§ 95.10.11 - Legge 24 gennaio 1962, n. 23.
Deroga all'art. 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:24/01/1962
Numero:23


Sommario
Art. unico.      In deroga all'art. 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in [...]


§ 95.10.11 - Legge 24 gennaio 1962, n. 23. [1]

Deroga all'art. 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sulle imposte di registro.

(G.U. 14 febbraio 1962, n. 40).

 

     Art. unico.

     In deroga all'art. 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, sono idonee a vincere la presunzione di accessione le deliberazioni adottate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con le quali le Provincie e i Comuni abbiano autorizzato la vendita di terreni non edificati a coloro che successivamente hanno stipulato il contratto di acquisto, consentendo nel frattempo alla edificazione, nonchè i contratti di appalto stipulati dagli Istituti autonomi per le case popolari per costruzioni su terreni successivamente acquistati.

     Non si fa luogo alla restituzione delle imposte che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero state già pagate.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.