§ 1.4.78 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 2.
Integrazioni e modifiche alla L.R. 16 agosto 1975, n. 54, concernente l'utilizzazione temporanea del personale degli enti edilizi soppressi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:21/02/1976
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, in tema di personale degli enti edilizi soppressi di cui al D.P.R. 30 dicembre [...]
Art. 2.      Fermo restando il disposto dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 6 giugno 1975, n. 43, il personale utilizzato ai sensi della presente legge potrà essere destinato a prestare provvisoriamente [...]
Art. 3.      Al personale di cui agli articoli precedenti, per il periodo di ulteriore utilizzazione disposta dalla presente legge, continua ad essere corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. [...]
Art. 4.      A decorrere dal 1° gennaio 1976, al personale di cui alla presente legge le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti sono corrisposte nella stessa misura fissata dall'art. 5 della [...]
Art. 5.      Il personale di cui alla presente legge, utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale nonché presso il Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le [...]
Art. 6.      Al personale utilizzato ai sensi della presente legge, che venga comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio, è attribuito lo stesso trattamento economico di missione spettante, [...]
Art. 7.      All'onere di lire 550 milioni, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto [...]
Art. 8.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1976.


§ 1.4.78 - L.R. 21 febbraio 1976, n. 2.

Integrazioni e modifiche alla L.R. 16 agosto 1975, n. 54, concernente l'utilizzazione temporanea del personale degli enti edilizi soppressi.

(G.U.R. 24 febbraio 1976, n. 10).

 

Art. 1.

     Salva la definizione dei rapporti tra Stato e Regione, da attuare ai sensi dell'art. 43 dello Statuto siciliano, in tema di personale degli enti edilizi soppressi di cui al D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modifiche ed integrazioni, e restando impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stesso personale da adottare nel rispetto delle competenze regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nella utilizzazione del personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 16 agosto 1975, n. 54, anche successivamente alla scadenza del termine ivi indicato, e comunque fino a quando non saranno definiti i rapporti tra lo Stato e la Regione relativi al personale medesimo.

     Al personale di cui al comma precedente si applicano, per il periodo di utilizzazione di cui alla presente legge, le disposizioni della L.R. 16 agosto 1975, n. 54, con le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli.

 

     Art. 2.

     Fermo restando il disposto dell'art. 2, secondo comma, della L.R. 6 giugno 1975, n. 43, il personale utilizzato ai sensi della presente legge potrà essere destinato a prestare provvisoriamente servizio presso il Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, non appena questo sarà costituito.

     La destinazione di cui al comma precedente è disposta con decreto del Presidente della Regione, nei limiti della tabella organica provvisoria deliberata dal consiglio di amministrazione del Consorzio predetto, e per mansioni compatibili con quelle inerenti alle qualifiche rivestite dal personale presso gli enti di rispettiva provenienza.

     Gli oneri per il trattamento economico e per quello di assistenza relativi al personale destinato ai sensi del presente articolo rimangono a carico della Regione fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento nei ruoli organici del Consorzio.

 

     Art. 3.

     Al personale di cui agli articoli precedenti, per il periodo di ulteriore utilizzazione disposta dalla presente legge, continua ad essere corrisposto il trattamento economico previsto dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 1975, n. 54.

     In aggiunta al trattamento economico mensile di cui al comma precedente, allo stesso personale è corrisposta, con decorrenza dal 1° gennaio 1976, una somma di importo uguale alla differenza tra l'ammontare dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio alla stessa data, determinato in lire 69.872, e l'ammontare della stessa indennità fissato dal 1° gennaio 1975 in lire 48.400.

     Successivamente alla data del 1° gennaio 1976 si applicano, in ordine al trattamento aggiuntivo di cui al comma precedente, le stesse variazioni apportate all'ammontare dell'indennità integrativa speciale per il personale statale in attività di servizio in applicazione della L. 31 luglio 1975, n. 364, per i periodi, con le decorrenze e con le modalità di cui alla legge medesima.

 

     Art. 4.

     A decorrere dal 1° gennaio 1976, al personale di cui alla presente legge le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti sono corrisposte nella stessa misura fissata dall'art. 5 della L. 31 luglio 1975, n. 364, sempreché tale misura risulti superiore a quelle in atto in godimento.

 

     Art. 5.

     Il personale di cui alla presente legge, utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale nonché presso il Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, può essere autorizzato a prestare servizio oltre il normale orario di ufficio, ai sensi delle norme vigenti in materia, nei limiti del numero delle ore mensili di lavoro straordinario fissato per i dipendenti regionali, giusta la corrispondenza di cui al secondo comma del successivo art. 6.

     Il compenso per il lavoro straordinario di cui al comma precedente è determinato in base alle norme vigenti, con riferimento al trattamento economico fondamentale attribuito al personale interessato ai sensi dell'art. 3, primo comma, della presente legge.

     La prestazione di lavoro straordinario da parte del personale di cui alla presente legge è autorizzata dal Presidente della Regione, su richiesta dell'Assessore regionale competente, e, per il personale destinato presso il Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case popolari, su richiesta del presidente del Consorzio medesimo.

 

     Art. 6.

     Al personale utilizzato ai sensi della presente legge, che venga comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio, è attribuito lo stesso trattamento economico di missione spettante, allo stesso titolo, ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.

     A tale effetto il personale di cui al comma precedente è equiparato al personale regionale avente la qualifica di dirigente, assistente, archivista-dattilografo, commesso, a seconda che, negli enti di provenienza, rivestisse qualifiche, rispettivamente, della carriera direttiva, della carriera di concetto, della carriera esecutiva o della carriera ausiliaria.

 

     Art. 7.

     All'onere di lire 550 milioni, derivante per l'anno finanziario 1976 dall'applicazione della presente legge, si provvede utilizzando parte dell'avanzo finanziario accertato con il rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione della Regione per l'anno finanziario 1974.

 

     Art. 8.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1976.