§ 4.8.44 - L.R. 2 dicembre 1980, n. 124.
Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.8 calamità naturali
Data:02/12/1980
Numero:124


Sommario
Art. 1.      Per sovvenire alle più urgenti necessità delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eccezionali eventi sismici dell'autunno 1980, sono autorizzati gli interventi di cui agli [...]
Art. 2.      L'Assessore delegato alla Presidenza della Regione cura l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, coordinandoli con le direttive emanate dalle competenti autorità statali di [...]
Art. 3.      E' istituito nel bilancio della Regione - rubrica Presidenza - un fondo di lire cinque miliardi da utilizzare:
Art. 4.      Per le finalità di cui alla lett. a dell'art. 3, i fondi sono assegnati al Comitato regionale per la Sicilia della Croce Rossa Italiana, per provvedere all'acquisto di materiali di pronto [...]
Art. 5.      Per le finalità di cui alla lett. b dell'art. 3, l'Amministrazione regionale provvede ad organizzare una colonna mobile di immediato impiego, da utilizzare nell'attività di pronto intervento [...]
Art. 6.      Il Presidente della Regione siciliana è altresì autorizzato ad acquistare e a fornire alle popolazioni dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 prefabbricati da [...]
Art. 6-bis.      L'Assessore delegato alla Presidenza della Regione è autorizzato a provvedere, nei limiti del 10% delle disponibilità del fondo di cui all'art. 3, agli acquisti, forniture, trasporti, noleggi e [...]
Art. 7.      A tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge può provvedersi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a mezzo di aperture di credito.
Art. 8.      Il Presidente della Regione presenterà bimestralmente alla seconda Commissione legislativa dell'Assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 9.      Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, la spesa di lire 5.000 milioni
Art. 10.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.8.44 - L.R. 2 dicembre 1980, n. 124.

Solidarietà della Regione in favore delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eventi sismici dell'autunno 1980.

(G.U.R. 3 dicembre 1980, n. 53 e 20 dicembre 1980, n. 56).

 

Art. 1.

     Per sovvenire alle più urgenti necessità delle popolazioni delle regioni meridionali colpite dagli eccezionali eventi sismici dell'autunno 1980, sono autorizzati gli interventi di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 2.

     L'Assessore delegato alla Presidenza della Regione cura l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, coordinandoli con le direttive emanate dalle competenti autorità statali di cui alla L. 8 dicembre 1970, n. 996.

     L'Assessore delegato alla Presidenza cura altresì, d'intesa con le competenti autorità statali, il coordinamento degli interventi di assistenza di enti pubblici sottoposti al controllo della Regione nonché, su richiesta degli interessati, di altri enti ed Amministrazioni pubbliche e di privati, al fine di assicurare la miglior funzionalità degli interventi e la loro piena rispondenza all'azione delle competenti autorità statali.

 

     Art. 3.

     E' istituito nel bilancio della Regione - rubrica Presidenza - un fondo di lire cinque miliardi da utilizzare:

     a) quanto a lire 700 milioni, per l'acquisto di materiale di pronto intervento e di prima assistenza, nonché per le spese per l'organizzazione di un ospedale da campo;

     b) quanto a lire 300 milioni, per l'organizzazione di una colonna mobile di intervento operativo nelle zone colpite dagli eventi sismici;

     c) quanto a lire 240 milioni, per la concessione di 200 assegni di studio annuali di lire 1.200.000 ciascuno da destinare, fino al compimento del diciottesimo anno di età, a 100 minori della Regione Campania e 100 minori della Regione Basilicata, che siano rimasti orfani a causa del terremoto del novembre 1980. Detti assegni saranno corrisposti, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dei Presidenti delle Regioni Campania e Basilicata;

     d) le rimanenti disponibilità del fondo sono impiegate per l'acquisto dei prefabbricati di cui all'art. 6, nonché per le finalità di cui all'art. 6-bis.

     Il fondo di cui al presente articolo può essere incrementato con somme di denaro offerte da enti pubblici e da privati.

     Le somme di cui alle lett. a e b del primo comma possono essere diversamente ripartite tra loro, in relazione alle effettive esigenze, con decreti del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale [1].

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui alla lett. a dell'art. 3, i fondi sono assegnati al Comitato regionale per la Sicilia della Croce Rossa Italiana, per provvedere all'acquisto di materiali di pronto intervento e di prima necessità, nonché alla distribuzione dei medesimi alle popolazioni colpite, secondo le direttive delle competenti autorità.

     Per tutto quanto attiene agli acquisti di cui al presente articolo il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana provvede, sentita un'apposita commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione e composta di due rappresentanti della Regione, di un rappresentante della Croce Rossa Italiana, di un avvocato dello Stato e di un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale di Palermo.

     A valere sull'assegnazione di cui al presente articolo il predetto Comitato provvede, altresì, alle spese necessarie per l'organizzazione dell'ospedale di cui all'art. 3, lett. a [2].

 

     Art. 5.

     Per le finalità di cui alla lett. b dell'art. 3, l'Amministrazione regionale provvede ad organizzare una colonna mobile di immediato impiego, da utilizzare nell'attività di pronto intervento nelle zone colpite in attuazione delle direttive delle competenti autorità.

     A tal fine viene costituito un reparto mobile operativo, composto di personale del Corpo forestale della Regione, dotato di mezzi idonei già a disposizione dello stesso Corpo, diretto da un dirigente tecnico del Corpo forestale.

     Il reparto mobile di cui al presente articolo deve essere altresì dotato di tutto quanto occorrente ad assicurare una completa efficienza operativa e la piena autonomia logistica. A tal fine, e nell'ambito delle somme stanziate, la Presidenza della Regione è autorizzata a provvedere agli acquisti a trattativa privata o in economia.

     Il dirigente preposto al reparto mobile operativo cura l'esecuzione delle direttive impartite dalle competenti autorità. A favore del predetto dirigente sono autorizzate, per le spese connesse all'attività del reparto sui luoghi di intervento, aperture di credito ai sensi delle disposizioni vigenti, con facoltà per il funzionario delegato di prelevare le somme relative con commutazioni in vaglia cambiari o assegni circolari allo stesso intestati o con accreditamenti in conto corrente bancario a favore dello stesso presso gli istituti incaricati del servizio di cassa regionale.

     Al personale regionale, ivi compreso quello del Corpo forestale, limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle zone colpite dagli eventi sismici, in attuazione della presente legge, la disciplina di cui all'art. 1 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 10, e successive modificazioni, si applica con la maggiorazione del 100% degli importi ivi stabiliti [3].

     Al reparto mobile di cui al presente articolo possono essere aggregati automezzi specializzati per interventi operativi e sanitari dell'Ente di sviluppo agricolo e di enti ospedalieri della Sicilia, condotti da personale degli stessi enti.

 

     Art. 6.

     Il Presidente della Regione siciliana è altresì autorizzato ad acquistare e a fornire alle popolazioni dell'Italia meridionale colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 prefabbricati da ubicare nei Comuni interessati, d'intesa con il Commissario straordinario per le zone terremotate.

     Per l'acquisto dei prefabbricati di cui al comma precedente, la Regione è tenuta ad attingere preferibilmente alla produzione delle aziende a partecipazione regionale.

     Ai fini dell'acquisizione delle strutture prefabbricate e del loro trasporto si provvede mediante appalto concorso da esperirsi secondo le norme vigenti.

     La commissione giudicatrice dell'appalto concorso è nominata con decreto dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione, e costituita con i componenti previsti dall'art. 8 della L.R. 10 agosto 1978, n. 35, ai quali è estesa l'applicazione dell'art. 10 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 57 e successive integrazioni e modificazioni.

     Lo stesso trattamento è applicato ai componenti della commissione prevista dall'art. 4 della presente legge [4].

 

     Art. 6-bis.

     L'Assessore delegato alla Presidenza della Regione è autorizzato a provvedere, nei limiti del 10% delle disponibilità del fondo di cui all'art. 3, agli acquisti, forniture, trasporti, noleggi e in genere a quanto altro risulti necessario ai fini dell'attuazione degli interventi della presente legge [5].

 

     Art. 7.

     A tutte le spese derivanti dall'attuazione della presente legge può provvedersi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a mezzo di aperture di credito.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Regione presenterà bimestralmente alla seconda Commissione legislativa dell'Assemblea regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 9.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, la spesa di lire 5.000 milioni [6] alla quale si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio 1980.

     Le economie accertate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 sui capitoli delle spese autorizzate dalla presente legge possono essere utilizzate nell'esercizio 1981 per le medesime finalità previste dalla legge stessa ed in relazione ad effettive necessità, a richiesta della competente amministrazione.

     All'iscrizione in bilancio delle somme di cui al precedente comma si provvede con decreti dell'Assessore per il bilancio e le finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1980.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione della lett. c del precedente art. 3 a carico degli esercizi finanziari successivi al 1980 troveranno riscontro nel bilancio pluriennale della Regione.

 

     Art. 10.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 18 dicembre 1980, n. 135.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 L.R. 18 dicembre 1980, n. 135.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 L.R. 18 dicembre 1980, n. 135.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 30 maggio 1983, n. 31.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 5 L.R. 18 dicembre 1980, n. 135.

[6] Importo modificato dall'art. 6 L.R. 18 dicembre 1980, n. 135.