§ 2.9.127 - L.R. 13 settembre 1999, n. 20.
Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:13/09/1999
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Norma programmatica.
Art. 2.  Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa.
Art. 3.  Sostegno agli orfani.
Art. 4.  Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni.
Art. 5.  Benefici in favore dei familiari di Michele Abbate.
Art. 5 bis. 
Art. 6.  Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari.
Art. 7.  Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa.
Art. 8.  Divieto di cumulo dei benefici.
Art. 9.  Fondo per le costituzioni di parte civile.
Art. 10.  Indennizzi una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto.
Art. 11.  Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive.
Art. 12.  Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi.
Art. 13.  Interventi in favore delle vittime dell'usura.
Art. 14.  Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni.
Art. 15.  Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti.
Art. 16.  Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi. Programmazione dell'attività. Abrogazione di norme.
Art. 17.  Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura.
Art. 18.  Contributo al Centro di accoglienza "Padre Nostro".
Art. 19.  Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese.
Art. 20.  Estensione dei benefici nel tempo.
Art. 21.  Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture.
Art. 22.  Comitato regionale per la sicurezza.
Art. 23.  Abrogazione di norme.
Art. 24. 


§ 2.9.127 - L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.

(G.U.R. 17 settembre 1999, n. 44).

 

Art. 1. Norma programmatica.

     1. La Regione, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia ed alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere con la massima efficacia, anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, adotta la presente legge.

 

Titolo I

MISURE DI SOLIDARIETA'

IN FAVORE DELLE VITTIME DI ATTI CRIMINOSI E DEI LORO FAMILIARI

 

     Art. 2. Speciale sostegno economico in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa.

     1. In favore dei familiari dei cittadini innocenti che rimangono uccisi in seguito ad azioni mafiose e della criminalità organizzata individuati dalla competente autorità, il Presidente della Regione è autorizzato a concedere un contributo di 150 migliaia di euro [1].

     2. L'elargizione di cui alla presente legge è corrisposta secondo il seguente ordine;

     a) coniuge, o convivente more uxorio, superstite e figli se a carico;

     b) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

     c) genitori;

     d) fratelli e sorelle se a carico delle vittime.

     3. Fermo restando l'ordine stabilito al comma 2 per le categorie di cui alle diverse lettere, nell'ambito di ciascuna di esse si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

     4. Ai familiari delle persone decedute a causa di incidenti stradali determinati da automezzi in servizio di scorta o tutela di soggetti sottoposti a misure di protezione su disposizione dei competenti organi dello Stato si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ed agli articoli 3 e 4 della presente legge.

     5. Ai componenti degli equipaggi delle vetture di scorta o tutela deceduti a seguito di incidenti stradali avvenuti nell'espletamento del servizio di cui al comma 4, si applicano le disposizioni ivi previste.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 3. Sostegno agli orfani.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare agli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata contributi di sostegno alla formazione nelle seguenti misure:

     a) sino al compimento della scuola dell'obbligo, lire 4.500.000 annue;

     b) sino al compimento della scuola media superiore, lire 6.000.000 annue;

     c) sino al compimento di un corso di studi universitari presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, lire 9 milioni annue.

     2. I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

     3. L'erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un'attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     5. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1001.

     6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 4. Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni.

     1. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni [2].

     1 bis. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni. [3]

     2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima [4].

     2 bis. Ai fini del computo del limite di due familiari di cui al comma 2, si considerano le posizioni effettivamente a carico della Regione al momento della presentazione dell'istanza di assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali pregresse assunzioni già cessate [5].

     3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti di cui al comma 1.

     4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.

     6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 5. Benefici in favore dei familiari di Michele Abbate.

     1. Ai familiari del sindaco di Caltanissetta Michele Abbate si applicano i benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4.

 

     Art. 5 bis. [6]

     1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli orfani di Sebastiano Conti e Daniela Maiorana, vittime del terrorismo internazionale nella strage di Sharm El Sheik del 23 luglio 2005, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 3 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20. Per i familiari delle altre vittime della stessa strage, Giovanni Conti e Rita Privitera, trovano applicazione i benefici degli articoli 2 e 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.5 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.

 

     Art. 6. Indennizzi una tantum in favore delle vittime della criminalità e dei loro familiari.

     1. A titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti di soggetti innocenti, che in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, professionale, politica, sindacale, sociale o culturale, risultino vittime di azioni della criminalità commesse nel territorio della regione o a danno di residenti nel territorio regionale o nei confronti di esercenti un'attività imprenditoriale, che abbiano subito l'interruzione o la compromissione dell'attività imprenditoriale o aziendale svolta nel territorio regionale, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere indennizzi una tantum di importo variabile da un minimo di lire 5 milioni fino ad un massimo di lire 100 milioni. Gli indennizzi sono concessi alle vittime delle azioni di cui al presente comma o, in caso di morte, ai loro familiari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

     2. L'indennizzo è concesso su istanza degli interessati, con decreto del Presidente della Regione in relazione all'entità del pregiudizio fisico subito e in caso di morte viene erogato nella misura massima.

     3. Ai fini della predisposizione dei decreti di cui al comma 2, ogni sei mesi il Presidente della Regione predispone un progetto di riparto dei contributi di cui al presente articolo entro i limiti degli appositi stanziamenti previsti dal bilancio di previsione della Regione per l'anno corrente. Il progetto, accompagnato da idonea relazione illustrativa elaborata anche sulla scorta di elementi obiettivi segnalati dai competenti organi dello Stato, è trasmesso alla Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

     4. L'Amministrazione regionale eroga i contributi di cui al presente articolo previo accertamento dei requisiti dei richiedenti.

     5. I contributi di cui al presente articolo sono corrisposti in relazione ad ipotesi non rientranti negli articoli precedenti.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     7. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     8. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     9. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 7. Ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa. [7]

     1. Le procedure amministrative derivanti dall’applicazione della presente legge sono attribuite all’ufficio per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa, istituito presso il dipartimento della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

     2. L’ufficio di cui al comma 1 acquisisce le attestazioni dell’autorità competente in ordine all’accertamento dell’autenticità delle denunce e della documentazione prodotta per l’ottenimento dei benefici medesimi, con particolare riferimento alla circostanza che la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.

     3. L’ufficio di cui al comma 1 esprime, altresì, pareri sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti per l’assunzione presso le altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 4.

 

     Art. 8. Divieto di cumulo dei benefici. [8]

     1. I benefici economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

     2. I soggetti beneficiari della presente legge, siano essi vittime o familiari, devono essere del tutto estranei ad ambienti criminali e malavitosi.

     3. Nel caso in cui la legislazione statale preveda elargizioni di benefici per le medesime fattispecie, l’avente diritto è tenuto a presentare previamente istanza all’Amministrazione statale e la Regione può intervenire soltanto a titolo di anticipazione.

     4. Il rimborso delle somme eventualmente anticipate dalla Regione avviene secondo modalità stabilite da apposita convenzione stipulata con le amministrazioni interessate.

     5. In caso di concorso di benefici economici in ragione delle medesime circostanze da parte di comuni o province siciliani, i soggetti interessati che optino per l’elargizione di miglior favore, perdono il diritto ad ogni altra provvidenza economica prevista dalla Regione o dagli enti locali. Qualora i soggetti interessati abbiano già avuto corrisposte da parte degli enti locali elargizioni di importo inferiore rispetto a quelle previste dalla Regione, tali somme sono detratte dall’intervento regionale.

 

     Art. 9. Fondo per le costituzioni di parte civile.

     1. Possono accedere al Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, istituito dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14, oltre ai familiari delle vittime della violenza mafiosa, anche i soggetti privati - siano questi persone fisiche, enti non riconosciuti, persone giuridiche - che abbiano riportato lesioni personali o danni patrimoniali e non, e che abbiano titolo a costituirsi ai sensi di quanto disposto dal codice di procedura penale nei modi e nei termini previsti. Possono accedere altresì i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti per un importo pari al 30 per cento delle spese come individuate nel presente articolo.

     2. Oggetto del contributo sono i mezzi necessari per sostenere le spese relative alla costituzione di parte civile, ed in particolare:

     a) le spese, i diritti e gli onorari spettanti al legale, debitamente documentati e liquidati in sentenza o, in mancanza, secondo i minimi tariffari e comunque nei limiti della tariffa penale, per l'attività relativa sia al giudizio penale che alla procedura di acquisizione del privilegio del credito sui beni sequestrati o confiscati ai sensi degli articoli da 316 a 320 del codice di procedura penale [9];

     b) le spese di viaggio e soggiorno, nei limiti di quanto previsto per il trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con la qualifica di assistente, relative esclusivamente alla persona costituitasi parte civile o, nel caso di ente, al suo rappresentante legale e sostenute per presenziare alle udienze nella sede principale del processo, nei casi in cui sia obbligatorio per legge. Coloro che sono stati ammessi al gratuito patrocinio possono presentare istanza di accesso al contributo limitatamente alle spese di cui alla presente lettera.

     3. Le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di cui al presente articolo, nonché il relativo procedimento di trattazione presso l'ufficio speciale di cui all'articolo 7, sono disciplinati con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. L'istruttoria del procedimento di concessione dei benefici di cui al presente articolo è coperta dal segreto d'ufficio, salve le disposizioni degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, ove si tratti di atti e documenti del procedimento penale.

     5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in sede di prima applicazione, e successivamente ogni sei mesi, il Presidente della Regione, su proposta della competente sezione provinciale dell'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, provvede alla valutazione delle istanze di cui al presente articolo la cui istruttoria si è conclusa positivamente; ove la disponibilità del fondo sia sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle richieste accolte, entro i successivi trenta giorni procede al pagamento dei contributi; ove la disponibilità del fondo non dovesse risultare sufficiente alla copertura delle spese inerenti alle medesime richieste, il Presidente della Regione, nei medesimi termini, procede a ripartire con criterio proporzionale le somme disponibili fra tutti i richiedenti. Analoga operazione sarà compiuta nelle successive scadenze annuali. Le spese ammesse a contributo che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto negli anni successivi.

     6. Il pagamento del contributo è effettuato a favore dei soggetti la cui costituzione di parte civile nel processo sia stata ammessa, ai sensi delle relative disposizioni del codice di procedura penale. L'avente diritto al pagamento può delegare alla riscossione il legale incaricato della costituzione di parte civile, tramite apposita e specifica delega liberatoria per la Regione.

     7. Il pagamento è subordinato alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.

     8. L'Amministrazione procede al recupero del contributo nell'eventualità che dovesse essere accertata con sentenza definitiva la non ascrivibilità alla matrice mafiosa del fatto oggetto del processo nel quale il beneficiario si è costituito parte civile.

     9. Possono accedere alle misure previste dal presente articolo a carico del fondo di cui al comma 1 anche i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che si costituiscano parti civili in processi per reati di usura o inerenti al compimento di atti estorsivi.

     10. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     11. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con lo stanziamento del capitolo 10777 del bilancio della Regione.

     12. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     13. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 10. Indennizzi una tantum per danni al patrimonio immobiliare ed a mezzi di trasporto.

     1. La Regione interviene con un contributo una tantum in favore delle persone fisiche e giuridiche che risultino proprietarie di immobili e loro pertinenze, di mezzi di trasporto o di lavoro, qualificati come beni mobili registrati, rimasti danneggiati in conseguenza di attentati ed azioni criminose messi in atto dalla mafia e dalla criminalità.

     2. Le provvidenze di cui al presente articolo sono concesse a condizione che:

     a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo, ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

     b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità.

     3. Per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze è concesso un contributo in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di lire 100 milioni. A valere sul contributo concesso può essere erogata un'anticipazione pari al 40 per cento a presentazione di un certificato di inizio lavori.

     4. Per i danneggiamenti di autovetture o altri mezzi di trasporto od anche di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati il contributo è pari alle spese di riparazione e comunque non superiore a lire 20 milioni per singola unità. In caso di distruzione totale, previa esibizione del certificato di radiazione del mezzo dal pubblico registro, il beneficio è commisurato all'80 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di mezzo non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile a causa dell'attentato.

     5. Le richieste di contributo di cui al presente articolo sono presentate dagli interessati all'Ufficio speciale di cui all'articolo 7 entro il termine di decadenza di tre anni dalla data dell'evento lesivo.

     6. Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque detratti gli eventuali indennizzi da parte di compagnie assicurative per gli identici rischi realizzatisi.

     7. Fino alla nuova disciplina delle modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione entro il termine di 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, ove compatibili con le disposizioni del presente articolo, le disposizioni attuative concernenti i contributi per danni della medesima specie di quelli disciplinati dal presente articolo in precedenza emanate dal Presidente della Regione.

     8. Il presente articolo si applica anche a coloro i quali abbiano presentato istanza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77 e la cui richiesta non sia stata ancora soddisfatta.

     9. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascun anno del triennio 1999-2001.

     10. All'onere di lire 300 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     11. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     12. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

Titolo II

MISURE DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI SOGGETTI DANNEGGIATI

A SEGUITO DI ATTI ESTORSIVI E DI VITTIME DELL'USURA

 

     Art. 11. Interventi in favore delle vittime di richieste estorsive.

     1. Presso la Presidenza della Regione è istituito un fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi.

     2. Fermi restando i contributi di cui all'articolo 10 della presente legge a titolo di solidarietà della comunità regionale nei confronti degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni per eventi criminosi di natura estorsiva verificatisi nel territorio della Regione, e al fine di un pronto recupero delle attività imprenditoriali, economiche o professionali che risultino danneggiate o compromesse da tali atti, il Presidente della Regione può concedere a carico del fondo di cui al presente articolo contributi nelle seguenti misure, e comunque sino ad un limite di importo di lire 1000 milioni per ciascun evento:

     a) 50 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari delle richieste estorsive dei quali abbiano conoscenza;

     b) 70 per cento dell'ammontare dei danni subiti qualora le vittime degli atti estorsivi, oltre ad avere sporto denuncia all'autorità giudiziaria come alla lettera a) del presente comma, precedentemente al verificarsi degli atti criminosi che abbiano provocato i danni subiti abbiano denunciato richieste estorsive ad essi rivolte, esponendo tutti i particolari di cui abbiano conoscenza;

     c) 100 per cento dell'ammontare dei danni subiti, qualora le vittime degli atti estorsivi abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria fornendo rilevanti contributi nella raccolta di elementi decisivi per l'individuazione dei responsabili degli atti estorsivi.

     3. I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi indicati, che abbiano subito:

     a) un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste;

     b) un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

     4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri erogati per le medesime finalità da altre istituzioni. L'accredito delle somme è disposto solo a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del beneficiario con la quale si dimostri che il contributo erogato dalla Regione è finalizzato alla ricostituzione del bene danneggiato o al prosieguo o al potenziamento dell'attività economica.

     5. I contributi di cui al comma 2, tenuto conto dei limiti di importo delle elargizioni corrisposte dallo Stato, sono restituiti dai beneficiari alla Regione entro 30 giorni dalla corresponsione delle elargizioni concesse dalla competente autorità dello Stato sulla base dell'apposita normativa vigente.

     6. Qualora la competente autorità dello Stato non corrisponda l'elargizione richiesta dai soggetti di cui al comma 2, il Presidente della Regione, sulla base delle motivazioni formulate dalla competente autorità dello Stato, può chiedere ai medesimi la restituzione entro 30 giorni delle somme erogate dalla Regione e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale.

     7. Il Presidente della Regione, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio speciale di cui all'articolo 7, decide con proprio decreto sull'eventuale concessione dei contributi di cui al comma 2 entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'apposita istanza e ne informa successivamente la Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia dell'Assemblea regionale siciliana.

     8. L'istruttoria delle istanze va completata entro sessanta giorni dalla loro presentazione. Entro i successivi trenta giorni, in caso di parere favorevole, il Presidente della Regione emana il decreto di concessione del beneficio. L'ufficio, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di valutazione, può richiedere informazioni alla prefettura competente per territorio.

     9. Qualora i danni subiti dalle vittime di richieste estorsive siano coperti da contratti di assicurazione, i contributi di cui al presente articolo sono commisurati alla somma corrispondente all'ammontare dei danni non coperta da tali contratti.

     10. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente articolo la valutazione dei danni è effettuata dalla Presidenza della Regione in base a idonea perizia giurata che i soggetti danneggiati abbiano già fornito alla competente autorità dello Stato o della Regione ai fini della determinazione dell'ammontare dell'elargizione concessa dallo Stato o dalla Regione.

     11. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che gli interessati abbiano già avanzato alla competente autorità dello Stato o della Regione istanze rivolte all'ottenimento delle elargizioni appositamente previste dalla normativa statale o regionale.

     12. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     13. All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     14. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     15. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 12. Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi.

     1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

     2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     3. All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     4. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     5. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 13. Interventi in favore delle vittime dell'usura.

     1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'economia isolana libero da condizionamenti criminali e contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura, la Regione siciliana provvede ad agevolare l'accesso al credito agli imprenditori, e a coloro i quali esercitino un'attività commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

     2. Il Presidente della Regione provvede a titolo di solidarietà della comunità siciliana nei confronti dei soggetti danneggiati dal ricorso a prestiti ad usura, a fornire la garanzia della Regione su mutui che tali soggetti debbano contrarre per il regolare prosieguo dell'attività e il mantenimento dei livelli occupazionali.

     3. I mutui di cui al presente articolo di durata non superiore al quinquennio possono essere contratti con un istituto bancario operante nella regione e sino all'importo necessario per il prosieguo dell'attività, come indicato nelle perizie di stima da allegarsi alle denunce presentate ai sensi dell'articolo 644 del codice penale.

     4. L'Ufficio speciale di cui all'articolo 7, ricevuta l'istanza dell'interessato ed acquisite le informazioni contenute nella denuncia all'autorità giudiziaria e la relazione del Prefetto competente per territorio, procede ad un'istruttoria preliminare, alla cui positiva conclusione il Presidente della Regione presta la garanzia della Regione per l'integrale soddisfazione del credito. L'onere relativo al rimborso degli interessi sul mutuo che dovrà essere contratto ad un tasso non superiore al prime rate ABI, grava sul bilancio della Regione. La quota per il rimborso del capitale rimane a carico dei beneficiari dei mutui.

     5. All'onere relativo alla concessione della garanzia, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo 37973 del bilancio della Regione. Gli oneri per gli esercizi 2000 e 2001, valutati in lire 100 milioni per l'anno 2000 e 200 milioni per l'anno 2001, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     6. Per le finalità di cui al comma 4 sono autorizzati i limiti poliennali di impegno di seguito indicati: 20 milioni per l'anno 1999; 200 milioni per l'anno 2000; 200 milioni per l'anno 2001. All'onere di lire 20 milioni per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 37972 del bilancio della Regione. All'onere di lire 220 milioni per l'anno 2000 si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 (capitolo 10707).L'onere di lire 420 milioni per l'anno 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

Titolo III

MISURE A SOSTEGNO DELLE SCUOLE E DI ISTITUZIONI IMPEGNATE NELLA LOTTA ALLA MAFIA, AI FENOMENI DELLE ESTORSIONI E DELL'USURA, NONCHÉ NELLA AFFERMAZIONE DELLA LEGALITA'

 

     Art. 14. Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile degli alunni.

     1. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e per consolidare una nuova coscienza democratica per la lotta contro le organizzazioni mafiose ed i poteri occulti, sostiene con l'erogazione di contributi nella misura e nella forma stabilita dal presente articolo iniziative per l'aggiornamento dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado e delle facoltà universitarie attraverso borse di studio, di indagine, di ricerca, documentazione di carattere scientifico e gemellaggi con scuole di ogni ordine e grado ed università di altre regioni italiane e di paesi appartenenti all'Unione europea.

     2. I contributi sono erogati anche per la realizzazione di manifestazioni, di incontri e di iniziative formative che hanno come tema i problemi legati alla lotta contro la criminalità mafiosa ed ai poteri occulti.

     3. Per ciascun anno scolastico, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al comma 1, per iniziative riguardanti attività integrative, di documentazione, di approfondimento, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le istituzioni scolastiche. I contributi di cui al comma 1, nella misura massima di lire 10 milioni, sono concessi per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico per l'organizzazione di: incontri e laboratori con esperti o con realtà associative che operano sul territorio, indagini nel territorio, mostre e raccolte di documenti.

     4. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto. I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui al presente articolo [10].

     5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     6. All'onere previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

     7. Per gli anni 2000 e 2001 quanto a lire 700 milioni l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001, quanto a lire 300 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, abrogato per effetto della presente legge.

     8. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 15. Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti.

     1. Con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale è costituito presso la Presidenza della Regione il Centro regionale di informazione e di documentazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la mafia ed i poteri occulti, con l'obiettivo di raccogliere e fornire ogni informazione documentale, utile a perseguire le finalità previste dall'articolo 14.

     2. La Giunta regionale, con lo stesso atto, individua all'interno degli uffici regionali la struttura organizzativa ed il responsabile del Centro per il raggiungimento delle finalità previste, dandone comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.

     3. Il Centro regionale di informazione e documentazione istituisce una banca dati sulla criminalità organizzata, sul fenomeno mafioso, sull'incidenza dei poteri occulti.

 

     Art. 16. Albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi. Programmazione dell'attività. Abrogazione di norme.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 2000 è istituito presso la Presidenza della Regione l'albo regionale delle associazioni, fondazioni e centri studi con sede legale in Sicilia ed operanti esclusivamente nel territorio della stessa, impegnati nella lotta alla mafia o nella educazione alla legalità o nella diffusione dell'informazione e della conoscenza del fenomeno mafioso.

     2. All'albo di cui al comma 1 possono essere iscritti mediante decreto del Presidente della Regione tutte le associazioni, le fondazioni ed i centri studi che, in possesso dei requisiti previsti da un apposito regolamento, ne facciano richiesta.

     3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, e sentita la Commissione di vigilanza ed inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, emana il regolamento di cui al comma 2 che contiene anche i criteri e le modalità di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

     4. Ai fini della corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge le associazioni, i centri e le fondazioni presentano alla Presidenza della Regione entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma di attività e il piano finanziario per l'anno successivo ed entro il 28 febbraio di ciascun anno una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il relativo rendiconto finanziario.

     5. Su presentazione del programma di attività viene corrisposta a titolo di anticipazione una somma pari al 60 per cento del contributo assegnato.

     6. Nel caso di mancato impiego della somma anticipata, la parte residua viene riversata in entrata del bilancio della Regione.

     7. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto finanziario o di mancata restituzione delle somme non utilizzate, il soggetto viene escluso dai benefici previsti dalla presente legge.

     8. A decorrere dall'anno 2000 sono abrogate le seguenti norme: legge regionale 16 novembre 1984, n. 91; articolo 10 legge regionale 7 agosto 1990, n. 21; articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19; articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19; articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     9. Per l'erogazione dei contributi da parte del Presidente della Regione per ciascuno degli anni 2000-2001 è autorizzata la spesa di lire 1.545 milioni cui si provvede con la disponibilità derivante dalla cessazione degli oneri autorizzati dalle norme abrogate per effetto del comma 8.

     10. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 17. Misure di sostegno alle associazioni antiracket riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50 milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute e che si siano costituite parte civile, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà [11].

     2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:

     a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;

     b) svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attività volta al perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;

     c) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o soci [12].

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

     5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

     6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 18. Contributo al Centro di accoglienza "Padre Nostro".

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 28 marzo 1996, n. 12, è autorizzata per l'esercizio 1999 la spesa di lire 150 milioni.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione mediante utilizzo dell'accantonamento di cui al codice 1026.

 

     Art. 19. Contributo al premio nazionale di giornalismo Mario Francese.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, annualmente, all'Ordine dei giornalisti di Sicilia la somma di lire 100 milioni quale contributo per l'assegnazione del premio nazionale di giornalismo in memoria di Mario Francese.

     2. All'onere autorizzato per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

     3. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE

 

     Art. 20. Estensione dei benefici nel tempo.

     1. I benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 si applicano a domanda degli interessati [13].

     1 bis. In assenza di apposite sentenze che abbiano individuato gli autori del delitto, al riconoscimento dello status di vittima innocente della mafia o della criminalità organizzata provvede la commissione consultiva istituita ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, secondo le modalità di cui al comma 1 ter [14].

     1 ter. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d’intesa con il Ministro dell’Interno affinché la commissione di cui al comma 1bis possa esprimersi sulle istanze inoltrate per ottenere i benefici della presente legge [15].

     2. Al fine di onorare la memoria dei dirigenti politici e sindacali di cui all'elenco allegato alla presente legge, uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 ed il 1966, trovano applicazione in favore dei familiari dei medesimi le disposizioni dell'articolo 6 con il limite di importo per ciascun contributo di lire 50 milioni [16].

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 e di lire 1.100 milioni per l'anno 2000.

     4. Al relativo onere si fa fronte per l'anno 1999 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14 e quanto a lire 500 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1996; per l'anno 2000 quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 14; l'ulteriore onere di lire 100 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione progetto 08.010.00, accantonamento codice 1001.

     5. I benefici di carattere personale concessi ai sensi delle disposizioni abrogate per effetto della presente legge continuano ad essere erogati in quanto compatibili con le disposizioni dettate dalla presente legge. Gli oneri gravano sui pertinenti capitoli istituiti ai sensi della presente legge per le medesime finalità.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di subappalti, noli e forniture.

     1. Le imprese partecipanti alle gare per l'appalto dei lavori pubblici qualunque sia l'importo posto a base d'asta, devono, in sede di presentazione dell'offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in proprio per l'esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione delle offerte. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione di cui al presente articolo.

     2. I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

     3. Salvo che la legge non disponga per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o di lavori pubblici compresi nell'appalto ovvero la stipula di contratti per la fornitura di beni o servizi o per noli, è autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante qualora sussistano le condizioni indicate nel comma 3, dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e previo accertamento delle capacità economiche e tecniche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

     3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia [17].

     4. La lettera b), del comma 4, dell'articolo 1 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21 è abrogata; trova applicazione l'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche.

     5. Le ditte esecutrici, ovvero le ditte private, presentano una dichiarazione di responsabilità attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei lavoratori; tale dichiarazione è parte integrante della documentazione per la richiesta della certificazione finale di abitabilità, agibilità e di qualunque altra autorizzazione richiesta.

     6. Le autorizzazioni di cui al comma 3, con riferimento alla stipula di contratti per la fornitura di beni, servizi e noli, possono essere negate anche nel caso in cui l'ente appaltante ravvisi il verificarsi di forme illecite o surrettizie di subappalto. E' rilevante ai fini del diniego di autorizzazione che l'impresa fornitrice dei beni, servizi o noli abbia preso parte, non rimanendo aggiudicataria, alla gara per l'esecuzione degli stessi lavori.

 

     Art. 22. Comitato regionale per la sicurezza. [18]

 

     Art. 23. Abrogazione di norme.

     1. In dipendenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:

     - legge regionale 4 giugno 1980, n. 51;

     - legge regionale 22 dicembre 1980, n. 140;

     - articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 90;

     - articoli 1, 2, 3, 4, 10 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 10;

     - articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1989, n. 14;

     - articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6;

     - articoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 14 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19;

     - legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;

     - articolo 32 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29;

     - articoli 5 e 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 44;

     - articolo 5 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 77;

     - legge regionale 6 aprile 1996, n. 14;

     - legge regionale 9 dicembre 1996, n. 43;

     - l'articolo 40 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;

     - l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1997, n. 17.

 

     Art. 24.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegato [19]

Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisi dalla mafia nel periodo compreso tra il 1944 e il 1966.

 

Nominativo

Luogo e data dell'uccisione 

 

 

Andrea Raja 

Casteldaccia (PA), 6 agosto 1944 

Nunzio Passafiume 

Trabia (PA), 7 giugno 1945 

Agostino D'Alessandro 

Ficarazzi (PA), 11 settembre 1945 

Giuseppe Lo Cicero 

Mazzarino (CL), 25 novembre 1945 

Giuseppe Puntarello 

Ventimiglia (PA), 5 dicembre 1945 

Antonino Guarisco 

Burgio (AG), 7 marzo 1946 

Gaetano Guarino 

Favara (AG), 16 maggio 1946 

Marina Spinelli 

Favara (AG), 16 maggio 1946 

Pino Cammilleri 

Naro (AG), 28 giugno 1946 

Giovanni Castiglione 

Alia (PA), 22 settembre 1946 

Girolamo Scaccia 

Alia (PA), 22 settembre 1946 

Giuseppe Biondo 

Santa Ninfa (AG) 2 ottobre 1946 

Giovanni Santangelo 

Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 

Vincenzo Santangelo 

Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 

Giuseppe Santangelo 

Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946 

Giovanni Severino 

Joppolo (AG), 25 novembre 1946 

Paolo Farina 

Comitini (AG), 28 novembre 1946 

Nicolò Azoti 

Baucina (PA), 21 dicembre 1946 

Accursio Miraglia 

Sciacca (AG), 4 gennaio 1947 

Pietro Macchiarella 

Ficarazzi (PA), 19 febbraio 1947 

Margherita Clesceri 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Giorgio Cusenza 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Giovanni Megna 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Giovanni Grifò 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Vincenza La Fata 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Giuseppe Di Maggio 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Filippo Di Salvo 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Francesco Vicari 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Castrenze Intravaia 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Serafino Lascari 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Vito Allotta 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Vincenza Spina 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Eleonora Moschetto 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Giuseppa Parrino 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Provvidenza Greco 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Vincenzo La Rocca 

Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947 

Michelangelo Salvia 

Partinico (PA), 8 maggio 1947 

Giuseppe Intorrella 

Comiso (RG), 11 giugno 1947 

Giuseppe Casarrubea 

Partinico (PA), 22 giugno 1947 

Vincenzo Lo Iacono 

Partinico (PA), 22 giugno 1947 

Giuseppe Maniaci 

Terrasini (PA), 23 ottobre 1947 

Calogero Caiola 

S. Giuseppe Jato (PA), 3 novembre 1947 

Vito Pipitone 

Marsala (TP), 8 novembre 1947 

Vincenzo Campo 

22 febbraio 1948 

Epifanio Li Puma 

Petralia Soprana (PA), 2 marzo 1948 

Placido Rizzotto 

Corleone, (PA), 10 marzo 1948 

Calogero Cangelosi 

Camporeale (PA), 2 aprile 1948 

Giuseppe Intile 

Caccamo (PA), 7 agosto 1952 

Salvatore Carnevale 

Sciara (PA), 16 maggio 1955 

Giuseppe Spagnuolo 

Cattolica Eraclea (AG), 13 agosto 1955 

Pasquale Almerico 

Camporeale (PA), 25 aprile 1957 

Paolo Bongiorno 

Lucca Sicula (AG), 20 settembre 1960 

Giuseppe Scalia

Cattolica Eraclea (AG), 18 novembre 1945

Carmelo Battaglia

Tusa (ME), 24 marzo 1966

 


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[2] Comma così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Comma inserito dall’art. 19 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[4] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[5] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[6] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 8.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[9] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[10] Per l'anticipazione del termine di presentazione delle istanze, vedi l'art. 81 della L.R. 3 maggio 2001, n, 6.

[11] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2012, n. 2.

[12] Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 10 luglio 2018, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 76 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[13] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 15 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 32.

[14] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 15 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[15] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1, 1 bis e 1 ter per effetto dell'art. 15 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[16] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.

[17] Comma aggiunto dall’art. 25 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 2001, n. 55 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[19] Allegato così modificato dall'art. 15 della L.R. 20 novembre 2008, n. 15.