§ 5.3.341 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.
Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:10/12/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di accertamento di entrate tributarie.
Art. 2.  Trasporto ordini di accreditamento.
Art. 3.  Variazioni di bilancio.
Art. 4.  Unità previsionali di base.
Art. 5.  Disposizioni contabili.
Art. 6.  Consulente per la disabilità.
Art. 7.  Limiti agli incarichi.
Art. 8.  Commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità della pubblica amministrazione.
Art. 9.  Competenze della segreteria generale della Regione.
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 10 del 2000.
Art. 11.  Gestione unificata delle spese.
Art. 12.  Oneri contrattuali.
Art. 13.  Personale assegnato o comandato ad altro ufficio.
Art. 14.  Contributi alle associazioni antimafia.
Art. 15.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 16.  Proroga cambiali agrarie.
Art. 17.  Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 18.  Disposizioni sul bilancio dell'ESA.
Art. 19.  Composizione Consigli di Amministrazione.
Art. 20.  Immobili e strutture insistenti sui fondi di congregazioni ed enti religiosi.
Art. 21.  Attribuzioni EAS.
Art. 22.  Regime di aiuto alle imprese.
Art. 23.  Controlli sostitutivi
Art. 24.  Prosecuzione della utilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili.
Art. 25.  Interventi in favore delle Università degli studi siciliane e del centro Paolo Borsellino.
Art. 26.  Formazione professionale.
Art. 27.  Museo degli arazzi di Marsala.
Art. 28.  Autorizzazioni per insediamenti produttivi.
Art. 29.  Spese di collaudo pregresse.
Art. 30.  Turismo rurale.
Art. 31.  Contributi trasporti turistici.
Art. 32.  Trasporto anziani.
Art. 33.  Cartolarizzazioni.
Art. 34.  Riduzione di spese.
Art. 35.  Inno ufficiale della Sicilia.
Art. 36.  Cofinanziamento interventi extra regionali.
Art. 37.  Certificazioni per le sovvenzioni globali.
Art. 38.  Ufficio speciale per i controlli di secondo livello.
Art. 39.  Oneri per il trattamento di missione.
Art. 40.  Convenzione con l'Agenzia del demanio.
Art. 41.  Manifestazioni ed iniziative promozionali per valorizzare il patrimonio regionale.
Art. 42.  CERISDI.
Art. 43.  Contributo "una tantum".
Art. 44.  Impianto faunistico di parco d'Orléans.
Art. 45.  Interventi di solidarietà internazionale.
Art. 46.  Interventi via Pagano.
Art. 47.  Cablaggio rete informatica.
Art. 48.  Trattamento economico dipendenti ex Italter e Sirap.
Art. 49.  Agricoltura e zootecnia biologica.
Art. 50.  Corsi di formazione professionale personale corpo forestale.
Art. 51.  Opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario.
Art. 52.  Viabilità rurale.
Art. 53.  Consorzi di bonifica.
Art. 54.  Fondo per i comuni.
Art. 55.  Provincia regionale di Messina.
Art. 56.  Enti economici.
Art. 57.  Acquisizione terreni da parte delle ASI.
Art. 58.  Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione.
Art. 59.  Trasformazione centralini telefonici per non vedenti.
Art. 60.  Lavoratori emigrati e loro famiglie.
Art. 61.  Prosecuzione interventi in materia di lavoro.
Art. 62.  Differimento limite di impegno.
Art. 63.  Procedure di controllo rendiconti attività formative.
Art. 64.  Contributi ai consorzi di ripopolamento ittico.
Art. 65.  Fermo biologico.
Art. 66.  Aiuti per gli equipaggi dei natanti.
Art. 67.  CIEM.
Art. 68.  Scuole materne regionali.
Art. 70.  Restauro degli organi di Trapani e Sciacca.
Art. 71.  Scuola di fisica "Ettore Majorana".
Art. 72.  Scuole materne non statali.
Art. 73.  Personale di custodia.
Art. 74.  Centro europeo di studi economici e sociali.
Art. 75.  Contributi ai teatri.
Art. 76.  Parco archeologico di Agrigento.
Art. 77.  Consorzi universitari.
Art. 78.  Casa museo del liberty.
Art. 79.  Centro ricerche sul teatro popolare Giuseppe Schiera.
Art. 80.  Officina di studi medievali.
Art. 81.  Carnevale di Misterbianco, Barcellona Pozzo di Gotto, Trecastagni e di Partanna Mondello (PA).
Art. 82.  Presepe vivente di Custonaci.
Art. 83.  Istituto siciliano per la storia antica
Art. 84.  Teatro comunale di Adrano.
Art. 85.  Contributo alle scuole dell'obbligo siciliane.
Art. 86.  Archivio dell'Autonomia siciliana.
Art. 87.  Portatori di handicap
Art. 88.  Associazione italiana sclerosi multipla.
Art. 89.  Potenziamento attività di controllo veterinario.
Art. 90.  Apparecchiature specialistiche centri regionali di neurochirurgia.
Art. 91.  Recupero e salvaguardia valori ambientali.
Art. 92.  Interventi di decoro urbano.
Art. 93.  Protezione dell'ambiente costiero.
Art. 94.  Biosphera S.p.A..
Art. 95.  Iniziative turistico-alberghiere.
Art. 96.  Impianti sportivi e culturali. Progetto zone interne.
Art. 97.  Associazione sportiva Albaria.
Art. 98.  Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali.
Art. 99.  Collegamento isole minori.
Art. 100.  Trattamento economico del personale esterno presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.
Art. 101.  Rideterminazione della spesa relativa al rimborso di anticipazioni.
Art. 102.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.
Art. 103.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.
Art. 104.  Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 105.  Autorizzazione impegni.
Art. 106.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 5.3.341 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001.

(G.U.R. 11 dicembre 2001, n. 59).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DELLA SPESA E DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

 

Art. 1. Disposizioni in materia di accertamento di entrate tributarie.

     1. Per l'esercizio finanziario 2001, con riguardo alle entrate erariali spettanti alla Regione siciliana, si intendono per accertate le somme versate nelle apposite contabilità speciali o direttamente nella cassa regionale.

 

     Art. 2. Trasporto ordini di accreditamento.

     1. In deroga alle disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2001 non sono trasportati all'esercizio successivo.

     2. Ove necessario e sempre che gli impegni cui si riferiscono non debbano essere eliminati alla chiusura dell'esercizio 2001 a norma del terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, gli ordini di accreditamento di cui al comma 1 possono essere riemessi nell'esercizio 2002.

 

     Art. 3. Variazioni di bilancio.

     1. L'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Unità previsionali di base.

     1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come modificato dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Disposizioni contabili.

     1. A decorrere dall'anno 2002, ai capitoli 542004, 542803, 542860, 645604, 776003 e 776007 del bilancio della Regione non si applica il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 102 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

 

     Art. 6. Consulente per la disabilità.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad avvalersi di un consulente esperto in materia di disabilità.

     2. Detta prestazione è effettuata a titolo esclusivamente gratuito.

 

     Art. 7. Limiti agli incarichi.

     1. Il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Commissione di garanzia per la trasparenza e l'imparzialità della pubblica amministrazione.

     1. A valere sullo stanziamento del capitolo 104525, la Segreteria generale della Presidenza della Regione è autorizzata ad utilizzare la somma di lire 2 milioni, per il pagamento di competenze riferite all'anno 1999 in favore dei componenti della commissione di cui all'articolo 31 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9. Competenze della segreteria generale della Regione.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, le spese di cui al comma 3, relativamente all'ufficio di segreteria di Giunta, alla segreteria generale, agli uffici di diretta collaborazione del Presidente, agli uffici speciali ex articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans ed agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, ed al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono di competenza della segreteria generale. [1]

     2. A decorrere dalla medesima data, alle spese relative al personale dipendente che presta servizio presso tutti i dipartimenti e gli uffici della Presidenza della Regione provvede il dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza e assistenza del personale, presso la cui rubrica sono allocati i pertinenti distinti capitoli.

     3. All'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     4. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole "previa contrattazione decentrata" sono sostituite con le parole

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 10 del 2000.

     1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 dopo le parole "Ufficio legislativo e legale" sono aggiunte le parole

     (Omissis).

     2. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole

     (Omissis).

 

     Art. 11. Gestione unificata delle spese.

     1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 34, dopo le parole "della stessa amministrazione" aggiungere le parole

     (Omissis).

 

     Art. 12. Oneri contrattuali.

     1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 sostituire le parole "da inserire nella legge finanziaria" con le parole

     (Omissis).

 

     Art. 13. Personale assegnato o comandato ad altro ufficio.

     1. Gli oneri relativi al personale con qualifica non dirigenziale della Regione siciliana trasferito, assegnato o comandato nel corso dell'esercizio finanziario, dopo l'approvazione del bilancio della Regione, da un Dipartimento regionale, ufficio speciale, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori o qualsiasi altro ufficio a gestione autonoma ad un altro restano a carico dell'amministrazione di provenienza sino alla chiusura dell'esercizio. Nel caso di trasferimento o assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente o degli Assessori, il relativo trattamento economico accessorio è posto a carico degli stessi. Nel caso di maggiori oneri, su richiesta del responsabile della spesa dei predetti uffici, l'Assessore per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuate le necessarie variazioni di bilancio con prelevamento dal fondo, istituito nella rubrica del dipartimento bilancio e tesoro, a valere sulle disponibilità del Fondo efficienza servizi di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 1 [2].

     2. Nel caso di trasferimento di personale con qualifica dirigenziale da una struttura della Regione ad un'altra, si provvede alle variazioni di bilancio compensative ai sensi dell'articolo 55, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, previo assenso da parte del dirigente generale preposto alla struttura di massima dimensione o equiparata di provenienza, attestato dal competente dipartimento del personale [3].

 

     Art. 14. Contributi alle associazioni antimafia.

     1. Nelle more dell'attuazione della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, sono prorogati, per l'anno 2001, i contributi previsti dalla legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; dall'articolo 10 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; dall'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19 e dall'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19.

     2. Gli oneri di cui al comma 1, gravano sul capitolo 101011 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 15. Abrogazione e modifiche di norme.

     1. Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è abrogato.

     2. All'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, la parola "interamente" è sostituita con la parola

     (Omissis).

     3. All'articolo 81 della legge regionale 23 marzo 1971, n.  ;7, le parole "8 unità" sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     4. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 14, dopo le parole "Presidenza della Regione" aggiungere le parole

     (Omissis).

     5. Al comma 3 dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono soppresse le parole "con sede operativa, legale ed amministrativa ricadente all'interno del territorio della Regione".

     6. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "Il Presidente della Regione" sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     7. All'articolo 34 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 dopo le parole "apparati tecnologici e didattici" aggiungere la parola

     (Omissis).

 

     Art. 16. Proroga cambiali agrarie.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 28, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2002. A tal fine i termini ivi previsti sono prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 2002 e al 30 giugno 2002.

 

     Art. 17. Disposizioni sul bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali. [4]

     [1. In attesa della definizione delle norme che disciplinano la predisposizione e la struttura del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, per l'anno finanziario 2003 lo stesso è allegato in appendice al bilancio della Regione [5].

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato, in conformità dell'articolo 16 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2, lo Statuto dell'Azienda delle foreste demaniali, che conterrà le norme relative alle competenze degli organi in ordine agli strumenti contabili, alla loro struttura ed al controllo [6]].

 

     Art. 18. Disposizioni sul bilancio dell'ESA.

     1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione iscritte al capitolo di spesa 412 - "Fondo accantonamento avanzo di amministrazione, comma 5, articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6" del bilancio di previsione dell'ESA per l'esercizio finanziario 2001 per i seguenti fini istituzionali:

     - "Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili e relativi impianti" (capitolo 252);

     - "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali" (capitolo 260);

     - "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 73 delle sezioni operative di assistenza tecnica" (capitolo 261);

     - "Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo" (capitolo 257);

     - "Spese per la manutenzione straordinaria di strade" (capitolo 267);

     - "Spese per il completamento di opere viarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84" (capitolo 268);

     - "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative, etc." (capitolo 507).

 

     Art. 19. Composizione Consigli di Amministrazione. [7]

 

     Art. 20. Immobili e strutture insistenti sui fondi di congregazioni ed enti religiosi. [8]

     1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina di ricognizione e riordino del regime giuridico di immobili e strutture insistenti su fondi di congregazioni ed enti religiosi operanti nel territorio regionale o comunque da essi donati alla Regione stessa e realizzati con il contributo e/o il finanziamento della stessa, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere in comodato gratuito i predetti immobili per le finalità di carattere sociale e/o educativo delle congregazioni e degli enti medesimi.

 

     Art. 21. Attribuzioni EAS.

     1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [9].

 

     Art. 22. Regime di aiuto alle imprese.

     1. Gli aiuti ed i benefici previsti dagli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, per importi non superiori a 100.000 euro, vengono concessi sulla base di apposito avviso da emanarsi nei termini e con le modalità già stabilite dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 23. Controlli sostitutivi

     1. I controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, sono demandati all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, che procederà ad adottarli, senza ulteriori adempimenti, nei confronti degli enti già destinatari di atti di diffida.

     2. I controlli sostitutivi di cui al comma 1 ineriscono anche ai provvedimenti connessi, propedeutici e conseguenti ai piani di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 24. Prosecuzione della utilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili.

     1. Tra le misure previste dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è ricompresa la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili. Per i soggetti utilizzati dall'amministrazione regionale si fa fronte con le risorse finanziarie destinate alla utilizzazione in attività socialmente utili ed alle relative misure di fuoriuscita.

 

     Art. 25. Interventi in favore delle Università degli studi siciliane e del centro Paolo Borsellino.

     1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare alle Università degli studi della Sicilia ed al centro Paolo Borsellino di Palermo le misure previste dalla legislazione vigente per la fuoriuscita dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili dai predetti enti. Al centro Paolo Borsellino si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 26. Formazione professionale.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro per i fini di cui all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e all'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, può autorizzare gli enti gestori ad integrare le risorse di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 aprile 2000, utilizzando gli avanzi di gestione delle attività pregresse.

 

     Art. 27. Museo degli arazzi di Marsala.

     1. All'articolo 16 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 28. Autorizzazioni per insediamenti produttivi.

     1. Al fine di accelerare le procedure di spesa e di favorire lo sviluppo e l'occupazione, gli insediamenti produttivi artigianali e commerciali beneficiari di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari ricadenti in aree ASI, purché in regola con le normative vigenti, sono autorizzati in deroga allo strumento urbanistico, previa deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente.

 

     Art. 29. Spese di collaudo pregresse.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a far gravare le spese per i collaudi delle opere di cui all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 già affidati alla data di entrata in vigore delle presente legge, sulle disponibilità del capitolo 872806 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 30. Turismo rurale.

     1. L'attività di turismo rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

     2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale.

     3. Per lo svolgimento dell'attività non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.

     4. L'attività di turismo rurale va esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole [10];

     b) ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali;

     c) dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura della zona.

     5. Con decreto dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana si provvederà alla determinazione dei requisiti per la classificazione delle attività di turismo rurale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27.

     6. Il dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti".

     7. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

 

     Art. 31. Contributi trasporti turistici.

     1. Una quota di lire 10.000 milioni dello stanziamento del capitolo 872801 è destinata al pagamento dei contributi di cui all'articolo 16 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31, così come modificato dall'articolo 74 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, relativi all'anno 2000.

 

     Art. 32. Trasporto anziani.

     1. Con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2002, sono reintrodotti gli interventi di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, abrogati dall'articolo 2, tabella "F", della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (finanziaria regionale).

     2. Gli oneri relativi al comma 1 saranno determinati annualmente con la legge finanziaria.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

E VARIAZIONI DI BILANCIO

 

     Art. 33. Cartolarizzazioni.

     1. Il limite d'impegno settennale di lire 55.000 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 dal comma 9 dell'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 per far fronte al pagamento dei debiti di cui al comma 4 del medesimo articolo è differito all'anno 2002 (capitolo 314126).

     2. Il limite d'impegno decennale di lire 61.000 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 dal comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 per far fronte al pagamento dei debiti di cui al comma 1 del medesimo articolo è differito all'anno 2002 (capitolo 413323).

 

     Art. 34. Riduzione di spese.

     1. Le spese autorizzate per l'esercizio finanziario 2001 dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco delle medesime:

     a) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 articolo 22 (capitolo 512801) lire 5.000 milioni;

     b) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 articolo 44 (capitolo 143311) lire 5.000 milioni;

     c) legge regionale 26 gennaio 1991, n. 6 (capitolo 546005) lire 20.000 milioni;

     d) legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 (capitolo 672407) lire 12.000 milioni;

     e) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, articolo 1 (capitolo 417702) lire 3.000 milioni;

     f) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, articolo 157 (capitolo 842030) lire 5.000 milioni;

     g) legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, articolo 12 (capitolo 842405) lire 7.500 milioni;

     h) legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 47 (capitolo 378102) lire 500 milioni;

     i) legge regionale 11 gennaio 1996, n. 16, articolo 31 (capitolo 550009) lire 280 milioni;

     l) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 articolo 170, comma 2 (capitolo 348105) lire 30.000 milioni;

     m) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 articolo 175 (capitolo 348106) lire 67.800 milioni;

     n) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 49 (capitolo 742823) lire 9.000 milioni;

     o) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 43 (capitolo 745606) lire 11.500 milioni;

     p) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articoli 43, 60 e 66 (capitolo 745608) lire 16.500 milioni;

     q) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 113, per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 articolo 60 (capitolo 745608) lire 5.000 milioni.

     r) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articolo 15, comma 3 (capitolo 104526) lire 250 milioni;

     s) legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, comma 2, tabella "C" per le finalità della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 35, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (capitolo 672419) lire 2.500 milioni;

     t) legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, articolo 31 (capitolo 144103) lire 500 milioni;

     u) legge regionale 23 maggio 1991, n. 32, articoli 25, 26, 27 lett. b) (capitolo 542811) lire 400 milioni;

     v) legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 18 (capitolo 317708) lire 3.000 milioni.

 

     Art. 35. Inno ufficiale della Sicilia.

     1. In attuazione delle disposizioni vigenti in materia di incarichi per opere dell'ingegno, il Presidente della Regione è autorizzato a conferire direttamente l'incarico di composizione della partitura musicale e del testo dell'Inno ufficiale della Sicilia ad autori siciliani soci, da almeno dieci anni, dalla Società italiana autori ed editori.

     2. L'Inno è approvato con decreto del Presidente della Regione.

     3. Per le finalità di cui al presente articolo e per gli oneri derivanti dalla riproduzione audio dell'Inno è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 200 milioni (capitolo 100330) cui si fa fronte con riduzione delle disponibilità del capitolo 219902 per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 36. Cofinanziamento interventi extra regionali.

     1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'emergenza verificatasi in località Macari il 28 febbraio 2001 è autorizzato, per l'esercizio 2001, il trasferimento di lire 5.000 milioni a favore del comune di San Vito Lo Capo, quale cofinanziamento dell'intervento del Ministero degli Interni, delegato per il coordinamento della protezione civile (capitolo 516413).

     2. Al fine di completare gli interventi previsti nel P.O.P 94/99, misura 8.5 e misura 9.4, è autorizzata, per l'esercizio 2001, la spesa rispettivamente di lire 27 milioni (capitolo 542898) e di lire 22 milioni (capitolo 542892) quale cofinanziamento regionale, cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 613919.

     3. Per consentire la realizzazione degli interventi a carico del Fondo sociale europeo compresi nel P.O.P. 94/99 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 427 milioni (capitolo 317711) quale cofinanziamento regionale, cui si fa fronte con le disponibilità del capitolo 613919 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 37. Certificazioni per le sovvenzioni globali.

     1. Per consentire alla Presidenza della Regione il rilascio delle certificazioni, di cui all'articolo 21 del Regolamento CE 20 luglio 1993, n. 2082, sulle domande di pagamento a saldo degli organismi intermediari di cui all'articolo 40 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni (capitolo 112533) cui si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 615602.

 

     Art. 38. Ufficio speciale per i controlli di secondo livello.

     1. Per far fronte alle spese destinate ad azioni di assistenza tecnica e supporto per l'espletamento delle attività di competenza dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001 (capitolo 142312).

     2. Al fine di consentire il regolare e autonomo funzionamento dell'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 2001 (capitolo 142313).

     3. Al fine di dotare l'Ufficio speciale per i controlli di secondo livello delle attrezzature necessarie al regolare espletamento delle competenze è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 2001 (capitolo 524001).

 

     Art. 39. Oneri per il trattamento di missione.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dal pagamento del trattamento di missione del personale del comparto che partecipa alle attività di cui al C.C.R.L. approvato con decreto del Presidente della Regione n. 9 del 2001, sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, gli incrementi dei seguenti capitoli:

 

Capitoli

Milioni di lire

150503

30

142503

20

376503

40

182503

5

312503

30

272503

10

 

     2. Alla spesa di lire 135 milioni di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità del capitolo 108007 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 40. Convenzione con l'Agenzia del demanio.

     1. Al fine di consentire la stipula di convenzione con l'Agenzia del demanio, ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2001 (capitolo 108536).

 

     Art. 41. Manifestazioni ed iniziative promozionali per valorizzare il patrimonio regionale.

     1. Al fine di promuovere la redditività e l'impiego ottimale del demanio e del patrimonio immobiliare della Regione siciliana, è autorizzata l'organizzazione e/o la partecipazione a manifestazioni ed iniziative promozionali ed è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2001 (capitolo 108537).

 

     Art. 42. CERISDI.

     1. Il contributo di cui all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, in favore del CERISDI, è incrementato, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 1.000 milioni, da destinare alla realizzazione del progetto Euromediterraneo (capitolo 109704).

 

     Art. 43. Contributo "una tantum".

     1. Al fine di consentire l'erogazione a favore dei coniugi Giuseppe Calanni Fraccono e Maria Liuzzo Scorpo del contributo "una tantum" di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, previsto per i proprietari delle abitazioni rimaste danneggiate a seguito dell'attentato al posto di Polizia di Stato del comune di Tortorici, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 6 milioni (capitolo 109707).

 

     Art. 44. Impianto faunistico di parco d'Orléans.

     1. Per provvedere al pagamento del saldo del contributo straordinario in favore della ditta Salvatore Lauricella, dovuto ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 30 milioni (capitolo 110102).

     2. Al fine di garantire la continuità della fruizione pubblica della villa d'Orléans, alla ditta Salvatore Lauricella è concesso un contributo, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 563 milioni (capitolo 110102).

     3. Il contributo di cui al comma 2 è destinato alla prosecuzione della gestione del parco dal 1° gennaio al 31 dicembre 2001.

 

     Art. 45. Interventi di solidarietà internazionale.

     1. Per le finalità dell'articolo 196 della legge regionale 23 novembre 2000, n.  ;32 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 300 milioni (capitolo 100328).

 

     Art. 46. Interventi via Pagano.

     1. Le provvidenze previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 35, sono estese ai proprietari di unità adibite ad usi non abitativi.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo 517302 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 è incrementato di lire 300 milioni.

 

     Art. 47. Cablaggio rete informatica.

     1. Per far fronte agli oneri derivanti dal completamento del cablaggio della rete informatica della ex direzione dei servizi di quiescenza, nonché per l'acquisizione di beni necessari al funzionamento del dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, l'incremento di lire 200 milioni dello stanziamento del capitolo 508001, con corrispondente riduzione del capitolo 508002 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 48. Trattamento economico dipendenti ex Italter e Sirap.

     1. Al fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex Italter e Sirap, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38, l'amministrazione regionale corrisponde a regime al personale ex Italter e Sirap, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli edili applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio.

     2. L'importo determinato con le modalità di equiparazione di cui al comma 1, da ripartire sulla retribuzione mensile, è aggiornato ogni qualvolta si perverrà al rinnovo e/o modifiche e variazioni del CCRL dei dipendenti regionali.

     3. Il trattamento economico del personale ex Italter e Sirap, che mantiene l'anzianità di servizio attualmente posseduta maturata nelle società di provenienza e nell'amministrazione regionale nei periodi di effettivo servizio, non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al personale della Regione con pari qualifica ed anzianità di servizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine di trattamento economico già percepito.

     4. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in lire 2.200 milioni (capitolo 116004), si provvede mediante l'utilizzo dei fondi statali assegnati alla Regione siciliana ai sensi dell'articolo 7, comma 1 quinquies, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

 

     Art. 49. Agricoltura e zootecnia biologica.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla misura F, azione F1b, del piano di sviluppo rurale attuativo del Regolamento CE n. 1257/99 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 10.000 milioni (capitolo 542921).

 

     Art. 50. Corsi di formazione professionale personale corpo forestale.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui agli articoli 72 e 73 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 70 milioni (capitolo 150521).

 

     Art. 51. Opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 27 della legge regionale 25 giugno 1986, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 27 milioni (capitolo 542838).

 

     Art. 52. Viabilità rurale.

     1. Per il finanziamento del programma di viabilità rurale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 546033).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1008, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 53. Consorzi di bonifica.

     1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "al 75 per cento" sono sostituite con le parole

     (Omissis).

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 147303), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento codice 1008 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 54. Fondo per i comuni.

     1. Il fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo (capitolo 183303) è incrementato, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 42.000 milioni, da destinare ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 20.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 108007, quanto a lire 2.100 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 108521, quanto a lire 1.900 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 219202, quanto a lire 550 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 182516 e quanto a lire 17.450 milioni mediante riduzione delle spese autorizzate per il medesimo esercizio dalle leggi sottoelencate, per gli importi indicati a fianco delle stesse:

     - legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 4, comma 5 (capitolo 321303) lire 2.000 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1; legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322102) lire 300 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 8, comma 1; legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2 (capitolo 322103) lire 1.500 milioni;

     - legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, articolo 2, comma 8 (capitolo 322110) lire 6.000 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1, lettera a) (capitolo 720801) lire 2.000 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a) (capitolo 720802) lire 500 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 8, comma 1, lettera a) (capitolo 720803) lire 650 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1, lettera b) (capitolo 720804) lire 500 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera b) (capitolo 720805) lire 500 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 8, comma 1, lettera b) (capitolo 720806) lire 500 milioni;

     - legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 6, (capitolo 723601) lire 3.000 milioni.

 

     Art. 55. Provincia regionale di Messina.

     1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato ad erogare nell'esercizio finanziario 2001, un contributo straordinario di lire 700 milioni in favore della provincia regionale di Messina (capitolo 183314).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 219202 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 56. Enti economici.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 243701).

     2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 2.500 milioni (capitolo 244102).

 

     Art. 57. Acquisizione terreni da parte delle ASI.

     1. Per le finalità dell'articolo 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 645604), cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 69, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (capitolo 242518).

 

     Art. 58. Riproduzione di somme eliminate dal conto del patrimonio della Regione.

     1. Per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 190 milioni (capitolo 713301) e di lire 109 milioni (capitolo 713302).

     2. Per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione dal conto del patrimonio della Regione, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lett. b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 83 milioni (capitolo 613921).

 

     Art. 59. Trasformazione centralini telefonici per non vedenti.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a rimborsare all'INAIL le spese sostenute per la trasformazione dei centralini telefonici per non vedenti in attuazione dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 226 milioni.

 

     Art. 60. Lavoratori emigrati e loro famiglie.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui agli articoli 12 e 12 bis della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, per l'attività svolta dal C.O.E.S. di Palermo nell'anno 1996, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 43 milioni (capitolo 312522).

 

     Art. 61. Prosecuzione interventi in materia di lavoro.

     1. Al fine di consentire nel corso dell'anno 2002 la prosecuzione del processo di stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare per lire 15.000 milioni le attività socialmente utili fino al 30 aprile 2002 (capitolo 322106).

     2. Al fine di consentire nel corso dell'anno 2002 la prosecuzione del processo di stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare per lire 30.000 milioni le attività socialmente utili fino al 30 aprile 2002 (capitolo 322111).

     3. Al fine di consentire nel corso dell'anno 2002 la prosecuzione del processo di stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare per lire 11.000 milioni le attività socialmente utili fino al 30 aprile 2002 (capitolo 322116).

     4. Per le finalità dei precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di lire 56.000 milioni, cui si provvede:

     a) quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1, lettera c), capitolo 322101;

     b) quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera c), capitolo 322102;

     c) quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 8, comma 1, lettera c) e dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, articolo 2, capitolo 322101;

     d) quanto a lire 2.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1, lettera a), capitolo 720801;

     e) quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a), capitolo 720802;

     f) quanto a lire 650 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 8, comma 1, lettera a), capitolo 720803;

     g) quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 3, comma 1, lettera b), capitolo 720804;

     h) quanto a lire 5.000 milioni mediante riduzione del limite di impegno autorizzato per l'esercizio finanziario 2002 dal comma 9 dell'articolo 29 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;

     i) quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera b), capitolo 720805;

     l) quanto a lire 750 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, articolo 8, comma 1, lettera b), capitolo 720806.

     5. L'ulteriore spesa di lire 36.600 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

     6. Alla spesa autorizzata con i commi precedenti non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 62. Differimento limite di impegno.

     1. Il limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 dall'articolo 2, comma 8, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 (capitolo 322110) è differito all'anno 2002.

 

     Art. 63. Procedure di controllo rendiconti attività formative.

     1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente che hanno concluso le attività e le relative operazioni di rendicontazione e per i quali non è possibile procedere alle ulteriori spese entro il 31 dicembre 2001, per le limitazioni temporali imposte dai servizi dell'Unione europea è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 900 milioni per il finanziamento dell'attività di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, al soggetto aggiudicatario secondo le norme vigenti in materia (capitolo 316522).

     2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte attraverso riduzione dello stanziamento del capitolo 312522 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 64. Contributi ai consorzi di ripopolamento ittico.

     1. Per il funzionamento dei consorzi di ripopolamento ittico (capitolo 746401), di cui alla legge regionale 1 agosto 1974, n. 31, così come integrata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 33, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso per l'anno 2001 un contributo di lire:

     - 300 milioni per il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Patti;

     - 200 milioni per il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Castellammare del Golfo;

     - 100 milioni per il consorzio di ripopolamento ittico del Golfo di Catania.

 

     Art. 65. Fermo biologico.

     1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 30, e dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 6.000 milioni da destinare al pagamento delle annualità 1998 e 1999 (capitolo 348107).

     2. La spesa autorizzata dalla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, tabella "C" per le finalità dell'articolo 175 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è differita all'esercizio finanziario 2002.

     3. La spesa autorizzata dalla legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 2, tabella "C" per le finalità dell'articolo 170, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, rideterminata in lire 40.000 milioni, è differita all'esercizio finanziario 2002 ed è destinata alle misure di accompagnamento sociale per l'interruzione temporanea delle attività di pesca verificatasi nel corso dell'anno 2001.

 

     Art. 66. Aiuti per gli equipaggi dei natanti.

     1. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1999, n. 24, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni (capitolo 348102).

     2. I benefici previsti al comma 1 si applicano anche in favore dei nuclei familiari i cui marittimi sono deceduti nell'anno in corso.

     3. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 67. CIEM.

     1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere al Centro per l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione delle piccole e medie imprese dello spazio euromediterraneo (CIEM) un contributo straordinario, per l'esercizio finanziario 2001, di lire 1.000 milioni per le spese di gestione (capitolo 344116).

 

     Art. 68. Scuole materne regionali.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative alla locazione di immobili da destinare a sedi di scuole materne regionali, già assunte alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, che ha disposto il trasferimento alle amministrazioni comunali di tali oneri, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 900 milioni (capitolo 373321).

 

Art. 69. Associazione culturale per la promozione delle ricerche teologiche e sociali di Palermo.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato per l'esercizio finanziario 2001 ad erogare un ulteriore contributo straordinario di lire 100 milioni all'Associazione culturale per la promozione delle ricerche teologiche e sociali di Palermo, per le finalità di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (capitolo 377714).

     2. All'onere di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 776403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 70. Restauro degli organi di Trapani e Sciacca.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad erogare un contributo straordinario di lire 400 milioni per il restauro dell'organo monumentale custodito nella chiesa di San Lorenzo, Cattedrale di Trapani (capitolo 777305) ed un contributo straordinario di lire 140 milioni per il restauro dell'organo custodito nella Chiesa San Michele di Sciacca (capitolo 777306).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 400 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1009 e quanto a lire 140 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 776403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 71. Scuola di fisica "Ettore Majorana".

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo straordinario di lire 1.000 milioni alla scuola di fisica "Ettore Majorana" (capitolo 377301).

 

     Art. 72. Scuole materne non statali.

     1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi e contributi per il mantenimento delle scuole materne non statali è autorizzata per l'anno 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.300 milioni (capitolo 373701).

 

     Art. 73. Personale di custodia.

     1. Per garantire la regolare apertura dei musei, delle gallerie, delle aree archeologiche della Regione siciliana nell'anno 2001 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per consentire il pagamento del lavoro straordinario al personale di custodia (capitolo 376006).

 

     Art. 74. Centro europeo di studi economici e sociali.

     1. Per le finalità dell'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 50 milioni (capitolo 377721).

 

     Art. 75. Contributi ai teatri.

     1. Per consentire l'ordinario svolgimento delle attività programmate nell'anno 2002, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo straordinario di lire 500 milioni all'Associazione Ente teatro di Sicilia Stabile di Catania (capitolo 377314) quale partecipazione della Regione, di lire 500 milioni all'Ente regionale Teatro di Messina (capitolo 377317) e di lire 350 milioni all'Ente autonomo Teatro Bellini di Catania (capitolo 376556) per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 19 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, relative alle celebrazioni del bicentenario della nascita di Vincenzo Bellini.

     2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 76. Parco archeologico di Agrigento.

     1. Per consentire la realizzazione di primi immediati interventi di sicurezza nella Valle dei Templi di Agrigento a tutela del patrimonio archeologico e monumentale, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2001, al Parco archeologico di Agrigento un contributo straordinario di lire 750 milioni (capitolo 377330).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1008, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 77. Consorzi universitari.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, a concedere un contributo straordinario ai consorzi universitari siciliani, per gli importi di seguito indicati:

     - Agrigento lire 1.000 milioni

     - Caltanissetta lire 1.000 milioni

     - Ragusa lire 3.000 milioni

     - Siracusa lire 1.000 milioni

     - Trapani lire 1.000 milioni

     1 bis. Nell’ipotesi di mancata costituzione dei consorzi universitari, il contributo può essere erogato direttamente alla provincia regionale che gestisce corsi di studio universitari [11].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa complessiva di lire 7.000 milioni (capitolo 373325), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1008, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 78. Casa museo del liberty.

     1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole "Castello Nelson" aggiungere le parole

     (Omissis).

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni (capitolo 377320), cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 (capitolo 550009).

 

     Art. 79. Centro ricerche sul teatro popolare Giuseppe Schiera.

     1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere un finanziamento di lire 500 milioni all'Associazione culturale teatrale "Centro ricerche sul teatro popolare Giuseppe Schiera" con sede in Palermo per la realizzazione, produzione e distribuzione di un film sulla scomparsa del fisico siciliano Ettore Majorana (capitolo 377743).

     2. All'onore di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 (capitolo 550009).

 

     Art. 80. Officina di studi medievali.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad erogare un contributo straordinario di lire 150 milioni all'Associazione culturale per la promozione di ricerche e studi nel campo della cultura medievale mediterranea "Officina di studi medievali", con sede in Palermo, per promuovere e diffondere una specifica collana di testi e di studi (capitolo 377744).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 81. Carnevale di Misterbianco, Barcellona Pozzo di Gotto, Trecastagni e di Partanna Mondello (PA).

     1. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     2. All'onere di cui al comma 1, per l'esercizio finanziario 2001, si provvede mediante riduzione di lire 450 milioni dello stanziamento del capitolo 219202 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. L'onere di lire 450 milioni annui per gli esercizi finanziari 2002-2003 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 82. Presepe vivente di Custonaci.

     1. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere al comune di Custonaci, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 200 milioni per la realizzazione del Presepe vivente (capitolo 377331).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1007, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 83. Istituto siciliano per la storia antica

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo straordinario di lire 50 milioni in favore dell'Istituto siciliano per la storia antica.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 219202 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 84. Teatro comunale di Adrano.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2001, un ulteriore contributo di lire 1.500 milioni per le finalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 (capitolo 377329).

 

     Art. 85. Contributo alle scuole dell'obbligo siciliane.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2001, contributi alle scuole dell'obbligo siciliane per l'acquisto di sussidi tecnologici e multimediali.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 373326), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 86. Archivio dell'Autonomia siciliana.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (capitolo 376558).

 

     Art. 87. Portatori di handicap

     1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti portatori di handicap in regime di convenzione ed in atto convenzionati con il SSR un contributo pari ai costi sostenuti e documentati fino al 31 dicembre 2000 per il personale in esubero rispetto agli standard regionali (capitolo 413721).

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni.

 

     Art. 88. Associazione italiana sclerosi multipla.

     1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2001, ad erogare un contributo straordinario di lire 150 milioni all'Associazione italiana sclerosi multipla, sede regionale (capitolo 413722).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 776403 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 89. Potenziamento attività di controllo veterinario.

     1. In adempimento delle disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, la somma di lire 25 milioni versata dalle aziende unità sanitarie locali nell'anno 2000 in applicazione del medesimo articolo, è destinata al potenziamento delle attività di controllo ed al coordinamento del piano residui (capitolo 416517).

 

     Art. 90. Apparecchiature specialistiche centri regionali di neurochirurgia.

     1. Per l'erogazione di contributi per il potenziamento delle apparecchiature specialistiche dei centri regionali di neurochirurgia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 812403).

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 215704, accantonamento 1005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 91. Recupero e salvaguardia valori ambientali.

     1. In adempimento dell'articolo 164, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la somma di lire 1.000 milioni riscossa nell'anno 2000 derivante dal l'applicazione dell'indennità pecuniaria di cui alla norma anzidetta e dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è destinata ad interventi di salvaguardia, di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione aree degradate (capitolo 776039).

 

     Art. 92. Interventi di decoro urbano.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui all'articolo 122 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 15 milioni (capitolo 846404).

 

     Art. 93. Protezione dell'ambiente costiero.

     1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato ad attivare forme di cooperazione con lo Stato in materia di protezione dell'ambiente costiero, attraverso forme di cofinanziamento di progetti regionali orientati alle predette finalità, nella misura massima del 50 per cento dell'importo degli interventi da attuare (capitolo 842033).

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 500 milioni.

 

          Art. 94. Biosphera S.p.A..

     1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Società Biosphera S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, per l'espletamento di servizi di custodia, manutenzione, tutela, fruizione dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi regionali ed alle riserve.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.000 milioni (capitolo 442532) , cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 842009 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 95. Iniziative turistico-alberghiere.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare ai soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 86 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, un contributo straordinario in conto interessi per l'esercizio finanziario 2001.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 800 milioni (capitolo 872818), cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1007, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 96. Impianti sportivi e culturali. Progetto zone interne.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il "Progetto zone interne", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 2.406 milioni (capitolo 872027).

 

     Art. 97. Associazione sportiva Albaria.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2001, un contributo di lire 400 milioni in favore dell'Associazione sportiva Albaria di Palermo, per le spese sostenute per l'organizzazione della manifestazione sportiva "Windsurf World Festival" (capitolo 473714).

 

     Art. 98. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali.

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 257.000 milioni, per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le modalità determinate dall'articolo 10 della citata legge regionale n. 68 del 1983 (capitolo 478104).

     2. I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per l'anno 2001.

 

     Art. 99. Collegamento isole minori.

     1. Al fine di consentire il regolare espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori il termine del 30 settembre 2001 previsto dall'articolo 71 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è prorogato al 31 dicembre 2001.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 478103).

 

     Art. 100. Trattamento economico del personale esterno presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

     1. Per la corresponsione del trattamento economico al personale esterno indicato dal decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8, negli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali in applicazione di quanto previsto dal comma 6, dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in conformità alle disposizioni del comma 2, dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 3.500 milioni (capitolo 215714).

     2. Per la determinazione del trattamento economico del personale di cui al comma 1 si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, di cui al decreto presidenziale 10 maggio 2001, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità dei seguenti capitoli:

 

Capitoli

Milioni di lire

376557

900

112007

1.009

317701

1.000

320514

600

 

     4. Per gli esercizi finanziari 2002-2003 la spesa di cui al comma 1 valutata in lire 5.800 milioni annui trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 101. Rideterminazione della spesa relativa al rimborso di anticipazioni.

     1. La spesa relativa al rimborso dell'anticipazione dei fondi ex articolo 38 dello Statuto regionale a favore dei fondi extra regionali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 marzo 1992, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, prevista in lire 33.000 milioni per l'anno 2001 (capitolo 900006) è rideterminata negli importi indicati a fianco di ciascuno degli anni appresso indicati:

 

Anno

Milioni di lire

2001

10.000

2002

33.000

2003

153.578

 

     2. La maggiore spesa di lire 23.000 milioni per l'anno 2003 è posta a carico dei fondi ordinari della Regione e trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1001.

 

     Art. 102. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "A" , ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 103. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "B", ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 104. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2001 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "D".

 

     Art. 105. Autorizzazione impegni.

     1. I comuni sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2001 entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, se destinatari di finanziamenti o contributi regionali, entro venti giorni dalla data di notificazione del provvedimento di concessione degli stessi, nonché ad assumere impegni per l'utilizzo dei medesimi.

 

     Art. 106.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATO [12]

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[2] Comma già modificato dall’art. 25 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 e così ulteriormente modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Comma aggiunto dall’art. 25 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23, modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[4] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[5] Comma così modificato dall’art. 28 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[6] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l’art. 28 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[7] Articolo abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[8] Articolo così modificato dall’art. 13 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[9] Comma così rettificato con errata corrige pubblicato nel G.U.R. 21 dicembre 2001, n. 61.

[10] Lettera già sostituita dall’art. 1 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 13 e così ulteriormente sostituita dall'art. 21 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 3.

[11] Comma aggiunto dall’art. 33 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[12] Allegato già rettificato con errata corrige pubblicato nel G.U.R. 21 dicembre 2001, n. 61 e così ulteriormente rettificato con errata corrige pubblicato nel G.U.R. 4 gennaio 2002, n.1.