§ 3.12.9b - L.R. 4 aprile 1995, n. 29.
Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:04/04/1995
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Natura e sede.
Art. 2.  Attribuzioni.
Art. 3.  Autorizzazioni di pertinenza delle camere.
Art. 4.  Potestà statutaria.
Art. 5.  Vigilanza.
Art. 6.  Scioglimento dei consigli.
Art. 7.  Unione regionale.
Art. 8.  Versamento all'Unioncamere italiana.
Art. 9.  Organi.
Art. 10.  Consiglio.
Art. 11.  Funzioni del consiglio.
Art. 12.  Costituzione del consiglio.
Art. 13.  Requisiti per la nomina e cause ostative.
Art. 14.  Giunta.
Art. 15.  Riunioni e deliberazioni.
Art. 16.  Presidente.
Art. 17.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 18.  Finanziamento delle camere.
Art. 19.  Personale delle camere.
Art. 20.  Segretario generale.
Art. 21.  Disposizioni in materia di responsabilità.
Art. 22.  Concessione di un contributo straordinario.
Art. 23.  Fascicoli provinciali del Bollettino ufficiale delle società per azioni.
Art. 24.  Copertura finanziaria.
Art. 25.  Riordinamento di uffici.
Art. 26.  Obblighi per le imprese.
Art. 27.  Disposizioni finali e transitorie.
Art. 28.  Rinvio alla normativa dello Stato.
Art. 29.  Certificazione del bilancio d'esercizio.
Art. 30.  Assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale.
Art. 31.  Quotazione nelle borse regionali.
Art. 32.  Modifica all'articolo 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27.
Art. 33.  Entrata in vigore.


§ 3.12.9b - L.R. 4 aprile 1995, n. 29.

Norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio.

(G.U.R. 8 aprile 1995, n. 18).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Natura e sede.

     1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate camere, sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo.

     2. Le camere hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia, dell'area metropolitana, o di area omogenea del territorio con le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

     3. I consigli di due o più camere possono proporre con delibera adottata a maggioranza dei due terzi de componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali.

     4. Con decreto del Presidente della Regione è istituita la camera derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalità e i criteri per la successione ne rapporti giuridici esistenti.

 

     Art. 2. Attribuzioni.

     1. Le camere svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.

     2. Le camere esercitano le funzioni ad esse eventualmente delegate dallo Stato e dalla Regione, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

     3. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

     4. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere e la loro unione possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

     5. Le camere, singolarmente o in forma associata possono tra l'altro:

     a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

     b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

     c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

     d) promuovere l'istituzione di borse immobiliari.

     6. Le camere possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, l'agricoltura, l'artigianato, la pesca e il commercio. Possono promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

     7. Le camere possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato e della Regione nonché agli enti locali, sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

     8. Le camere provvedono all'istituzione di osservatori economici e congiunturali nei diversi settori della economia locale, anche avvalendosi della collaborazione delle università degli studi e di qualificati esperti della materia. Le risultanze di tale lavoro costituiranno riferimento per l'attività degli enti locali territoriali.

 

     Art. 3. Autorizzazioni di pertinenza delle camere.

     1. I regimi autorizzatori di pertinenza delle camere sono determinati con appositi regolamenti, sentite le organizzazioni di categoria e sulla base di schemi tipo approvati con decreto dell'Assessore regionale per il commercio, la cooperazione, l'artigianato e la pesca, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Potestà statutaria.

     1. Ad ogni camera è riconosciuta potestà statutaria.

     2. Lo statuto disciplina:

     a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera;

     b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

     c) la composizione degli organi;

     d) le forme di partecipazione.

     3. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei componenti e sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     4. Gli statuti possono prevedere la facoltà della giunta di delegare parte dei propri poteri, con esclusione di quelli di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 14, al presidente ovvero ad uno o più dei propri membri.

     5. La deliberazione con cui si attribuisce la delega di cui al comma 4 è approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

 

     Art. 5. Vigilanza. [1]

     1. L’Assessorato regionale delle attività produttive esercita la vigilanza sul sistema camerale negli ambiti relativi ai bilanci, all’attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale.

     2. Il Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, stabilisce con proprio decreto le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

     3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono individuate forme di collaborazione fra l’Assessorato regionale delle attività produttive e l’Assessorato regionale dell’economia, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio anche con la collaborazione di Unioncamere.

 

     Art. 6. Scioglimento dei consigli. [2]

     1. I consigli sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

     a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge; b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

     c) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

d) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente della camera di commercio.

     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera c), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico e il bilancio d’esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo progetto, l’Assessore regionale per le attività produttive nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio.

In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, l’Assessore regionale per le attività produttive assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale, propone alla Giunta regionale lo scioglimento del consiglio.

     3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto fra dirigenti pubblici, anche in quiescenza, ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall’incarico.

 

          Art. 7. Unione regionale.

     1. Le camere possono associarsi in un'unione regionale per lo sviluppo di attività che interessano più di una circoscrizione e per il coordinamento dei rapporti con la Regione.

     2. L'attività dell'unione regionale è disciplinata da uno statuto deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'assemblea dei rappresentanti delle camere associate.

     3. Il finanziamento dell'unione regionale è assicurato da un'aliquota delle entrate delle camere associate.

 

     Art. 8. Versamento all'Unioncamere italiana.

     1. Le camere prevedono nei loro bilanci il versamento di un'aliquota delle entrate in favore dell'Unioncamere italiana, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 

TITOLO II

ORGANI

 

     Art. 9. Organi.

     1. Sono organi delle camere:

     a) il consiglio;

     b) la giunta;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 10. Consiglio.

     1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

     a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;

     b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;

     c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.

     2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del credito, dell'industria, della pesca, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

     3. Con regolamento emanato dal Presidente della Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore, nonché degli orientamenti della Conferenza Stato - Regioni di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

     4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e pari almeno alla metà dei componenti il consiglio.

     5. Nei settori dell'industria, del commercio e della agricoltura è assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

     6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

     7. Il consiglio dura in carica cinque anni [3].

     8. Il consiglio è integrato dai rappresentanti delle province regionali di cui all'articolo 46 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

 

     Art. 11. Funzioni del consiglio.

     1. Il consiglio, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, svolge in particolare le seguenti funzioni:

     a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

     b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

     c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività;

     d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo.

 

     Art. 12. Costituzione del consiglio.

     1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

     2. Le designazioni da parte delle organizzazioni per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in proporzione alla loro rappresentatività in ambito provinciale.

     3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, I'artigianato e la pesca, emana norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 14.

     4. Il consiglio è nominato con decreto dal Presidente della Regione.

     5. I consigli possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro.

     6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:

     a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto;

     b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

     c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali.

 

     Art. 13. Requisiti per la nomina e cause ostative.

     1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani e dell'Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, e che esercitino la loro attività nello ambito della circoscrizione territoriale della camera.

     2. Non possono far parte del consiglio:

     a) i parlamentari nazionali regionali ed europei, gli assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti [4];

     b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

     c) i dipendenti della camera e dell'Assessorato regionale preposti alla vigilanza;

     d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;

     e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;

     f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

     3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dal Presidente della Regione.

     4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c) devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

 

     Art. 14. Giunta.

     1. La giunta è l'organo esecutivo della camera ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro sono eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.

     2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta [5].

     3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

     4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

     5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:

     a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;

     b) delibera sulla partecipazione della camera a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;

     c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;

     d) adotta la pianta organica del personale.

     6. La giunta adotta ogni altro atto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

     7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella riunione successiva.

 

     Art. 15. Riunioni e deliberazioni.

     1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo ed entro il mese di ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.

     2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

     3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

 

     Art. 16. Presidente.

     1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     2. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.

     3. Il presidente rappresenta la camera, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

     4. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e può essere rieletto una sola volta [6].

 

     Art. 17. Collegio dei revisori dei conti. [7]

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, designati rispettivamente dal Presidente della Regione, dall’Assessore regionale per le attività produttive e dall’Assessore regionale per l’economia. Il collegio elegge al proprio interno il presidente. I membri effettivi e quelli supplenti sono iscritti all’albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e devono risiedere nel territorio della regione.

     2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell’intero collegio.

     3. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

     4. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d’esercizio predisposto dalla Giunta.

     5. Con decreto dell’Assessore regionale per le attività produttive sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 4, nonché eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E SUL PERSONALE

 

     Art. 18. Finanziamento delle camere.

     1. Al finanziamento delle camere si provvede mediante:

     a) il diritto annuale come determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     b) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

     c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

     d) le entrate e i contributi derivanti da disposizioni di legge, da regolamenti dell'Unione europea e da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere;

     e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

     f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

     g) un contributo a titolo di concorso sulle spese connesse con l'espletamento dei compiti svolti per conto della Regione pari al due per cento delle somme trasferite [8].

     2. Le camere sono tenute a fornire all'amministrazione regionale, senza alcun onere per quest'ultima, i dati anagrafici e ogni altra informazione relativa agli iscritti negli albi e nei registri camerali.

 

     Art. 19. Personale delle camere.

     1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni in materia per il personale della Regione, in attesa dell'applicazione a tale personale delle disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale camerale continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia per il personale della Regione, con particolare riguardo a quelle di cui allo articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

     3. Il personale camerale assunto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere iscritto, ai fini della corresponsione del trattamento di quiescenza e di previdenza, all'I.N.P.D.A.P.. A tal fine ciascuna camera dovrà provvedere all'adozione dei conseguenziali provvedimenti amministrativi.

 

     Art. 20. Segretario generale.

     1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende al personale delle camere.

     2. Il segretario generale, su designazione della giunta, è nominato dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

     3. Con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, I'artigianato e la pesca emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità dei principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 e per la tenuta dell'elenco medesimo.

     4. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, I'artigianato e la pesca disciplinerà con proprio decreto la posizione giuridica ed economica, salvo quanto previsto dal comma 1, attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di responsabilità.

     1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, e le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

 

     Art. 22. Concessione di un contributo straordinario.

     1. Per il biennio 1995/1996 è disposta la concessione di un contributo una tantum in favore di ciascuna delle camere a parziale ristoro degli oneri imprevisti maturati a carico dei rispettivi bilanci per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza e previdenza al personale camerale cessato dal servizio nel biennio 1993-94.

     2. Alla determinazione del contributo spettante a ciascuna camera si provvede con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca con le seguenti modalità:

     a) 40 per cento in misura uguale per tutte;

     b) 60 per cento in proporzione agli iscritti nei rispettivi albi camerali.

 

     Art. 23. Fascicoli provinciali del Bollettino ufficiale delle società per azioni. [9]

 

     Art. 24. Copertura finanziaria.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzato per il biennio 1995-1996 un contributo una tantum di lire 6.000 milioni annui.

     2. All'onere di lire 6.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1996 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 25. Riordinamento di uffici.

     1. Con uno o più regolamenti emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per determinare, fatte salve le competenze statali, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali.

 

     Art. 26. Obblighi per le imprese. [10]

     1. Per ricevere i servizi e per accedere ai benefici della legislazione regionale erogati dalle camere, le imprese operanti in Sicilia, sotto qualsiasi forma costituite, hanno previamente l'obbligo, fra l'altro, di documentare l'iscrizione negli albi e nei registri delle camere e l'avvenuto pagamento dei tributi camerali.

 

     Art. 27. Disposizioni finali e transitorie.

     1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'articolo 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

     2. Gli organi delle camere in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino alla approvazione delle norme statutarie.

     3. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, il numero minimo dei componenti della giunta è sei.

 

     Art. 28. Rinvio alla normativa dello Stato.

     1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la normativa statale.

 

     Art. 29. Certificazione del bilancio d'esercizio.

     1. Le imprese che intendano beneficiare di provvidenze finanziarie e contributive di importo superiore a lire 1.000 milioni a qualsiasi titolo previste dalla legislazione regionale, sono tenute, a partire, dall'esercizio 1996, e per l'intera durata dell'aiuto, a presentare agli enti concedenti certificazione del bilancio d'esercizio redatta da società autorizzate ed iscritte all'albo previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, da società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da professionisti abilitati.

     2. Le imprese destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 possono computare l'80 per cento delle spese relative alle prime tre certificazioni prodotte tra le somme da ammettere a finanziamento.

 

     Art. 30. Assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale. [11]

     1. In previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale, agli effetti della applicazione degli articoli 23 e 24 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, le attività di distribuzione commerciale sono equiparate all'attività di produzione industriale purché gli esercizi commerciali abbiano un fatturato annuo pari almeno a lire 1.000 milioni ed almeno cinque dipendenti.

     2. Per distribuzione commerciale si intende l'acquisto all'ingrosso di beni di consumo, anche durevoli al fine della successiva vendita al dettaglio anche previa trasformazione o manipolazione dei beni stessi.

     3. Le aree destinate alle suddette attività non possono superare il 10 per cento della superficie complessiva di ciascuna area di sviluppo industriale.

     4. In sede di prima applicazione, gli originari assegnatari o i soggetti che da questi o da loro aventi causa abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, anche parziale, del lotto hanno diritto, su istanza, (inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana) alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto, a condizione che alla data del 23 aprile 1995, abbiano svolto già tali attività commerciali, anche ove sia intervenuto provvedimento di revoca. Questi saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa in favore del comune ove insiste l'area di sviluppo industriale pari agli oneri di urbanizzazione per insediamenti commerciali applicati nel comune ove insiste l'immobile [12].

 

     Art. 31. Quotazione nelle borse regionali.

     1. La Regione sostiene le società aventi sede legale in Sicilia, che intendono quotarsi presso gli istituendi mercati per la negoziazione di valori mobiliari non quotati in Borsa e non negoziati nel mercato ristretto.

 

     Art. 32. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27. [13]

 

     Art. 33. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 marzo 2010, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 marzo 2010, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2004, n. 6.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 giugno 2010, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2004, n. 6.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2004, n. 6.

[7] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2004, n. 6, dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 marzo 2010, n. 4, con la decorrenza ivi prevista all'art. 5.

[8] Lettera così modificata dall'art. 27 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[9] Articolo abrogato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[11] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2021, n. 33.

[12] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.

[13] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.