§ 1.4.74 - L.R. 24 marzo 1975, n. 10.
Anticipazioni al personale degli enti edilizi soppressi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:24/03/1975
Numero:10


Sommario
Art. 1.      In attesa della definizione dei rapporti tra Stato e Regione in tema di utilizzazione del personale degli enti edilizi soppressi, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive [...]
Art. 2.      La corresponsione dell'anticipazione di cui all'articolo precedente è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all'atto della [...]
Art. 3.      All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della [...]
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.74 - L.R. 24 marzo 1975, n. 10.

Anticipazioni al personale degli enti edilizi soppressi.

(G.U.R. 29 marzo 1975, n. 13).

 

Art. 1.

     In attesa della definizione dei rapporti tra Stato e Regione in tema di utilizzazione del personale degli enti edilizi soppressi, ai sensi del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni ed integrazioni, e salva restando ogni definitiva determinazione, con la salvaguardia delle competenze regionali, relativa allo stesso personale, la Presidenza della Regione è autorizzata ad anticipare, per i mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 1975, al personale dei suindicati enti soppressi, individuato con gli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 15423 del 28 dicembre 1974, l'80 per cento della retribuzione mensile netta spettante a ciascuna unità nell'ultimo mese di servizio presso gli enti di rispettiva provenienza, oltre all'ammontare delle ritenute fiscali.

 

     Art. 2.

     La corresponsione dell'anticipazione di cui all'articolo precedente è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione degli interessati di rimborso delle somme anticipate all'atto della definizione dei rapporti suindicati o di compensazione con le somme ad essi spettanti allo stesso titolo.

 

     Art. 3.

     All'onere di lire 100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge e ricadente nell'anno finanziario 1975 si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974, utilizzabili a norma della L. 27 dicembre 1968, n. 36.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.