§ 4.7.22 - L.R. 5 aprile 1972, n. 24.
Istituzione del Corpo forestale della Regione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:05/04/1972
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Corpo forestale della Regione).
Art. 2.  (Ruoli organici).
Art. 3.  (Polizia forestale).
Art. 4.      L'assunzione delle guardie forestali viene effettuata mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 5.      L'assunzione dei sottufficiali forestali avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 6.  (Passaggio alla qualifica di maresciallo).
Art. 7.  (Residenza).
Art. 8.  (Trattamento economico).
Art. 9.  (Continuità di servizio).
Art. 10.  (Uniforme).
Art. 11.  (Armamento).
Art. 12.  (Tesserino di riconoscimento).
Art. 13.  (Collocamento a riposo).
Art. 14.  (Inquadramento nei ruoli del Corpo forestale).
Art. 15.  (Inquadramento nelle qualifiche di maresciallo e di brigadiere).
Art. 16.  (Inquadramento nella qualifica di guardia forestale).
Art. 17.  (Avanzamento alla qualifica di brigadiere).
Art. 18.      (Omissis)
Art. 19.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 10214, 10215, 10218 e 11265 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario [...]
Art. 20.      La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 4.7.22 - L.R. 5 aprile 1972, n. 24.

Istituzione del Corpo forestale della Regione.

(G.U.R. 8 aprile 1972, n. 16).

 

Art. 1. (Corpo forestale della Regione).

     Nelle more di una sistemazione organica della vigente legislazione in materia di boschi, di difesa del suolo e protezione della natura e della conseguente ristrutturazione dei servizi forestali, è istituito il Corpo forestale della Regione al quale, nell'ambito del territorio regionale, sono affidati i compiti previsti dal decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804 e successive modifiche ed integrazioni.

     Alla direzione del Corpo forestale della Regione è preposto il direttore regionale delle foreste.

 

     Art. 2. (Ruoli organici).

     Il Corpo forestale della Regione comprende i seguenti ruoli organici:

     a) ruolo tecnico delle foreste previsto dalla tabella «F» (quadro II) annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7;

     b) ruolo dei sottufficiali e guardie forestali previsto dall'annessa tabella «A», che sostituisce la tabella «M» annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

 

     Art. 3. (Polizia forestale).

     Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste ed al personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali sono riconosciute, ai sensi del terzo comma dell'art. 221 del codice di procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, con riconoscimento della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria per i dirigenti ed i sottufficiali e di agente di polizia giudiziaria per le guardie.

     Alle persone di cui al comma precedente potrà essere conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza con provvedimento della competente autorità.

 

     Art. 4.

     L'assunzione delle guardie forestali viene effettuata mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 25, salvo le eccezioni di legge;

     c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio forestale di montagna ed alle funzioni di cui al precedente art. 3;

     d) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

     e) buona condotta;

     f) avere adempiuto agli obblighi di leva, se di sesso maschile.

     Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano sottoposti a misura di prevenzione.

     Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

     Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     La commissione medica di cui al precedente comma, presieduta dall'ufficiale medico di cui all'art. 32 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, è composta: da un ufficiale medico designato dall'Ospedale militare di Palermo e da un dirigente sanitario dell'Assessore regionale della sanità.

     Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alla prova attitudinale da una commissione composta dal direttore regionale del Corpo forestale che la presiede, da un dirigente medico selettore della polizia di Stato o delle forze armate, designato dalla competente autorità, da un dirigente tecnico forestale.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente amministrativo.

     Ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali di cui al D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti dalla commissione di cui al sesto comma una serie di tests collettivi ed individuali.

     I candidati giudicati idonei dovranno sostenere una prova scritta ed un colloquio.

     La prova scritta consiste in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

     Il colloquio verte sulle seguenti materie:

     a) diritti e doveri dell'impiegato;

     b) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e della Regione siciliana;

     c) nozioni sui servizi e sulle attribuzioni del Corpo forestale.

     La commissione esaminatrice, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale, è composta dall'Ispettore generale della polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti tecnici forestali e da un dirigente amministrativo.

     I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e di addestramento presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato, di durata non inferiore a sei mesi.

     La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami teorico-pratici che si svolgeranno presso la medesima Scuola al termine del corso [1].

 

     Art. 5.

     L'assunzione dei sottufficiali forestali avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 28, salvo le eccezioni di legge;

     c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio forestale di montagna ed alle funzioni di cui al precedente art. 3;

     d) titolo di studio di scuola media superiore;

     e) buona condotta;

     f) avere assolto agli obblighi di leva.

     Non sono ammessi al concorso gli aspiranti che siano stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

     Possono partecipare al concorso, anche in assenza del titolo di studio, purché non abbiano ancora raggiunto il 40° anno di età, le guardie forestali che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio e che non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, la censura o sanzione disciplinare più grave.

     Ai candidati di cui al precedente comma è riservato un terzo dei posti messi a concorso. Se i posti riservati non vengono interamente coperti, quelli restanti vanno ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

     Per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale e per la nomina della commissione esaminatrice si applicano le disposizioni previste dall'articolo precedente.

     I candidati giudicati idonei dovranno sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale ed una prova orale vertente sui servizi d'istituto del Corpo forestale e sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato e della Regione siciliana, nonché su elementi di diritto penale.

     I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a frequentare apposito corso di formazione tecnicoprofessionale di durata non inferiore a sei mesi presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato.

     La nomina a brigadiere forestale si consegue previo superamento delle prove scritte, orali e pratiche che si svolgeranno presso la medesima Scuola al termine del corso [2].

 

     Art. 6. (Passaggio alla qualifica di maresciallo).

     I brigadieri che abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio nella qualifica senza demerito conseguono la qualifica di maresciallo.

 

     Art. 7. (Residenza).

     (Omissis) [3].

     Non possono, altresì, chiedere il trasferimento ad altra sede se non dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza nella medesima sede.

 

     Art. 8. (Trattamento economico).

     Fermo restando per il personale del ruolo tecnico delle foreste il trattamento economico previsto dalla tabella «N» annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7, al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali si applica il trattamento previsto dalle classi di stipendio indicate nella annessa tabella «B», oltre all'aggiunta di famiglia spettante nella stessa misura stabilita per i dipendenti regionali.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 9. (Continuità di servizio).

     Il servizio forestale, data la particolare natura dei compiti demandati al Corpo forestale, ha il carattere della continuità, per cui i sottufficiali e le guardie devono essere reperibili e disponibili anche fuori del normale orario di servizio.

     In considerazione degli obblighi stabiliti nel comma precedente, ai sottufficiali e guardie viene corrisposta un'indennità mensile per il servizio di istituto nella misura prevista dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 10. (Uniforme).

     Il personale appartenente al ruolo sottufficiali e guardie viene dotato, a spese dell'Amministrazione regionale, di uniformi e di altri capi di vestiario nella misura e frequenza ritenute necessarie per l'espletamento del servizio, ai sensi del D.P.R. 2 maggio 1957, n. 787, e successive modifiche.

     La foggia e il tipo dell'uniforme sono stabiliti con provvedimento dell'Assessore per l'agricoltura e foreste.

     Il personale forestale ha l'obbligo di indossare l'uniforme nei giorni di servizio. E' dispensato da tale obbligo nelle ore fuori servizio, nei periodi di congedo, permesso e giorni di riposo, e, a seguito di apposita autorizzazione quando presta servizio presso gli uffici centrali e presso gli ispettorati ripartimentali delle foreste [6].

 

     Art. 11. (Armamento).

     L'Amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale forestale, a titolo gratuito e secondo le vigenti disposizioni di legge, l'armamento da portare in servizio.

     Le armi in dotazione dovranno essere restituite all'Amministrazione all'atto della cessazione dal servizio.

 

     Art. 12. (Tesserino di riconoscimento).

     Ai dirigenti del ruolo tecnico delle foreste e al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali viene rilasciato, all'atto della nomina in ruolo, un tesserino di riconoscimento personale attestante la qualifica, per il titolare, di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

 

     Art. 13. (Collocamento a riposo).

     Il personale del ruolo dei sottufficiali e guardie forestali viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di età.

     Al personale del Corpo forestale della Regione si applicano le norme previste per i dipendenti regionali per quanto attiene al trattamento di quiescenza e previdenza.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 14. (Inquadramento nei ruoli del Corpo forestale).

     Nella prima applicazione della presente legge è inquadrato rispettivamente nei ruoli del Corpo forestale:

     a) il personale del ruolo tecnico delle foreste indicato dalla tabella «F» (quadro II) annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7;

     b) il personale già immesso nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali previsti dalla tabella «M» annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7;

     c) il personale appartenente ai ruoli tecnici (carriera direttiva e carriera di concetto) nonché al ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato che si sia avvalso o si avvalga della facoltà di opzione prevista dall'art. 85 della richiamata L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

 

     Art. 15. (Inquadramento nelle qualifiche di maresciallo e di brigadiere).

     Il personale che riveste le qualifiche di maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore e maresciallo maggiore scelto è collocato nella qualifica di maresciallo, con attribuzione della terza o quarta classe di stipendio prevista per i sottufficiali dalla annessa tabella «B», in relazione all'anzianità posseduta nella carriera di sottufficiale di provenienza.

     Il personale che all'atto del collocamento nel ruolo dei sottufficiali e guardie riveste la qualifica di maresciallo maggiore scelto, conserva, se più favorevoli, gli aumenti periodici che risultino attribuiti in tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il personale che riveste le qualifiche di vice brigadiere e brigadiere è collocato nella qualifica di brigadiere, con attribuzione della prima o seconda classe di stipendio prevista per i sottufficiali dalla annessa tabella «B», in relazione all'anzianità posseduta nella carriera di sottufficiale di provenienza.

 

     Art. 16. (Inquadramento nella qualifica di guardia forestale).

     Il personale che riveste il grado di guardia e guardia scelta è collocato nella qualifica di guardia con attribuzione delle classi di stipendio di cui alla annessa tabella «B», a seconda dell'anzianità posseduta nella carriera di provenienza.

 

     Art. 17. (Avanzamento alla qualifica di brigadiere).

     Al primo concorso per l'avanzamento alla qualifica di brigadiere previsto dall'art. 5 sono ammesse le guardie che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio valutato a norma del precedente art. 5.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 19.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità dei capitoli 10214, 10215, 10218 e 11265 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.

     Per il finanziamento degli oneri a carico del Fondo di quiescenza derivanti dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dall'art. 92 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7.

 

     Art. 20.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A [8]

 

 

TABELLA B [9]

------------------------------------------------------------------

                       Classi              Anzianità

Qualifica            di stipendio        richiesta per

                     mensile netto       l'attribuzione

                         [1]0

------------------------------------------------------------------

Guardia               191.721               Iniziale

                       205.466               2 anni

                       221.562               4 anni

                       237.760               8 anni

                       257.813               14 anni

                       285.019               20 anni

Sottufficiali:

Brigadiere            237.760               Iniziale

Brigadiere            257.813               6 anni

Maresciallo           289.788               10 anni

Maresciallo           337.934               16 anni

 

 

 


[1] Articolo sostituito con art. 27 L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[2] Articolo sostituito con art. 28 L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[3] Primo comma abrogato con art. 66 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[4] Comma abrogato con art. 8 L.R. 20 febbraio 1979, n. 10.

[5] Comma abrogato con art. 24 L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[6] Comma così sostituito con art. 64 L.R. 29 dicembre 1980, n. 145 e successivamente così modificato dall'art. 82 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[7] Articolo abrogato con art. 30 L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[8] Tabella abrogata dall'art. 22 L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[9] Così sostituita dall'art. 1 L.R. 3 giugno 1975, n. 28.

[1]10 Senza le detrazioni d'imposta, ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.