§ 1.4.86 - L.R. 24 luglio 1978, n. 17.
Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:24/07/1978
Numero:17


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° febbraio 1978, gli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita per i dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, [...]
Art. 2.      L'indennità di contingenza di cui all'articolo precedente è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai titolari di pensioni ed assegni vitalizi a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale, [...]
Art. 4     
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.      Sono abrogati la nota «e» della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo comma dell'art. 77 della stessa legge, la L.R. 26 ottobre [...]
Art. 11.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.4.86 - L.R. 24 luglio 1978, n. 17.

Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

(G.U.R. 29 luglio 1978, n. 32).

 

 

TITOLO I

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL COSTO DELLA VITA

 

Art. 1.

     A decorrere dal 1° febbraio 1978, gli adeguamenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita per i dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, alla L.R. 5 aprile 1972, n. 24, ed all'art. 10 della L.R. 1° agosto 1977, n. 73, e successive modifiche ed integrazioni - da corrispondere a titolo di indennità di contingenza - sono determinati secondo le disposizioni ed i principi richiamati per il settore dell'industria nel primo comma dell'art. 2 del D.L. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni nella L. 31 marzo 1977, n. 91, e successive modificazioni.

     Nella prima attuazione della presente legge gli adeguamenti retributivi da corrispondersi a titolo di indennità di contingenza a decorrere dal 1° febbraio 1978 sono determinati in rapporto alla variazione del costo della vita accertata per il settore dell'industria per il trimestre 16 ottobre 1977-15 gennaio 1978 con la riduzione di un sesto.

 

     Art. 2.

     L'indennità di contingenza di cui all'articolo precedente è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

 

     Art. 3.

     Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai titolari di pensioni ed assegni vitalizi a carico del Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale regionale, appartenenti alle categorie cui si applicava il sistema di adeguamento al costo della vita di cui all'art. 77 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

     Il valore di ciascun punto di contingenza nei confronti del personale di cui al comma precedente si determina riducendo il valore del punto relativo al personale in servizio della percentuale delle ritenute a carattere generale, con esclusione di quelle erariali, che gravano sull'indennità di contingenza del personale in servizio.

 

     Art. 4

     [Al titolare di più pensioni o assegni vitalizi, l'indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita competono ad un solo titolo e non sono cumulabili con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita, connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole] [1].

 

 

TITOLO II

PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

 

     Artt. 5. - 8.

     (Omissis) [2].

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 9.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 10.

     Sono abrogati la nota «e» della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo comma dell'art. 77 della stessa legge, la L.R. 26 ottobre 1972, n. 53, la nota n. 4 della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, ed ogni altra disposizione comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 11.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 


[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 26 ottobre - 7 novembre 1994 n. 376, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[2] Gli artt. 5 - 8 e la tabella allegata sono stati abrogati dall'art. 66 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[3] L'articolo conteneva disposizioni applicative degli artt. 5 - 8.