§ 1.4.70 - L.R. 1 agosto 1974, n. 30.
Nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:01/08/1974
Numero:30


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 72 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, ed il primo comma dell'art. 8 della L. r. 20 agosto 1962 , n. 23 , sono soppressi.
Art. 3.      Nei confronti del personale per il quale l'Amministrazione adotti per la seconda volta la censura, salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, richiamate [...]
Art. 4.      La norma contenuta nell'art. 83 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, deve essere intesa nel senso che il congiungimento di servizi ivi previsto è effettuato esclusivamente ai fini di previdenza e di [...]
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      Per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'art. 31 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, è, altresì, richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 7.      A decorrere dal 1° marzo 1974 alla tabella N relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, sono apportate le modifiche ed [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      L'indennità prevista dal n. 5 della tabella N, annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, è determinata in lire 20.000 mensili lorde ed è riservata al personale addetto esclusivamente e [...]
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      Al personale della Regione di cui alla L.R. 5 aprile 1972, n. 24, a decorrere dal 1° marzo 1974, è attribuito un aumento tabellare di lire 25.000 mensili, elevato a lire 35.000 mensili per il [...]
Art. 13.      E' soppresso il contributo assistenziale, posto a totale carico dei pensionati e titolari di assegni vitalizi, previsto dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1966, n. 1.
Art. 14.      L'assegno vitalizio, previsto dagli artt. 7, n. 1, e 10 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, è attribuito nella misura del 50% dell'ultima retribuzione a prescindere dagli anni di effettivo [...]
Art. 15.      Sulla base del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, con decorrenza 1° marzo 1974, si provvede alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi.
Art. 16.      Nei confronti dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nel ruolo di cui alla tabella M annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e [...]
Art. 17.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, esclusi quelli relativi agli artt. 9, 10, 11 e 15 e quelli relativi all'aumento dell'indennità di trasferta per missioni al personale [...]
Art. 18.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.70 - L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

Nuove norme sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 3 agosto 1974, n. 37).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 72 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, ed il primo comma dell'art. 8 della L. r. 20 agosto 1962 , n. 23 , sono soppressi.

     Per l'utilizzazione e i trasferimenti del personale in servizio presso gli uffici periferici dello Stato è richiesto il parere del consiglio di direzione dell'Assessorato che tratta, in sede regionale, le materie di competenza del relativo Ministero.

     Le norme sui trasferimenti e l'assegnazione del personale di cui all'art. 88 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, si applicano anche al personale già appartenente al ruolo unico dei servizi periferici della Presidenza della Regione ed al personale del disciolto ESCAL.

 

     Art. 3.

     Nei confronti del personale per il quale l'Amministrazione adotti per la seconda volta la censura, salva l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, richiamate dall'art. 51 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, non si computa, agli effetti della progressione nelle classi di stipendio e dell'attribuzione degli aumenti periodici, l'anno di servizio in cui sia stata riportata la seconda sanzione.

     La censura è inflitta dal direttore regionale o equiparato.

 

     Art. 4.

     La norma contenuta nell'art. 83 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, deve essere intesa nel senso che il congiungimento di servizi ivi previsto è effettuato esclusivamente ai fini di previdenza e di quiescenza.

 

     Art. 5.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 6.

     Per l'accesso alla qualifica di dirigente di cui all'art. 31 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, è, altresì, richiesta l'abilitazione all'esercizio professionale.

 

     Art. 7.

     A decorrere dal 1° marzo 1974 alla tabella N relativa al trattamento economico del personale dell'Amministrazione regionale, annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli artt. 8, 9, 10 e 11 della presente legge.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 9.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 10.

     L'indennità prevista dal n. 5 della tabella N, annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, è determinata in lire 20.000 mensili lorde ed è riservata al personale addetto esclusivamente e continuativamente alla conduzione degli autoveicoli e solo per i periodi di effettivo svolgimento delle mansioni [5].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 12.

     Al personale della Regione di cui alla L.R. 5 aprile 1972, n. 24, a decorrere dal 1° marzo 1974, è attribuito un aumento tabellare di lire 25.000 mensili, elevato a lire 35.000 mensili per il personale con qualifica di maresciallo all'ultima classe di stipendio.

 

     Art. 13.

     E' soppresso il contributo assistenziale, posto a totale carico dei pensionati e titolari di assegni vitalizi, previsto dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 1966, n. 1.

 

     Art. 14.

     L'assegno vitalizio, previsto dagli artt. 7, n. 1, e 10 della L.R. 23 febbraio 1962, n. 2, è attribuito nella misura del 50% dell'ultima retribuzione a prescindere dagli anni di effettivo servizio prestato dal dipendente.

 

     Art. 15.

     Sulla base del trattamento economico conseguente all'applicazione della presente legge, con decorrenza 1° marzo 1974, si provvede alla riliquidazione delle pensioni e degli assegni vitalizi.

 

     Art. 16.

     Nei confronti dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nel ruolo di cui alla tabella M annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, si applica il trattamento pensionistico riservato ai dipendenti regionali a partire dalla data di entrata in vigore della citata L.R. 5 aprile 1972, n. 24.

 

     Art. 17.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, esclusi quelli relativi agli artt. 9, 10, 11 e 15 e quelli relativi all'aumento dell'indennità di trasferta per missioni al personale regionale, valutati per l'anno finanziario in corso in lire 5.508 milioni, si fa fronte quanto a lire 4.308 milioni con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio della Regione concernenti stipendi ed altri assegni fissi e compensi per lavoro straordinario al personale regionale e quanto a lire 1.200 milioni con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

     All'onere di lire 550 milioni, da versare al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione per le finalità dell'art. 15 e all'onere di lire 24 milioni e di lire 12 milioni derivanti dall'applicazione rispettivamente degli artt. 9, 10 e 11 della presente legge, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

     L'onere per indennità e rimborso spese di trasporto per missioni al personale regionale non può superare, per l'anno finanziario in corso, quello previsto nel bilancio della Regione per l'anno medesimo.

     Ai maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, previsti in lire 1.264 milioni, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 18.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] Disposizione cessata d'efficacia e superata dalla nuova formulazione dell'art. 78 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 L.R. 21 febbraio 1976, n. 1.

[3] Sostituisce il punto 1 della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[4] Articolo parzialmente abrogato dall'art. 8 L.R. 20 febbraio 1979, n. 10. Per la parte tuttora vigente, v. art. 8 L.R. 20 febbraio 1979, n. 10 e punto 3 tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[5] L'importo è stato successivamente aumentato dall'art. 33 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[6] Aggiunge il n. 6 alla tabella N allegata alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.