§ 1.4.75 - L.R. 6 giugno 1975, n. 43.
Norme concernenti l'utilizzazione provvisoria del personale degli enti edilizi soppressi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:06/06/1975
Numero:43


Sommario
Art. 1.      L'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 24 marzo 1975, n. 10, nei confronti del personale indicato all'art. 1 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15423 [...]
Art. 2.      Salve le definitive determinazioni di cui all'art. 1 della L.R. 24 marzo 1975, n. 10, a decorrere dal 1° giugno 1975 e non oltre dieci giorni dal deposito in cancelleria della sentenza della [...]
Art. 3.      Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 100 milioni, si farà fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.75 - L.R. 6 giugno 1975, n. 43.

Norme concernenti l'utilizzazione provvisoria del personale degli enti edilizi soppressi.

(G.U.R. 7 giugno 1975, n. 25).

 

Art. 1.

     L'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 24 marzo 1975, n. 10, nei confronti del personale indicato all'art. 1 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974, è estesa al maggio 1975.

 

     Art. 2.

     Salve le definitive determinazioni di cui all'art. 1 della L.R. 24 marzo 1975, n. 10, a decorrere dal 1° giugno 1975 e non oltre dieci giorni dal deposito in cancelleria della sentenza della Corte Costituzionale concernente la risoluzione del conflitto di attribuzione relativo al decreto del Ministro per i lavori pubblici indicato nell'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare provvisoriamente il personale di cui allo stesso articolo presso i suoi uffici centrali e periferici.

     L'utilizzazione sarà disposta con decreto del Presidente della Regione, per mansioni compatibili con quelle inerenti alle qualifiche rivestite dallo stesso personale presso gli enti di rispettiva provenienza.

     Al personale di cui al presente articolo, per il periodo di utilizzazione presso l'Amministrazione regionale, compete il trattamento economico spettante alla data del 31 dicembre 1974 presso gli enti di provenienza, quale risulta da apposite certificazioni rilasciate dalle competenti autorità.

     Allo stesso personale compete altresì, per il periodo suindicato, il trattamento di assistenza spettante al personale dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3.

     Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 100 milioni, si farà fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1975.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.