§ 4.2.131 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.
Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:08/01/1996
Numero:4


Sommario
Art. 15.  Modalità per la concessione dei servizi socio-assistenziali.
Art. 22 bis. 
Art. 23.  Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica.
Art. 24.  Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.
Art. 25.  Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.
Art. 26.  Disposizioni in materia di alloggi realizzati da cooperative.
Art. 27.  Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37.
Art. 28.  Liquidazione dei certificati di pagamento.
Art. 29.  Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44.
Art. 30.  Modifiche agli articoli 9 e 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67.
Art. 31.  Semplificazione delle procedure per la realizzazione di talune opere pubbliche nei litorali marini.
Art. 32.  Interpretazione dell'articolo 11, comma terzo della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.
Art. 33.  Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9.
Art. 34.  Proroga dei termini di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4.
Art. 35.  Interventi per gli impianti destinati a gare di canottaggio.
Art. 36.  Interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa.
Art. 37.  Interventi per la manutenzione degli immobili appartenenti al patrimonio storico della Sicilia.
Art. 38.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 4.2.131 - L.R. 8 gennaio 1996, n. 4.

Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici.

(G.U.R. 9 gennaio 1996, n. 2).

 

Titolo I

Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici.

Modificazioni alla vigente legislazione.

 

     Artt. 1. – 14. [1]

 

Art. 15. Modalità per la concessione dei servizi socio-assistenziali. [2]

     1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 è abrogato.

     2. Per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i comuni provvedono previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, mediante ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu in favore di istituzioni socio-assistenziali iscritte ai relativi albi regionali previsti dall'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 o autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge.

     3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune potrà preferire l'istituzione socio-assistenziale avente sede legale in ambito comunale ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale. In caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale limitatamente al servizio di assistenza domiciliare, l'affidamento sarà effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata sull'aspetto progettuale e su quello economico.

     4. Nell'ipotesi che, per l'espletamento dei servizi socio- assistenziali, le strutture vengano messe a disposizione direttamente dal Comune, potrà prescindersi dall'obbligo dell'iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Sarà sufficiente, in questi casi, la dimostrazione del rispetto dei soli «standards» organizzativi di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

     5. Limitatamente ai servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti portatori di disagio psichico, con priorità ai dimessi degli ex ospedali psichiatrici, i comuni, in carenza di istituzioni socio-assistenziali con il previsto requisito di iscrizione all'albo sono autorizzati a stipulare convenzioni, di durata semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data di costituzione.

     6. Nelle fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l'Assessorato degli enti locali non proceda all'iscrizione, i comuni sono autorizzati alla stipula di nuova convenzione, con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al precedente comma 5.

     7. Qualora debba essere affidato un servizio non previsto dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 per il quale non via sia sezione o tipologia dell'albo regionale, si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.

     8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle province regionali ove gestiscano servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, nonché alle unità sanitarie locali per i servizi a carattere socio-sanitario per le tipologie di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

 

     Artt. 16. – 22. [3]

 

     Art. 22 bis. [4]

     1. Le norme del presente titolo si applicano nel territorio della Regione siciliana per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 qualunque sia la fonte dei finanziamenti.

 

Titolo II

Disposizioni varie

 

     Art. 23. Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica. [5]

     1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è prorogato al 31 dicembre 1996.

     2. I soggetti attuatori dei programmi di edilizia convenzionata- agevolata, che non pervengano alla fase di inizio dei lavori entro il termine di cui al precedente comma per motivi non imputabili agli stessi, sono utilmente reinseriti a domanda, per la realizzazione dei medesimi interventi, nei successivi programmi di edilizia convenzionata agevolata che saranno predisposti sulla base di nuove attribuzioni finanziarie.

     3. Il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inizio dei lavori degli interventi di edilizia convenzionata, è prorogato al 30 giugno 1997».

 

     Art. 24. Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge-regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prorogato con il comma 1 dello articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è prorogato al 30 settembre 1996.

 

     Art. 25. Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.

     1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994 n. 43, relativo all'utilizzazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di alloggi realizzati da cooperative.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere l'assenso di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, relativo alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa fruenti di contributi regionali ad integrazione di quelli concessi dallo Stato.

     2. L'importo dei maggiori benefici concessi con i contributi integrativi regionali rispetto a quelli spettanti alle cooperative a proprietà divisa è rimborsato alla Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, o, su richiesta degli aventi diritto, con le modalità e nella misura stabilite dal Ministero dei lavori pubblici

- CER - per il rimborso dei maggiori benefici concessi dallo Stato.

 

     Art. 27. Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37. [6]

 

     Art. 28. Liquidazione dei certificati di pagamento.

     1. Nelle more della concessione della proroga di cui all'articolo 1, della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, il Presidente della Regione dispone la liquidazione dei certificati di pagamento già emessi fino alla concorrenza dell'importo afferente alla convenzione [7].

 

     Art. 29. Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44.

     1. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, è estesa all'anno 1996.

 

     Art. 30. Modifiche agli articoli 9 e 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67.

     1. [8].

     2. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 è corrisposto altresì sino al 50 per cento dell'ammontare del danno subito, ai proprietari di beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili dall'alluvione.

 

     Art. 31. Semplificazione delle procedure per la realizzazione di talune opere pubbliche nei litorali marini.

     1. Per l'esecuzione di opere pubbliche relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento per acque bianche e nere, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue comunali, condotte per il trasporto di gas naturale, non sussiste l'obbligo dell'arretramento dalla battigia previsto dallo articolo 15, comma primo, lettera a) e lettera d), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

     2. Qualora le opere di cui al comma 1 non risultino previste dagli strumenti urbanistici, ai fini dell'approvazione della necessaria variante urbanistica, il parere della competente Capitaneria di Porto va rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 32. Interpretazione dell'articolo 11, comma terzo della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26.

     1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, relativo alla sospensione dell'esame delle istanze di concessione o autorizzazione in sanatoria, è da riferirsi esclusivamente alle opere dei comuni da trasferire e/o da consolidare finanziate nell'esercizio 1986 con i fondi del capitolo 70315 del bilancio della Regione.

 

     Art. 33. Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. [9]

 

     Art. 34. Proroga dei termini di cui al comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4.

     1. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4, sono ulteriormente prorogati di un anno.

 

     Art. 35. Interventi per gli impianti destinati a gare di canottaggio.

     1. Per la realizzazione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti ubicati in territorio di Naro (AG), finalizzati allo svolgimento delle gare di canottaggio, si adottano le procedure di cui alla legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.

 

     Art. 36. Interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. [10]

 

     Art. 37. Interventi per la manutenzione degli immobili appartenenti al patrimonio storico della Sicilia.

     1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368 si applicano, con esclusione delle norme finanziarie, al restauro ed alla manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico della Sicilia.

 

     Art. 38.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[2] Articolo così modificato e integrato all'art. 21 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[3] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[4] Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[5] Articolo così integrato dall'art. 23 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[6] Integra l'art. 6 della L.R. 21 aprile 1995, n. 37.

[7] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

[8] Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 27 settembre 1995, n. 67.

[9] Modifica l'art. 5 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 9.

[10] Modifica l'art. 1 della L.R. 15 maggio 1991, n. 26.