§ 45.1.29- L. 9 gennaio 1962, n. 2.
Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:09/01/1962
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, è estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Salvo quanto previsto dall'art. 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'art. 2 deve essere iniziata dopo [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido, nonchè da passeggeri e miste destinate esclusivamente alla navigazione [...]
Art. 8.      Non è soggetto all'onere di restituzione previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e nell'art. 63 del capo VIII della legge 25 luglio [...]
Art. 9.      A parziale modifica del primo comma dell'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522, le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto [...]
Art. 10. 


§ 45.1.29- L. 9 gennaio 1962, n. 2.

Modifiche alla legge 24 luglio 1959, n. 622, recante interventi a favore dell'economia nazionale, per la parte riguardante l'ammodernamento del naviglio mercantile.

(G.U. 19 gennaio 1962, n. 16).

 

 

     Art. 1.

     La validità delle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, è estesa al periodo dal 4 settembre 1961 al 30 giugno 1963.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 43, 44, 45, 46 e 50 della legge citata al comma precedente sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3, 5, 6 e 7.

 

          Art. 2. [1]

     Ai proprietari di navi mercantili da carico secco e liquido, nonché da passeggeri e miste e di navi da pesca oceanica, iscritte alla data del 1° gennaio 1959 nelle matricole o nei registri di cui all'art. 146 del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1948, che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di nuove unità possono essere concessi i benefici nella misura, condizione e modalità di cui alle presenti disposizioni.

     Per avere titolo ai benefici previsti dalle presenti disposizioni i proprietari delle navi da demolire devono commettere la costruzione di nuovo naviglio per un tonnellaggio corrispondente ad almeno il 50 per cento di quello da demolire.

     La demolizione del naviglio vetusto e la commessa del nuovo naviglio devono essere ritenute conformi agli interessi dell'economia nazionale a giudizio del Ministro per la marina mercantile.

 

          Art. 3. [2]

     Fino al 30 giugno 1966 può essere concesso, per la demolizione e la costruzione di navi di cui all'art. 2, un contributo pari a lire 35.000 per tonnellata di peso della nave di nuova costruzione scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa.

     Qualora la stazza lorda delle navi di nuova costruzione sia superiore al 75 per cento della stazza lorda del naviglio da demolire, il contributo sarà limitato al 75 per cento del tonnellaggio di stazza lorda da demolire, al quale sarà attribuito un peso proporzionale a quello della nave effettivamente costruita.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     Salvo quanto previsto dall'art. 160 del Codice della navigazione e relative norme regolamentari, la demolizione delle navi di cui all'art. 2 deve essere iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge e deve risultare, a termini dell'art. 343 del regolamento, per la esecuzione del Codice della navigazione, da apposito processo verbale da presentarsi al Ministero della marina mercantile.

     I contratti di commessa delle nuove costruzioni debbono essere di data posteriore alla presentazione della domanda di ammissione di cui al successivo art. 6 e pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

 

          Art. 6. [4]

     Coloro che intendano demolire il naviglio di cui all'art. 2 e sostituirlo con nuove costruzioni a norma delle presenti disposizioni, devono presentare al Ministero della marina mercantile, entro il termine previsto dal precedente art. 3 e prima dell'inizio dei lavori di costruzione delle nuove unità, domanda corredata dagli estratti matricolari delle navi da demolire e dai relativi certificati di stazza, nella quale siano indicati, tra l'altro, il tipo e il tonnellaggio delle navi da demolire ed il tipo della nave di nuova costruzione, il nome del cantiere costruttore nonché l'epoca presunta di inizio dei lavori della nave di nuova costruzione.

     Ai fini del calcolo del contributo devono altresì indicare la stazza lorda ed il peso della nave di nuova costruzione scarica ed asciutta con esclusione della zavorra fissa.

     Le domande di ammissione al contributo sono prese in esame secondo l'ordine cronologico del loro arrivo al Ministero della marina mercantile, purché documentate e redatte a norma del comma precedente.

     L'ammissione ai benefici previsti dalle presenti disposizioni è concessa dal Ministro per la marina mercantile entro il limite di spesa di cui all'art. 5, previo accertamento delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge.

     Il Ministro per la marina mercantile, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 2, nonché dagli articoli 51 e 52 della legge 24 luglio 1959, n. 622, può autorizzare la sostituzione di una o più navi da demolire indicate nel provvedimento di ammissione di cui al comma precedente con altre che abbiano almeno lo stesso tonnellaggio di stazza lorda ed i requisiti previsti dalla presente legge.

     Il contributo di cui all'art. 3 della presente legge è concesso anche se la nave di nuova costruzione che deve sostituire il naviglio da demolirsi si trova in corso di costruzione in proprio da parte di un cantiere, purché l'atto di acquisto sia posteriore alla data di presentazione della domanda per il conseguimento del predetto contributo.

 

          Art. 7.

     Le presenti disposizioni sono applicabili alle navi a scafo metallico da carico secco e liquido, nonchè da passeggeri e miste destinate esclusivamente alla navigazione marittima a scopo commerciale, nonchè alle navi da pesca oceanica.

     Sono comunque esclusi dai benefici:

     1) le navi destinate a servizi complementari nell'interno dei porti e delle rade;

     2) le navi destinate alla navigazione lagunare-marittima, oltre che a quella fluviale e lacuale;

     3) le navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti;

     4) i rimorchiatori ed i galleggianti.

 

          Art. 8.

     Non è soggetto all'onere di restituzione previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e nell'art. 63 del capo VIII della legge 25 luglio 1952, n. 949, il proprietario della nave che prima della alienazione della medesima a stranieri commetta la costruzione di altra nave, da iscriversi nelle matricole nazionali, di tonnellaggio lordo non inferiore ad una volta e mezzo a quello della nave alienanda.

 

          Art. 9.

     A parziale modifica del primo comma dell'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522, le disposizioni della legge stessa si applicano anche alle navi costruite per conto dell'Istituto universitario navale.

 

          Art. 10. [5]

     Per far fronte all'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al precedente art. 3, in aggiunta allo stanziamento previsto dal Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, nella misura di lire 2,5 miliardi per l'esercizio finanziario relativo al periodo 1° luglio- 31 dicembre 1964, lire 5 miliardi per l'esercizio 1965 e lire 2,5 miliardi per l'esercizio 1966.

     I fondi non utilizzati in un esercizio possono essere utilizzati in quello successivo.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 21 giugno 1964, n. 467.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 21 giugno 1964, n. 467.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 21 giugno 1964, n. 467.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 21 giugno 1964, n. 467.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 21 giugno 1964, n. 467.