§ 2.6.42 - L. 6 giugno 1974, n. 317.
Norme applicative del regolamento (CEE) n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.6 prodotti agricoli e colture
Data:06/06/1974
Numero:317


Sommario
Art. 1.      E' approvato il piano di attuazione delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, di cui al decreto del Ministro per [...]
Art. 2.      Le richieste di intervento per la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti di raccolta, confezionamento, conservazione e trasformazione degli [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 [...]


§ 2.6.42 - L. 6 giugno 1974, n. 317.

Norme applicative del regolamento (CEE) n. 2511 del 9 dicembre 1969 concernente misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi.

(G.U. 9 agosto 1974, n. 209).

 

     Art. 1.

     E' approvato il piano di attuazione delle misure per il miglioramento della produzione e della commercializzazione degli agrumi, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 30 marzo 1973.

     Nell'ambito del piano di cui al precedente comma, le regioni elaborano programmi regionali di intervento e provvedono alla loro attuazione. I programmi regionali anzidetti saranno trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il coordinamento.

     Per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 10.000 milioni per l'esercizio 1974, lire 30.000 milioni per l'esercizio 1975, lire 40.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1976, 1977, 1978 e lire 20.000 milioni per l'esercizio 1979.

     Alla ripartizione dei fondi provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo ai programmi regionali di cui al secondo comma del presente articolo, d'intesa con le regioni interessate.

 

          Art. 2.

     Le richieste di intervento per la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento degli impianti di raccolta, confezionamento, conservazione e trasformazione degli agrumi, nonché per lo svolgimento delle attività di provvista del materiale di propagazione, sono trasmesse dalle regioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredate del proprio motivato parere sulla convenienza tecnico-economica delle singole iniziative, nel quadro delle realtà produttive locali esistenti e di quelle conseguenti agli interventi promossi dal piano agrumicolo.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede agli interventi, di intesa con le regioni interessate, in merito alle singole richieste.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1979, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di indebitamento sul mercato che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la stessa legge di approvazione del bilancio, di volta in volta stabilite.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.