§ 4.3.96 - L.R. 25 marzo 1986, n. 15.
Provvedimenti per l'edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:25/03/1986
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad istituire un fondo di rotazione a gestione separata di lire [...]
Art. 2.      La concessione del mutuo è finalizzata alla costruzione o all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economica, con superficie utile netta non superiore a mq. 130
Art. 3.      Il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento [...]
Art. 4.      1. I mutui sono concessi alle seguenti condizioni
Art. 5.      Sulle somme giacenti presso gli istituti tesorieri, questi corrispondono all'Amministrazione regionale gli interessi di cui all'art. 2, punto 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45
Art. 6.      Al fine di porre l'Assessorato regionale dei lavori pubblici nelle condizioni di verificare l'andamento e la consistenza del fondo di cui all'art. 1, ciascun istituto trasmette a chiusura di [...]
Art. 7.      I richiedenti ammessi ai benefici della presente legge decadono dal diritto qualora, entro sei mesi
Art. 8.      L'accesso ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al possesso dei seguenti requisiti
Art. 9.      Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando che, emanato dall'Assessore regionale per i lavori [...]
Art. 10.      Le graduatorie previste dal precedente articolo sono formulate sulla base del minor rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare dei richiedenti ed i componenti dello stesso nucleo
Art. 11.      L'immobile acquistato o costruito con i benefici della presente legge è intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi, in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi [...]
Art. 12.      Preventivamente all'assegnazione delle somme agli istituti tesorieri, l'Assessore regionale per i lavori pubblici acquisisce la disponibilità degli istituti stessi a gestire il fondo secondo le [...]
Art. 13.      Il fondo di cui all'art. 1 gode delle agevolazioni previste dall'art. 6 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in quanto applicabile
Art. 14.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare un programma triennale per la costruzione di alloggi da destinare in locazione con facoltà di riscatto ai lavoratori [...]
Art. 15.      I comuni, entro 90 giorni dalla comunicazione del programma di cui al precedente articolo, sono tenuti alla individuazione delle aree ove allocare gli interventi costruttivi
Art. 16.      L'Assessore regionale per i lavori pubblici affida agli Istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti la realizzazione del programma
Art. 17.      Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge tutti i lavoratori che abbiano versato i contributi previsti dalla lett. b dell'art. 10 della [...]
Art. 18.      L'assegnazione degli alloggi avviene mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie quinquennali per ambiti comunali o [...]
Art. 19.      Le graduatorie sono formate sulla base delle attribuzioni dei seguenti punteggi
Art. 20.      Il canone di locazione è determinato in misura pari all'80 per cento dell'equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 alla data di assegnazione dell'alloggio
Art. 21.      In caso di mancato pagamento del canone di locazione o delle quote condominiali per un periodo di mesi tre, gli enti gestori sono tenuti a diffidare gli assegnatari morosi al pagamento delle [...]
Art. 22.      Hanno diritto a subentrare nella domanda o nell'assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, il coniuge o uno dei componenti il nucleo familiare convivente
Art. 23.      L'art. 17 delle legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è sostituito dal seguente
Art. 24.      Il terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è sostituito dal seguente
Art. 25.      L'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è sostituito dal seguente
Art. 26.      Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo [...]
Art. 27.      I mutui agevolati di cui ai precedenti articolo sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457
Art. 28.      Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni relative all'edilizia convenzionata-agevolata previste [...]
Art. 29.      L'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è sostituito dal seguente
Art. 30.      (Omissis)
Art. 31.      L'art. 20 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, come modificato dall'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, si applica anche agli alloggi in qualsiasi modo ceduti con patto [...]
Art. 32.      Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, sono soppresse le parole «che abbiano carattere imprevisto e»
Art. 33.      La facoltà di scelta di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, per i beneficiari di cui all'art. 1 della legge medesima, per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 28 [...]
Art. 34.      Allo scopo di garantire il rientro nel proprio quartiere ai nuclei familiari originari assegnatari degli alloggi popolari degli edifici di Corso Pisani, località Porrazzi, di Palermo, sgomberati [...]
Art. 35.      La quota degli oneri relativi al costo di costruzione dovuta ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è ridotta al [...]
Art. 36.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente ai comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1985 - gennaio 1986 e da calamità naturali le roulottes di proprietà [...]
Art. 37.      L'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 è sostituito con il seguente
Art. 38.      L'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 è sostituito con il seguente
Art. 39.      Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 è sostituito con il seguente
Art. 40.      Alle cooperative edilizie destinatarie di finanziamenti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 o della legge 5 agosto 1978, n. 457, assegnatarie di immobili e/o aree contenute [...]
Art. 41.      Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000 milioni, così ripartita
Art. 42.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana


§ 4.3.96 - L.R. 25 marzo 1986, n. 15.

Provvedimenti per l'edilizia abitativa e modifiche alla legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40.

(G.U.R. n. 14 del 29 marzo 1986).

 

Titolo I

Norme per il conseguimento della proprietà della prima casa

 

Art. 1.

     Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad istituire un fondo di rotazione a gestione separata di lire 600.000 milioni per la concessione di mutui individuali.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ripartisce in parti uguali il predetto fondo agli istituti tesorieri della Regione i quali attraverso le proprie sezioni di credito fondiario provvedono, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie, agli adempimenti relativi alla concessione ed erogazione dei mutui, alla riscossione delle rate ed al recupero coattivo di quanto dovuto dai mutuatari inadempienti.

     Il fondo di cui al primo comma è impiegato:

     a) quanto al 50 per cento, per mutui da concedersi nei comuni capoluoghi di provincia;

     b) quanto al 20 per cento, per mutui da concedersi nei comuni non capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 25 mila abitanti;

     c) quanto al 30 per cento, per mutui da concedersi nei restanti comuni.

     Determinata la distribuzione del fondo per le tre suddette fasce, l'Assessore regionale per i lavori pubblici programma l'assegnazione delle somme su base provinciale, tenendo conto:

     - per la fascia a, del numero degli abitanti del comune capoluogo in rapporto alla popolazione complessiva degli abitanti dei comuni capoluoghi;

     - per la fascia b, del numero degli abitanti dei comuni non capoluoghi di provincia con popolazione superiore a 25 mila abitanti, in rapporto al numero complessivo di abitanti dei comuni siciliani con popolazione superiore a 25 mila abitanti;

     - per la fascia c, del numero degli abitanti dei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, in rapporto al numero complessivo degli abitanti dei comuni isolani con popolazione inferiore a 25 mila abitanti.

 

     Art. 2.

     La concessione del mutuo è finalizzata alla costruzione o all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche dell'edilizia economica, con superficie utile netta non superiore a mq. 130.

     Il limite di superficie di cui al precedente comma è aumentato del 30 per cento nel caso di acquisto dell'alloggio locato al richiedente o se trattasi di alloggio realizzato anteriormente al 1970; lo stesso limite è aumentato del 50 per cento per gli alloggi realizzati anteriormente al 1950.

     La costruzione della prima abitazione deve essere realizzata in lotti di terreno assegnati al richiedente nell'ambito dei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 o dei programmi costruttivi, ovvero in terreno di proprietà del richiedente, ricadente in zone destinate ad edilizia residenziale o di espansione dell'aggregato urbano.

 

     Art. 3.

     Il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto o del costo di costruzione dell'alloggio e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempreché esso sia stato realizzato anteriormente al 1970.

     L'importo massimo del mutuo è stabilito in lire 80 milioni per ogni unità abitativa.

 

     Art. 4.

     1. I mutui sono concessi alle seguenti condizioni:

     a) per la durata di 25 anni ed al tasso di interesse del 4 per cento annuo per la fascia di reddito familiare imponibile compresa fra i 14 e i 24 milioni;

     b) per la durata di 20 anni ed al tasso di interesse del 5 per cento annuo, per la fascia di reddito familiare imponibile superiore a 24 milioni e fino a 34 milioni;

     c) per la durata di 15 anni ed al tasso di interesse del 6 per cento annuo, per la fascia di reddito familiare imponibile superiore a 34 milioni e sino a 40 milioni.

     2. In caso di costruzione, le erogazioni sono effettuate in corso d'opera in relazione a stati di avanzamento e sulle somme erogate sono dovuti i medesimi tassi previsti dal comma precedente.

     3. I tassi d'interesse come sopra stabiliti sono applicati anche per il periodo di preammortamento dei mutui, e sono dovuti dai mutuatari alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno e sino all'inizio dell'ammortamento.

     4. I mutui sono scomputati mediante rate semestrali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

     5. Gli interessi di cui al primo comma sono comprensivi di ogni altro onere accessorio.

     6. Gli istituti mutuanti pongono a carico dei mutuatari, per i pagamenti ritardati rispetto alle scadenze contrattuali, interessi moratori in misura pari a quella prevista per il credito fondiario.

     7. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, che si iscrive a favore dell'istituto di credito erogante.

     8. In caso di mancato pagamento da parte dei mutuatari di almeno due rate di ammortamento, l'istituto inizia le azioni coattive di recupero, informandone l'Assessore regionale dei lavori pubblici.

     9. Qualora, a procedimento esecutivo concluso, le somme assegnate non fossero sufficienti a coprire l'intero debito del mutuatario per capitale, interessi e spese, il fondo di rotazione si intenderà automaticamente ridotto per l'ammontare della differenza non recuperata.

     9 bis. I commi sesto e ottavo non si applicano nel caso in cui il mutuatario documenti, nelle forme di legge, che il mancato pagamento delle rate scadute di ammortamento sia stato causato da gravi e sopravvenuti motivi di seguito elencati:

a) morte del beneficiario;

b) sopravvenuta indisponibilità di reddito causata da spese sanitarie sostenute dal beneficiario per gravi e inabilitanti malattie;

c) perdita di occupazione stabile, con conseguente riduzione del reddito da lavoro ad un livello inferiore a 10 mila euro annui [1].

     9 ter. Nei casi elencati nel comma 9bis non si applicano gli interessi legali e di mora [2].

     9 quater. In ogni caso, al mutuatario che estingue interamente il debito, può essere operata una transazione fino ad un massimo del 20 per cento per gli interessi legali e di mora per le rate di ammortamento scadute [3].

 

     Art. 5.

     Sulle somme giacenti presso gli istituti tesorieri, questi corrispondono all'Amministrazione regionale gli interessi di cui all'art. 2, punto 1, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45.

     Per l'opera prestata dagli istituti suddetti e a ristoro delle spese di amministrazione sostenute, viene riconosciuta ai medesimi, dal 1° gennaio 1999, una commissione annuale pari allo 0,50 per cento calcolata sulle somme incassate per rate di ammortamento ed eventuali interessi di mora o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive [4].

     Di contro, gli istituti fanno affluire al medesimo fondo tutte le somme incassate per interessi, rate di ammortamento ed eventuali interessi moratori o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguiti per effetto di procedure esecutive.

     Le disponibilità ricostituite con le modalità di cui ai commi precedenti sono utilizzate per il soddisfacimento delle richieste eventualmente rimaste inevase per mancanza di copertura finanziaria.

 

     Art. 6.

     Al fine di porre l'Assessorato regionale dei lavori pubblici nelle condizioni di verificare l'andamento e la consistenza del fondo di cui all'art. 1, ciascun istituto trasmette a chiusura di ogni esercizio allo stesso Assessorato un estratto conto contenente l'elenco delle operazioni eseguite.

 

     Art. 7.

     I richiedenti ammessi ai benefici della presente legge decadono dal diritto qualora, entro sei mesi [5] dall'invito rivolto dall'istituto di credito, non presentano idonea documentazione inerente all'alloggio da acquistare o da costruire.

     Le spese di istruttoria tecnico-legale dei mutui sono a carico dei richiedenti e sono corrisposte agli istituti mutuanti in maniera forfettaria ed anticipatamente, nella stessa misura prevista per le normali operazioni di credito fondiario.

     L'importo del relativo deposito viene restituito detratte le spese effettivamente sostenute, ove per qualsiasi motivo si verifichi rinunzia all'operazione prima che venga iniziata l'istruttoria bancaria.

     In caso di acquisto di alloggio in corso di costruzione il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato entro due anni dalla ricezione dell'invito comunicato ai sensi del presente articolo [6].

 

     Art. 8.

     L'accesso ai benefici previsti dalla presente legge è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) residenza o sede di lavoro nel comune o in comune contermine a quello in cui si intende acquistare o costruire l'abitazione;

     c) non titolarità del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio nel comune di residenza o del comune di lavoro;

     d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato - in qualunque forma concessi - dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico;

     e) godimento di un reddito imponibile annuo complessivo non inferiore a lire 14 milioni e non superiore a lire 40 milioni.

     I requisiti di cui ai punti c, d ed e, sono relativi al nucleo familiare del richiedente.

     Il reddito è quella risultante dall'ultima dichiarazione di imposta immediatamente precedente al bando di cui all'articolo seguente.

     Il requisito di cui al punto c, dichiarato all'atto della presentazione della domanda è verificato, da parte dell'Istituto mutuante, al momento della stipula del contratto di mutuo mediante produzione da parte del richiedente delle visure notarili eseguite presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

 

     Art. 9.

     Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando che, emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, indica tra l'altro la documentazione da produrre.

     Per ciascun nucleo familiare può essere presentata una sola domanda ed in un solo comune.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici predispone per ciascuna provincia tre graduatorie, di cui una per il capoluogo, una per i comuni con oltre 25.000 abitanti ed una per i rimanenti comuni.

     Le graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana sono immediatamente esecutive, salvo il diritto dei richiedenti ad interporre ricorso allo stesso Assessore regionale per i lavori pubblici entro 60 giorni dalla pubblicazione.

     Dei ricorsi accolti e delle conseguenti modifiche alle graduatorie, l'Assessore regionale per i lavori pubblici dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nella Regione siciliana.

 

     Art. 10.

     Le graduatorie previste dal precedente articolo sono formulate sulla base del minor rapporto tra il reddito complessivo del nucleo familiare dei richiedenti ed i componenti dello stesso nucleo.

     A parità di rapporto prevale la maggiore età del richiedente.

     Ai fini del presente articolo il reddito da lavoro dipendente è abbattuto nella misura del 15 per cento.

     Le graduatorie hanno efficacia decennale [7].

 

     Art. 11.

     L'immobile acquistato o costruito con i benefici della presente legge è intestato al richiedente o ad entrambi i coniugi, in relazione al regime che regola i rapporti patrimoniali dei coniugi stessi.

     I soggetti beneficiari dei mutui previsti dalla presente legge devono occupare gli alloggi personalmente o a mezzo del coniuge o di parenti fino al secondo grado, per non meno di un decennio dalla data di acquisto o di ultimazione dei lavori. Per lo stesso periodo di tempo è ad essi vietata la locazione o l'alienazione dell'alloggio.

     La locazione o l'alienazione dell'alloggio può essere autorizzata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici dopo il primo quinquennio, esclusivamente quando sussistono gravi o inderogabili sopravvenuti motivi.

     La violazione delle norme previste dal presente articolo comporta la risoluzione del contratto di mutuo.

     Gli istituti di credito provvedono ad inserire nel contratto di mutuo tutte le clausole relative ai vincoli previsti dalla presente legge a carico dei mutuatari, compresa quella di assicurare l'alloggio a favore dell'istituto per tutto il periodo di durata del mutuo.

 

     Art. 12.

     Preventivamente all'assegnazione delle somme agli istituti tesorieri, l'Assessore regionale per i lavori pubblici acquisisce la disponibilità degli istituti stessi a gestire il fondo secondo le norme contenute nella presente legge.

     In caso di disponibilità di un solo istituto di credito il fondo di rotazione viene assegnato integralmente allo stesso istituto.

     Qualora entrambi gli istituti siano indisponibili il fondo è gestito direttamente dall'Assessore regionale per i lavori pubblici.

 

     Art. 13.

     Il fondo di cui all'art. 1 gode delle agevolazioni previste dall'art. 6 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, in quanto applicabile.

 

Titolo II

  Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori

dipendenti

 

     Art. 14.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare un programma triennale per la costruzione di alloggi da destinare in locazione con facoltà di riscatto ai lavoratori dipendenti.

     Il programma limiterà i suoi effetti nei grandi e medi centri in relazione al rapporto abitanti-destinatari degli alloggi e tenendo conto del fabbisogno abitativo e della presenza di insediamenti produttivi.

     Il programma è approvato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta di Governo su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     Per i comuni di Palermo, Catania e Messina, l'Assessore regionale per i lavori pubblici provvede a definire un programma di interventi sovracomunale accorpando ai capoluoghi i centri limitrofi che presentano maggiori caratteristiche di conurbazione.

 

     Art. 15.

     I comuni, entro 90 giorni dalla comunicazione del programma di cui al precedente articolo, sono tenuti alla individuazione delle aree ove allocare gli interventi costruttivi.

     Le predette aree devono essere localizzate in applicazione delle norme dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

     La localizzazione delle aree deve riguardare l'intero fabbisogno previsto dal programma.

     I comuni che, malgrado obbligati, non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare i piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 o si trovino sprovvisti di sufficienti aree nell'ambito dei piani adottati, dovranno procedere all'approvazione di programmi costruttivi ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 nei modi e nei termini previsti dai commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, limitatamente al fabbisogno discendente dalla localizzazione degli interventi finanziati con la presente legge.

     In caso di inadempienza dei comuni, entro i successivi 30 giorni, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto a nominare un commissario ad acta che procederà, entro i successivi 60 giorni, agli adempimenti previsti dalla presente legge, nei modi e nei termini previsti dall'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65.

 

     Art. 16.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici affida agli Istituti autonomi per le case popolari territorialmente competenti la realizzazione del programma.

     Gli istituti dovranno procedere alle espropriazioni contestuali di tutte le aree necessarie all'intero programma, alla progettazione delle opere e all'affidamento dei lavori.

     L'affidamento dei lavori deve riferirsi, oltre che alla costruzione degli alloggi, alla sistemazione delle parti di pertinenza degli alloggi medesimi ed alle opere di urbanizzazione primaria necessaria a renderli abitabili.

     Per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata da effettuarsi nei centri storici, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a derogare dalle tipologie costruttive e dai massimali di costo stabiliti dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER).

     Gli alloggi costruiti in forza della presente legge fino al riscatto degli stessi rimangono di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

     E' affidato altresì agli Istituti autonomi per le case popolari il servizio necessario a garantire la manutenzione straordinaria degli alloggi, con apposito fondo a gestione separata da costituirsi attraverso la ritenuta del 30 per cento dell'importo dei canoni locativi riscossi nonché la riscossione dei canoni locativi e la tenuta dell'anagrafe degli utenti.

     Gli istituti autonomi per le case popolari sono tenuti ad affidare ai condomini assegnatari, secondo schemi nazionalmente definiti dalla ANIACAP, la gestione ordinaria degli alloggi e delle loro pertinenze.

 

     Art. 17.

     Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi costruiti in forza della presente legge tutti i lavoratori che abbiano versato i contributi previsti dalla lett. b dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche e integrazioni.

     Ai fini della determinazione del requisito del reddito di applicano, ove più favorevoli, le vigenti disposizioni legislative regionali.

 

     Art. 18.

     L'assegnazione degli alloggi avviene mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie quinquennali per ambiti comunali o intercomunali.

     Il bando, redatto in conformità delle direttive dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, viene pubblicato a cura degli Istituti autonomi, per le case popolari.

     La graduatoria di assegnazione è formata da commissioni con competenza territoriale predeterminata, nominate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

     Le commissioni si riuniscono presso le sedi degli Istituti autonomi per le case popolari che provvederanno a fornire il personale necessario.

     Le commissioni sono composte:

     a) da un magistrato ordinario o amministrativo, con funzioni di presidente;

     b) da un rappresentante della Regione con qualifica non inferiore a dirigente, con funzioni di vice presidente;

     c) da un rappresentante dell'Istituto autonomo per le case popolari, con funzioni di segretario, con voto consultivo;

     d) da tre rappresentanti dell'associazione inquilini e assegnatari che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035;

     e) da quattro rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali generali dei lavoratori dipendenti, su designazione delle segreterie provinciali.

     Le designazioni di cui ai punti d ed e devono pervenire all'Assessore regionale dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla richiesta.

     In caso di mancata designazione, entro il termine di cui al precedente comma, l'Assessore regionale per i lavori pubblici procede alla costituzione della commissione con un minimo di cinque componenti.

     Le commissioni procedono alla compilazione di una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana con indicazione dei punteggi parziali e complessivi individualmente assegnati.

     Avverso la determinazione delle commissioni è ammesso ricorso motivato e documentato da presentarsi entro i 30 giorni successivi alla data della pubblicazione.

     In caso di graduatoria intercomunale come previsto dal primo comma hanno comunque priorità nell’assegnazione degli alloggi i richiedenti utilmente collocati in graduatoria che risultino residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel comune ove sono stati realizzati gli alloggi da assegnare [8].

     Le commissioni, esaurito l'esame dei ricorsi, formulano le graduatorie definitive.

     A parità di punteggio prevale la maggiore età del richiedente.

     Le graduatorie sono valide per tutte le assegnazioni degli alloggi realizzati con il programma triennale previsto dalla presente legge.

     Ai componenti delle commissioni sarà corrisposto un gettone di presenza pari a quello spettante ai componenti delle commissioni per gli alloggi popolari di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

 

     Art. 19.

     Le graduatorie sono formate sulla base delle attribuzioni dei seguenti punteggi:

     Anzianità di lavoro

     - da uno a cinque anni, punti 1;

     - da cinque a dieci anni, punti 2;

     - da dieci a quindici anni, punti 3;

     - oltre quindici anni, punti 4.

     Nucleo familiare

     - sino a tre componenti, punti l;

     - da quattro a cinque componenti, punti 2;

     - da sei a sette componenti, punti 3;

     - oltre sette componenti, punti 4.

     Situazione abitativa

     1) sentenza esecutiva di sfratto intimata non per colpa del richiedente, punti 3;

     2) sovraffollamento con presenza di n. 3 persone o più per vano, punti 2.

     L'Assessore regionale per i lavori pubblici stabilisce con proprio provvedimento la documentazione necessaria per la valutazione delle condizioni per l'ammissibilità e dei requisiti per l'assegnazione dei punteggi, nonché i criteri per la determinazione del nucleo familiare e del periodo minimo di preesistenza delle condizioni abitative.

     I punteggi relativi ai numeri 1 e 2 sono tra loro alternativi.

 

     Art. 20.

     Il canone di locazione è determinato in misura pari all'80 per cento dell'equo canone calcolato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 alla data di assegnazione dell'alloggio.

     Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della succitata legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Trascorsi venti anni dalla data di assegnazione e sempre che l'assegnatario sia in regola con i pagamenti dei canoni e delle quote condominiali, lo stesso è facultato a riscattare l'alloggio previo pagamento di una quota pari al 20 per cento del costo base di costruzione dell'immobile, calcolato con le modalità di cui all'art. 22 della predetta legge 27 luglio 1978, n. 392, il cui importo deve essere predeterminato dal contratto di assegnazione.

 

     Art. 21.

     In caso di mancato pagamento del canone di locazione o delle quote condominiali per un periodo di mesi tre, gli enti gestori sono tenuti a diffidare gli assegnatari morosi al pagamento delle somme dovute applicando alle stesse una penalità del 15 per cento.

     A tal fine gli enti gestori assegnano ai suddetti assegnatari un termine perentorio di mesi tre, trascorso infruttuosamente il quale, con provvedimento motivato, revocano l'assegnazione e procedono allo sfratto, dandone comunicazione all'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

     Oltre che nel caso previsto dai precedenti commi, la revoca dell'assegnazione è disposta:

     - per il subaffitto anche di parte dell'alloggio;

     - per il venir meno di uno dei requisiti di ammissibilità.

 

     Art. 22.

     Hanno diritto a subentrare nella domanda o nell'assegnazione, in caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, il coniuge o uno dei componenti il nucleo familiare convivente.

     I componenti del nucleo familiare, escluso il coniuge, subentrano all'aspirante assegnatario o dall'assegnatario solo se in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

 

Titolo III

Norme sul recupero edilizio

 

     Art. 23.

     L'art. 17 delle legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 24.

     Il terzo comma dell'art. 18 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25.

     L'art. 19 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26.

     Al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario nella misura indicata nel precedente articolo è corrisposto agli istituti di credito mutuanti un contributo pari alla differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022 così come convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere a carico del mutuatario stesso.

     E' abrogato l'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

 

     Art. 27.

     I mutui agevolati di cui ai precedenti articolo sono coperti dalla garanzia sussidiaria della Regione con le modalità, ove compatibili, di cui all'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 28.

     Le erogazioni dei contributi regionali saranno effettuate agli istituti di credito fondiario con le modalità seguite per le operazioni relative all'edilizia convenzionata-agevolata previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

 

     Art. 29.

     L'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 è sostituito dal seguente.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 30.

     (Omissis) [10].

 

Titolo IV

Norme finali

 

     Art. 31.

     L'art. 20 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, come modificato dall'art. 12 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, si applica anche agli alloggi in qualsiasi modo ceduti con patto di futura vendita dal disciolto Ente siciliano per le case ai lavoratori (ESCAL) ai propri dipendenti, anche in difetto di valido provvedimento di assegnazione.

 

     Art. 32.

     Al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, sono soppresse le parole «che abbiano carattere imprevisto e».

 

     Art. 33.

     La facoltà di scelta di cui all'art. 4 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11, per i beneficiari di cui all'art. 1 della legge medesima, per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 260, e per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 141, deve esercitarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai proprietari di unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili a seguito della frana del 19 luglio 1966 non comprese entro il perimetro del rione «Addolorata» e ricadenti nelle zone della città di Agrigento fatte sgombrare a seguito delle ordinanze sindacali del 23 e 27 luglio 1966 e n. 29 del 4 febbraio 1967, è ceduto in proprietà gratuita l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ai medesimi assegnato previa cessione gratuita al patrimonio del comune di Agrigento dell'immobile dichiarato inagibile o dell'area su cui insisteva l'immobile distrutto.

     Per l'applicazione della legge regionale 18 marzo 1977, n. 11 e successive integrazioni è autorizzata la spesa di lire 150.

 

     Art. 34.

     Allo scopo di garantire il rientro nel proprio quartiere ai nuclei familiari originari assegnatari degli alloggi popolari degli edifici di Corso Pisani, località Porrazzi, di Palermo, sgomberati per consentire l'esecuzione del relativo piano di recupero predisposto dall'Istituto autonomo per le case popolari, in sede di riassegnazione, in mancanza di disponibilità di alloggi di 3 vani, possono essere assegnati, in deroga allo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1035, alloggi di 4 vani. Sussistendo la disponibilità di alloggi ai soggetti di cui sopra, in sede di riassegnazione possono essere destinati alloggi che, per numero di vani tengano conto della coabitazione involontaria da tempo intervenuta, preesistente al piano di recupero o comunque iniziata da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Tali assegnazioni non potranno riguardare, in alcun caso, alloggi diversi da quelli compresi nel piano di recupero di Corso Pisani - località Porrazzi.

 

     Art. 35.

     La quota degli oneri relativi al costo di costruzione dovuta ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 a partire dalla data dell'entrata in vigore della presente legge è ridotta al 50 per cento.

 

     Art. 36.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente ai comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1985 - gennaio 1986 e da calamità naturali le roulottes di proprietà dell'amministrazione regionale acquistate con gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 124 e successive modifiche, da utilizzare per ricovero provvisorio di famiglie che in conseguenza delle stesse calamità naturali sono rimaste prive di alloggio o per servizi pubblici di competenza comunale.

     La cessione ha luogo a richiesta dei comuni interessati, sulla base di un piano di distribuzione approvato dalla giunta regionale.

 

     Art. 37.

     L'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 38.

     L'art. 5 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 39.

     Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 40 è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 40.

     Alle cooperative edilizie destinatarie di finanziamenti ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 o della legge 5 agosto 1978, n. 457, assegnatarie di immobili e/o aree contenute nella zona di cui all'art. 27 della stessa legge n. 457 del 1978 ed obbligate alla redazione dei piani di recupero per il rilascio della concessione edilizia, è consentita la deroga alle caratteristiche tipologiche previste dalla vigente legislazione.

     Alle cooperative di cui al comma precedente finanziate con fondi regionali è consentita in deroga a limite di reddito familiare, attualmente vigente, la elevazione del reddito imponibile complessivo annuo fino a lire 40 milioni.

 

     Art. 41.

     Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000 milioni, così ripartita:

     - anno finanziario 1986, lire 40.000 milioni;

     - anno finanziario 1987, lire 210.000 milioni;

     - anno finanziario 1988, lire 250.000 milioni;

     - anno finanziario 1989, lire 100.000 milioni.

     Per le finalità dell'art. 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300.000 milioni, così ripartita:

     - anno finanziario 1986, lire 10.000 milioni;

     - anno finanziario 1987, lire 65.000 milioni;

     - anno finanziario 1988, lire 125.000 milioni;

     - anno finanziario 1989, lire 100.000 milioni.

     Per le finalità dell'art. 18, ultimo comma, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni, di cui 20 milioni per l'anno finanziario 1986 e lire 40 milioni per l'anno finanziario 1987.

     Per le finalità dell'art. 25 è autorizzato per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 il limite venticinquennale di impegno di lire 1.000 milioni, 1.000 milioni e 1.500 milioni.

     Per le finalità dell'art. 33 è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 1986 di lire 150 milioni.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 706.710 milioni nel triennio 1986-88, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 450.000 milioni nel progetto «Abitazioni», codice 05.06 e quanto a lire 256.710 milioni nel «Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piani o collegati all'emergenza», codice 07.09.

     Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 170 milioni di cui agli articoli 18 e 33 con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e quanto a lire 51.000 milioni di cui agli articoli 1, 14 e 25 con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 42.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[3] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[5] Termine così elevato dall'art. 2 L.R. 9 agosto 1988, n. 23.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1988, n. 23.

[7] Comma così sostituito con art. 5 L.R. 10 gennaio 1995, n. 10.

[8] Comma aggiunto dall’art. 25 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2, come da ultimo modificato dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 11.

[9] Articolo abrogato con art. 19 L.R. 25 marzo 1986, n. 15, come sostituito con art. 121 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[10] Articolo abrogato con art. 19 L.R. 25 marzo 1986, n. 15, come sostituito con art. 121 L.R. 1 settembre 1993, n. 25.