§ 3.3.32 - L.R. 5 agosto 1957, n. 49.
Provvedimenti a favore della limonicoltura colpita dal malsecco.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 agricoltura: interventi settoriali
Data:05/08/1957
Numero:49


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di incoraggiare la ricostituzione degli agrumeti distrutti o colpiti dal malsecco l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato:
Art. 2.      I contributi previsti dalla lett. a) ed i premi previsti dalla lett. b) dell'articolo precedente possono essere concessi quando sono state colpite almeno 100 piante in ragione per ettaro.
Art. 3.      Per fare fronte alle esigenze previste dalle lett. a) e b) dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire cinquanta milioni da iscriversi nel bilancio della Regione siciliana, [...]
Art. 4.      Fino a quando l'Amministrazione regionale non avrà provveduto all'istituzione delle proprie stazioni sperimentali, la sperimentazione per la difesa e la prevenzione del malsecco è affidata alla [...]
Art. 5.      E' autorizzata la spesa di lire dieci milioni per l'acquisto di terreni e la spesa di impianto e di gestione di vivai, da costituire presso le condotte agrarie, per la produzione di piante di [...]
Art. 6.      L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato ad assumere per pubblico concorso n. 5 sperimentatori in possesso dei requisiti per adire il ruolo tecnico - gruppo A - dell'Assessorato [...]
Art. 7.      Alle esigenze finanziarie derivanti dalla presente legge si provvede prelevando le somme dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative contenuto nello [...]
Art. 8.      Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 1 si provvede a mezzo di aperture di credito, a favore degli ispettorati provinciali [...]


§ 3.3.32 - L.R. 5 agosto 1957, n. 49.

Provvedimenti a favore della limonicoltura colpita dal malsecco.

(G.U.R. 6 agosto 1957, n. 43).

 

Art. 1.

     Allo scopo di incoraggiare la ricostituzione degli agrumeti distrutti o colpiti dal malsecco l'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato:

     a) a concedere contributi sulla spesa riconosciuta ammissibile per ogni pianta messa a dimora e attecchita nella misura:

     - dell'80% fino ad un massimo di n. 100 piante per ettaro;

     - e del 50% per le piante eccedenti il predetto limite e fino ad un massimo di n. 200 piante per ettaro [1];

     b) a concedere adeguati premi agli agrumicoltori che reinnestano, con qualità pregiate e resistenti, agrumeti già colpiti dal malsecco e ricostituiti;

     c) a concedere premi annuali a favore degli agrumicoltori che abbiano applicato con particolare diligenza gli interventi di difesa;

     d) a potenziare la sperimentazione per la difesa e la prevenzione del malsecco;

     e) ad istituire presso le condotte agrarie delle zone agrumicole vivai per la produzione di piante di agrumi.

 

     Art. 2.

     I contributi previsti dalla lett. a) ed i premi previsti dalla lett. b) dell'articolo precedente possono essere concessi quando sono state colpite almeno 100 piante in ragione per ettaro.

 

     Art. 3.

     Per fare fronte alle esigenze previste dalle lett. a) e b) dell'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire cinquanta milioni da iscriversi nel bilancio della Regione siciliana, rubrica «Agricoltura» per l'esercizio in corso.

     E' autorizzata altresì per l'esercizio in corso la spesa di lire dieci milioni per la concessione dei premi di cui alla lett. c) del citato art. 1. Di tale spesa una percentuale non inferiore al sessanta per cento è destinata alle aziende di superficie non superiore ai due ettari. I premi non possono superare la misura massima di lire 25.000 per le aziende di superficie non superiore ai due ettari e di lire 100.000 per le altre.

 

     Art. 4.

     Fino a quando l'Amministrazione regionale non avrà provveduto all'istituzione delle proprie stazioni sperimentali, la sperimentazione per la difesa e la prevenzione del malsecco è affidata alla stazione di agrumicoltura di Acireale che utilizzerà le condotte agrarie ubicate nelle zone agrumicole.

     E' autorizzata per il corrente esercizio la spesa di lire 20.000.000 per l'attrezzatura dell'azienda sperimentale e vivaistica già affidata alla predetta stazione sperimentale e per sopperire alle spese di funzionamento, di propaganda ed assistenza agli agricoltori, nonché per l'istituzione di un premio annuale di lire 1.000.000, eventualmente divisibile, da destinarsi allo studioso che abbia dato il maggiore contributo alla difesa ed alla prevenzione del malsecco.

     Il premio di cui al comma precedente è assegnato dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, su conforme parere del Consiglio regionale dell'agricoltura Sottocomitato per la fitopatologia.

 

     Art. 5.

     E' autorizzata la spesa di lire dieci milioni per l'acquisto di terreni e la spesa di impianto e di gestione di vivai, da costituire presso le condotte agrarie, per la produzione di piante di agrumi.

 

     Art. 6.

     L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato ad assumere per pubblico concorso n. 5 sperimentatori in possesso dei requisiti per adire il ruolo tecnico - gruppo A - dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

     Agli stessi sono estese le norme sullo stato giuridico ed economico previste per gli impiegati dei ruoli transitori della Regione.

     Il personale nominato nei modi previsti nel presente articolo ha diritto al passaggio nel ruolo definitivo degli sperimentatori, appena questo sarà costituito.

 

     Art. 7.

     Alle esigenze finanziarie derivanti dalla presente legge si provvede prelevando le somme dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da disposizioni legislative contenuto nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana per l'esercizio in corso.

     Per gli esercizi futuri sarà provveduto con la legge di bilancio.

 

     Art. 8.

     Alle spese necessarie per l'attuazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) del precedente art. 1 si provvede a mezzo di aperture di credito, a favore degli ispettorati provinciali dell'agricoltura cui è devoluto il compito di procedere all'accertamento delle condizioni richieste per l'applicazione degli artt. 1 e 2 della presente legge.

 

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 13 L.R. 3 giugno 1975, n. 24.