§ 4.2.101 - L.R. 29 aprile 1985, n. 21.
Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:29/04/1985
Numero:21


Sommario
Art. 7.  (Spese tecniche).
Art. 16.  (Tutela dell'ambiente).
Art. 27.  [14]
Art. 30.  (Piano regolatore dei porti).


§ 4.2.101 - L.R. 29 aprile 1985, n. 21.

Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia.

(G.U.R. 2 maggio 1985, n. 18).

 

     Artt. 1. – 6. [1]

 

Art. 7. (Spese tecniche). [2]

     Per le competenze professionali di progettazione, direzione lavori, assistenza, prestazioni geologiche e geotecniche, atti tecnici di espropriazione, prestazioni dell'ingegnere capo, collaudo e spese tecniche in generale, è previsto nei progetti l'importo finanziario necessario comprensivo degli oneri fiscali a carico dell'ente committente. La valutazione presuntiva delle spese tecniche è sottoposta contestualmente all'esame del progetto all'organo preposto ad esprimere parere tecnico sui progetti.

     Per la valutazione degli onorari si applicano le tariffe in vigore proprie di ciascuna professione [3].

     Sino all'approvazione di appositi disciplinari-tipo da effettuarsi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, valgono per le modalità di pagamento delle spese relative agli incarichi professionali le norme di cui all'art. 8 del D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608 e successive modificazioni, che approva il disciplinare-tipo per progettazione e direzione dei lavori dello Stato.

     Gli onorari per le funzioni di ingegnere capo dei lavori vengono corrisposti in misura pari al dieci per cento dell'aliquota della tabella A della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modifiche ed integrazioni [4].

     Agli onorari degli ingegneri capo si aggiunge il rimborso spese nella misura di cui al citato D.M. 15 dicembre 1955, n. 22608.

     Gli onorari di collaudo sono corrisposti in base alla tariffa professionale.

     Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall’Amministrazione regionale a commissioni o a più professionisti, ai fini dell’applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell’atto di nomina [5].

     Le parcelle professionali, ivi comprese quelle dell'ingegnere capo, sono soggette al visto del competente ordine professionale. Per le attività professionali svolte da pubblici funzionari, il visto dell'ordine professionale può essere sostituito dal parere dell'Ispettorato regionale tecnico.

     Le norme del presente articolo si applicano anche alle spese di progettazione, direzione dei lavori e collaudo relative alle opere destinate a servizio degli enti di culto e formazione religiosa ed enti morali di assistenza e beneficenza.

 

     Artt. 8. – 15. [6]

 

     Art. 16. (Tutela dell'ambiente).

     [L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente svolge il coordinamento e la verifica di coerenza di cui all'art. 4, lett. c), della L. 10 maggio 1976, n. 319 mediante i programmi previsti dall'ultimo comma dell'art. 14 della stessa L. 10 maggio 1976, n. 319, approvati dall'Assessorato stesso, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente] [7].

     [Il programma di attuazione della rete fognaria di cui all'art. 14 della L. 10 maggio 1976, n. 319 è adottato con delibera consiliare, comprende l'intero ambito del territorio comunale o consortile e indica il tipo e lo stato delle pubbliche fognature del centro e delle frazioni, il numero degli abitanti distinti tra centro e frazioni, i tratti di fognatura e collettori di adduzione all'impianto di depurazione che si intendono realizzare e quelli realizzati, le caratteristiche del corpo ricettore, il sistema epurativo da adottare per la tutela del corpo ricettore, gli impianti di depurazione esistenti e quelli che si intendono realizzare, il fabbisogno finanziario] [8].

     I pareri tecnici sui progetti di fognature e impianti di depurazione sono espressi dagli organi di cui all'art. 12, nel rispetto dei programmi di attuazione della rete fognaria di cui al precedente comma. A tal fine i progetti dovranno riportare l'attestato di conformità al programma di attuazione della rete fognaria approvato, di cui al secondo comma, a firma del legale rappresentante dell'ente e del progettista.

     [Il parere tecnico espresso con le modalità di cui al comma precedente sostituisce qualsiasi ulteriore parere o verifica in materia di tutela dell'ambiente] [9].

     [Resta salva la competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente sui progetti di opere relative ad attività e lavorazioni comprese nel decreto assessoriale previsto dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 181, con esclusione degli impianti di depurazione a servizio degli abitati civili della Regione, per i quali non occorre preventivo nulla osta] [10].

     [Quando i progetti prevedono nuovi scarichi di fognature in corsi d'acqua, nel mare, nel suolo e nel sottosuolo, non previsti nel piano regionale di risanamento delle acque o nei programmi di fognatura di cui al precedente secondo comma, è richiesta l'autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente] [11].

     (Omissis) [12].

 

     Artt. 17. – 26. [13]

 

     Art. 27. [14]

 

     Artt. 28. – 29. [15]

 

     Art. 30. (Piano regolatore dei porti).

     E' abrogato l'art. 9 della L.R. 11 aprile 1981, n. 65.

     I piani regolatori dei porti regionali sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica e il sindaco del comune interessato.

     La redazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda e terza classe, compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può delegare il comune interessato, su richiesta del consiglio comunale.

     La redazione dei piani regolatori dei porti di quarta classe è di competenza dei comuni.

     [L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e i comuni, per l'espletamento dei compiti di cui al secondo e terzo comma si avvalgono della prestazione professionale di tecnici specializzati o dell'ufficio del genio civile per le opere marittime] [16].

     [Sui progetti di piano regolatore dei porti sono obbligatori i pareri consultivi dei seguenti enti ed organismi:

     - ufficio del genio civile per le opere marittime;

     - capitaneria di porto;

     - comando marittimo autonomo della Sicilia;

     - comando zona fari;

     - comando vigili del fuoco;

     - compartimento delle Ferrovie dello Stato;

     - dogana] [17].

     [I singoli pareri di cui al precedente comma si intendono favorevolmente resi, trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla richiesta] [18].

     [Le opere marittime, nei porti sprovvisti di piano regolatore, vengono eseguite dall'Amministrazione regionale, sentito il comune interessato] [19].

 

     Artt. 31. – 55. [20]


[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[3] Gli originari secondo e terzo comma sono stati così sostituiti con art. 60 L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

[4] Comma così sostituito con art. 60 L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

[5] Comma così sostituito dall’art. 120 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[6] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[7] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[8] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[9] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[10] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[11] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[12] Comma abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[13] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[14] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, come sostituito dall’art. 30 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

[15] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[16] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[17] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[18] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[19] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[20] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.