§ 4.2.121 - L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.
Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonchè modifiche ed integrazioni della legislazione del settore.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:12/01/1993
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Composizione e provvista del personale.
Art. 3.  Nomina.
Art. 4.  Disposizioni di natura cautelare.
Art. 5.  Durata in carica e sostituzioni.
Art. 6.  Trattamento economico.
Art. 7.  Divieto di conferimento di incarichi e incompatibilità.
Art. 8.  Procedure di affidamento.
Art. 9.  Competenza degli enti committenti.
Art. 10.  Atti iniziali del procedimento.
Art. 11.  Svolgimento procedimentale.
Art. 12.  Modalità di funzionamento delle sezioni.
Art. 13.  Funzioni del presidente di sezione.
Art. 14.  Conferenza dei presidenti.
Artt. 15. - 17. 
Artt. 20. - 26. 
Art. 60. 


§ 4.2.121 - L.R. 12 gennaio 1993, n. 10. [1]

Nuove norme in materia di lavori pubblici e di forniture di beni e servizi, nonchè modifiche ed integrazioni della legislazione del settore.

(G.U.R. n. 3 del 16 gennaio 1993).

 

CAPO I

UFFICIO REGIONALE PER I PUBBLICI APPALTI

 

Art. 1. Istituzione.

     E' istituito l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

     2. L'Ufficio si articola in sezioni provinciali, aventi sede nei capoluoghi delle province regionali.

     3. L'Ufficio, costituito con decreto dal Presidente della Regione, fa parte degli Uffici della Presidenza. Esso, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, opera con piena autonomia funzionale [2].

 

     Art. 2. Composizione e provvista del personale.

     1. Ciascuna sezione è composta da cinque membri, dei quali uno con funzioni di presidente cui spetta dirigere la sezione e coordinare l'attività dei suoi componenti.

     2. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico- amministrativa, al quale è preposto un funzionario regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

     3. All'assegnazione del personale necessario per la segreteria tecnico-amministrativa di ciascuna sezione si provvede con personale regionale, mediante decreto del Presidente della Regione.

 

     Art. 3. Nomina.

     1. I Presidenti e gli altri componenti di ciascuna sezione sono nominati tra gli iscritti in un apposito albo istituito presso la Presidenza della Regione.

     2. All'albo sono iscritti a domanda i funzionari della Regione siciliana, in attività di servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente, che abbiano maturato presso la pubblica amministrazione, nella qualifica dirigenziale, un'anzianità effettiva di servizio non inferiore a dieci anni.

     3. Sono altresì iscritti a domanda, purchè in quiescenza:

     a) i professori universitari di materie giuridiche;

     b) i magistrati e gli avvocati dello Stato.

     4. L'albo si rinnova ogni due anni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     5. Il Presidente di ciascuna sezione è nominato dalla Giunta regionale mediante scelta non comparativa tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, che siano in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza devono essere altresì in possesso almeno della qualifica di dirigente superiore. Alla scelta dei Presidenti si procede prima della individuazione degli altri componenti.

     6. Gli altri membri di ciascuna sezione sono scelti mediante sorteggio tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, con modalità tali da assicurare la presenza di due membri con professionalità amministrativa e di due membri con professionalità tecnica.

     7. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo di cui al comma 1 e sono regolate le condizioni e le procedure per l'iscrizione allo stesso e per l'effettuazione dei sorteggi di cui al comma 6.

 

     Art. 4. Disposizioni di natura cautelare.

     1. Non possono far parte dell'Ufficio cololo che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     2. La domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 2 dell'art. 3 deve essere corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale gli interessati attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

     3. Trovano altresì applicazione gli articoli 91 e 92 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Durata in carica e sostituzioni.

     1. I componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ed i funzionari preposti alle segreterie delle sezioni durano in carica tre anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

     2. Dopo tre assenze continuative il componente dello Ufficio regionale per i pubblici appalti è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione ai sensi dello art. 3.

     3. Nella prima applicazione della presente legge i presidenti e uno dei membri di ciascuna sezione durano in carica per quattro anni. Il membro che allo scadere del primo triennio permane nella carica è individuato mediante sorteggio pubblico. Le modalità del sorteggio sono quelle previste dall'articolo 3.

     4. Con le modalità di cui all'art. 3 si provvede alla nomina dei componenti e dei presidenti che via devono sostituire quelli cessanti.

     5. Alla nomina dei nuovi presidenti, dei componenti delle sezioni e dei funzionari preposti alle segreterie si provvede almeno sei mesi prima della data in cui cessano i precedenti. Le nuove nomine decorrono dal giorno successivo a quello della cessazione dei precedenti membri.

     6. Sono nulli gli atti posti in essere dalle sezioni di cui il Presidente o alcuno dei componenti è cessato dalla carica senza che il successore sia stato nominato.

     7. I componenti dell'Ufficio possono cessare anticipatamente dalla carica solo in caso di morte, dimissioni o impedimento discendente da fatti da cui consegua l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici. In tale ipotesi la Giunta regionale provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'art. 3.

     8. I componenti subentranti cessano dalla carica alla scadenza prevista per i componenti sostituiti.

     9. Nel quinquennio successivo a ciascuna scadenza i membri uscenti non possono essere chiamati a comporre l'Ufficio.

 

     Art. 6. Trattamento economico.

     1. I componenti in attività di servizio, i funzionari preposti alle segreterie e il personale delle medesime conservano, a carico dell'Amministrazione di appartenenza, l'ordinario trattamento retributivo.

     2. I presidenti e gli altri membri, nonchè i funzionari preposti alle segreterie, hanno diritto ad apposite indennità determinate con decreto del Presidente della Regione, su delibera della Giunta regionale. Tali indennità sono determinate in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con dieci scatti per i Presidenti delle sezioni ed in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il Direttore regionale con cinque scatti per gli altri componenti e per i funzionari preposti alle segreterie.

 

     Art. 7. Divieto di conferimento di incarichi e incompatibilità.

     1. Ai componenti delle sezioni ed ai funzionari preposti alle segreterie non possono essere conferiti incarichi di progettista, ingegnere capo, direttore dei lavori, collaudatore, collaudatore statico, componente o segretario di commissioni di collaudo ed arbitro relativamente ad opere il cui committente o concessionario sia uno degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21. Il divieto vige anche nei tre anni successivi alla cessazione della carica e dell'assegnazione all'Ufficio.

     2. I componenti delle sezioni ed i funzionari preposti alle segreterie che, all'atto della nomina o della preposizione, siano titolari di alcuno degli incarichi elencati al comma 1, sono tenuti, a pena di decadenza, a dimettersi o a recederne entro quindici giorni dalla assunzione della carica.

 

     Art. 8. Procedure di affidamento.

     1. Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare di bando di gara, gli enti indicati nell'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si avvalgono dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

     2. Ciascuna sezione dell'Ufficio è competente per le procedure di affidamento riguardanti opere da eseguirsi nel territorio della provincia; per gli appalti che debbano eseguirsi nel territorio di più province, la sezione competente viene determinata, secondo il criterio della prevalenza dell'importo dei lavori, dalla Conferenza dei presidenti di cui all'art. 14.

 

     Art. 9. Competenza degli enti committenti.

     1. Quando gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, devono avvalersi dell'opera dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti, spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e le parti essenziali del suo contenuto, nonchè il procedimento da adottare per la scelta del contraente.

     2. La relativa delibera dell'ente appaltante, unitamente agli atti progettuali ed alla comunicazione di preinformazione, ove effettuata, deve essere trasmessa alla sezione con richiesta di procedere agli atti di sua competenza.

 

     Art. 10. Atti iniziali del procedimento.

     1. La sezione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti di cui all'art. 9, predispone il bando di gara indicandovi il procedimento e determinando il criterio di aggiudicazione.

     2. Quando la competenza a procedere sia devoluta all'Ufficio regionale per i pubblici appalti, il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.

 

     Art. 11. Svolgimento procedimentale.

     1. La sezione provvede a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire all'affidamento dei lavori, fino all'aggiudicazione o, nel caso di appalto concorso, alle determinazioni della commissione giudicatrice.

     2. I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso vengono trasmessi, subito dopo la conclusione del procedimento, all'ente appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mano.

     3. Essi si intendono approvati se, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento, l'organo esecutivo dell'ente non provveda negativamente con delibera motivata.

     4. L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli aspiranti allo appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero alterazione manifesta del risultato della gara.

     5. Nel caso di approvazione tacita, ai sensi del comma 3 del presente articolo, l'organo esecutivo dell'ente è tenuto a prenderne formalmente atto entro i successivi dieci giorni. I provvedimenti di presa d'atto, di approvazione o di diniego di approvazione devono essere inoltrati, entro dieci giorni dall'adozione, all'organo di controllo o di vigilanza per quanto di loro competenza.

     6. Gli atti successivi all'aggiudicazione od alle determinazioni della commissione giudicatrice, ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previsti dalla legge, vengono posti in essere dall'ente appaltante.

 

     Art. 12. Modalità di funzionamento delle sezioni.

     1. Il Presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti assegna ciascun procedimento a se stesso o ad altro componente, ai fini dell'esame e dell'attività preparatoria e per riferire alla sezione, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.

     2. La sezione viene convocata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da comunicarsi ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

     3. La sezione funziona con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.

     4. Alle sedute assiste, con compiti di segretario, il funzionario che dirige la segreteria della sezione o, in caso di assenza o di impedimento, il funzionario che lo segue nell'ordine del ruolo fra quelli in servizio.

     5. I provvedimenti sono sottoscritti da tutti i presenti e dal segretario.

 

     Art. 13. Funzioni del presidente di sezione.

     1. Presidente delle gare che si svolgono presso l'Ufficio regionale per i pubblici appalti è il Presidente della sezione o altro componente da lui designato, secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.

     2. Nel caso di appalto-concorso e nei procedimenti di concessione di costruzione e gestione per i quali il criterio di scelta richieda l'acquisizione del parere di un organo collegiale, la Presidenza della commissione spetta, in deroga a qualsiasi diversa previsione di legge, al Presidente della sezione o ad altro componente da lui designato.

     3. In nessun caso potrà esservi coincidenza fra il presidente di gara e il presidente di commissione chiamata ad esprimere parere sulle offerte.

     4. Al Presidente della sezione compete altresì, nei casi indicati nel comma 2, la nomina degli altri componenti della commissione, da effettuare nel rispetto della composizione e del procedimento previsti dalla legge. Il segretario della commissione è nominato fra i componenti dell'Ufficio di segreteria.

     5. In deroga a qualsiasi altra disposizione di legge nessun compenso può essere attribuito ai componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti per l'attività svolta quali presidenti di gara o componenti di commissioni chiamate a giudicare o ad esprimere parere sulle offerte.

 

     Art. 14. Conferenza dei presidenti.

     1. L'uniformità di indirizzo ed il coordinamento operativo delle sezioni sono assicurati dalla Conferenza dei presidenti, convocata dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso di almeno quarantotto ore.

     2. Compongono la Conferenza il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per i lavori pubblici, il Direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici, l'Ispettore regionale tecnico ed i Presidenti delle sezioni dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti.

     3. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o, in sua assenza, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. Se anch'egli sia assente la presidenza è assunta dal Direttore dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     4. La validità delle adunanze richiede la presenza della maggioranza dei componenti, e le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario preposto alla segreteria della sezione di Palermo o da altro funzionario della medesima da lui delegato.

     6. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

     7. Le deliberazioni della Conferenza, quando riguardino atti di indirizzo o istruzioni amministrative di carattere generale, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

Capo II

Norme sulla trasparenza in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture

 

          Artt. 15. - 17. [3]

 

Capo III

Norme sulla programmazione delle opere pubbliche

 

     Artt. 18. - 19. [4]

 

Capo IV

Norme sulla progettazione delle opere pubbliche

 

          Artt. 20. - 26. [5]

 

Capo V

Norme sulla valutazione dei progetti di opere pubbliche

 

     Artt. 27. – 34. [6]

 

Capo VI

Norme sull'affidamento dei lavori pubblici

 

     Artt. 35. – 50. [7]

 

Capo VII

Norme in materia di pubblicità

 

     Artt. 51. – 53. [8]

 

Capo VIII

Norme sull'esecuzione dei lavori pubblici

 

     Artt. 54. – 59. [9]

 

     Art. 60. [10]

 

     Artt. 61. – 62. [11]

Capo IX

Norme per la sicurezza dei lavoratori

 

     Artt. 63. – 64. [12]

 

Capo X

Disciplina degli appalti di forniture di beni e servizi

 

     Artt. 65. – 70. [13]

 

Capo XI

Norme finali e transitorie

 

     Artt. 71. – 82. [14]


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, ora ripristinato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[3] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[4] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[5] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[6] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[7] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[8] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[9] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7, nella versione precedente le modifiche apportate dall’art. 30 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

[11] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[12] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[13] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[14] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.