§ 1.4.87 - L.R. 20 febbraio 1979, n. 10.
Norme sul trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:20/02/1979
Numero:10


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° dicembre 1977, l'indennità di trasferta dovuta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio è stabilita, per ogni [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente [...]
Art. 3.      Il dipendente inviato in missione può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per i dipendenti con qualifica di segretario [...]
Art. 4.      Salvo il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle corrispondenti norme statali, ai dipendenti in missione spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.
Art. 5.      Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, [...]
Art. 6.      Con il provvedimento con cui è disposto l'invio in missione il dipendente può essere dispensato dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 8 della L. 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 7.      Ai componenti delle commissioni di cui al primo comma dell'art. 28 della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, e successive modificazioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta, con esclusione [...]
Art. 8.      Sono abrogati: il punto 3 della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, con le modificazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 della L.R. 1° agosto 1974, n. 30, fermo restando [...]
Art. 9.      Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il trattamento di missione e di trasferimento del personale dell'Amministrazione [...]
Art. 10.      All'onere a carico del bilancio della Regione per l'anno 1979 derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dai capitoli per indennità e [...]


§ 1.4.87 - L.R. 20 febbraio 1979, n. 10.

Norme sul trattamento di missione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 24 febbraio 1979, n. 8).

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° dicembre 1977, l'indennità di trasferta dovuta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale comandati in missione fuori dell'ordinaria sede di servizio è stabilita, per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, nelle seguenti misure:

     - segretario generale, direttore regionale ed equiparato, lire 22.700;

     - dirigente ed equiparato, assistente ed equiparato, lire 19.100;

     - archivista-dattilografo, sottufficiale del Corpo forestale, commesso, agente tecnico, operaio e guardia forestale, lire 14.000.

     La misura dell'indennità di trasferta è aumentata del 50% quando è compiuta all'estero.

     Per le ore residuali eccedenti le 24, nonché per le missioni di durata inferiore alle 24 ore e superiore alle 4 ore, l'indennità di trasferta spetta, per ogni ora, in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera, maggiorato del 60%, e, comunque, per un importo complessivo non superiore alla diaria di cui al primo comma.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertato al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

     L'eventuale aumento non può comunque eccedere il 10% delle misure già in vigore.

     Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso alle lire 100.

 

     Art. 3.

     Il dipendente inviato in missione può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di prima categoria per i dipendenti con qualifica di segretario generale, direttore regionale ed equiparato, e di seconda categoria per il rimanente personale.

     In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

 

     Art. 4.

     Salvo il rimborso delle spese di viaggio previsto dalle corrispondenti norme statali, ai dipendenti in missione spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.

 

     Art. 5.

     Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

     Per adempimenti connessi ad esigenze elettorali il personale assegnato all'Assessorato regionale degli enti locali può essere autorizzato dal capo dell'Amministrazione a servirsi di un automezzo proprio nell'ambito del territorio della Regione.

 

     Art. 6.

     Con il provvedimento con cui è disposto l'invio in missione il dipendente può essere dispensato dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dell'art. 8 della L. 18 dicembre 1973, n. 836.

 

     Art. 7.

     Ai componenti delle commissioni di cui al primo comma dell'art. 28 della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, e successive modificazioni, dipendenti dell'Amministrazione regionale, spetta, con esclusione di qualsiasi altra indennità di missione e di ogni altro compenso, il trattamento previsto dalla presente legge.

 

     Art. 8.

     Sono abrogati: il punto 3 della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, con le modificazioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 9 della L.R. 1° agosto 1974, n. 30, fermo restando quanto previsto al terzo comma dello stesso articolo; il secondo comma dell'art. 8 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, e successive modifiche; il quarto comma dell'art. 28 della L.R. 3 giugno 1975, n. 27, e successive modificazioni; l'art. 27 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, nella parte in cui dispone l'aumento del 50% del compenso previsto dalla vigente normativa; l'art. 19 della L.R. 6 marzo 1976, n. 24; l'art. 2 della L.R. 20 aprile 1976, n. 37.

 

     Art. 9.

     Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti il trattamento di missione e di trasferimento del personale dell'Amministrazione dello Stato.

 

     Art. 10.

     All'onere a carico del bilancio della Regione per l'anno 1979 derivante dalle disposizioni di cui alla presente legge, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dai capitoli per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo.