§ 1.6.92 - L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.
Provvedimenti in tema di autonomie locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:11/12/1991
Numero:48


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 1.6.92 - L.R. 11 dicembre 1991, n. 48.

Provvedimenti in tema di autonomie locali.

(G.U.R. n. 60 del 16 dicembre 1991).

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli:

     a) 4 e 5, facendo salvi le potestà riconosciute alle province regionali del capo I del titolo V della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, ed il procedimento di formazione dello statuto dal medesimo capo disciplinato e con le seguenti aggiunte e modifiche agli stessi articoli 4 e 5 [1]:

     01) Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone" [2];

     02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette [2];

     1) dopo il comma 2 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

     «Gli schemi degli statuti comunali e provinciali devono essere predisposti dalle giunte entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Prima della approvazione consiliare, è pubblicizzato, mediante apposito manifesto, l'accesso allo schema di statuto comunale predisposto per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro trenta giorni dall'avviso. Dette osservazioni e proposte sono, congiuntamente allo schema dello statuto, sottoposte all'esame del consiglio comunale» [3];

     2) dopo il comma 3 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

     «Nello statuto deve essere prevista la partecipazione popolare all'attività del comune attraverso l'esercizio del diritto di udienza» [3];

     3) Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente" [3];

     4) All'articolo 5, comma 1, le parole "della legge" sono sostituite dalle parole "dei principi fissati dalla legge" [2];

     b) 6, con le seguenti modifiche:

     - al comma 1, le parole "dei cittadini" sono sostituite con la parola "popolare";

     - al comma 2, dopo la parola "statuto" sono aggiunte le seguenti: "nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10";

     - al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Devono essere altresì previsti referendum consultivi e possono essere previsti altri tipi di referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini";

     - al comma 4, le parole "in coincidenza con altre operazioni di voto" sono sostituite dalle seguenti: "con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali" [4];

     bb) 7, con le modifiche apportate dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 e 8 [4];

     c) 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5;

     d) 19, comma 2, con riferimento alle province regionali per i servizi individuati nell'articolo 21 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9;

     e) 22; 23; 24; 25; 26; 27, commi 1, 2, e 3; 31, commi 1, 2, 3 e 7; 32; 33; 34, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 35; 36, commi 1, 2, 3 e 7; 37; con le seguenti aggiunte e modifiche:

     01. Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

     "2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale" [5].

     1) dopo il comma 3 dell'art. 24 sono aggiunti i seguenti:

     «L'individuazione degli enti obbligati alla statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.

     Restano salve le disposizioni delle leggi regionali 6 marzo 1986, n. 9, e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni»;

     2) il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito con il seguente:

     «Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinate funzioni e servizi di carattere obbligatorio. Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente. Il provvedimento è adottato uditi i consigli degli enti interessati, con pretermissione del parere, ove, previa diffida, non venga reso in ogni caso entro sessanta giorni dalla richiesta»;

     3) dopo il comma 3 dell'articolo 27 sono aggiunti i seguenti:

     «L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con decreto del Presidente della Regione o con atto formale del Presidente della Provincia regionale o del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

     Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso dev'essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ii quale vi provvede entro i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

     La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal sindaco e composto dai rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal Prefetto delle provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali»;

     3 bis) Alla fine del comma 1, dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente" [5].

     3 ter) All'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "I consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Possono essere previste, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e per le province, strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 1 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti nonché delle risorse economiche da attribuire alla presidenza dei consigli per le spese istituzionali connesse alla funzione [5];

     4) dopo il comma 3 dell'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:

     «Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, prevedendo altresì forme di consultazione di rappresentanti degli interessi diffusi.

     Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima o 24 ore prima nei casi di urgenza.

     I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni»;

     Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative [6];

     4 bis) Dopo il comma 7 dell'articolo 31, è inserito il seguente: "Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio" [5];

     5) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32, dopo la parola «variazioni», sono aggiunte le parole: «e storni di fondi»;

     6) le lettere l) ed m) del comma 2 dell'articolo 32 sono così modificate:

     «l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

     m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell'articolo 51 dell'ordinamento regionale degli enti locali moltiplicano per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Ove il consiglio comunale non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'ordine del giorno si applica la procedura prevista dall'articolo 54 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9»;

     7) alla lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 le parole «In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5», sono sostituite con le seguenti: «Nell'osservanza delle norme poste a tutela delle minoranze, la votazione avviene con voto limitato ad uno, risultando designati o eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti»;

     8) al comma 3 dell'articolo 32 le parole da «variazioni di bilancio» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «variazioni di bilancio e storni, le quali decadono se non sono ratificate dal consiglio entro sessanta giorni dall'adozione e non possono essere reiterate»;

     9) All'articolo 33 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     "1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, e, comunque, non superiore a sedici unità.

     2. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni regionali vigenti." [7];

     10) il comma 3 dell'articolo 33 è così modificato:

     «Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti parte dei rispettivi consigli in possesso dei requisiti di competenza determinati nello statuto medesimo nonché dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere» [7a];

     11) il comma 5 dell'articolo 34 è così modificato: «La prima convocazione è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza»;

     12) alla fine del comma 6 dell'articolo 34 sono aggiunte le parole «per voti»;

     13) al comma 8 dell'articolo 34 le parole: «le dimissioni» sono sostituite con le parole: «la cessazione dalla carica»;

     13 bis) Al comma 7, dell'articolo 36, come sostituito dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto con l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, sono soppresse le parole: "della spalla destra" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla" [5];

     14) alla fine del comma 6 dell'articolo 37 sono aggiunte le parole: «con voto palese»;

     f) 39, limitatamente alla lettera b), numero 1. Per la sospensione e lo scioglimento del consiglio si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 109-bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali;

     g) 40, commi 1 e 2, limitatamente alle ipotesi di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali;

     h) 51, fatte salve le disposizioni riguardanti le commissioni giudicatrici di concorso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12; 52, fatte salve le attribuzioni di cui alle disposizioni del D.Lv.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 123, e del D.Lv.C.P.S. 30 giugno 1947, n. 567;

     Prima del comma 1 dell'articolo 51 è inserito il seguente comma:

     "01) Ferme restando le disposizioni per gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

     Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è collocato in un ruolo ad esaurimento in attesa che si rendano liberi nell'organico dell'ente posti di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale" [8];

     i) 53; 54; 55; 56, comma 1, e 57; fatte salve le disposizioni regionali in tema di utilizzazione dei trasferimenti finanziari agli enti locali, di appalti di lavori e forniture e di modalità di conferimento di servizi e con le seguenti aggiunte e modifiche:

     01) Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 53 è sostituito dal seguente:

     "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile" [9].

     1) La rubrica dell'articolo 56 è sostituita dalla seguente:

     "Determinazioni a contrattare e relative procedure"; nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 56 le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa".

     Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le parole: «e della Regione»; e dopo le parole: «che ne sono alla base» sono aggiunte le parole: «in caso di deroga al pubblico incanto» [10];

     2) al comma 1 dell'articolo 57 le parole «due componenti», sono sostituite con le parole «un componente»;

     3) alla fine dell'articolo 57 è aggiunto il seguente comma:

     «Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si rinvia alle disposizioni statali afferenti»;

     l) 58;

     m) 59, commi 1, 2, 3 e 5, con eccezione del terzo periodo del terzo comma; 60, comma 1, con l'aggiunta alla fine del primo comma del seguente periodo: «In caso di mancato adempimento entro i suddetti termini provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per gli enti locali».

     I termini ivi previsti per l'adozione dello statuto e per la revisione dei consorzi e delle associazioni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali è istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ed una copia di ciascuno statuto è trasmessa, a cura dell'Assessorato, al Ministero dell'interno.

     I consigli di quartiere, costituiti secondo le disposizioni della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, compatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, s'intendono prorogati fino alla prima scadenza dei consigli comunali successivi all'entrata in vigore dello statuto comunale.

     I consigli di quartiere, che risultino incompatibili, cessano alla prima scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 184 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     [1. Gli articoli 56 e 146 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche, sono sostituiti dal seguente:

     (Omissis)] [11].

 

     Art. 4.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i termini per la costituzione delle province regionali di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, sono riaperti per due anni [12].

 

     Art. 5.

     1. Il piano di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, è adottato dalla provincia regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Al piano è allegato un programma pluriennale di attuazione, nel quale è indicato l'ordine di priorità delle opere da realizzare. Tale ordine è vincolante anche ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

     3. Durante la formazione del piano devono essere sentiti gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessati.

     4. Il piano è approvato dall'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

     5. Il piano è sottoposto a revisione dopo cinque anni.

     6. Varianti al piano sono ammesse con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti.

     7. Decorso il termine di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

 

     Art. 6.

     1. E' abrogata la legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84, e successive modificazioni, con eccezione degli articoli che disciplinano o che richiamano le procedure elettorali.

     2. Sono abrogate, altresì, tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 7.

     1. La normativa per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia regionale e quella per l'elezione dei consigli comunali e provinciale sarà esaminata dall'Assemblea regionale siciliana, su iniziativa del Governo regionale, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

 

     Art. 8.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[2] Punto aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[2] Punto aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[3] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[3] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[3] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[2] Punto aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[4] L'originaria lettera b) è stata sostituita dalle attuali lettere b) e bb) per effetto dell'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[4] L'originaria lettera b) è stata sostituita dalle attuali lettere b) e bb) per effetto dell'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[5] Punto aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[5] Punto aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[5] Punto aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[6] Punto così modificato dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[5] Punto aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[7] Punto così sostituito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30. Vedi anche l'art. 1 della L.R. 3 aprile 2019, n. 3.

[7a] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 3 aprile 2019, n. 3.

[5] Punto aggiunto dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[8] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30. Per un'ulteriore modifica, vedi l'art. 17 della L.R. 5 aprile 2011, n. 5.

[9] Punto aggiunto dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[10] Punto così modificato dall'art. 13 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30.

[11] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[12] I termini di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 1996 dall'art. 13 della L.R. 25 marzo 1996, n. 7.