§ 3.3.62 - L.R. 16 agosto 1975, n. 57.
Norme integrative della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, recante provvedimenti per l'agrumicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:16/08/1975
Numero:57


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Nelle more della costituzione del Comitato interassessoriale di coordinamento si prescinde dagli adempimenti di competenza del Comitato stesso previsti dalla L.R. 3 giugno 1975, n. 24.
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      Per la realizzazione delle opere pubbliche riguardanti il settore dell'agricoltura e delle foreste si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della L.R. 16 agosto [...]
Art. 5.      L'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è soppresso.
Art. 6.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.62 - L.R. 16 agosto 1975, n. 57.

Norme integrative della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, recante provvedimenti per l'agrumicoltura.

(G.U.R. 20 agosto 1975, n. 36).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Nelle more della costituzione del Comitato interassessoriale di coordinamento si prescinde dagli adempimenti di competenza del Comitato stesso previsti dalla L.R. 3 giugno 1975, n. 24.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 4.

     Per la realizzazione delle opere pubbliche riguardanti il settore dell'agricoltura e delle foreste si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36.

 

     Art. 5.

     L'ultimo comma dell'art. 18 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è soppresso.

 

     Art. 6.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce art. 15 ed aggiunge l'art. 15-bis alla L.R. 3 giugno 1975, n. 24.

[2] Modifica l'art. 17 L.R. 3 giugno 1975, n. 24.