§ 3.3.66 - L.R. 7 maggio 1977, n. 28.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 giugno 1975, n. 24, concernente provvedimenti per l'agrumicoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:07/05/1977
Numero:28


Sommario
Art. 1.      A parziale modifica del primo comma dell'art. 3 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, le agevolazioni previste dall'art. 4 della stessa legge possono essere concesse anche a favore di aziende con una [...]
Art. 2.      Lo stanziamento disposto per le finalità dell'art. 4, primo e terzo comma, della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è destinato, per una quota non superiore a lire 8 miliardi, agli interventi previsti [...]
Art. 3.      A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1976- 1977, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, [...]
Art. 4.      La deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 14 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è estesa agli anni 1977 e 1978.
Art. 5.      Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 1.500 milioni.
Art. 6.      I criteri ed i parametri relativi al contributo sulle spese previste dall'art. 24 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, ivi comprese quelle concernenti gli eventuali oneri di carovana e di trasporto [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità previste dall'art. 32 della L.R. 3 giugno 1975, n. [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 3.3.66 - L.R. 7 maggio 1977, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3 giugno 1975, n. 24, concernente provvedimenti per l'agrumicoltura.

(G.U.R. 10 maggio 1977, n. 20).

 

Art. 1.

     A parziale modifica del primo comma dell'art. 3 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, le agevolazioni previste dall'art. 4 della stessa legge possono essere concesse anche a favore di aziende con una superficie agrumicola inferiore ad ettari due che, per le finalità di cui al primo comma dell'art. 2 della legge medesima, intendono realizzare:

     a) opere irrigue ed allacciamenti elettrici, per superfici non inferiori ad are 20;

     b) opere irrigue e di elettrificazione, ivi compresi gli allacciamenti e quant'altro necessario per l'esercizio aziendale, per superfici comprese tra le are 50 ed ettaro 1;

     c) opere di viabilità aziendale e quelle previste dalla precedente lett. b), per superfici comprese tra 1 e 2 ettari.

 

     Art. 2.

     Lo stanziamento disposto per le finalità dell'art. 4, primo e terzo comma, della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è destinato, per una quota non superiore a lire 8 miliardi, agli interventi previsti dall'art. 2, lett. b) della predetta legge; e per una ulteriore quota di lire 2 miliardi ai medesimi interventi realizzati dalle aziende agrumicole riguardate al precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1976- 1977, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a favore dei produttori agrumicoli associati che, per il tramite delle cooperative e loro consorzi o degli organismi riconosciuti ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622, trasformano direttamente il loro prodotto o lo cedono agli stabilimenti a capitale privato o pubblico ubicati in Sicilia ai fini dell'estrazione di essenze, succhi, derivati nonché liofilizzati, un contributo commisurato al prezzo medio di ognuna delle diverse specie agrumicole, diminuito del 40%, ricavato dai prezzi fissati per il mese di dicembre di ogni anno dalla Comunità economica europea per il prodotto della categoria terza alla rinfusa da ritirarsi da parte dei predetti organismi.

     Il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà corrisposto agli organismi associativi.

     In ogni caso il contributo sarà liquidato sulla base di regolari fatture rilasciate dagli stabilimenti ai quali è stato ceduto il prodotto. Lo stesso contributo è cumulabile con quello previsto dall'art. 17 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24.

     L'art. 25 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24 e l'art. 66 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, sono abrogati.

 

     Art. 4.

     La deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 14 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, è estesa agli anni 1977 e 1978.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'art. 3 della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1977 la spesa di lire 1.500 milioni.

 

     Art. 6.

     I criteri ed i parametri relativi al contributo sulle spese previste dall'art. 24 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, ivi comprese quelle concernenti gli eventuali oneri di carovana e di trasporto dai centri di ritiro al luogo di caricamento dei mezzi ferroviari, sono stabiliti per ciascuna campagna di commercializzazione dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il parere del Sottocomitato per l'agrumicoltura di cui all'art. 29 della medesima legge, e successive aggiunte e modificazioni.

     A decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1976- 1977, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere i compensi per missioni e lavoro straordinario spettanti al personale regionale chiamato a far parte delle Commissioni di controllo per il ritiro dei prodotti agricoli e zootecnici attuato, per conto dell'AIMA, dalle organizzazioni dei produttori in applicazione dei vigenti regolamenti comunitari.

     Gli eventuali rimborsi da parte dell'A.I.M.A. delle spese di cui al precedente comma affluiranno all'erario regionale.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1977, si fa fronte con parte delle disponibilità previste dall'art. 32 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, per i finanziamenti di cui all'art. 18 della stessa legge per il 1977.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.