§ 2.9.102 - L.R. 24 agosto 1993, n. 19.
Nuove norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:24/08/1993
Numero:19


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Alle persone che in dipendenza dell'attentato al giudice Falcone e alla sua scorta, nonchè dell'attentato al giudice Borsellino e alla sua scorta, hanno riportato lesioni personali con una [...]
Art. 5.      1. Alla signora Don Santos Maria Petrucia, madre dell'orfano Traina Dario e convivente dell'agente di P.S. Traina Claudio, rimasto ucciso nell'attentato al giudice Borsellino, sono estesi i [...]
Art. 6.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, la signora Claudia Costanza, figlia del signor Giuseppe Costanza, autista del giudice Falcone, [...]
Art. 7.      1. Alle persone rimaste ferite in seguito all'incidente verificatosi in Palermo il 25 novembre 1985, determinato dall'auto di scorta di un magistrato davanti al Liceo Meli e che abbiano [...]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      1. Ai proprietari delle abitazioni, negozi ed autovetture, rimasti danneggiati a seguito dell'attentato al posto di Polizia di Stato nel comune di Tortorici è concesso un contributo una tantum.
Art. 12. 
Art. 13.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in sovrannumero, la sig.ra Cusumano Vincenza, moglie di Giovanni Paparcuri, autista del giudice Chinnici, rimasto [...]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.      1. Per le finalità degli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 400 milioni.
Art. 17.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 2.9.102 - L.R. 24 agosto 1993, n. 19.

Nuove norme in materia di solidarietà per i familiari delle vittime della mafia e della criminalità organizzata.

(G.U.R. n. 40 del 28 agosto 1993).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     1. Alle persone che in dipendenza dell'attentato al giudice Falcone e alla sua scorta, nonchè dell'attentato al giudice Borsellino e alla sua scorta, hanno riportato lesioni personali con una invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

 

     Art. 5.

     1. Alla signora Don Santos Maria Petrucia, madre dell'orfano Traina Dario e convivente dell'agente di P.S. Traina Claudio, rimasto ucciso nell'attentato al giudice Borsellino, sono estesi i benefici di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

 

     Art. 6.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, la signora Claudia Costanza, figlia del signor Giuseppe Costanza, autista del giudice Falcone, rimasto gravemente invalidato nell'attentato terroristico-mafioso di Capaci, la signora Annunziata Agostino, sorella dell'agente di pubblica sicurezza Antonino Agostino, ucciso dalla mafia insieme con la moglie Ida Castellucci a Carini il 5 agosto 1989, e la signorina Tiziana Li Muli, sorella dell'agente di pubblica sicurezza Vincenzo Li Muli, componente della scorta del giudice Borsellino, deceduto nella strage terroristico-mafiosa di via D'Amelio, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

 

     Art. 7.

     1. Alle persone rimaste ferite in seguito all'incidente verificatosi in Palermo il 25 novembre 1985, determinato dall'auto di scorta di un magistrato davanti al Liceo Meli e che abbiano riportato una invalidità non inferiore ad 1/4 della capacità lavorativa, si applicano i benefici previsti dall'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14.

 

     Art. 8. [1]

 

     Art. 9. [1]

 

     Art. 10. [1]

 

     Art. 11.

     1. Ai proprietari delle abitazioni, negozi ed autovetture, rimasti danneggiati a seguito dell'attentato al posto di Polizia di Stato nel comune di Tortorici è concesso un contributo una tantum.

     2. Per le autovetture non più in produzione il beneficio è pari all'80 per cento del prezzo di listino di una autovettura nuova simile per cilindrata, potenza fiscale e caratteristiche, a quella completamente resa inservibile in dipendenza dell'attentato.

     3. L'erogazione non potrà essere superiore a lire 15 milioni per autovetture e dalla stessa dovrà essere detratto l'eventuale rimborso da parte di compagnia assicurativa.

     4. In caso di distruzione totale è, comunque, necessario produrre il certificato di radiazione del mezzo dal Pubblico Registro Automobilistico.

     5. Ai proprietari di immobili e di negozi che, a seguito dell'attentato al posto di Polizia di Stato del comune di Tortorici hanno subito danneggiamenti, è concesso un contributo una tantum, in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, per un importo massimo di lire 30 milioni.

     6. Per le finalità dei precedenti commi è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 200 milioni.

 

     Art. 12. [1]

 

     Art. 13.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere nei propri ruoli, anche in sovrannumero, la sig.ra Cusumano Vincenza, moglie di Giovanni Paparcuri, autista del giudice Chinnici, rimasto gravemente invalidato nell'attentato terroristico mafioso nel quale ha perso la vita lo stesso giudice.

 

     Art. 14. [1]

 

     Art. 15. [2]

     1. Per il perseguimento delle finalità proprie della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, è prevista l'erogazione di un contributo annuo di lire 350 milioni, posto a carico della Regione siciliana, di cui 150 milioni da utilizzare con dieci borse di studio intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da assegnare a giovani siciliani laureati con il massimo dei voti in giurisprudenza nelle Università siciliane. Le modalità dell'assegnazione saranno decise dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

 

     Art. 16.

     1. Per le finalità degli articoli 1, 2 e 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 400 milioni.

     2. Agli oneri di cui al comma precedente nonchè a quelli autorizzati dai precedenti articoli 8, 10 e 13, valutati complessivamente in lire 1.150 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione, esercizio finanziario 1993.

     3. I predetti oneri e quelli ricadenti negli esercizi successivi, valutati in lire 850 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 1004.

 

     Art. 17.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[1] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20, a decorrere dalla data indicata dallo stesso art. 16 della L.R. 20/1999.