§ 5.4.34 - L.R. 9 agosto 2002, n. 10.
Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2002. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.4 demanio e patrimonio
Data:09/08/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.
Art. 2.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
Art. 3.  Cartolarizzazioni e interventi urgenti per la sanità.
Art. 4.  Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere.
Art. 5.  Misure per il potenziamento dell’attività di riscossione dei tributi.
Art. 6.  Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
Art. 7.  Legge finanziaria.
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 9.  Contributo all’Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (AICCRE).
Art. 10.  Variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 11.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 5.4.34 - L.R. 9 agosto 2002, n. 10.

Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’anno finanziario 2002. Assestamento. Prime misure salva deficit.

(G.U.R. 16 agosto 2002, n. 38).

 

Art. 1. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella “A”.

 

     Art. 2. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all’annessa tabella “B”.

 

     Art. 3. Cartolarizzazioni e interventi urgenti per la sanità.

     1. L’autorizzazione di spesa relativa ai limiti di impegno di cui al comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dall’articolo 75 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, limitatamente all’esercizio finanziario 2002, è ridotta di 25.822 migliaia di euro (U.P.B. 10.2.1.3.1 Fondo sanitario regionale - capitolo 413323).

     2. [La Regione, al fine di ricapitalizzare le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, conferisce alle medesime apporti di capitale per complessivi 229.500 migliaia di euro ripartiti per ogni singola azienda sulla base dei dati di consuntivo al 31 dicembre 2000 da erogare in dieci annualità di importo costante] [1].

     3. [L'apporto di cui al comma 2 può essere oggetto da parte delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere di operazioni connesse alla cessione di crediti nei limiti dell'importo dei pagamenti da eseguire relativi ai debiti maturati e non estinti al 31 dicembre 2000 così come rappresentati nei medesimi consuntivi] [2].

     4. [Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti i criteri e le modalità di regolazione delle operazioni di cui ai commi 2 e 3] [3].

     5. [Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2003, un limite di impegno decennale di 22.950 migliaia di euro] [4].

     6. [All'onere di cui al comma 5 si provvede, per l'esercizio finanziario 2003, con parte delle disponibilità della U.P.B. 4.2.1.5.1, capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli anni successivi l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 4.2.1.5.1, codice 12.02.02] [5].

 

     Art. 4. Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere.

     1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a medio e lungo termine, previa autorizzazione dell’Assessorato regionale bilancio e finanze, qualora i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi trovino copertura in specifiche risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni destinate al finanziamento delle spese correnti per il servizio sanitario, oppure i predetti oneri non risultino superiori al 90 per cento delle entrate proprie correnti delle aziende [6].

     2. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1 [7].

     3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle Aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare [8].

 

     Art. 5. Misure per il potenziamento dell’attività di riscossione dei tributi.

     1. Nelle more della conversione e subordinatamente alla stessa, si applica in Sicilia l’articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, sostituendo agli organi ed uffici ivi previsti quelli operanti in ambito regionale. A decorrere dall’entrata in vigore della relativa legge di conversione, la disposizione si applica nel testo risultante dalla suddetta legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 6. Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

     1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituita con la seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole “il 15 luglio” sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     3. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dopo le parole “per il periodo” sono aggiunte le seguenti parole

     (Omissis).

 

     Art. 7. Legge finanziaria.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     1. L’articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Contributo all’Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa (AICCRE).

     1. Il contributo annuo autorizzato dall’articolo 195, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, nell’importo rideterminato in tabella I dall’articolo 130, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è fissato in 516 migliaia di euro.

 

     Art. 10. Variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     1. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2002 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle an-nesse tabelle “C” e “D”.

 

     Art. 11.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già abrogato dall’art. 28 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, riportato in vigore dall’art. 16 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13 con le modifiche apportate dallo stesso art. 16 della L.R. n. 13/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 16 della L.R. n. 13/2003, e nuovamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2009, n. 4.

[2] Comma già abrogato dall’art. 28 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, riportato in vigore dall’art. 16 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13 con le modifiche apportate dallo stesso art. 16 della L.R. n. 13/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 16 della L.R. n. 13/2003 e nuovamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2009, n. 4.

[3] Comma già abrogato dall’art. 28 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, riportato in vigore dall’art. 16 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13 con le modifiche apportate dallo stesso art. 16 della L.R. n. 13/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 16 della L.R. n. 13/2003 e nuovamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2009, n. 4.

[4] Comma già abrogato dall’art. 28 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, riportato in vigore dall’art. 16 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13 con le modifiche apportate dallo stesso art. 16 della L.R. n. 13/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 16 della L.R. n. 13/2003 e nuovamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2009, n. 4.

[5] Comma già abrogato dall’art. 28 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, riportato in vigore dall’art. 16 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13 con le modifiche apportate dallo stesso art. 16 della L.R. n. 13/2003, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 16 della L.R. n. 13/2003 e nuovamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2009, n. 4.

[6] Comma modificato dall’art. 30 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[7] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[8] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.