§ 3.3.59 - L.R. 3 giugno 1975, n. 24.
Provvedimenti per l'agrumicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:03/06/1975
Numero:24


Sommario
Art. 1.      Gli interventi destinati a favore del settore agrumicolo da provvedimenti dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno, nonché quelli previsti dalla presente legge, vengono coordinati e [...]
Art. 2.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi ed i sussidi indicati nella presente legge a favore degli agricoltori per l'attuazione di organici piani [...]
Art. 3.      I piani aziendali e pluriaziendali, che, per le ipotesi di cui al primo comma del precedente art. 2, devono essere compatibili con la continuità dei rapporti agrari esistenti e la cui superficie [...]
Art. 4.      Per l'attuazione dei piani aziendali e pluriaziendali possono essere concesse le agevolazioni qui di seguito indicate con riferimento ai seguenti punti del precedente art. 3:
Art. 5.      Per le opere ed i lavori, di cui alla lett. a) del precedente art. 2, da realizzare con i finanziamenti disposti dalla L. 6 giugno 1974, n. 317, e dal citato progetto speciale n. 11, l'Assessore [...]
Art. 6.      Le provvidenze disposte dalla vigente legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola si applicano anche alle dotazioni aziendali di macchine ed attrezzature agricole occorrenti [...]
Art. 7.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un sussidio straordinario nella misura di lire 20.000 per ettaro di agrumeto e fino ad un massimo di lire un milione a favore [...]
Art. 8.      A favore degli agricoltori che realizzano i piani di cui alla lett. a) del precedente art. 2, limitatamente alle azioni promosse dal progetto speciale n. 11, nonché quelle di cui alla lett. c) [...]
Art. 9.      In tutti i casi in cui l'agrumeto sia condotto in virtù di un contratto associativo, il concedente, qualora sia titolare dell'istanza per i rimborsi previsti per le opere di riconversione dalla [...]
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      Le richieste degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, vanno inoltrate, anche tramite le condotte agrarie competenti per territorio, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, [...]
Art. 12.      Alle aziende agrumicole associate di cui all'art. 7 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, modificato dall'art. 4 della L.R. [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, ad integrazione delle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a concedere un contributo di lire 100 per ogni innesto [...]
Art. 15.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per le piantine di agrumi «certificate» ai sensi del D.M. 30 marzo 1973, un indennizzo una tantum per l'anno 1975 che viene [...]
Art. 15-bis.      Agli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che all'uopo possono delegare i centri di [...]
Art. 16.      Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento della coltura agrumicola e vitivinicola nonché di quella ortofloricola anche in serra, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è [...]
Art. 17.      A decorrere dalla campagna agrumicola 1975-1976 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di agrumi associati in cooperative, consorzi e associazioni, [...]
Art. 18.      Gli organismi associativi di cui al precedente art. 17, ai fini della corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, possono essere ammessi a usufruire dei finanziamenti concessi dagli [...]
Art. 19.      Presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di [...]
Art. 20.      L'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), su istanza dell'organismo interessato, che indicherà l'istituto finanziatore, concederà la garanzia sull'anticipazione [...]
Art. 21.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi sulle spese sostenute dagli organismi di cui al precedente art. 17 per attuare azioni volte ad agevolare il [...]
Art. 22.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle Associazioni fra produttori agrumicoli riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, sentito il Sottocomitato [...]
Art. 23.      L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per gli esercizi dal 1975 al 1977, è autorizzato ad effettuare spese per studi e ricerche nonché per azioni coordinate volte [...]
Art. 24.      Per i prodotti agrumicoli ottenuti a seguito delle operazioni di ritiro dai mercati attuate dalle Associazioni di produttori costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, e destinati alla [...]
Art. 25.      (Omissis)
Art. 26.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, in favore degli agrumicoltori che attuano il «ritiro» dei loro prodotti dai mercati di consumo per il tramite delle [...]
Art. 27.      L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, allo scopo di assicurare alla Regione siciliana costanti ed adeguati rapporti, informazioni ed ogni altra comunicazione e notizia concernente le [...]
Art. 28.      (Omissis)
Art. 29.      In seno al Consiglio regionale per l'agricoltura è istituito, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo. P. Reg. 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, il Sottocomitato regionale [...]
Art. 30.      Nell'ambito dei territori prevalentemente interessati agli interventi della presente legge è autorizzata l'attuazione di un programma per la realizzazione, ai sensi della vigente legislazione, [...]
Art. 31.      I piani aziendali e pluriaziendali riferiti ad una superficie superiore ad ettari 10 debbono indicare il numero di giornate occorrenti per la realizzazione delle opere previste.
Art. 32.      Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 81.770 milioni che sarà iscritta sul bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e sul bilancio [...]
Art. 33.      All'onere di lire 81.710 milioni ricadente sul Fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1977 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del piano regionale [...]


§ 3.3.59 - L.R. 3 giugno 1975, n. 24.

Provvedimenti per l'agrumicoltura.

(G.U.R. 4 giugno 1975, n. 24).

 

Art. 1.

     Gli interventi destinati a favore del settore agrumicolo da provvedimenti dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno, nonché quelli previsti dalla presente legge, vengono coordinati e finalizzati in un progetto obiettivo per il miglioramento ed il potenziamento della efficienza produttiva e strutturale degli agrumeti e per l'espansione degli impianti agrumicoli.

     Il progetto-obiettivo si articolerà in conformità al programma operativo predisposto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della L. 6 giugno 1974, n. 317, ed al progetto speciale n. 11 redatto dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma della L. 6 ottobre 1971, n. 853, con riferimento altresì, per le nuove iniziative e per i diversi territori interessati, alle indicazioni contenute nei piani zonali e nel piano generale di sviluppo agricolo, ovvero a quelle che risulteranno nella carta delle zone a vocazione agrumicola, di cui al successivo art. 28, e prevederà anche le azioni da intraprendere in base all'art. 2, comma primo, della L. 6 giugno 1974, n. 317.

     Alla formulazione del progetto-obiettivo previsto dal presente articolo ed ai relativi aggiornamenti provvede, previo parere del Sottocomitato regionale per l'agrumicoltura, di cui al successivo art. 29, e d'intesa con il Comitato interassessoriale di coordinamento, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, il quale, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, lo trasmette, per l'approvazione, alla Giunta regionale.

 

     Art. 2.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere i contributi ed i sussidi indicati nella presente legge a favore degli agricoltori per l'attuazione di organici piani aziendali e pluriaziendali di miglioramento e di potenziamento della efficienza strutturale e produttiva degli agrumeti dagli stessi condotti:

     a) in occasione delle operazioni di riconversione degli aranceti e dei mandarineti da realizzare in conformità a quanto disposto dalla L. 6 giugno 1974, n. 317, o dal progetto speciale n. 11 della Cassa per il Mezzogiorno;

     b) per la realizzazione delle opere strutturali e per l'adeguamento delle dotazioni aziendali ritenute necessarie, anche per i limoneti, nei casi in cui non ricorrono le condizioni indicate nella precedente lett. a);

     c) per la realizzazione di operazioni di riconversione o di ristrutturazione, impostate in conformità ai criteri ed alle direttive di intervento in vigore per l'applicazione dei sopra citati provvedimenti da effettuare negli aranceti, nei mandarineti e nei limoneti ubicati al di fuori delle aree considerate dai provvedimenti medesimi.

     Analoghe agevolazioni possono essere concesse a favore degli agricoltori, singoli od associati, che, in conformità al disposto del precedente art. 1 della presente legge, realizzano nuovi impianti agrumicoli.

 

     Art. 3.

     I piani aziendali e pluriaziendali, che, per le ipotesi di cui al primo comma del precedente art. 2, devono essere compatibili con la continuità dei rapporti agrari esistenti e la cui superficie in ogni caso non potrà essere inferiore a due ettari, possono prevedere in relazione ai diversi ambiti operativi indicati al precedente art. 2:

     1) per le lettere a) e b):

     - le opere irrigue e quelle relative alla costruzione di fabbricati rurali connessi all'esercizio dell'azienda agrumicola, anche se a completamento di interventi disposti dallo Stato o dalla Cassa per il Mezzogiorno;

     - la viabilità aziendale specie se posta in collegamento con quella interaziendale, consortile e più in generale secondaria o principale;

     - le opere elettriche, ivi compresi gli allacciamenti o quant'altro necessario per l'esercizio aziendale;

     2) per la lett. c):

     - le operazioni di riconversione e di ristrutturazione degli agrumeti da attuarsi in conformità alle direttive tecniche relative all'applicazione degli interventi previsti dalla L. 6 giugno 1974, n. 317, e dal progetto speciale n. 11, nonché le opere indicate al precedente n. 1;

     3) per la realizzazione di nuovi piantagioni di agrumi, ivi comprese le specie diverse dall'arancio, limone e mandarino, le opere ed i lavori previsti dall'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'art. 15 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, nonché quelle altre opere, strutture ed attrezzature aziendali e interaziendali indicate nel precedente n. 1.

     Per le ipotesi previste dall'ultimo comma del precedente art. 2 la continuità dei rapporti agrari è regolata dalle disposizioni della vigente legislazione.

 

     Art. 4.

     Per l'attuazione dei piani aziendali e pluriaziendali possono essere concesse le agevolazioni qui di seguito indicate con riferimento ai seguenti punti del precedente art. 3:

     a) per il n. 1, le agevolazioni disposte dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, e le agevolazioni previste dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, parzialmente modificato dall'art. 10 della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60;

     b) per il n. 2, rimborsi analoghi a quelli previsti dalla L. 6 giugno 1974, n. 317, da concedere a titolo di anticipazione sugli interventi che in merito saranno disposti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla Cassa per il Mezzogiorno, nonché per le spese eccedenti tali livelli le agevolazioni di cui alla precedente lett. a);

     c) per il n. 3, i contributi in conto capitale, elevati di una ulteriore aliquota del 10% sulla spesa ammessa, previsti dalle norme richiamate alla precedente lett. a).

     All'atto dell'ammissione ai contributi in conto capitale previsti dal precedente comma, viene anticipato il 50% dell'ammontare del contributo stesso, elevato al 60% qualora si tratti di iniziative promosse da coltivatori diretti. Entro tre mesi dalla presentazione del conto finale deve essere effettuato il collaudo e la liquidazione del contributo in favore dei beneficiari.

     Per la realizzazione degli impianti antigelo ed antigrandine si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni.

     Per agevolare la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti a carattere associativo destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, trasformazione e vendita collettiva degli agrumi e dei loro sottoprodotti, le norme di cui all'art. 4 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, si applicano fino alla concorrenza di lire 1.500 milioni di spesa ammissibile.

 

     Art. 5.

     Per le opere ed i lavori, di cui alla lett. a) del precedente art. 2, da realizzare con i finanziamenti disposti dalla L. 6 giugno 1974, n. 317, e dal citato progetto speciale n. 11, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato, nei limiti di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, ad anticipare il 50% dei contributi in conto capitale concessi.

     I beneficiari dell'agevolazione di cui al precedente comma dovranno sottoscrivere apposito atto di cessione a favore dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste delle quote di contributi di loro spettanza nei limiti dell'importo dell'anticipazione ricevuta.

     Alla spesa relativa si fa fronte con i rimborsi che i beneficiari di contributi effettueranno in forza dell'atto di cessione di cui al precedente comma.

     I rimborsi relativi alle anticipazioni previste dal presente articolo saranno versati in apposito capitolo dell'entrata del bilancio della Regione.

 

     Art. 6.

     Le provvidenze disposte dalla vigente legislazione regionale in materia di meccanizzazione agricola si applicano anche alle dotazioni aziendali di macchine ed attrezzature agricole occorrenti per le operazioni di potatura, raccolta, trasporto interno dei prodotti e delle scorte, nonché per le operazioni di difesa fitosanitaria.

 

     Art. 7.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un sussidio straordinario nella misura di lire 20.000 per ettaro di agrumeto e fino ad un massimo di lire un milione a favore di ciascun beneficiario, in aggiunta ai contributi ed ai sussidi previsti dalla presente legge, a favore degli agricoltori che si associano stabilmente almeno per un ventennio ai fini della realizzazione e della conduzione degli impianti previsti dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 1968 n. 14, e successive aggiunte e modificazioni, nonché ai fini della realizzazione e della conduzione degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agrumicoli e dei loro derivati.

     Il sussidio predetto è aumentato del 50% in favore dei coltivatori diretti nonché in favore dei titolari di aziende agrumicole aventi una superficie non superiore agli ettari due.

 

     Art. 8.

     A favore degli agricoltori che realizzano i piani di cui alla lett. a) del precedente art. 2, limitatamente alle azioni promosse dal progetto speciale n. 11, nonché quelle di cui alla lett. c) dell'articolo medesimo, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere l'aiuto complementare in misura identica a quella prevista dalla lett. a) dell'ultimo titolo del D.M. 30 marzo 1973, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti ai punti 4 e 5 del medesimo titolo.

 

     Art. 9.

     In tutti i casi in cui l'agrumeto sia condotto in virtù di un contratto associativo, il concedente, qualora sia titolare dell'istanza per i rimborsi previsti per le opere di riconversione dalla L. 6 giugno 1974, n. 317, è tenuto, a pena di decadenza dai benefici suddetti, a riportare nell'istanza medesima le generalità e tutti gli altri elementi di individuazione dei lavoratori associati, indicando altresì la superficie dagli stessi coltivata. Copia della predetta istanza, a cura del concedente, deve inoltre essere inviata nei modi di legge ad ognuno dei coltivatori associati nella conduzione del fondo.

     L'aiuto complementare da concedere ai sensi del D.M. 30 marzo 1973 e della L. 6 giugno 1974, n. 317, nei casi in cui sia il concedente che il coltivatore hanno titolo di goderne, è ripartito tra le parti nella medesima percentuale prevista per la ripartizione dei prodotti agrumicoli dalla vigente legislazione.

     L'aiuto complementare predetto è interamente attribuito al lavoratore associato nei casi in cui il concedente non abbia titolo a richiedere la concessione dell'aiuto stesso, mentre il reddito e le caratteristiche del fondo coltivato dal lavoratore, al netto della quota di produzione di spettanza del concedente, rientrano nelle condizioni previste dalla sopracitata normativa. In tal caso, la richiesta della concessione dell'aiuto complementare deve essere inoltrata da ogni singolo lavoratore associato, con esplicito riferimento all'istanza del concedente di cui il lavoratore associato ha avuto conoscenza in conformità a quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

     Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche per la concessione dell'aiuto complementare prevista dall'art. 8 della presente legge.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 11.

     Le richieste degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, vanno inoltrate, anche tramite le condotte agrarie competenti per territorio, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che provvede alla relativa istruttoria.

     Le richieste predette, entro quindici giorni dal completamento della relativa istruttoria, sono trasmesse, debitamente munite anche del parere del Comitato provinciale per l'agrumicoltura di cui al precedente art. 10, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad approvare, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 24, primo comma, della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, e dall'art. 10, terzo comma, della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, i piani aziendali ed interaziendali previsti dal precedente art. 2.

     Nello stesso provvedimento di approvazione complessiva, sulla base di separate indicazioni opportunamente documentate, saranno determinate le opere e le spese attinenti agli interventi dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno, nonché quelle da porre a carico del bilancio

dell'Amministrazione regionale, per le quali saranno concessi i relativi contributi e sussidi.

     Col medesimo provvedimento saranno altresì disposte le anticipazioni di cui all'art. 4, comma secondo, ed all'art. 5 della presente legge.

     In deroga ai limiti disposti dalle norme di cui al terzo comma del presente articolo, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste accrediterà l'intero importo del contributo in conto capitale afferente al bilancio della Regione e quello dell'anticipazione prevista dal precedente art. 5 all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla liquidazione e pagamento dei contributi e delle anticipazioni secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 5 della presente legge.

     Ai provvedimenti emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per gli adempimenti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nell'ottavo comma dell'art. 40 della L. 27 ottobre 1966, n. 910.

     Per le richieste di intervento poste totalmente a carico di stanziamenti del bilancio della Regione e del Fondo di solidarietà nazionale, alle concessione, liquidazione e pagamento dei relativi contributi provvedono, entro i limiti di cui all'art. 10, terzo comma, della L.R. 31 dicembre 1974, n. 60, ed all'art. 24, primo comma, della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, le condotte agrarie e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

 

     Art. 12.

     Alle aziende agrumicole associate di cui all'art. 7 della presente legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 18 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, modificato dall'art. 4 della L.R. 27 ottobre 1969, n. 40, purché le aziende medesime si obblighino a curare e tenere aggiornata la propria contabilità aziendale sulla base delle disposizioni in merito impartite dall'I.N.E.A. attraverso gli istituti di diverso ordine e grado allo stesso collegati.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [1]a.

     La misura dei premi previsti dal secondo comma dell'art. 3 della medesima L.R. 5 agosto 1957, n. 49, è aumentata di quattro volte.

     Per la concessione dei premi in questione costituisce motivo preferenziale la totale ed immediata distruzione, mediante bruciatura, delle parti vegetali asportate con gli interventi di potatura.

 

     Art. 14.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, ad integrazione delle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è autorizzato a concedere un contributo di lire 100 per ogni innesto con marze certificate attecchito a tutte le aziende vivaistiche singole o associate, che abbiano avuto approvato dagli organi tecnici competenti un regolare progetto di ristrutturazione, a norma delle direttive ministeriali di cui al D.M. 30 marzo 1973.

     Il contributo di cui sopra sarà concesso per ciascun anno della fase transitoria prevista dall'apposita normativa emanata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal relativo disciplinare di coltivazione, sempreché siano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione del progetto medesimo, stabiliti nel relativo decreto di concessione.

     Per l'anno 1975 si deroga dalle condizioni sopra indicate, relative all'associazionismo ed alla presentazione dei progetti di ristrutturazione.

 

     Art. 15.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per le piantine di agrumi «certificate» ai sensi del D.M. 30 marzo 1973, un indennizzo una tantum per l'anno 1975 che viene fissato in base alle caratteristiche possedute alla data del 30 aprile 1975 nella misura di:

     - lire 900 per ogni piantina da due a tre anni d'innesto;

     - lire 800 per ogni piantina da un anno d'innesto;

     - lire 700 per ogni piantina innestata a gemma dormiente.

     L'indennizzo è concesso a favore dei produttori di piantine di agrumi che ne fanno apposita istanza ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e sarà corrisposto a seguito dell'accertamento delle caratteristiche delle piantine e della relativa distruzione.

     Nel caso in cui alla produzione delle piantine d'agrumi da distruggere abbiano partecipato lavoratori a qualsiasi titolo associati, le istanze di indennizzo avanzate dai beneficiari indicati al precedente comma dovranno, a pena di decadenza dal godimento dell'indennizzo stesso, essere sottoscritte anche dai predetti lavoratori. Nella istanza medesima dovrà essere indicata la quota di spettanza di ciascuno dei lavoratori associati, a favore dei quali sarà concesso e liquidato il relativo indennizzo.

     Qualora entro il 30 settembre 1975 i produttori di cui al presente articolo, che si sono avvalsi di lavoratori comunque associati, non provvedano ad avanzare le istanze in conformità a quanto disposto dal precedente comma, i lavoratori interessati possono inoltrare singolarmente ai competenti Ispettorati provinciali dell'agricoltura la istanza relativa all'indennizzo previsto dai precedenti commi, inserendo nell'istanza medesima apposita dichiarazione, a firma autenticata, attestante sotto la propria responsabilità l'esistenza del rapporto associativo e tutti gli elementi occorrenti per la relativa individuazione, nonché la quota di piantine di propria spettanza in base alla quale sarà determinato l'indennizzo corrispondente.

     Alla concessione dell'indennizzo di cui al presente articolo, nonché alla contestuale liquidazione ed al relativo pagamento, provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio [2].

 

     Art. 15-bis.

     Agli accertamenti di cui al secondo comma del precedente articolo provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che all'uopo possono delegare i centri di assistenza tecnica di cui alla L.R. 29 dicembre 1973, n. 54, e successive aggiunte e modificazioni, o le condotte agrarie.

     Per le stesse finalità e per l'acceleramento delle procedure amministrative, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, con il trattamento di missione e per un periodo non superiore a tre mesi, personale dell'Amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.

     A corredo delle istanze per la concessione dell'indennizzo di cui al precedente articolo, fermo restando quanto disposto dal quarto comma dell'articolo medesimo, il titolo del possesso dei terreni adibiti alla produzione di piantine di agrumi ed i requisiti personali, necessari per l'ammissione all'indennizzo stesso, sono comprovati mediante dichiarazione, anche contestuale alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e con la firma autenticata nei modi di legge. Parimenti il certificato catastale è sostituito da una dichiarazione, rilasciata dall'interessato negli stessi modi, dalla quale risultino tutti gli elementi catastali relativi all'identificazione del fondo ed alla ditta intestataria. Rimane obbligatoria la presentazione dell'estratto di mappa, ove non risulti disponibile, presso i Comuni interessati, il relativo foglio di mappa occorrente per i necessari accertamenti [3].

 

     Art. 16.

     Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento della coltura agrumicola e vitivinicola nonché di quella ortofloricola anche in serra, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti universitari siciliani, con l'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale, con l'Istituto agrario siciliano Valdisavoia e con l'Ente di sviluppo agricolo per la istituzione di una «Unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata» le cui azioni dovranno, tra l'altro, riguardare il miglioramento genetico, la individuazione e prova di nuove cultivars, prove di trasformazione dei prodotti, nonché la lotta e prevenzione del malsecco e delle altre fitopatie.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è altresì autorizzato a dotare i suddetti istituti ed enti, con finanziamenti a carico delle disponibilità previste per le finalità del presente articolo, delle necessarie dotazioni mobili ed immobili.

     Rientra fra i compiti dell'«Unità polivalente» di cui al precedente comma coordinare le attività concernenti l'avvio, il potenziamento e l'acceleramento delle operazioni di rifornimento del materiale di propagazione degli agrumi certificabile e prodotto anche mediante i campi di piante madri impiantati e gestiti direttamente dall'E.S.A., il quale assicurerà ai vivaisti agrumicoli la distribuzione gratuita del materiale di propagazione dallo stesso Ente prodotto.

     L'«Unità polivalente» di cui al presente articolo dovrà, altresì, comprendere una sezione operativa da realizzare nella fascia tirrenica della provincia di Messina, la cui sede sarà stabilita con decreto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste e da destinare al miglioramento ed al potenziamento delle strutture di base del vivaismo agrumicolo siciliano.

     La convenzione di cui al primo comma dovrà riguardare, tra l'altro, le spese di istituzione, di impianto, di mantenimento e di funzionamento da porre a carico dell'Amministrazione regionale e la possibilità di acquisizione ed utilizzazione di finanziamenti e di dotazioni che potranno essere disposti dallo Stato e da altri enti ed organismi operanti in campo nazionale e regionale.

     In ogni caso le dotazioni immobili e quelle mobili che saranno comunque acquisite dagli istituti ed enti partecipanti alla «Unità polivalente» in forza della convenzione prevista dal presente articolo, costituiranno patrimonio della Regione siciliana.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 17.

     A decorrere dalla campagna agrumicola 1975-1976 l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di agrumi associati in cooperative, consorzi e associazioni, costituite queste ultime ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, per il conferimento degli agrumi prodotti ai fini della conservazione, lavorazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione di lire 650 per quintale di agrumi conferito [5].

     Tale contributo è corrisposto per il tramite delle cooperative, dei consorzi o delle associazioni di cui al precedente comma.

     Per i produttori che conferiscono gli agrumi presso impianti condotti da organismi associativi di cui al primo comma del presente articolo e prevalentemente costituiti da mezzadri, coloni, compartecipanti, coltivatori diretti proprietari o affittuari, il contributo è stabilito in lire 700 per ogni quintale di agrumi conferito.

 

     Art. 18.

     Gli organismi associativi di cui al precedente art. 17, ai fini della corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti, possono essere ammessi a usufruire dei finanziamenti concessi dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della L. 5 luglio 1928, n. 1760.

     Resta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato ai sensi dell'art. 34 della L. 2 giugno 1961, n. 454, e successive aggiunte e modificazioni, dagli istituti ed enti di cui al precedente comma e quello a carico degli organismi beneficiari indicati al precedente art. 17 nella misura prevista dall'art. 11 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, e successive aggiunte e modificazioni.

     Per le finalità di cui al precedente comma, il contributo a carico della Regione sarà erogato agli istituti ed enti di credito direttamente dall'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), anche in deroga a quanto in proposito stabilito dalla vigente normativa, presso il quale Istituto viene costituito un apposito fondo, a gestione separata, mediante erogazione da iscriversi annualmente in apposito capitolo del bilancio della Regione.

     La durata delle anticipazioni bancarie dovrà essere non superiore a sei mesi.

     Per i prodotti esportati, le anticipazioni vanno riferite al valore dei prodotti commercializzati, maggiorato dell'ammontare dei premi di penetrazione e degli importi delle restituzioni.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 19.

     Presso l'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.) è istituito un fondo a gestione separata destinato alla concessione di garanzia in favore di istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia per la concessione di una ulteriore anticipazione da erogarsi in favore degli organismi associativi di cui al precedente art. 18.

     Tale anticipazione aggiuntiva, da erogarsi in aggiunta a quella prevista dalle norme sul credito agrario, non può superare, in ogni caso, il 25% della media dei «prezzi di base» mensili, diminuiti del 20%, stabiliti dai regolamenti della Comunità economica europea, per ogni campagna di commercializzazione.

 

     Art. 20.

     L'Istituto regionale per il credito alle cooperative (I.R.C.A.C.), su istanza dell'organismo interessato, che indicherà l'istituto finanziatore, concederà la garanzia sull'anticipazione aggiuntiva di cui all'articolo precedente ai fini della erogazione di detta anticipazione aggiuntiva.

     Ove, per cause non imputabili agli organismi ammassatori, i ricavi netti dell'annata consentano una liquidazione finale inferiore alle anticipazioni bancarie corrisposte nella misura determinata dall'articolo precedente, l'I.R.C.A.C. si sostituirà nei confronti degli istituti finanziatori all'organismo ammassatore per la copertura del residuo debito, nei limiti della garanzia prestata, oltre agli interessi, rimanendo espressamente esentati gli istituti finanziatori dall'escussione degli organismi ammassatori e facendo invece carico all'I.R.C.A.C. di procedere alla escussione stessa.

     La gestione del fondo di garanzia previsto dall'art. 19 è affidata all'I.R.C.A.C.

     Il consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha altresì il compito di verificare la regolarità della gestione relativamente alle operazioni di ammasso e vendita del prodotto di ciascun organismo ammassatore.

 

     Art. 21.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere contributi sulle spese sostenute dagli organismi di cui al precedente art. 17 per attuare azioni volte ad agevolare il collocamento dei prodotti agrumicoli e loro derivati.

     Detti contributi possono essere concessi in misura decrescente fino al 90%, al 70% ed al 50% delle spese sostenute rispettivamente nel primo, nel secondo e nel terzo anno d'inizio delle attività indicate nel precedente comma.

 

     Art. 22.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle Associazioni fra produttori agrumicoli riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, sentito il Sottocomitato di cui all'art. 29 della presente legge, un contributo annuo per agevolare l'attività organizzativa e per il loro potenziamento.

 

     Art. 23.

     L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, per gli esercizi dal 1975 al 1977, è autorizzato ad effettuare spese per studi e ricerche nonché per azioni coordinate volte all'attuazione di programmi operativi sperimentali riguardanti il settore delle ricerche dei metodi e dei sistemi di confezionamento e presentazione dei prodotti ortofrutticoli, agrumi e loro derivati, che possono essere intrapresi dagli organismi di cui all'art. 17 della presente legge sia direttamente che mediante apposite convenzioni dagli organismi medesimi stipulate con enti ed istituti all'uopo specializzati.

 

     Art. 24.

     Per i prodotti agrumicoli ottenuti a seguito delle operazioni di ritiro dai mercati attuate dalle Associazioni di produttori costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, e destinati alla beneficenza sia freschi che trasformati industrialmente a norma delle vigenti disposizioni, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a corrispondere alle Associazioni di produttori medesime un contributo sulle spese necessarie per l'imballaggio, la conservazione, il trasporto e quant'altro occorre per inoltrare i prodotti stessi direttamente agli organismi di beneficenza operanti anche al di fuori del territorio regionale.

 

     Art. 25.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 26.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, in favore degli agrumicoltori che attuano il «ritiro» dei loro prodotti dai mercati di consumo per il tramite delle associazioni costituite ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, un contributo pari all'ammontare degli interessi e delle spese sulle anticipazioni del prezzo di ritiro stabilito per tale operazione dalla Comunità economica europea, che saranno effettuate dagli istituti autorizzati alle operazioni di credito agrario.

     Le anticipazioni di cui al precedente comma vengono effettuate direttamente dagli stessi istituti di credito designati dalle Associazioni di produttori, previa ricezione degli elenchi di cui al successivo comma e previa presentazione del titolo rilasciato a ciascun socio, che ha attuato le operazioni di ritiro, dalle medesime associazioni.

     Per le suddette finalità, le associazioni di cui al precedente comma dovranno:

     a) inoltrare all'istituto di credito, all'uopo delegato, elenchi periodici con l'indicazione dei soci che hanno effettuato le operazioni di ritiro, dei quantitativi da ciascuno di essi ritirati e dell'ammontare della relativa compensazione, nonché copia delle comunicazioni inoltrate all'A.I.M.A. corrispondenti agli elenchi suddetti per volume dei prodotti ritirati e ammontare della relativa compensazione posta a carico dell'A.I.M.A.;

     b) rilasciare ad ogni socio, con riferimento agli elenchi della precedente lett. a), apposito certificato attestante la quantità del prodotto ritirato e l'ammontare della relativa compensazione che sarà rimborsata dall'A.I.M.A.;

     c) comunicare all'A.I.M.A. ed all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste l'istituto di credito incaricato al quale dovranno pervenire i rimborsi e le compensazioni erogate dall'A.I.M.A.

     Il contributo di cui al primo comma del presente articolo è corrisposto agli agrumicoltori per il tramite degli istituti di credito che provvedono al pagamento delle anticipazioni.

     Per l'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con gli istituti di credito esercenti il credito agrario in Sicilia.

 

     Art. 27.

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste, allo scopo di assicurare alla Regione siciliana costanti ed adeguati rapporti, informazioni ed ogni altra comunicazione e notizia concernente le azioni, le iniziative e le decisioni adottate dalla Comunità economica europea con particolare riferimento ai settori ortoagrumicolo, zootecnico e vitivinicolo, è autorizzato a disporre apposite missioni di dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ai quali sarà corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa [8].

     L'Assessore per l'agricoltura e le foreste dà comunicazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale delle iniziative intraprese nelle più opportune sedi nazionali e comunitarie e per una revisione ed aggiornamento delle vigenti norme di qualità per agevolare il collocamento sui mercati comunitari dei prodotti agrumicoli ed ortofrutticoli mediante il miglioramento della qualità dei prodotti commercializzati.

 

     Art. 28.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 29.

     In seno al Consiglio regionale per l'agricoltura è istituito, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo. P. Reg. 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, il Sottocomitato regionale per l'agrumicoltura [1]0 il quale è composto, oltre che da tre membri scelti fra i componenti il Consiglio predetto e dai titolari della cattedra di coltivazioni arboree delle Università di Palermo e Catania, anche:

     a) dal direttore regionale dell'agricoltura;

     b) dal presidente dell'Ente di sviluppo agricolo, o da un suo delegato;

     c) dal direttore generale dell'Ente di sviluppo agricolo;

     d) dal direttore dell'Istituto sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale;

     e) da tre dirigenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste;

     f) da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

     g) da tre rappresentanti degli organismi nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative;

     h) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a carattere nazionale;

     i) da quattro rappresentanti delle Associazioni agrumicole riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622;

     l) da quattro sindaci in rappresentanza dei comuni maggiormente interessati ai problemi agrumicoli scelti su terne designate dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni italiani.

     Alla nomina dei componenti il Sottocomitato, al quale si applicano le disposizioni previste dal D.L.vo P. Reg. 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, provvede l'Assessore per l'agricoltura e le foreste tenuto conto, relativamente alle lett. f), g), h), ed i), di terne designate dalle rispettive organizzazioni regionali.

     In caso di ritardo nelle designazioni il Sottocomitato potrà essere egualmente insediato purché sia avvenuta la nomina di almeno il 60% dei componenti.

     Le sedute del Sottocomitato per l'agrumicoltura hanno luogo almeno una volta a trimestre.

     Ai componenti il Sottocomitato che ne abbiano diritto, verrà corrisposta, per ogni seduta, l'indennità di cui alla L.R. 2 marzo 1962, n. 3, e successive aggiunte e modificazioni.

     Oltre a quanto disposto dagli artt. 22 e 28 della presente legge, il Sottocomitato regionale per l'agrumicoltura è chiamato ad esprimere il proprio parere sui programmi annuali preventivi concernenti le iniziative e le attività previste dagli artt. 17, 21, 23, 24, 25 e 26 della presente legge, nonché su qualsiasi altro argomento attinente all'agrumicoltura che gli sarà sottoposto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 30.

     Nell'ambito dei territori prevalentemente interessati agli interventi della presente legge è autorizzata l'attuazione di un programma per la realizzazione, ai sensi della vigente legislazione, di opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, di difesa del suolo, elettrificazione rurale, viabilità rurale ivi comprese le strade vicinali ed interpoderali nonché gli acquedotti rurali.

     Tale programma, predisposto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, comunicato alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è sottoposto all'esame del Sottocomitato di cui al precedente art. 29 e del Comitato interassessoriale di coordinamento.

 

     Art. 31.

     I piani aziendali e pluriaziendali riferiti ad una superficie superiore ad ettari 10 debbono indicare il numero di giornate occorrenti per la realizzazione delle opere previste.

     La inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge.

 

     Art. 32.

     Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 81.770 milioni che sarà iscritta sul bilancio del Fondo di solidarietà nazionale e sul bilancio ordinario per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1977 come dalla seguente tabella:

     (Omissis).

 

     Art. 33.

     All'onere di lire 81.710 milioni ricadente sul Fondo di solidarietà nazionale per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1977 si provvede utilizzando parte delle disponibilità del piano regionale di interventi per il periodo 1975-1977 approvato con L.R. 12 maggio 1975, n. 18.

     All'onere di lire 60 milioni ricadente sul bilancio ordinario della Regione per l'esercizio in corso, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Articolo abrogato con art. 44 L.R. 25 marzo 1986, n. 13.

[1]1a Il primo comma modifica l'art. 1 L.R. 5 agosto 1957, n. 49.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 L.R. 16 agosto 1975, n. 57.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 1 L.R. 16 agosto 1975, n. 57.

[4] Gli ultimi due commi sono stati abrogati dall'art. 3, ultimo comma, L.R. 20 aprile 1976, n. 36.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 L.R. 16 agosto 1975, n. 57.

[6] Comma abrogato dall'art. 5 L.R. 16 agosto 1975, n. 57.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 L.R. 7 maggio 1977, n. 28.

[8] Comma così modificato dall'art. 8 L.R. 20 febbraio 1979, n. 10.

[9] Articolo abrogato dall'art. 11 L.R. 21 agosto 1984, n. 50.

[1]10 Soppresso con art. 41 L.R. 25 marzo 1986, n. 13.