§ 1.4.49 - L.R. 20 agosto 1962, n. 23.
Istituzione di un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:20/08/1962
Numero:23


Sommario
Art. 1.      In attesa del riordinamento dei ruoli regionali è istituito presso la Presidenza della Regione, dal 1° agosto 1969, un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale, [...]
Art. 2.      Le prove di idoneità consistono:
Art. 3.      Le Commissioni esaminatrici saranno nominate da; Presidente della Regione e saranno così composte:
Art. 4.      Le prove per le diverse carriere si terranno in date diverse e nell'ordine dei commi di cui all'articolo precedente allo scopo di consentire la partecipazione del medesimo candidato a più prove [...]
Art. 5.      Le graduatorie di merito sono formate in base alla votazione complessiva riportata da ogni candidato. All'uopo ciascun commissario dispone di dieci voti per la prova scritta o pratica e di [...]
Art. 6.      I concorrenti inidonei cessano dal servizio al termine del mese successivo a quello in cui è comunicata la mancata ammissione agli esami orali o pubblicata la graduatoria del concorso.
Art. 7.      In attesa del passaggio in ruoli organici definitivi degli Uffici periferici della Regione, il personale in. quadrato a termini della presente legge consegue la promozione alle due successive [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      Al personale del ruolo organico si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale degli uffici delle Commissioni provinciali di controllo.
Art. 10.      Al personale della carriera ausiliaria elle ha conseguito la licenza elementare o un titolo di studio equipollente dopo il 12 settembre 1960, è corrisposto, con effetto dalla data di [...]
Art. 11.      Fino a quando il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962, n. 16, non sarà in. quadrato nel ruolo unico, l'Amministrazione regionale continuerà ad utilizzarlo per i [...]
Art. 12.      Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.100 milioni, da prelevare dal capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della [...]
Art. 13.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.49 - L.R. 20 agosto 1962, n. 23.

Istituzione di un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 25 agosto 1962, n. 41).

 

Art. 1.

     In attesa del riordinamento dei ruoli regionali è istituito presso la Presidenza della Regione, dal 1° agosto 1969, un ruolo unico per i servizi periferici dell'Amministrazione regionale, articolato nelle carriere e nelle qualifiche indicate nella annessa tabella.

     Il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962, n. 16, è inquadrato nella qualifica iniziale della carriera alla quale può accedere in base al titolo di studio posseduto, sempre che il medesimo:

     a) si trovi in servizio alla data del 31 luglio 1969 ed abbia prestato, senza demerito, a giudizio motivato dell'Amministrazione regionale, almeno diciotto mesi di servizio alle dipendenze della stessa Amministrazione in virtù della legge 12 settembre 1960. n. 40 e successive proroghe;

     b) abbia la cittadinanza italiana, risulti di buona condotta morale e civile, non sia escluso dall'elettorato politico attivo e sia fisicamente idoneo allo i impiego;

     c) superi le prove di idoneità previste nell'articolo seguente.

     Ai fini dell'applicazione della lettera a) si computano i periodi di assenza per obblighi militari o per accertata infermità.

     Si considera, altresì, in servizio il personale assente alla predetta data del 31 luglio 1962 per una di tal i cause .

 

     Art. 2.

     Le prove di idoneità consistono:

     - per la carriera di concetto, in una prova scritta ed una orale, intese ad accertare che il candidato abbia conoscenza degli istituti fondamentali dell'ordinamento della Regione;

     - per la carriera esecutiva in una prova pratica di dattilografia mediante copiatura intesa ad accertare la capacità del candidato di scrivere corretta. mente e speditamente a macchina;

     - per la carriera ausiliaria in una prova di lettura di un brano di lingua italiana; per la carriera ausiliaria dei conducenti di veicoli a motore; inoltre. in una prova pratica di guida da cui risulti la piena padronanza sia degli autoveicoli che dei motoveicoli.

     Alla prova pratica sono ammessi gli aspiranti in possesso, da almeno sei mesi, delle prescritte patenti per la guida di tali veicoli a motore.

 

     Art. 3.

     Le Commissioni esaminatrici saranno nominate da; Presidente della Regione e saranno così composte:

     - per la carriera di concetto, di tre funzionari con qualifica non inferiore a Ispettore centrale rispettivamente appartenenti alla Presidenza della Regione, alla Ragioneria generale, ed all'Assessorato delle finanze;

     - per la carriera esecutiva, di tre funzionari con qualifica non inferiore a Capo divisione, appartenenti rispettivamente alla Ragioneria generale, all'Ufficio legislativo e legale ed all'Assessorato delle finanze;

     - per la carriera ausiliaria, di tre funzionari con qualifica non inferiore a Consigliere, appartenenti rispettivamente all'Assessorato degli enti locali, all'Assessorato delle finanze ed all'Assessorato dell'industria c commercio.

     La Commissione è integrata, ai fin; della prova pratica di guida da un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo.

     La Segreteria di ciascuna Commissione è affidata ad un funzionario della carriera direttiva appartenente all'Amministrazione presso cui presta servizio il presidente della Commissione stessa.

 

     Art. 4.

     Le prove per le diverse carriere si terranno in date diverse e nell'ordine dei commi di cui all'articolo precedente allo scopo di consentire la partecipazione del medesimo candidato a più prove secondo il titoli di studio posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per il personale che non abbia potuto sostenere le prove di idoneità a causa di comprovata infermità o per altro motivo di forza maggiore, si procede ad una seconda sessione delle prove entro tre mesi dal primo esperimento.

     Gli idonei nella seconda sessione saranno collocati. in base alle nuove graduatorie, di seguito agli idonei della predetta sessione.

     Le graduatorie di merito saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione non oltre otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Le istanze di ammissione alle prove devono pervenire alla Segreteria generale della Presidenza della Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il diario delle prove è stabilito dal Presidente della Regione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione con un anticipo di trenta giorni almeno per le prove orali e di venti per quelle scritte e pratiche ed è comunicato personalmente agli interessati entro gli stessi termini.

 

     Art. 5.

     Le graduatorie di merito sono formate in base alla votazione complessiva riportata da ogni candidato. All'uopo ciascun commissario dispone di dieci voti per la prova scritta o pratica e di altrettanti per quella orale.

     Si considera idoneo il candidato che ottenga almeno i sei decimi dei voti.

     A parità di voto precede il candidato con maggiore anzianità di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

     Avverso le graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale è dato ricorso al Presidente della Regione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

     Trascorso tale termine il Presidente approva le graduatorie e dispone l'inquadramento degli idonei con effetto dal 1° agosto 1969.

     Effettuato l'inquadramento degli idonei il Presidente della Regione approva le tabelle definitive del ruolo unico secondo i quantitativi numerici risultanti per ciascuna carriera.

 

     Art. 6.

     I concorrenti inidonei cessano dal servizio al termine del mese successivo a quello in cui è comunicata la mancata ammissione agli esami orali o pubblicata la graduatoria del concorso.

     Agli stessi è corrisposta una indennità pari ad una mensilità della retribuzione goduta, comprensiva delle indennità accessorie, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

     Qualora un candidato partecipi a più concorsi, le disposizioni dei commi precedenti si applicano in relazione all'ultimo concorso.

 

     Art. 7.

     In attesa del passaggio in ruoli organici definitivi degli Uffici periferici della Regione, il personale in. quadrato a termini della presente legge consegue la promozione alle due successive qualifiche delle rispettive carriere, a ruolo aperto, secondo le norme vigenti .

     A tal fine è riconosciuta al personale stesso, a tutti gli effetti di carriera e di quiescenza, l'anzianità decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

     Il periodo di servizio antecedente al conseguimento del titolo di studio, in base al quale il personale viene inquadrato nelle rispettive carriere, è computato a norma dell'art. 21 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 2960.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

     Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei ruoli, la predetta tabella può prevedere l'utilizzazione presso Uffici centrali dell'Amministrazione di una aliquota non superiore al trenta per cento del personale di ciascuna carriera inquadrato nel ruolo.

     (Omissis) [2].

     La destinazione è disposta. nei limiti dei contingenti come sopra stabiliti, avuto riguardo alle preferenze manifestate dagli interessati e tenuto conto della desti nazione precedente e dell'anzianità di servizio. Coloro che nelle prove di idoneità si classificano fra i primi due decimi dei candidati hanno diritto nell'ordine di graduatoria e nei limiti predetti, alla scelta della sede.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel periodo antecedente alla pubblicazione delle graduatorie, ad eccezione del diritto di scelta della sede.

 

     Art. 9.

     Al personale del ruolo organico si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale degli uffici delle Commissioni provinciali di controllo.

     Lo stesso personale avrà diritto all'inquadramento nei ruoli organici, allorché sarà provveduto al loro riordinamento .

 

     Art. 10.

     Al personale della carriera ausiliaria elle ha conseguito la licenza elementare o un titolo di studio equipollente dopo il 12 settembre 1960, è corrisposto, con effetto dalla data di conseguimento del titolo di studio, il trattamento economico stabilito per la qualifica iniziale della predetta carriera, sempreché risulti da documenti di ufficio che abbia svolto le mansioni proprie della relativa categoria.

 

     Art. 11.

     Fino a quando il personale mantenuto in servizio ai sensi della legge 10 aprile 1962, n. 16, non sarà in. quadrato nel ruolo unico, l'Amministrazione regionale continuerà ad utilizzarlo per i servizi periferici corrispondendo, salvo conguaglio, il trattamento economico in godimento alla data del 31 luglio 1962, risultante dai decreti emanati dall'Amministrazione delle finanze, ai censi dell'art. 2 della citata legge 10 aprile 1962, n. 16.

 

     Art. 12.

     Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 1.100 milioni, da prelevare dal capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per lo anno finanziario in corso.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge utilizzando in aggiunta alla spesa autorizzata con il precedente comma anche la parte disponibile degli stanziamenti di cui ai capitoli nn. 92, 93. 94 e 95 del predetto stato di previsione della spesa.

 

     Art. 13.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

     Tabella

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 1974, n. 30.

[2] Comma abrogato dall'art. 66 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.