§ 1.4.54 - L.R. 29 gennaio 1966, n. 1.
Norme integrative della legge regionale 1 febbraio 1963, numero 11, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:29/01/1966
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Gli emolumenti conglobati a termine della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, sono integrati di un importo pari alle maggiori ritenute, comuni a tutto il personale regionale, alle quali sono [...]
Art. 2.      L'integrazione relativa agli esercizi decorsi sarà corrisposta in ragione di 2/3 a carico dell'esercizio 1966.
Art. 3.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.54 - L.R. 29 gennaio 1966, n. 1.

Norme integrative della legge regionale 1 febbraio 1963, numero 11, concernente il conglobamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 29 gennaio 1966, n. 5).

 

Art. 1.

     Gli emolumenti conglobati a termine della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, sono integrati di un importo pari alle maggiori ritenute, comuni a tutto il personale regionale, alle quali sono stati assoggettati, per effetto della legge anzidetta, di quella 23 febbraio 1962, n. 2 e della presente, in modo che la retribuzione conglobata, al netto, corrisponda alla somma delle voci retributive unificate, nella stessa misura percepita alla data del 31 dicembre 1961, oltre l'adeguamento depurato della sola imposta di bollo, di cui alla tabella A) annessa alla legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11.

     L'integrazione prevista nel comma precedente ha luogo, agli effetti dello stipendio e della 13a mensilità, anche ai fini della applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, con decorrenza dal 1 gennaio 1963, ed ad ogni effetto, con decorrenza dal 1 gennaio 1966. Dallo stesso 1 gennaio 1963 le pensioni e gli assegni vitalizi, che agli effetti del presente comma sono equiparati alle pensioni, corrisposti dal fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, vengono assoggettati ad una ritenuta assistenziale elevata al 5% [1].

 

     Art. 2.

     L'integrazione relativa agli esercizi decorsi sarà corrisposta in ragione di 2/3 a carico dell'esercizio 1966.

     Alla spesa ricadente nell'esercizio 1965, prevista nella misura pari alla dotazione del capitolo 606 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965 si farà fronte mediante utilizzazione dello stanziamento dello stesso capitolo, la cui dotazione è interamente disponibile; alla rimanente spesa si provvederà con gli stanziamenti di bilancio dell'anno 1966.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio

 

     Art. 3.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Contributo assistenziale soppresso dall'art. 13 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30.