§ 1.4.95 - L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.
Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:29/12/1980
Numero:145


Sommario
Art. 1.  (Conferenza regionale delle pubbliche amministrazioni).
Art. 2.  (Studi per il servizio informativo regionale ed il centro di elaborazione dati).
Art. 3.  (Formazione professionale del personale).
Art. 4.  (Criteri organizzativi).
Art. 5.  (Consigli di direzione).
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  (Dotazioni organiche).
Art. 9.  (Corpo regionale delle miniere).
Art. 10.  (Dotazione delle qualifiche tecniche).
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  (Mansioni degli agenti tecnici).
Art. 15. 
Art. 16.  (Idoneità a svolgere mansioni di stenodattilografo e di dattilografo).
Art. 17. 
Art. 18.  (Mobilità verticale).
Art. 19.  (Commissioni esaminatrici e prove di esame).
Art. 20.  (Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici).
Art. 21.  (Posti da mettere a concorso e conferimento dei posti disponibili).
Art. 22.  (Orario di lavoro).
Art. 23.  (Prestazione di lavoro straordinario).
Art. 24.  (Limiti mensili delle prestazioni di lavoro straordinario).
Art. 25.  (Attitudini e capacità professionale).
Art. 26.  (Giudizio di operatività).
Art. 27.  (Trattamento economico).
Art. 28.  (Attribuzione al personale dei livelli retributivi).
Art. 29.  (Attribuzione dei nuovi trattamenti economici).
Art. 30.  (Adeguamento delle retribuzioni).
Art. 31.  (Inquadramento nei casi di passaggio di livello).
Art. 32.  (Compensi per il lavoro straordinario).
Art. 33.  (Indennità di guida).
Art. 34.  (Trattamenti di missione).
Art. 35.  (Quote di aggiunta di famiglia).
Art. 36.  (Trattamento economico del personale dell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione).
Art. 37.  (Personale destinato a servizi di interesse regionale).
Art. 38.  (Personale addetto alla custodia).
Art. 39.  (Patrocinio legale).
Art. 40.  (Permessi per attività sindacale).
Art. 41. 
Art. 42.  (Riconoscimenti di servizi).
Art. 43.  (Passaggi di qualifica di cui agli artt. 60 e 62 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7).
Art. 44.  (Interpretazione autentica degli artt. 7, 8 e 15 della L.R. n. 30 del 1974).
Art. 45.  (Pubblicazione degli atti concernenti il personale).
Art. 46.  (Norme applicabili).
Art. 47.  (Riliquidazione delle pensioni privilegiate).
Art. 48.  (Pensioni indirette o di riversibilità).
Art. 49.  (Recupero dell'indennità di anzianità).
Art. 50.  (Assegni vitalizi).
Art. 51.  (Inquadramento degli archivisti-dattilografi).
Art. 52.  (Accesso alla qualifica superiore).
Art. 53.  (Norme sull'erogazione dei prestiti).
Art. 54. 
Art. 55.  (Norme per il personale statale in posizione di comando).
Art. 56.  (Norme per il personale dei soppressi enti edilizi, dell'E.N.A.L.C., dell'I.N.A.P.L.I., dell'I.N.I.A.S.A. e dell'ex Gioventù Italiana).
Art. 57.  (Corresponsione dell'indennità).
Art. 58.  (Trattamento pensionistico provvisorio).
Art. 59.  (Lavoro straordinario).
Art. 60.  (Indennità di missione).
Art. 61.  (Personale delle soppresse scuole sussidiarie).
Art. 62. 
Art. 63.  (Personale già dipendente da enti di assistenza sanitaria).
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66.  (Abrogazione di norme).
Art. 67.  (Copertura finanziaria).
Art. 68. 


§ 1.4.95 - L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

Norme sull'organizzazione amministrativa e sul riassetto dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 30 dicembre 1980, n. 58).

 

TITOLO I

NORME SULL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Art. 1. (Conferenza regionale delle pubbliche amministrazioni).

     Al fine di realizzare la verifica ed il confronto sull'esercizio delle funzioni amministrative e sui risultati conseguiti da parte dell'Amministrazione regionale, delle amministrazioni e degli enti pubblici e degli enti locali operanti in Sicilia, ed agevolare il coordinamento dei rispettivi interventi, il Presidente della Regione indice ogni biennio una conferenza regionale delle pubbliche amministrazioni.

 

     Art. 2. (Studi per il servizio informativo regionale ed il centro di elaborazione dati).

     E' istituito il servizio informativo regionale.

     Il servizio informativo regionale provvederà alla conservazione, elaborazione e trattamento dei dati per il riordino e la gestione razionale delle attività della Regione, degli enti regionali e degli organismi da essa dipendenti, nonché per la razionalizzazione delle procedure amministrative e per la gestione del personale e dei dati

contabili-finanziari.

     Il servizio informativo regionale altresì, anche ai fini della costituzione della banca di dati regionali a servizio di tutte le pubbliche amministrazioni della Sicilia, provvederà all'archiviazione ed elaborazione, mediante apposito centro elettronico, dei dati demografici, economici e finanziari, amministrativi e di ogni altro dato di generale rilevanza sociale, connesso alle attività della Regione.

     Ai fini della redazione di un progetto di base per l'istituzione ed il funzionamento del suddetto servizio e del correlativo centro di elaborazione dei dati è nominata, con decreto del Presidente della Regione, una commissione di studio composta da cinque esperti nella materia, di cui almeno tre docenti universitari.

     La commissione completerà i propri lavori entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ai componenti della commissione, oltre all'eventuale trattamento di missione commisurato a quello previsto per i direttori regionali, compete, per ogni seduta, un compenso fissato con decreto del Presidente della Regione.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli artt. 28 della L.R. 12 agosto 1980, n. 83 e 13 della L.R. 12 agosto 1980, n. 85.

 

     Art. 3. (Formazione professionale del personale).

     Al fine di promuovere la formazione ed il perfezionamento professionale del personale, l'Amministrazione regionale organizza annualmente corsi di formazione, specializzazione settoriale, qualificazione e aggiornamento.

     Per lo svolgimento dei predetti corsi l'Amministrazione regionale potrà avvalersi, in base ad apposite convenzioni, del Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno, Formez, delle Università siciliane nonché dell'ISIDA, dell'ISAS e dell'ISVI.

     Le convenzioni di cui al comma precedente sono approvate con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

     Gli indirizzi, i temi ed i programmi dei corsi di cui al presente articolo sono fissati, previo parere delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

     Art. 4. (Criteri organizzativi).

     Ogni triennio, anche di seguito agli adempimenti previsti dall'art. 1 della L.R. 17 ottobre 1977, n. 87, il Governo della Regione, al fine di determinare i relativi criteri, definirà, a seguito di contrattazione con i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le questioni relative all'organizzazione del lavoro, alla gestione, utilizzazione e mobilità del personale, all'articolazione dell'orario di lavoro ordinario e straordinario, alla formazione professionale.

     Il Governo regionale definirà, inoltre, sentite le predette organizzazioni sindacali, i criteri relativi al numero e alle competenze dei gruppi di lavoro per ciascun ramo di amministrazione.

 

     Art. 5. (Consigli di direzione).

     Il numero dei dipendenti dell'Amministrazione regionale componenti il consiglio di direzione, di cui al secondo comma dell'art. 2 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, è stabilito in otto, di cui metà eletti, con voto limitato, da tutto il personale del relativo ramo di amministrazione e metà nominati dal capo dell'amministrazione, assicurando la presenza di almeno un dipendente per ogni direzione o ufficio equiparato.

     Con decreto del Presidente della Regione, sentita la Commissione per l'attuazione della riforma dell'Amministrazione regionale, saranno fissate le norme per l'elezione dei componenti di cui al comma precedente.

 

TITOLO II

RUOLI E QUALIFICHE DEL PERSONALE

 

     Art. 6.

     In attesa di una più organica disciplina dei ruoli del personale dell'Amministrazione regionale, delle qualifiche e dei relativi profili professionali, della funzione dirigenziale, dell'accesso alle qualifiche e della mobilità del personale, si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 8. (Dotazioni organiche).

     In attesa del completamento del decentramento e della riforma dell'Amministrazione della Regione la tabella B annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituita dalla seguente (Omissis) [2].

 

     Art. 9. (Corpo regionale delle miniere).

     La tabella L annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è sostituita con la seguente:

     (Omissis) [3].

     Il personale inquadrato in qualifiche del Corpo regionale delle miniere non più risultanti nella tabella di cui al presente articolo è trasferito nel ruolo del personale amministrativo della Regione conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

 

     Art. 10. (Dotazione delle qualifiche tecniche).

     Le dotazioni complessive dei posti dei dirigenti tecnici ed equiparati e degli assistenti tecnici ed equiparati dei ruoli tecnici risultanti dalle tabelle annesse alle LL.RR. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, 29 dicembre 1975, n. 88, 1° agosto 1977, n. 73 e 4 agosto 1980, n. 78, sono fissate, rispettivamente, in 600 ed in 900 unità.

     Ferme restando le previsioni complessive di cui al comma precedente, le dotazioni numeriche dei rispettivi ruoli, possono essere rideterminate ogni biennio, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle esigenze dei servizi

dell'Amministrazione espresse dai relativi consigli di direzione e del personale in servizio.

     In sede di prima applicazione della presente legge, sarà provveduto nei modi previsti dal comma precedente all'attribuzione ai diversi ruoli tecnici dei nuovi posti istituiti ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 12.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 13.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 14. (Mansioni degli agenti tecnici).

     Gli agenti tecnici sono addetti alla conduzione degli autoveicoli dell'Amministrazione regionale ed allo svolgimento delle mansioni di operatori telefonici, radiotelegrafisti, elettricisti addetti agli impianti di condizionamento e ad altri compiti tecnici inerenti ai servizi dell'Amministrazione.

     La determinazione dei posti degli agenti tecnici per le diverse mansioni e le rispettive dotazioni numeriche sono fissate ogni biennio con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle esigenze dei servizi

dell'Amministrazione espresse dai relativi consigli e del personale in servizio.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 16. (Idoneità a svolgere mansioni di stenodattilografo e di dattilografo). [8].

     Lo stenodattilografo o il dattilografo che, nel corso del servizio, risulti non più idoneo, per infermità, all'espletamento delle mansioni relative alla qualifica posseduta, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alle qualifiche inferiori, è dispensato dal servizio conseguendo il diritto a pensione secondo le disposizioni vigenti.

     Al dipendente collocato in qualifica inferiore ai sensi del comma precedente sono attribuiti, nel corrispondente livello, la classe e gli aumenti periodici secondo il maturato economico e il maturato in itinere di cui al successivo art. 29 conseguendo le ulteriori posizioni secondo lo sviluppo proprio del livello.

 

     Art. 17.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 18. (Mobilità verticale).

     Ai concorsi per l'accesso alle singole qualifiche sono ammessi a partecipare i dipendenti in possesso della qualifica immediatamente inferiore, con anzianità nella stessa di almeno tre anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica ricoperta.

     A favore del personale di cui al comma precedente, nonché al personale dell'Amministrazione regionale in possesso del titolo di studio e dell'eventuale abilitazione professionale richiesti, è riservato il 15% dei posti messi a concorso con arrotondamento all'unità intera se la percentuale dia luogo ad una frazione superiore allo 0,50%.

     Le norme di cui al primo comma non si applicano per l'accesso alle qualifiche tecniche.

 

     Art. 19. (Commissioni esaminatrici e prove di esame).

     Salvo quanto altro previsto dalla normativa vigente, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, sono integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 200 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, anche su base provinciale, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100. L'assegnazione ha luogo per sorteggio.

     Nelle commissioni esaminatrici per concorsi per l'accesso alle qualifiche dell'Amministrazione regionale uno dei componenti da scegliersi in base alle vigenti norme tra i dipendenti dell'Amministrazione, è designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale. In mancanza della designazione che dovrà pervenire entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta provvede con decreto il Presidente della Regione.

     Nella prima applicazione della presente legge, può essere prevista per specifici concorsi a posti di qualifica inferiore a dirigente, con deliberazione della Giunta regionale, la sostituzione di alcune o di tutte le prove scritte previste dalle vigenti norme con prove pratiche o tests sulle materie oggetto di esame.

 

     Art. 20. (Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici).

     Ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dell'Amministrazione regionale compete un compenso lordo di lire 5.000 per ogni seduta, integrato di lire 500 per ogni prova scritta o pratica esaminata e per ogni candidato che abbia sostenuto la prova orale. Nei concorsi per soli titoli il compenso integrativo è fissato in lire 1.000 per ogni concorrente ammesso al concorso. In ogni caso non può essere corrisposto, per la partecipazione alla commissione esaminatrice, un compenso complessivo inferiore a lire 200.000 lorde.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 le misure di cui al precedente comma sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Regione, in relazione all'incremento dell'indennità di contingenza accertato al 1° novembre dell'anno decorso rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'eventuale aumento, comunque, non può eccedere del 10% le misure già in vigore. Sulle misure risultanti dagli adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire 100.

     Le misure di cui ai precedenti commi si applicano anche per la retribuzione complessiva delle prestazioni relative alle commissioni di esami che non abbiano concluso i propri lavori all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 21. (Posti da mettere a concorso e conferimento dei posti disponibili). [10].

     La facoltà prevista dall'art. 8 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, si applica, per l'Amministrazione regionale, senza il limite di cui al secondo comma dello stesso articolo.

 

TITOLO III

STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

 

     Art. 22. (Orario di lavoro).

     Per i dipendenti dell'Amministrazione regionale appartenenti ai ruoli previsti dalla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive aggiunte, nonché per i dipendenti del Corpo regionale delle foreste di cui alla tabella A annessa alla L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, e successive modificazioni, l'orario di servizio è fissato in 36 ore settimanali. La distribuzione e l'articolazione giornaliera dell'orario di servizio sono determinate, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 35 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, considerandosi giornata festiva altresì la ricorrenza del santo patrono, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, secondo quanto previsto dal precedente art. 4.

 

     Art. 23. (Prestazione di lavoro straordinario).

     I dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui al precedente articolo, salvo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, sono tenuti ad effettuare, per particolari esigenze di servizio, prestazioni di lavoro straordinario.

     Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate con decreto del capo dell'Amministrazione su proposta del competente direttore regionale o equiparato, entro il limite dei fondi stanziati in bilancio.

 

     Art. 24. (Limiti mensili delle prestazioni di lavoro straordinario).

     A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo di 28 ore mensili per le qualifiche di agente tecnico, commesso, operaio e salariato e di 24 ore mensili per il restante personale.

     Le prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate entro il limite massimo di 32 ore mensili per:

     1) i direttori regionali ed equiparati; i dirigenti ed equiparati, cui è conferita la funzione di direzione di gruppi di lavoro;

     2) il personale addetto alla segreteria generale, all'ufficio legislativo e legale, alla direzione regionale del bilancio e del tesoro, per non più di tre unità per ciascun ufficio;

     3) il personale addetto alle direzioni regionali ed uffici equiparati e alla direzione della Gazzetta Ufficiale della Regione per non più di due unità per ciascun ufficio.

     Per il personale addetto agli uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Regione possono essere autorizzate prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili per non più di tre unità.

     Il personale addetto agli uffici di gabinetto può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario entro il limite complessivo mensile di 540 ore per l'ufficio di gabinetto del Presidente della Regione e di 432 ore per gli uffici di gabinetto degli Assessori regionali.

     Prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 40 ore mensili possono essere autorizzate per i commessi nonché per gli agenti tecnici addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio presso gli uffici di gabinetto e per non più di due unità di commessi e di agenti tecnici per ciascuno degli uffici di cui ai nn. 2 e 3 del secondo comma e al terzo comma.

     Per i servizi la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità, in eccedenza ai limiti di cui ai commi precedenti, possono essere autorizzati, con apposito decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, e su conforme parere dei rispettivi consigli di direzione, particolari limiti - comunque non superiori ad un terzo di quelli generalmente fissati - per determinati contingenti di personale e per periodi di tempo limitati connessi alle particolari esigenze.

 

     Art. 25. (Attitudini e capacità professionale).

     Per i dipendenti di cui all'art. 22 i gruppi organizzazione e metodo di ciascuna amministrazione curano la raccolta di idonei elementi conoscitivi concernenti i dipendenti assegnati all'Amministrazione, relativi alla regolare osservanza degli orari di servizio, alle presenze, alla tempestività e diligenza nello svolgimento del carico di lavoro e ad ogni altro aspetto che, unitamente alle informazioni traibili dal fascicolo personale, siano atti a mettere in rilievo le attitudini e le capacità professionali di ciascun operatore e le eventuali preferenze lavorative.

 

     Art. 26. (Giudizio di operatività).

     Annualmente il direttore regionale ed equiparato sottopone alle valutazioni del consiglio di direzione le risultanze delle relazioni di carico e di gruppo e gli elementi forniti dal gruppo organizzazione e metodo ai sensi dell'articolo precedente formulando le proprie proposte.

     Sulla base delle risultanze e delle proposte il consiglio di direzione esprime un giudizio di operatività sull'attività di ciascun dipendente, documentata da atti di ufficio.

     Il giudizio ha riguardo alla qualità e quantità del carico di lavoro espletato, all'impegno spiegato, alla presenza ed assiduità ed ai risultati conseguiti. Di tale giudizio deve essere data comunicazione al dipendente regionale interessato il quale può, eventualmente, avverso ad esso, inoltrare ricorso al Presidente della Regione.

     I giudizi di cui al precedente comma sono rilevanti ai fini dell'attribuzione di incarichi di responsabilità.

     Per i direttori regionali ed equiparati la valutazione è effettuata dalla Giunta regionale.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30, la valutazione negativa espressa ai sensi dei commi precedenti dà luogo alla non computabilità agli effetti della progressione economica nelle classi di stipendio e negli aumenti periodici dell'anno al quale la valutazione stessa si riferisce.

     Ai fini della dispensa dal servizio, è considerato di persistente insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti per la seconda volta nell'ambito di un triennio un giudizio di mancato rendimento.

     Restano ferme le norme relative alle sanzioni disciplinari previste per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 27. (Trattamento economico).

     I dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 22 sono inquadrati nei livelli retributivi e nelle qualifiche di cui all'allegata tabella A.

     In ciascun livello sono attribuite le classi di stipendio di cui all'allegata tabella B [11].

     Per l'ultima classe di stipendio di ciascun livello resta fermo il disposto del secondo comma della nota b alla tabella N allegata alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l'art. 8 della L.R. 1° agosto 1974, n. 30 [11].

     Per i direttori regionali ed equiparati la progressione economica procede per scatti biennali del 4% computati sul valore del relativo parametro.

     Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono per situazioni particolari l'attribuzione di aumenti periodici di stipendio, le misure iniziali e successive delle classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali in ragione del 2,50% delle medesime.

 

     Art. 28. (Attribuzione al personale dei livelli retributivi).

     Al personale di cui all'art. 22 in servizio successivamente alla data del 31 dicembre 1978 è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1979 o dalla data dell'assunzione o nomina, se successiva, il trattamento economico di cui all'articolo precedente con riguardo alla qualifica rivestita e secondo le seguenti corrispondenze per il personale da collocare nei livelli:

     - secondo livello: agenti tecnici, commessi, operai, salariati;

     - terzo livello: guardie forestali;

     - quarto livello: archivisti-dattilografi;

     - quinto livello: sottufficiali forestali;

     - sesto livello: assistenti;

     - settimo livello: dirigenti amministrativi;

     - ottavo livello: dirigenti tecnici.

 

     Art. 29. (Attribuzione dei nuovi trattamenti economici).

     A ciascun dipendente di cui all'articolo precedente in servizio successivamente al 31 dicembre 1978, è attribuita, nell'ambito dei livelli retributivi o delle qualifiche di collocazione a decorrere dal 1° gennaio 1979 o dalla data di assunzione o di nomina se successiva, la classe di stipendio di cui alla tabella B, sulla base di quanto maturato economicamente in complesso (maturato economico complessivo = MEC) in relazione alla somma del maturato economico (ME) e del maturato in itinere (MIT).

     Il maturato economico è costituito dall'importo dello stipendio in godimento o spettante alla data del 31 dicembre 1978, per classi di stipendio e/o aumenti periodici a qualsiasi titolo con esclusione degli assegni personali riassorbibili con la successiva progressione economica e dall'importo dei miglioramenti retributivi di cui al successivo art. 30.

     Il maturato in itinere è costituito dal rateo di classe o scatto virtualmente maturato in conformità del sistema vigente alla data del 31 dicembre 1978, in relazione al tempo trascorso dalla data di conseguimento della classe e/o dell'aumento periodico in godimento o spettante, da valutarsi secondo la formula

 

 

                                   A x C

                          ------------------- - D

                                     B

 

 

in cui si considerano le seguenti voci:

     A - differenza tra l'importo relativo alla classe di stipendio in godimento o spettante al 31 dicembre 1978 e quello relativo alla classe di stipendio successiva secondo il sistema vigente alla data del 31 dicembre 1978. Nel caso di unica o ultima classe si considera la differenza tra la posizione stipendiale goduta o spettante e quella immediatamente successiva;

     B - tempo intercorrente tra le classi di stipendio o le posizioni considerate nella lett. A, espresso in mesi;

     C - anzianità posseduta nella classe o, per i dipendenti all'unica o ultima classe, nell'aumento periodico goduto o spettante alla data del 31 dicembre 1978 espressa in mesi;

     D - importo degli eventuali aumenti periodici corrispondenti all'anzianità posseduta, al 31 dicembre 1978, nella classe di stipendio.

     Qualora la differenza tra le due classi di stipendio di cui alla lett. A risulti inferiore al valore degli aumenti periodici e della relativa virtuale frazione, che potrebbero maturare nel tempo intercorrente fra le due classi, il valore di A è dato dall'importo complessivo degli aumenti periodici e dell'eventuale relativa frazione.

     Sulla base delle disposizioni dei commi precedenti è attribuita la classe di stipendio di importo pari o immediatamente inferiore al maturato economico complessivo. L'eventuale eccedenza economica viene commutata in tempo e viene considerata anzianità maturata nella classe o nell'aumento periodico per il conseguimento delle posizioni stipendiali successive. La commutazione viene effettuata determinando il rapporto tra la stessa eccedenza economica e la differenza tra la posizione stipendiale attribuita e quella successiva e il tempo intercorrente tra le due posizioni stesse, ed esprimendo il valore risultante in mesi. Le frazioni di tempo superiori a quindici giorni sono considerate mese intero.

     L'eventuale differenza tra il maturato economico complessivo determinato ai sensi del primo comma e lo stipendio attribuito ai sensi del comma precedente è corrisposta in forma di assegno personale utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e di previdenza, da riassorbire con il conseguimento della classe o dell'aumento periodico successivo.

 

     Art. 30. (Adeguamento delle retribuzioni).

     Ai dipendenti di cui all'art. 22 in servizio alla data del 1° gennaio 1979, sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, anche ai fini della determinazione delle classi stipendiali di cui alla tabella B e/o degli aumenti periodici:

     - un aumento mensile lordo di lire 33.333;

     - lire 800 annue lorde per ogni mese di servizio prestato nell'Amministrazione regionale o comunque valutabile a tutti gli effetti presso la stessa Amministrazione - ivi compreso per intero quello prestato presso le soppresse scuole professionali regionali;

     - le seguenti somme differenziate a seconda del livello retributivo o della qualifica di collocazione:

     2° livello: lire 12.000 mensili;

     3° livello: lire 20.487 mensili;

     4° livello: lire 32.047 mensili;

     5° livello: lire 36.512 mensili;

     6° livello: lire 52.514 mensili;

     7° livello: lire 72.562 mensili;

     8° livello: lire 81.993 mensili;

     Direttore regionale ed equiparato: lire 158.842 mensili;

     Segretario generale: lire 250.233 mensili.

     A decorrere dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, a ciascun dipendente, anche ai fini della rideterminazione, secondo le disposizioni dell'articolo precedente, delle classi di stipendio di ciascun livello e/o degli aumenti periodici spettanti, è attribuita, altresì, una somma pari alla retribuzione lorda di sei ore di lavoro straordinario diurno feriale nella misura spettante per effetto dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 31. (Inquadramento nei casi di passaggio di livello).

     Il personale che transiti da un livello retributivo ad altro, compreso il caso di avanzamento previsto dall'art. 5 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, è inquadrato nel nuovo livello in base alla posizione economica immediatamente superiore a quella di provenienza ed al maturato in itinere di cui all'art. 29.

 

     Art. 32. (Compensi per il lavoro straordinario).

     La misura oraria dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario è determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1979, secondo la seguente formula:

 

 

Importo classe

stipendio                                     indennità

+ rateo                                    di contingenza

13° mensilità                               al 1° gennaio

------------------ maggiorato del 15% + ------------------------

     175                                         175

 

 

     Per il lavoro straordinario prestato dalle ore 22 alle ore 6 e nei giorni festivi, la misura oraria dei compensi di cui al precedente comma è maggiorata del 30%.

     Le misure ottenute sono arrotondate per eccesso alle lire 10.

 

     Art. 33. (Indennità di guida).

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 l'indennità prevista dal n. 5 della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è determinata in lire 50.000 mensili lorde.

 

     Art. 34. (Trattamenti di missione).

     A decorrere dal primo del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura dell'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 1 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 10, è elevata al 100%. La facoltà di cui all'art. 3 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 10, comprende anche il rimborso delle spese di albergo all'estero sulla base delle corrispondenze previste dall'annuario internazionale degli alberghi.

     A decorrere dalla data indicata al primo comma, le indennità previste dall'art. 9 della L.R. 1° agosto 1974, n. 30, e successive modifiche, sono incrementate dell'80%. Le stesse indennità saranno incrementate nella misura dell'80% dell'aumento percentuale del prezzo della benzina super, a decorrere dal mese successivo alla data dell'aumento stesso, con provvedimento del Presidente della Regione.

     Limitatamente all'anno 1980, nella rideterminazione delle misure delle indennità di missione di cui all'art. 2 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 10, dovrà tenersi conto anche degli incrementi intervenuti per le analoghe indennità dei dipendenti dello Stato nell'anno 1979, entro il limite complessivo di maggiorazione massima del 20%.

     La maggiorazione prevista dall'art. 13 della L.R. 8 agosto 1960, n. 35, va calcolata con riferimento alle misure giornaliere delle indennità di missione previste dal punto 3 della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, da applicarsi anche per il trattamento orario.

 

     Art. 35. (Quote di aggiunta di famiglia).

     Al personale della Regione siciliana in servizio od in quiescenza, dal 1° luglio 1980 le quote di aggiunta di famiglia competono nella stessa misura e secondo le disposizioni previste per i dipendenti civili dello Stato.

     Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in atto previste dalla legislazione regionale.

 

     Art. 36. (Trattamento economico del personale dell'Ufficio stampa e documentazione della Presidenza della Regione). [11a]

     [L'Ufficio stampa e documentazione previsto dall'art. 10 della L.R. 6 luglio 1976, n. 79, è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è composto da tre giornalisti professionisti cui è attribuito il trattamento giuridico ed economico di redattore-capo, secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria. Al componente con maggiore anzianità di servizio presso l'Ufficio è attribuita la funzione di coordinarne l'attività.

     Nell'applicazione del predetto contratto ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 79 del 1976, ove per esigenze di servizio i componenti dell'Ufficio di cui al precedente comma siano demandati a prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dallo stesso contratto nonché i compensi retributivi per le festività soppresse.

     I componenti dell'Ufficio stampa e documentazione, ferme restando le normali prestazioni di lavoro per cinque giorni alla settimana, sono tenuti a prestare lavoro straordinario - ove lo richiedano esigenze di servizio - fino alla misura massima prevista dal terzo comma del precedente art. 24.]

 

     Art. 37. (Personale destinato a servizi di interesse regionale).

     Nell'ambito della determinazione di cui al secondo comma dell'art. 11 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, si provvede anche alla fissazione dei contingenti di personale regionale da destinare agli uffici siti in Sicilia delle sezioni per la Regione siciliana della Corte dei conti, delle Avvocature distrettuali dello Stato e del Ministero delle finanze per compiti di interesse regionale.

 

     Art. 38. (Personale addetto alla custodia).

     Il personale addetto alla custodia degli immobili sedi di uffici dell'Amministrazione regionale che usufruisce di alloggio di servizio è tenuto alla custodia continuativa dell'immobile allo stesso affidato.

 

     Art. 39. (Patrocinio legale). [11b]

     1. Al fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso, previsto dall'articolo 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale, ovvero secondo le formule assolutorie previste dal Codice di procedura civile o dal Codice di giustizia amministrativa e contabile.

 

     Art. 40. (Permessi per attività sindacale).

     I dipendenti dell'Amministrazione regionale componenti di organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione regionale possono essere autorizzati ad assentarsi dall'ufficio ai sensi e con le modalità di cui all'art. 47 della L. 18 marzo 1968, n. 249, e successive modifiche, entro il contingente massimo annuo di giornate, complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale in base alla detta norma e all'art. 3 della L.R. 3 maggio 1969, n. 12, e da utilizzare nominativamente nell'ambito di elenchi semestrali previamente comunicati, con almeno 15 giorni di anticipo, dagli organi responsabili di ciascuna organizzazione secondo segnalazione degli stessi.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 41.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, le pensioni e gli assegni vitalizi a carico del bilancio della Regione, liquidati in favore delle categorie di personale cui si applica la presente legge con decorrenza non successiva alla predetta data, sono maggiorati degli importi di cui all'art. 30, secondo le corrispondenze in esso previste e, rispettivamente, nella percentuale corrispondente a quella che ha determinato il trattamento di quiescenza.

     Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al secondo capoverso del primo comma dell'art. 30, sono computati i servizi di ruolo, quelli non di ruolo riscattati e quelli ricongiunti in base alle norme vigenti alla data del 1° gennaio 1979, con esclusione delle anzianità convenzionali e delle maggiorazioni di servizio a qualsiasi titolo attribuite.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 le pensioni e gli assegni vitalizi di cui al primo comma, decorrenti da data anteriore alla stessa, sono ulteriormente incrementati nella misura del 3,50%.

     L'Amministrazione è autorizzata a corrispondere, in via provvisoria, gli aumenti previsti dai precedenti commi, tenuto conto di quanto già erogato ai sensi della L.R. 28 dicembre 1979, n. 254, senza l'adozione di provvedimenti formali e fatti salvi, comunque, i successivi conguagli [12].

 

     Art. 42. (Riconoscimenti di servizi). [13].

     Al personale cui, in sede di prima applicazione della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, è stata attribuita l'ultima classe di stipendio, prescindendo dall'anzianità di servizio richiesta, ed al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 75 della stessa legge, i benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui alla L.R. 28 maggio 1979, n. 114, e successive modifiche, sono attribuiti in aggiunta alla posizione giuridico-economica acquisita alla decorrenza prevista dall'art. 1 della stessa legge.

 

     Art. 43. (Passaggi di qualifica di cui agli artt. 60 e 62 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7). [14].

     La Presidenza della Regione è autorizzata ad erogare per intero alle Università siciliane le somme previste dall'apposita convenzione approvata con decreto del Presidente della Regione, per l'organizzazione dei corsi di integrazione di cui agli artt. 60 e 62 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

 

     Art. 44. (Interpretazione autentica degli artt. 7, 8 e 15 della L.R. n. 30 del 1974).

     Le disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 15 della L.R. 1° agosto 1974, n. 30, nei confronti degli archivisti-dattilografi debbono essere applicate in maniera che ciascun interessato conservi nell'ordine delle classi di stipendio previsto dalla L.R. 1° agosto 1974, n. 30, quella posseduta in base alla normativa già vigente, secondo la corrispondenza delle progressioni ordinali tra le due successioni di classi.

     (Omissis) [21].

 

     Art. 45. (Pubblicazione degli atti concernenti il personale).

     Gli atti per i quali le leggi vigenti per i dipendenti dello Stato prevedono la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nei bollettini dei Ministeri, per quanto riguarda i dipendenti

dell'Amministrazione regionale sono pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione o nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale curato dalla Presidenza della Regione.

 

     Art. 46. (Norme applicabili).

     Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 16 si applicano in tutti i casi in cui il personale risulti inidoneo, per infermità, all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica posseduta.

     Per quanto non previsto dagli articoli precedenti continuano ad applicarsi le disposizioni comunque riferibili al personale dell'Amministrazione regionale in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 47. (Riliquidazione delle pensioni privilegiate). [15].

     Gli ex dipendenti dell'Amministrazione regionale o i loro aventi causa, cui sia stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata e che hanno optato per quella di anzianità possono chiedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la liquidazione della pensione privilegiata, alle medesime condizioni previste dall'art. 19 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73, come modificato con la presente legge, e con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio e comunque non anteriore al 1° luglio 1970.

 

     Art. 48. (Pensioni indirette o di riversibilità).

     La norma di cui al quarto comma dell'art. 18 della L.R. 3 maggio 1979, n. 73, è interpretata nel senso che il trattamento minimo spettante ai titolari di pensioni indirette o di riversibilità è fissato al 50% dell'ultima retribuzione pensionabile fruita dal dante causa in attività di servizio e rideterminata in base a norme regionali con decorrenza successiva al collocamento a riposo o al decesso del dipendente, oltre gli adeguamenti al costo della vita e gli aumenti estesi ai titolari di trattamenti di quiescenza successivamente alla cessazione dal servizio.

 

     Art. 49. (Recupero dell'indennità di anzianità).

     Nei confronti dei dipendenti che abbiano chiesto di riscattare servizi non di ruolo ai fini dell'indennità di buonuscita, l'indennità eventualmente spettante per gli stessi servizi è recuperata dall'Amministrazione regionale, a detrazione del contributo di riscatto dovuto.

     Gli interessati, anche se cessati dal servizio, possono chiedere la revisione della propria situazione previdenziale per i fini di cui al precedente comma, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 50. (Assegni vitalizi).

     Gli assegni vitalizi regionali sono cumulabili con trattamenti di attività di servizio o di quiescenza fruiti a titolo diverso. Gli stessi non sono invece cumulabili con trattamenti conseguiti per servizi prestati anteriormente all'ammissione nei ruoli regionali e dei quali è prevista la ricongiunzione a domanda con o senza onere di riscatto.

     Ai dipendenti cessati dal servizio senza diritto a pensione per limiti di età, per dispensa per infermità o, nel caso di decesso, ai loro aventi causa, è consentito, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno vitalizio, di esercitare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il diritto - già previsto dalle norme regionali - alla ricongiunzione o riscatto dei servizi non di ruolo che hanno dato luogo a pensione a carico dell'I.N.P.S. In tale caso si applica l'art. 127 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 51. (Inquadramento degli archivisti-dattilografi).

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di archivista-dattilografo è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di operatore-archivista continuando a disimpegnare mansioni di dattilografia per un periodo di almeno dodici anni dalla nomina nella qualifica di archivista-dattilografo, ed in ogni caso fino a quando non saranno coperti i posti della qualifica di dattilografo, previsti dalla presente legge.

 

     Art. 52. (Accesso alla qualifica superiore).

     In sede di prima applicazione della presente legge si provvederà alla copertura dei posti disponibili delle qualifiche dei ruoli amministrativo e tecnici istituiti con la L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche, e con la L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, per i quali non siano stati banditi concorsi pubblici e non siano state espletate le relative prove scritte, mediante inquadramento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, in possesso di qualifiche equiparate o immediatamente inferiori, dei titoli di studio e di abilitazione professionale specificamente richiesti, previo superamento di colloqui da svolgersi, rispettivamente, secondo le norme degli artt. 59 e 63 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e dell'art. 18 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, in quanto applicabili.

     Nella prima applicazione della presente legge si provvede, altresì, a domanda degli interessati, all'inquadramento, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa, nella qualifica di agente tecnico dei dipendenti che dal 1° gennaio 1979 si trovino addetti esclusivamente e continuativamente alla guida di autovetture dell'Amministrazione regionale.

     Ai dipendenti transitati in livelli diversi, ai sensi dei precedenti commi, si applica l'art. 31 della presente legge.

     (Omissis) [16].

 

     Art. 53. (Norme sull'erogazione dei prestiti).

     Nella prima applicazione del regolamento di cui all'art. 16, quinto comma, della L.R. 3 maggio 1979, n. 73, si terrà conto delle domande di prestito presentate nel corso del bimestre successivo alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

 

     Art. 54.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 55. (Norme per il personale statale in posizione di comando).

     Al personale dello Stato in posizione di comando presso l'Amministrazione regionale in esecuzione di norme di attuazione dello Statuto, nonché agli insegnanti elementari comandati presso la Regione siciliana ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 e dell'art. 7 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1979, un'indennità mensile lorda pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso l'amministrazione di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica, tenendo conto di quanto previsto dalla presente legge e dalle rispettive successive variazioni.

     Ai fini di cui al comma precedente, alle qualifiche statali delle carriere ausiliarie ed equiparabili, delle carriere esecutive ed equiparabili, delle carriere di concetto ed equiparabili, delle carriere direttive ed equiparabili e delle carriere direttive tecniche ed equiparabili, o ai livelli corrispondenti, vanno riferiti rispettivamente i livelli retributivi secondo, quarto, sesto, settimo ed ottavo di cui all'art. 28.

     Per il personale di cui al primo comma preposto alla direzione di uffici con circoscrizione regionale ed in godimento dell'indennità di funzione, spettante ai dirigenti superiori, secondo le tabelle annesse al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e successive modifiche, ai fini del computo dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo, non si tiene conto dell'indennità spettante ai sensi del predetto decreto.

 

     Art. 56. (Norme per il personale dei soppressi enti edilizi, dell'E.N.A.L.C., dell'I.N.A.P.L.I., dell'I.N.I.A.S.A. e dell'ex Gioventù Italiana).

     Al personale dei disciolti enti edilizi di cui al D.P.R. 1° luglio 1977, n. 683, utilizzato a norma della L.R. 21 febbraio 1976, n. 2, al personale dei disciolti Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.), Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) ed Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), di cui al D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 143, utilizzato a norma della L.R. 25 maggio 1979, n. 98, nonché al personale del soppresso Ente per la Gioventù Italiana (G.I.), assegnato alla Regione e fatto salvo per quest'ultimo il disposto dell'art. 7 della L.R. 5 marzo 1976, n. 17, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1979, tranne che per il personale degli enti edilizi soppressi per il quale la decorrenza è dal 1° gennaio 1979, un'indennità mensile lorda pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo lordo goduto presso gli enti di appartenenza e quello spettante al personale regionale in servizio con uguale anzianità nella corrispondente qualifica, secondo le modalità di cui agli artt. 28, 29 e 30 della presente legge e le corrispondenze di cui al precedente articolo.

 

     Art. 57. (Corresponsione dell'indennità).

     L'indennità di cui agli articoli precedenti è corrisposta per tredici mensilità ed è computata ai fini della determinazione dei compensi per eventuale lavoro straordinario erogati dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 58. (Trattamento pensionistico provvisorio).

     Salva la definizione dei rapporti tra lo Stato e la Regione da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa al personale di cui all'art. 56, da adottare nel rispetto delle competenze regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale medesimo, nei casi in cui siano ricorsi o ricorrano i presupposti per il collocamento a riposo in base alle vigenti norme, un trattamento pensionistico provvisorio commisurato al 90% di quello maturato in base ai servizi accertati resi presso gli enti di provenienza nonché ai periodi di utilizzazione presso la Regione, calcolato sul trattamento attribuito in base alla presente legge, salvo il recupero delle somme già corrisposte da altri enti ed istituti per gli stessi servizi.

     Il trattamento economico provvisorio spettante al personale di cui all'art. 56 è assoggettato a decorrere dal 1° settembre 1980 alle medesime ritenute per contributi di quiescenza, previdenza ed assistenza previste per i dipendenti della Regione.

     Al medesimo personale si estende in via provvisoria il trattamento di previdenza ed assistenza previsto per i dipendenti della Regione.

 

     Art. 59. (Lavoro straordinario).

     Il personale di cui ai precedenti artt. 55 e 56, in relazione ad eccezionali esigenze di servizio, può essere autorizzato, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 23 della presente legge, ad effettuare lavoro straordinario fino ai limiti ordinari fissati per i dipendenti regionali.

 

     Art. 60. (Indennità di missione).

     Le indennità di missione per il personale di cui ai precedenti artt. 55 e 56 sono ragguagliate alle misure in atto vigenti per il personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 61. (Personale delle soppresse scuole sussidiarie).

     Il personale di ruolo delle soppresse scuole sussidiarie regionali di cui alla L.R. 3 giugno 1975, n. 38, può essere inquadrato, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo della Regione siciliana con la qualifica di assistente, con la classe di stipendio e con la retribuzione complessiva corrispondente all'anzianità di servizio posseduta in applicazione dell'art. 6 della L.R. 3 giugno 1975, n. 38.

     Il personale di cui al precedente comma, potrà essere utilizzato, a norma del settimo comma dell'art. 7 della L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, con provvedimento del Presidente della Regione.

 

     Art. 62.

     Quanto erogato al personale di cui alla presente legge in applicazione delle norme della L.R. 28 dicembre 1979, n. 254, va computato, salvo eventuale conguaglio ai fini dei trattamenti da corrispondere, secondo le rispettive decorrenze, ai sensi della presente legge.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, in via provvisoria, tenendo conto di quanto già erogato a norma del comma precedente, e fatti salvi comunque i successivi conguagli, al pagamento in favore del personale dei propri ruoli dei nuovi trattamenti economici senza l'adozione di provvedimenti formali limitatamente alla cifra fissa di aumento per ogni dipendente di cui al precedente art. 30 ed alla cifra variabile differenziata a secondo del livello retributivo o della qualifica di collocazione di cui al medesimo articolo, ove tale trattamento provvisorio non risulti inferiore a quello spettante per effetto della L.R. 28 dicembre 1979, n. 254, nel qual caso, fino all'attribuzione del trattamento economico definitivo, continua ad applicarsi la predetta legge.

 

     Art. 63. (Personale già dipendente da enti di assistenza sanitaria).

     Nelle more dell'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale il personale comandato alla Regione siciliana ai sensi dell'art. 19 della L. 17 agosto 1974, n. 386, nonché dell'art. 26, comma primo, della L.R. 3 giugno 1975, n. 27 o utilizzato alla data di entrata in vigore della L. 23 dicembre 1978, n. 833, presso l'Assessorato regionale della sanità è trattenuto in servizio o riutilizzato presso l'Assessorato medesimo.

 

     Art. 64.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 65.

     A decorrere dal 1° luglio 1979, nel primo comma dell'art. 1 della L.R. 25 maggio 1979, n. 98 [19], è soppressa l'espressione «con l'integrazione prevista dall'art. 4 della L.R. 17 marzo 1979, n. 32».

     Quanto percepito dal relativo personale in base alla predetta disposizione abrogata è computato ai fini dei trattamenti complessivi derivanti dall'art. 56 della presente legge.

 

     Art. 66. (Abrogazione di norme).

     Con effetto dalla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni della presente legge, sono abrogati:

     - l'art. 19 della L.R. 29 luglio 1950, n. 65;

     - il terzo comma dell'art. 8 della L.R. 20 agosto 1962, n. 23;

     - la L.R. 10 agosto 1968, n. 28, e successive modifiche;

     - il secondo comma dell'art. 20 e l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 31 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7;

     - il primo comma dell'art. 7 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24;

     - la L.R. 30 novembre 1974, n. 39;

     - la L.R. 20 luglio 1977, n. 58;

     - gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 24 luglio 1978, n. 17, e la tabella annessa alla stessa legge;

     - la L.R. 17 marzo 1979, n. 32;

     - ogni altra disposizione legislativa e regolamentare comunque incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 67. (Copertura finanziaria).

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio in corso in lire 7.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 68.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

 

 

 

TABELLA A

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                                                         Stipendio

Livelli e qualifiche                    Parametri         mensile

                                           [20]            lordo

------------------------------------------------------------------

Livello    I - personale di fatica,

               pulizia e custodia ........ 100             410.000

Livello   II - agenti tecnici, commessi,

               operai .................... 105             430.500

Livello  III - guardie forestali ......... 112             459.200

Livello   IV - dattilografi, operatori -

               archivisti,

               stenodattilografi ......... 120             492.000

Livello ·  V - sottufficiali forestali.... 126             516.600

Livello   VI - assistenti amministrativi

              e tecnici .................. 138             565.800

Livello  VII - dirigenti amministrativi... 160             656.000

Livello VIII - dirigenti tecnici ......... 168             638.800

Direttori regionali ed equiparati ........ 305           1.250.500

Segretario generale....................... 355           1.373.500

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[1] Sostituisce art. 10 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[2] V. tabella B allegata alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[3] V. tabella L allegata alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[4] Sostituisce art. 11 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[5] Sostituisce art. 12 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[6] Sostituisce art. 13 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[7] Sostituisce art. 22 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[8] Comma abrogato con art. 2 L.R. 28 dicembre 1984, n. 110.

[9] Sostituisce art. 23 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[10] Comma abrogato dall'art. 22 L.R. 29 dicembre 1980, n. 146.

[11] Comma sostituito dall'art. 3 L.R. 29 dicembre 1980, n. 146.

[11] Comma sostituito dall'art. 3 L.R. 29 dicembre 1980, n. 146.

[11a] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[11b] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 4 L.R. 29 dicembre 1980, n. 146.

[13] I primi tre commi dell'articolo modificano rispettivamente gli artt. 2, 3 e 4 della L.R. 28 maggio 1979, n. 114.

[14] Il primo ed il secondo comma dell'articolo modificano, rispettivamente, gli artt. 60 e 62 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

[21] Comma abrogato con art. 74 L.R. 29 ottobre 1985, n. 41.

[15] Il primo comma modifica l'art. 19 L.R. 3 maggio 1979, n. 73.

[16] Comma abrogato dall'art. 1 L.R. 30 marzo 1981, n. 36.

[17] Articolo abrogato dall'art. 54 L.R. 30 marzo 1981, n. 37.

[18] Sostituisce art. 10, terzo comma, L.R. 5 aprile 1972, n. 24.

[20] Il valore di ogni punto parametrale è di lire 49.200 lorde annue.