§ 1.4.61 - L.R. 3 maggio 1969, n. 12.
Estensione al personale dell'Amministrazione regionale di talune disposizioni contenute nella L. 18 marzo 1968, n. 249.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:03/05/1969
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Gli articoli dal 45 al 50 compreso della L. 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nel territorio della Regione siciliana con le modifiche di cui agli artt. 2, 3 e 4 che seguono.
Art. 2.      Il numero globale dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione da collocare in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della L. 18 marzo 1968, n. 249 è fissato in rapporto ad una unità per ogni [...]
Art. 3.      Il numero dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, che ai sensi e con le modalità dell'art. 47 della L. 18 marzo 1968, n. 249 sono autorizzati ad assentarsi dall'ufficio, è determinato in [...]
Art. 4.      L'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale ai sensi del secondo comma dell'art. 49 della L. 18 marzo 1968, n. 249, è concesso per tre Amministrazioni centrali della Regione.
Art. 5.      Il numero dei distacchi e delle assenze previsto dagli articoli precedenti non è superabile.


§ 1.4.61 - L.R. 3 maggio 1969, n. 12.

Estensione al personale dell'Amministrazione regionale di talune disposizioni contenute nella L. 18 marzo 1968, n. 249.

(G.U.R. 3 maggio 1969, n. 21).

 

Art. 1.

     Gli articoli dal 45 al 50 compreso della L. 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nel territorio della Regione siciliana con le modifiche di cui agli artt. 2, 3 e 4 che seguono.

 

     Art. 2.

     Il numero globale dei dipendenti dell'Amministrazione della Regione da collocare in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della L. 18 marzo 1968, n. 249 è fissato in rapporto ad una unità per ogni 650 dipendenti in attività di servizio.

 

     Art. 3.

     Il numero dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, che ai sensi e con le modalità dell'art. 47 della L. 18 marzo 1968, n. 249 sono autorizzati ad assentarsi dall'ufficio, è determinato in ogni provincia, ad eccezione di quella di Palermo, in una unità per ogni sindacato maggiormente rappresentativo.

     Per la provincia di Palermo sono autorizzati ad assentarsi dall'ufficio, sempre con le modalità previste dal citato art. 47, sei unità per ciascun sindacato, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 4.

     L'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale ai sensi del secondo comma dell'art. 49 della L. 18 marzo 1968, n. 249, è concesso per tre Amministrazioni centrali della Regione.

 

     Art. 5.

     Il numero dei distacchi e delle assenze previsto dagli articoli precedenti non è superabile.

 

     Artt. 6. - 8.

     (Omissis) [1].

 

 


[1] Gli artt. 6, 7 ed 8 sono stati abrogati dall'art. 90 L.R. 23 marzo 1971, n. 7.