§ 95.26.47 - Legge 2 febbraio 1960, n. 40.
Aumento del limite massimo d'imposta stabilito per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:02/02/1960
Numero:40


Sommario
Art. unico.      Il limite massimo dell'aliquota d'imposta stabilito per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia dall' art. 1 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. [...]


§ 95.26.47 - Legge 2 febbraio 1960, n. 40. [1]

Aumento del limite massimo d'imposta stabilito per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia.

(G.U. 23 febbraio 1960, n. 46)

 

 

     Art. unico.

     Il limite massimo dell'aliquota d'imposta stabilito per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Venezia dall' art. 1 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418, viene elevato a lire 1,075 per cento, per il periodo di 35 anni dal 1° gennaio 1959.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.