§ 5.2.17 - L.R. 18 gennaio 1973, n. 2.
Abrogazioni e modifiche di norme concernenti il bilancio della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:18/01/1973
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Le norme contenute nel D.L.vo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con la L.R. 14 dicembre 1950, n. 96, sono abrogate.
Art. 2.      Le entrate e le spese che trovano corrispondenza, rispettivamente, in spese ed entrate equivalenti sia per la natura del titolo che per l'entità dell'importo, sono iscritte in apposite categorie [...]
Art. 3.      Le Aziende speciali istituite ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, sono soppresse. Le gestioni dei servizi per la Gazzetta Ufficiale della Regione e per l'Anagrafe del [...]
Art. 4.      In relazione alla disposta soppressione delle Aziende Gazzetta Ufficiale della Regione ed Anagrafe per il bestiame, sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di entrata [...]
Art. 5.      Per gli abbonamenti e per gli annunzi sulla Gazzetta Ufficiale oltre che col versamento diretto eseguito presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, si può [...]
Art. 6.      Per le spese di cui all'art. 4, secondo comma, possono essere autorizzate aperture di credito in favore degli stessi funzionari preposti ai relativi servizi.
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa relative al trattamento economico del personale possono essere [...]
Art. 9.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1973.


§ 5.2.17 - L.R. 18 gennaio 1973, n. 2.

Abrogazioni e modifiche di norme concernenti il bilancio della Regione.

(G.U.R. 18 gennaio 1973, n. 3).

 

Art. 1.

     Le norme contenute nel D.L.vo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, ratificato con la L.R. 14 dicembre 1950, n. 96, sono abrogate.

 

     Art. 2.

     Le entrate e le spese che trovano corrispondenza, rispettivamente, in spese ed entrate equivalenti sia per la natura del titolo che per l'entità dell'importo, sono iscritte in apposite categorie del bilancio della Regione.

 

     Art. 3.

     Le Aziende speciali istituite ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo P.Reg. 9 maggio 1950, n. 17, sono soppresse. Le gestioni dei servizi per la Gazzetta Ufficiale della Regione e per l'Anagrafe del bestiame sono regolate dalle norme di cui ai successivi articoli della presente legge.

 

     Art. 4.

     In relazione alla disposta soppressione delle Aziende Gazzetta Ufficiale della Regione ed Anagrafe per il bestiame, sono istituiti nel bilancio della Regione appositi capitoli di entrata concernenti i proventi delle inserzioni e della vendita della Gazzetta Ufficiale e i proventi dei diritti e delle penali previsti per l'anagrafe del bestiame della Regione.

     Sono istituiti, altresì, i capitoli di spesa relativi alla stampa, la diffusione e l'amministrazione della Gazzetta Ufficiale, escluse le spese per il personale, nonché quelli riguardanti le spese di gestione, mantenimento e funzionamento dell'anagrafe bestiame.

     Le spese di cui al precedente comma sono da classificare fra quelle obbligatorie dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 5.

     Per gli abbonamenti e per gli annunzi sulla Gazzetta Ufficiale oltre che col versamento diretto eseguito presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, si può provvedere con versamento in conto corrente postale ai sensi degli artt. 217 e 218 delle istruzioni generali dei servizi del tesoro. Analogamente si procede per i versamenti dei diritti e compensi dovuti per i servizi di Anagrafe del bestiame.

     Trimestralmente tutti gli incassi effettuati nei conti correnti postali e gli interessi eventualmente maturati, saranno versati nelle casse della Regione, a cura dei funzionari preposti ai rispettivi servizi.

     La Gazzetta Ufficiale è distribuita per la vendita alle edicole ed alle librerie che ne fanno richiesta. Le somme ricavate dalle vendite sono versate nelle casse della Regione secondo le modalità previste dal comma 1 [2].

 

     Art. 6.

     Per le spese di cui all'art. 4, secondo comma, possono essere autorizzate aperture di credito in favore degli stessi funzionari preposti ai relativi servizi.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa relative al trattamento economico del personale possono essere ripartite in articoli in relazione alle esigenze amministrative per l'applicazione della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

     Con decreti del Presidente della Regione, da registrarsi alla Corte dei conti, possono effettuarsi trasporti di fondi da un articolo all'altro di un medesimo capitolo.

 

     Art. 9.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1973.

 

 


[2] Comma aggiunto con art. 6 L.R. 27 febbraio 1992, n. 2.

[1] Articolo abrogato dall'art. 21 L.R. 8 luglio 1977, n. 47.