. (Estinzione dei titoli di spesa).

     1. Gli uffici amministrativi della Regione ed i funzionari delegati, a seconda della rispettiva competenza, possono disporre con espressa annotazione sui singoli titoli che i mandati diretti, gli ordini di pagamento emessi in base a ruoli di spese fisse, gli ordini di restituzione parziale o totale di depositi provvisori in numerario e gli ordinativi su ordini di accreditamento, siano estinti, a cura degli istituti incaricati del servizio di cassa della Regione, mediante:

     a) commutazione in vaglia cambiario o assegno circolare, non trasferibile, a favore del creditore;

     b) accreditamento in conto corrente postale a mezzo di postagiro a favore del creditore;

     c) accreditamento in conto corrente a favore del creditore presso gli istituti incaricati del servizio di cassa regionale ovvero presso altri stabilimenti bancari indicati dal creditore stesso.

     2. I titoli di spesa indicati al primo comma del presente articolo, non estinti alla chiusura dell'esercizio, sono commutati di ufficio in vaglia cambiari o assegni circolari non trasferibili a favore dei creditori, ovvero, in assenza della necessaria liquidità di cassa, nei limiti delle disponibilità alla stessa data esistenti nei conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato, considerati estinti agli effetti del bilancio della Regione e commutati in debiti di tesoreria [50].

 

     Art. 16. (Arrotondamento pagamenti relativi a spese periodiche ricorrenti).

     1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di arrotondare per eccesso a lire mille i pagamenti relativi a spese periodiche ricorrenti.

     2. Ai necessari recuperi sarà provveduto con i successivi pagamenti e comunque entro l'anno finanziario.

 

     Art. 17. (Capitoli aggiunti).

     1. Le entrate da riscuotersi e le spese da effettuarsi in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esiste nel bilancio di competenza il capitolo relativo, sono iscritte in appositi capitoli per la gestione dei residui elencati in una tabella annessa al bilancio di previsione.

     2. Modificazioni ed integrazioni alla predetta tabella sono effettuate, ove occorra, con decreti del Presidente della Regione da registrarsi alla Corte dei conti.

     3. I residui risultanti al primo gennaio di ogni anno sui capitoli aggiunti di cui al precedente primo comma, soppressi in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi. Le riscossioni ed i pagamenti già imputati ai predetti capitoli aggiunti, si intendono effettuati sui capitoli di competenza di nuova istituzione.

 

     Art. 18. (Mutui, prestiti e anticipazioni). [51]

     1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni esclusivamente per provvedere a spese di investimento e rimborso di prestiti; le relative entrate hanno destinazione vincolata.

     1 bis. L’importo complessivo delle quote di ammortamento, per capitale e interesse, dei mutui e delle altre forme di indebitamento, in scadenza nell’esercizio, non potrà comunque superare il 25 per cento dell’ammontare complessivo, delle entrate tributarie non vincolate della Regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della Regione stessa [52].

     1 ter. La capacità di indebitamento della Regione è espressamente rappresentata, annualmente, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) con una relazione dettagliata contenente, tra l’altro, gli effetti finanziari scaturenti da eventuali proposte di indebitamento per gli anni di vigenza dello stesso DPEF [53].

     2. I mutui ed i prestiti obbligazionari possono essere altresì assunti per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di amministrazione come risulta determinato con il rendiconto generale dell'esercizio precedente.

     3. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, cessa di avere vigore col termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     4. L'ammortamento dei mutui non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi; unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono, sono corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento da calcolare sulle sole somme effettivamente erogate dalla data di somministrazione alla data di decorrenza dell'ammortamento - gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata [54].

     5. Il ricavato dei mutui e dei prestiti obbligazionari è versato nelle casse regionali ed è utilizzato in base a documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

     [6. I mutui stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscossi, sono iscritti fra i residui attivi; i mutui non stipulati e i prestiti non emessi, entro lo stesso termine costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.] [55]

     7. I mutui sono stipulati ed i prestiti sono emessi dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa delibera della Giunta regionale.

     8. I mutui possono essere contratti ed i prestiti obbligazionari possono essere emessi a tasso fisso o variabile.

     9. Le emissioni obbligazionarie sono effettuate secondo i parametri finanziari indicati nel Regolamento ministeriale in materia di titoli obbligazionari emessi da enti locali.

     10. La Regione può contrarre anticipazioni con le aziende di credito incaricate del servizio di cassa regionale unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 3 per cento dell'ammontare delle entrate tributarie riscosse e versate nell'esercizio precedente, al tasso effettivo annuo di interesse non superiore a quello corrisposto sulle giacenze di cassa aumentato di due punti.

     11. Le anticipazioni devono essere estinte entro il termine dell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

     12. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente articolo.

 

     Art. 19. (Gestioni fuori bilancio).

     1. Le gestioni fuori bilancio sono vietate.

 

     Art. 20. (Bilanci degli enti e degli organismi dipendenti dalla Regione).

     1. I bilanci preventivi e consuntivi degli enti economici e finanziari e degli organismi a struttura erogativa, dipendenti o finanziati in via principale dalla Regione, sono approvati nei termini e nelle forme stabiliti dalle norme regionali e dai rispettivi statuti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

 

     Art. 21. (Modificazioni e abrogazioni di norme).

     1. L'art. 11 della L.R. 16 gennaio 1951, n. 5, e l'art. 2, primo comma, della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, sono abrogati.

     2. Le entrate e le spese relative al Fondo di solidarietà nazionale ed al Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera sono inserite nel bilancio della Regione siciliana.

     3. Alla L.R. 31 marzo 1972, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rendicontazione delle aperture di credito di cui al decimo comma dell'art. 21 viene effettuata a norma dell'art. 13 della presente legge;

     b) nel primo comma dell'art. 23 sono soppresse le parole: «con versamento nelle rispettive tesorerie, secondo le modalità previste nel precedente art. 11».

     4. L'art. 7 della L.R. 18 gennaio 1973, n. 2, è abrogato.

     5. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, anche speciali, in contrasto con la presente legge.

     6. Per quanto non previsto dalla presente legge continuano ad osservarsi le vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e della Regione, in quanto applicabili.

 

     Art. 22. (Norme transitorie).

     1. Con successive leggi si provvederà alla soppressione delle eventuali gestioni fuori bilancio ed alla loro regolamentazione nell'ambito del bilancio della Regione.

     2. Le spese pluriennali autorizzate da leggi regionali antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto dall'1 gennaio 1978, sono iscritte nel bilancio di previsione in relazione alle effettive necessità fermo restando il complessivo ammontare residuo.

     3. In deroga al disposto dell'art. 18 e per i primi cinque esercizi a decorrere da quello in corso, i mutui autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora contratti possono essere eliminati dal bilancio in relazione ai presunti risultati di fine esercizio.

 

          Art. 23. (Norme finali).

     1. Le disposizioni della presente legge concernenti la struttura del bilancio pluriennale di previsione, si applicano a decorrere dall'esercizio 1979 [56].

     2. Non possono essere disposte modificazioni agli ordinamenti amministrativo-contabili della Regione limitatamente a singoli settori d'amministrazione o a singoli settori di intervento.

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, con applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002.

[2] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[3] Comma già sostituito dall’art. 4 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21 e così ulteriormente sostituito dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[4] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[5] Comma già modificato dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 e così ulteriormente modificato dall’art. 89 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23, già modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[8] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[9] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[10] Punto così sostituito dall’art. 89 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[11] Comma abrogato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[12] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[13] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[14] Comma aggiunto dall’art. 89 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[15] Comma aggiunto dall’art. 89 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, già modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15, dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2, dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, con applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002.

[17] Articolo già sostituito dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, con applicazione a decorrere dall'anno finanziario 2002 e così ulteriormente sostituito dall’art. 8 della L.R. 9 agosto 2002, n. 10.

[18] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 11 maggio 2011, n. 7.

[19] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 31 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[20] Comma abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 a decorrere dall'esercizio 1998.

[21] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 a decorrere dall'esercizio 1998.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[23] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15 e così sostituito dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[24] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[25] Comma già modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[26] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[27] Articolo già sostituito dall'art. 5 L.R. 28 dicembre 1979, n. 256 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1999, n. 15.

[28] L'originario secondo comma è stato così sostituito dall'art. 10 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[29] L'originario secondo comma è stato così sostituito dall'art. 10 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[30] Articolo così sostituito dall'art. 64 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[31] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2001, n. 22.

[32] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[33] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[34] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[35] Comma modificato dall'art. 8 L.R. 11 maggio 1993, n. 15. Il testo previgente è stato ripristinato dall’art. 20 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6. Comma così ulteriormente modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[36] Comma sostituito dall'art. 4 L.R. 2 gennaio 1979, n. 2, dall'art. 52 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così modificato dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[37] Articolo aggiunto dall'art. 6 L.R. 28 dicembre 1979, n. 256. L'art. 65 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 stabilisce che le disposizioni del presente art. non trovano più applicazione a partire dal 1 gennaio 2000.

[38] Articolo sostituito dall'art. 7 L.R. 28 dicembre 1979, n. 256.

[39] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

[40] Gli originari commi primo e secondo sono così sostituiti dall'art. 11 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2. Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[41] Comma così sostituito dall’art. 80 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[42] Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[43] Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 13 e abrogato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[44] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2009, n. 13.

[45] Comma abrogato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[46] Comma sostituito dall’art. 80 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così modificato dall'art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[47] Comma così sostituito dall’art. 80 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[48] Comma aggiunto dall’art. 80 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così modificato dall’art. 49 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[49] Ora direzione regionale del bilancio e tesoro: v. tabella A allegata alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[50] Comma così sostituito dall'art. 14 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 18 L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[52] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[53] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[54] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 2001, n. 16.

[55] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 27 novembre 2003, n. 19.

[56] Comma così modificato dall'art. 3 L.R. 2 gennaio 1979, n. 2.