§ 4.7.53 - L.R. 6 aprile 1996, n. 16.
Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.7 foreste
Data:06/04/1996
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Applicabilità delle norme statali.
Art. 4.  Definizione di bosco.
Art. 5.  Inventario forestale
Art. 5 bis.  Pianificazione forestale regionale
Art. 5 ter.  Comitato forestale regionale
Art. 6.  Prescrizioni di massima e di polizia forestale
Art. 7.  Forme di gestione del patrimonio forestale.
Art. 8.  Attività regolamentate
Art. 9.  Vincolo idrogeologico
Art. 10.  Attività edilizie.
Art. 11.  Protezione della flora spontanea.
Art. 12.  Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei.
Art. 13.  Piani di gestione forestale sostenibile
Art. 14.  Attività complementari dell'Amministrazione forestale.
Art. 15.  Centro vivaistico regionale
Art. 16.  Consulenza tecnico-scientifica.
Art. 17.  Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale
Art. 18.  Incentivi alle pluriattività
Art. 18 bis.  Contributi regionali alle aziende silvo-pastorali dei comuni
Art. 19.  Dichiarazione di pubblica utilità
Art. 20.  Disciplina delle espropriazioni
Art. 21.  Disciplina dell'occupazione d'urgenza
Art. 22.  Indennità di espropriazione
Art. 23.  Espropriazioni di modesto valore
Art. 24.  Procedimenti in corso
Art. 25.  Conferimenti volontari
Art. 26.  Occupazione temporanea di terreni.
Art. 27.  Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico
Art. 28.  Programma poliennale di interventi idraulico-forestali
Art. 29.  Specificazione degli interventi
Art. 30.  Rideterminazione dei bacini idrografici montani
Art. 30 bis.  Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane
Art. 31.  Piano per l'acquisizione dei terreni
Art. 32.  Nulla-osta in materia di impatto ambientale.
Art. 33.  Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione.
Art. 33 bis.  Definizione di incendio boschivo
Art. 34.  Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi
Art. 34 bis.  Previsione e prevenzione del rischio di incendi
Art. 34 ter.  Lotta attiva contro gli incendi boschivi
Art. 35.  Interventi urgenti nei punti sensibili.
Art. 36.  Norme speciali per le aree naturali protette.
Art. 37.  Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi
Art. 38.  Interventi nei boschi demaniali danneggiati da incendi.
Art. 39.  Catasto degli incendi boschivi.
Art. 40.  Fuochi controllati in agricoltura.
Art. 41.  Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi.
Art. 42.  Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi.
Art. 43.  Interventi nei boschi degradati
Art. 44.  Competenza in ordine alle sanzioni amministrative.
Art. 45.  Servizio elicotteri.
Art. 45 bis.  Norme speciali
Art. 45 ter.  Elenco speciale dei lavoratori forestali
Art. 46.  Formazione dei contingenti.
Art. 47.  Contingente operai a tempo indeterminato.
Art. 48.  Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative.
Art. 49.  Graduatoria unica distrettuale.
Art. 50.  Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali.
Art. 51.  Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato.
Art. 52.  Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili.
Art. 53.  Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali.
Art. 54.  Contingente ad esaurimento.
Art. 55.  Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale.
Art. 56.  Determinazione dei contingenti distrettuali.
Art. 57.  Modalità di formazione del contingente distrettuale.
Art. 58.  Lavoratori in sovrannumero.
Art. 59.  Criteri per la formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica.
Art. 60.  Formazione ed aggiornamento delle graduatorie.
Art. 61.  Incompatibilità.
Art. 62.  Corsi di addestramento professionale.
Art. 62 bis.  Lavoratori in soprannumero
Art. 63.  Utilizzazione dei fabbricati demaniali.
Art. 64.  Lavori in economia.
Art. 65.  Attribuzioni del Corpo forestale della Regione.
Art. 66.  Strutture operative del Corpo forestale.
Art. 67.  Servizio di trasporto del Corpo forestale.
Art. 68.  Corsi di aggiornamento.
Art. 69.  Vigilanza sulla riserva dello «Zingaro».
Art. 69 bis.  Vigilanza sulla riserva naturale di Monte Cofano.
Art. 70.  Ruolo del Corpo regionale delle foreste.
Art. 71.  Agenti tecnici forestali.
Art. 72.  Modalità per l'assunzione delle guardie forestali.
Art. 73.  Modalità per l'assunzione dei sottufficiali forestali.
Art. 74.  Dimissioni dal corso per la nomina a guardia o sottufficiale.
Art. 75.  Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali.
Art. 76.  Riordino delle carriere del personale del corpo forestale.
Art. 77.  Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile.
Art. 78.  Interpretazione autentica.
Art. 79.  Inquadramento di personale regionale nei ruoli del Corpo forestale.
Art. 80.  Interventi di imboschimento a contributo comunitario.
Art. 81.  Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato
Art. 82.  Modifica di norme.
Art. 83.  Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e di idraulica-forestale nei bacini idrografici montani.
Art. 84.  Interventi di miglioramento fondiario.
Art. 85.  Acquisizione di terreni devastati da frane nella zona della Timpa di Acireale.
Art. 86.  Abrogazione di norme.
Art. 87.  Utilizzo degli stanziamenti disponibili.
Art. 90.  Entrata in vigore.


§ 4.7.53 - L.R. 6 aprile 1996, n. 16. [1]

Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

Titolo I

NORME SULLA FORESTAZIONE

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità. [2]

     1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.

     2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.

     3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

 

     Art. 2. Definizione.

     1. Nell'ambito della presente legge, l'espressione «Amministrazione forestale» si riferisce agli Uffici centrali e periferici della Direzione regionale delle foreste, nonché dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana di seguito denominata AFDRS.

 

     Art. 3. Applicabilità delle norme statali.

     1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale.

     1 bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni. [3]

     1 ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. [4]

 

     Art. 4. Definizione di bosco. [5]

     1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 10.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50 per cento.

     2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.

     3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea.

     4. I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco.

     5. A tutti gli effetti di legge, non si considerano boschi i giardini pubblici ed i parchi urbani, i giardini ed i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto

     5 bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale. [6]

 

     Art. 5. Inventario forestale [7]

     1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.

     2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2.

     3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

     4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie boschiva.

     5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

     6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, facenti parte del patrimonio comunale.

 

     Art. 5 bis. Pianificazione forestale regionale [8]

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall'inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.

     2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

     3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo parere del comitato forestale regionale di cui all'articolo 5ter.

     4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.

     5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.

     6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.

     7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall'inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.

 

     Art. 5 ter. Comitato forestale regionale [9]

     1. È istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

     a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste;

     c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;

     d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

     e) un rappresentante designato dall'ANCI - Sezione per la Sicilia;

     f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;

     g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali maggiormente rappresentative;

     h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

     i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di bonifica;

     l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;

     m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.

     2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.

     3. Il comitato:

     a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

     b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;

     c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale, predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 5bis;

     d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo;

     e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o di uno dei suoi componenti.

     4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

     5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.

     6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

     7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale.

     8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun compenso.

 

     Art. 6. Prescrizioni di massima e di polizia forestale [10]

     1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

     2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

 

     Art. 7. Forme di gestione del patrimonio forestale.

     1. Le funzioni attribuite alle comunità montane dall'articolo 9, commi 1 e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono esercitate nel territorio della Regione siciliana dalle province regionali che possono delegare tali funzioni ai comuni interessati.

     2. Per i terreni boscati inseriti all'interno di aree naturali protette, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dall'ente parco o dall'ente gestore della riserva naturale.

     3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai terreni boscati appartenenti al demanio regionale.

 

     Art. 8. Attività regolamentate [11]

     1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall'articolo 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

     2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di pascoli.

     3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

     4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.

     5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.

 

     Art. 9. Vincolo idrogeologico [12]

     1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.

     2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di cui all'articolo 28.

     3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 nonché dall'articolo 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.

     5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.

 

     Art. 10. Attività edilizie. [13]

     1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di 50 metri dal limite esterno dei medesimi.

     2. Per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari la fascia di rispetto di cui al comma 1 è elevata a 200 metri.

     3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150 [14].

     3 bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq [15].

     4. La deroga di cui al comma 3 bis è subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali competente per territorio, sentito altresì il comitato forestale regionale per i profili attinenti alla qualità del bosco ed alla difesa idrogeologica. I predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. [16]

     5. I pareri della Sovrintendenza di cui al comma 4 sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali.

     6. All'interno dei parchi naturali, in deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali, resta consentita l'attività edilizia nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

     7. All'interno delle riserve naturali non è consentita alcuna deroga al divieto di cui al comma 1, 2 e 3 [17].

     8. Il divieto di cui al comma 1, 2 e 3 non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. È altresì consentita la realizzazione di infrastrutture connesse all'attraversamento di reti di servizio di interesse pubblico e strutture connesse alle stesse [18].

     9. In deroga al divieto di cui al comma 1, 2 e 3 nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto. [19]

     10. Ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco.

     11. Le zone di rispetto di cui ai commi da 1 a 3 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

     12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali [20].

 

     Art. 11. Protezione della flora spontanea.

     1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, possono essere disposti divieti o limitazioni alla raccolta di piante o di parti di piante appartenenti a specie o varietà della flora spontanea della Regione.

     2. Nel decreto sono individuati, con adeguato supporto cartografico, i limiti di operatività delle relative disposizioni.

     3. Con riguardo a specie o varietà di piante in pericolo di estinzione, il divieto o i limiti di raccolta possono essere estesi a tutto il territorio regionale.

     4. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     5. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente articolo è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

     6. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al Corpo forestale regionale.

     7. Le sanzioni di cui al comma 5 sono disposte con provvedimento dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7 bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base. [21]

 

     Art. 12. Applicazione della normativa statale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei. [22]

     [1. Le disposizioni della legge 23 agosto 1993, n. 352, in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, si applicano nel territorio della Regione, con le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.

     2. Sono immediatamente applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 13, 18, 19, dell'articolo 20 comma 2, degli articoli 21, 22 e 23 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

     3. Trova, altresì, immediata applicazione il decreto del Ministro dell'industria di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

     4. La competenza a disporre i divieti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1993, n. 352 è attribuita in via esclusiva ai comuni, che vi provvedono con appositi regolamenti.

     5. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352 è emanato apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204, su proposta formulata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     6. Per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     7. Per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1993, n. 352, provvede, con propri decreti, l'Assessore regionale per la sanità.

     8. In conformità a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, nelle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7, devono essere previste le modalità della collaborazione e della partecipazione delle associazioni micologiche.

     9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e dell'Assessore regionale per la sanità, sono determinati i criteri per l'individuazione delle associazioni micologiche di rilevanza regionale.

     10. Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per la sanità sono determinate le specie e varietà di funghi freschi spontanei la cui commercializzazione è ammessa, con eventuali condizioni e limiti relativi a particolari specie e varietà, nonché le modalità relative al controllo igienico dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al dettaglio.

     11. Le funzioni di vigilanza, che l'articolo 11 della legge 23 agosto 1993, n. 352 attribuisce al Corpo forestale dello Stato, sono esercitate dal Corpo forestale regionale.

     12. L'Amministrazione forestale, le province e i comuni promuovono iniziative, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche o naturalistiche, per la divulgazione delle conoscenze relative agli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché di quelle relative agli aspetti igienici collegati al consumo alimentare di funghi.

     13. La Regione, le province e i comuni, anche mediante convenzioni con associazioni micologiche di rilevanza regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di formazione professionale, convegni di studio ed iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei ed ipogei nonché la tutela della flora fungina.

     14. Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme legislative o regolamentari, richiamate nel presente articolo, sono irrogate con provvedimenti dell'Ispettore ripartimentale per le foreste competente per territorio, per quanto attiene alle norme sulla raccolta di funghi, e con provvedimenti del direttore generale dell'unità sanitaria locale competente per territorio, per quanto attiene alla

commercializzazione dei funghi freschi spontanei.

     15. Non si applicano nel territorio della Regione le disposizioni degli articoli 10, 15 e 16 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

     16. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative di cui ai commi precedenti, sono fatti salvi gli usi e i regolamenti locali vigenti nelle materie di cui al presente articolo.]

 

     Art. 13. Piani di gestione forestale sostenibile [23]

     1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati "piani".

     2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.

     3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.

     4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

     5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.

     6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

     7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

     8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.

     9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'articolo 5bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.

     10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni [24].

 

     Art. 14. Attività complementari dell'Amministrazione forestale.

     1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali è autorizzata a svolgere, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività [25]:

     a) gestione di riserve naturali;

     b) gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;

     c) impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;

     d) restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;

     e) interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;

     f) interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;

     g) realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;

     h) formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;

     i) coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;

     l) coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;

     m) miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;

     n) organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;

     o) organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;

     p) pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;

     q) assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale;

     q bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico [26];

     q ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000 [27];

     q quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologi e miniere di zolfo [28];

     q quinquies) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici [29];

     q sexies) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS) [30];

     q septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi [31];

     q octies) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine [32];

     q octies) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell'ordine [33];

     q nonies) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni [34].

     2. Per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio.

     3. Per la gestione delle riserve naturali affidate all'AFDRS, nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, viene iscritto annualmente un contributo da versarsi in entrata nel bilancio dell'Azienda. L'AFDRS provvede a ripartire il contributo di cui al presente comma in appositi capitoli di spesa del proprio bilancio istituiti per le diverse necessità gestionali.

     4. Le somme di cui al comma 3 verranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire, approvata dai competenti organi dell'AFDRS.

     5. Gli interventi di cui alla lettera c) sono realizzati su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso.

     6. Gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 possono essere compiuti solo a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a carico della Azienda regionale delle foreste demaniali anche nel caso in cui le convenzioni prevedano la gestione diretta degli interventi da parte degli enti locali proprietari dei terreni. [35]

     7. Per gli interventi di cui alla lettera d) è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

     8. Gli interventi di cui alla lettera e) sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con l'ente parco. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente contribuisce in via ordinaria alle spese dell'Azienda regionale delle foreste demaniali per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. [36]

     9. Per la costituzione dei titoli per l'immissione in possesso dei terreni, necessari per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8, si applicano le norme generali riguardanti gli interventi

dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. [37]

     9 bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati. [38]

     9 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter nonchè le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere [39].

     9 quater. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni nonchè le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9 ter con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali [40].

     9 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9 quater si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione [41].

 

     Art. 15. Centro vivaistico regionale [42]

     1. Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.

     2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica.

     3. Per soddisfare le esigenze tecniche di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari esigenze tecnico-colturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.

 

     Art. 16. Consulenza tecnico-scientifica.

     1. Ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, l'Amministrazione forestale si avvale, di norma, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università siciliane.

 

     Art. 17. Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale [43]

     1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

     3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative e le imprese previsti dall'articolo 18.

 

     Art. 18. Incentivi alle pluriattività [44]

     1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.

     3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.

     4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.

 

     Art. 18 bis. Contributi regionali alle aziende silvo-pastorali dei comuni [45]

1. I contributi regionali concessi alle aziende silvo-pastorali dei comuni per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 991 sono destinati anche al personale impegnato in attività forestali e di zootecnia.

 

Capo II

Espropriazione ed occupazione di immobili

 

     Art. 19. Dichiarazione di pubblica utilità [46]

     1. Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all'articolo 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.

     2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 20. Disciplina delle espropriazioni [47]

     1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 21. Disciplina dell'occupazione d'urgenza [48]

     1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'articolo 22bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell'articolo 22bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 22. Indennità di espropriazione [49]

     1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Alle aree agricole e a quelle che ai sensi del comma 1 non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 23. Espropriazioni di modesto valore [50]

     1. Quando il valore della indennità relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'articolo 20 non supera le 10 migliaia di euro può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto i quali dichiarano, nei modi e con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

     2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui al comma 1.

 

     Art. 24. Procedimenti in corso [51]

     1. Nella materia di cui al presente Titolo anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di espropriazione determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 25. Conferimenti volontari [52]

     1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.

     2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto che approva il progetto di acquisizione.

     3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.

     4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.

     5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.

     6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.

     7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento, si applica il comma 3 dell'articolo 27.

     8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

     9. All'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole "dall'articolo 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2" sono sostituite con le parole "dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali"; il quarto comma è abrogato.

     10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse, corredarne la documentazione e trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 1.

 

     Art. 26. Occupazione temporanea di terreni.

     1. Per qualsiasi intervento rientrante nelle finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale può procedere anche all'occupazione temporanea di terreni [53].

     2. L'occupazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e non potrà comunque protrarsi oltre venti anni. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione temporanea dei terreni. È escluso il tacito rinnovo e allo scadere del termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per la loro occupazione temporanea, i medesimi terreni rientrano direttamente nella disponibilità dei loro legittimi proprietari, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale [54].

     3. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di esproprio determinata alla data della occupazione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della presente legge ed in ogni caso cessa allo scadere del termine di cui al comma 2 [55].

     4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni.

 

     Art. 27. Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico [56]

     1. È autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento corrispettivo del valore agricolo dei terreni.

     2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono sottoposti ad espropriazione qualora il dipartimento regionale delle foreste riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.

     3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per provincia.

     4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'articolo 22.

 

Capo III

Disciplina degli interventi forestali

 

     Art. 28. Programma poliennale di interventi idraulico-forestali [57]

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e dell'articolo 83, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1, individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie prioritarie di intervento elencate nell'articolo 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'articolo 130 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 6 ed all'articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici.

     3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 29. Specificazione degli interventi [58]

     1. Gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in:

     a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;

     b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;

     c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;

     d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

     e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;

     f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;

     g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

     h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;

     i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;

     j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;

     k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

     2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.

     4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

     a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza;

     b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.

     5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

     6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.

 

     Art. 30. Rideterminazione dei bacini idrografici montani [59]

     1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.

     2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

     3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere relative agli interventi di cui all'articolo 28 sono di competenza esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.

 

     Art. 30 bis. Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane [60]

     1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica che rimangono in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

     2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.

     3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.

 

     Art. 31. Piano per l'acquisizione dei terreni [61]

     1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato:

     a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS;

     b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;

     c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

     d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

     e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;

     f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

     g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

     h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.

     2. È, altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

     3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'articolo 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 29.

     4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.

     5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

     6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e ancora nella disponibilità dello stesso.

     7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.

 

     Art. 32. Nulla-osta in materia di impatto ambientale. [62]

 

Titolo II

DELLA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

 

     Art. 33. Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione.

     1. Nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste, esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione. [63]

     2. L'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS nonché a garantire la sicurezza delle persone. [64]

 

     Art. 33 bis. Definizione di incendio boschivo [65]

     1. Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'articolo 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

 

     Art. 34. Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi [66]

     1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

     2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:

     a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;

     b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;

     c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

     d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

     e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

     f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

     g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

     h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

     i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

     l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

     m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

     n) le attività informative;

     o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

     p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

     q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33;

     r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

     3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

     4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.

     5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

     6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

     8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

     9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

     10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

 

     Art. 34 bis. Previsione e prevenzione del rischio di incendi [67]

     1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

     2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'articolo 34, comma 2 , lettera b).

     3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

 

     Art. 34 ter. Lotta attiva contro gli incendi boschivi [68]

     1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

     2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.

     3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre "a terra":

     a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

     b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;

     c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma;

     c bis) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco [69].

 

     Art. 35. Interventi urgenti nei punti sensibili.

     1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 34, il dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 34, mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto articolo. [70]

     2. I luoghi in cui è necessario procedere a detti interventi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Ispettorato ripartimentale per le foreste competente per territorio.

     3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 41.

 

     Art. 36. Norme speciali per le aree naturali protette.

     1. Gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 34, formulando proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

     2. I programmi annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali regionali, sono approvati con decreto del Presidente dell'ente- parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 34.

     3. Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.

 

     Art. 37. Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi [71]

     1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.

     1-bis. Qualora i comuni si trovino inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni [72].

     1-ter. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i Comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno [73].

 

     Art. 38. Interventi nei boschi demaniali danneggiati da incendi. [74]

     [1. Nei boschi demaniali e in quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, i lavori di ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico- amministrativo dell'AFDRS, sono limitati alle opere riconosciute indispensabili per la salvaguardia e il ripristino della copertura vegetale.]

 

     Art. 39. Catasto degli incendi boschivi. [75]

     [1. I terreni boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio.

     2. L'elenco dei terreni di cui al comma 1, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale.

     3. Copia dell'atto di individuazione del terreno percorso da incendi è trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.]

 

     Art. 40. Fuochi controllati in agricoltura.

     1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia.

     2. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare direttive ai comuni con riguardo ai contenuti dei regolamenti di cui al comma 1.

     3. In caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco.

     4. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

     4 bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte. [76]

     4 ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario ad acta, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario. [77]

 

     Art. 41. Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi.

     1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi. [78]

     2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.

     3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale. [79]

     4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1:10.000.

     5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale, degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali. [80]

     6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.

     7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

 

     Art. 42. Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi.

     1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliale.

     2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni centro metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.

 

     Art. 43. Interventi nei boschi degradati [81]

     1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.

     2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.

     3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.

 

     Art. 44. Competenza in ordine alle sanzioni amministrative.

     1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, come previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge, al dirigente dell'Ispettorato forestale competente per territorio. [82]

 

     Art. 45. Servizio elicotteri.

     1. Per migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonché i servizi tecnici connessi all'attività forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale del ruolo del Corpo forestale della Regione.

     2. Ai fini di cui al comma I il suddetto personale può frequentare appositi corsi per il conseguimento dei titoli abilitativi e/o specialistici per il pilotaggio, la manutenzione, il controllo e quant'altro necessario per la gestione degli elicotteri.

     3. Nelle more della specializzazione del personale di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi di personale esterno in possesso dei necessari requisiti professionali assunto con contratto a termine di diritto privato.

     4. Fino a quando non sarà operativo il servizio elicotteri dell'Amministrazione forestale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad avvalersi di imprese private con ricorso alle procedure di appalto previste dalla vigente normativa.

 

     Art. 45 bis. Norme speciali [83]

     1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.

 

     Art. 45 ter. Elenco speciale dei lavoratori forestali [84]

     1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

     2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

     3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

     4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dellcoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

     4 bis. I lavoratori forestali vengono, di norma, utilizzati nell'ambito di 20 chilometri tra andata e ritorno. Nei casi in cui sia necessario utilizzarli oltre tale distanza gli uffici provinciali devono chiedere autorizzazione al dipartimento regionale competente ed i rimborsi relativi possono essere oggetto di contrattazione specifica, avendo come base il costo effettivo del carburante [85].

     5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

     6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'articolo 48, comma 1 e dall'articolo 49, comma 2.

 

Titolo III

DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE NEL SETTORE FORESTALE

E DEGLI ADDETTI ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI

 

Capo I

Misure riguardanti l'occupazione forestale

 

     Art. 46. Formazione dei contingenti.

     1. Ferma restando l'articolazione in distretti forestali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, dell'opera:

     a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;

     b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;

     c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

     2. La dotazione complessiva dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alle superfici demaniali o comunque gestite dall'Amministrazione forestale, dei vivai, delle aree attrezzate, degli opifici e dei servizi generali, è stabilita come segue:

 

     a) contingente operai a tempo indeterminato:

Provincia di Agrigento                         n.    92

Provincia di Caltanissetta                     n.    75

Provincia di Catania                           n.   165

Provincia di Enna                              n.    87

Provincia di Messina                           n.   122

Provincia di Palermo                           n.   195

Provincia di Ragusa                            n.    38

Provincia di Siracusa                          n.    45

Provincia di Trapani                           n.    56

                                                --------

                                        Totale  n.   875

     b) contingente operai con garanzia di centocinquantuno giornate annue:

Provincia di Agrigento                         n.   276

Provincia di Caltanissetta                     n.   225

Provincia di Catania                           n.   495

Provincia di Enna                              n.   261

Provincia di Messina                           n.   366

Provincia di Palermo                           n.   585

Provincia di Ragusa                            n.   114

Provincia di Siracusa                          n.   135

Provincia di Trapani                           n.   168

                                                --------

                                        Totale  n. 2.625

     c) contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate

annue:

Provincia di Agrigento                         n.   644

Provincia di Caltanissetta                     n.   525

Provincia di Catania                           n. 1.155

Provincia di Enna                              n.   609

Provincia di Messina                           n.   854

Provincia di Palermo                           n. 1.365

Provincia di Ragusa                            n.   266

Provincia di Siracusa                          n.   315

Provincia di Trapani                           n.   392

                                                --------

                                        Totale  n. 6.125

 

     3. Alla attribuzione delle maggiori unità lavorative rispetto ai contingenti di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, si provvede in ciascun distretto in misura proporzionale alla superficie comunque gestita dall'Amministrazione forestale e compresa nell'ambito del distretto medesimo.

 

     Art. 47. Contingente operai a tempo indeterminato.

     1. Il contingente degli operai a tempo indeterminato è formato dai lavoratori già appartenenti all'analogo contingente previsto dalla legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, nonché dai lavoratori che, alla data del 29 febbraio 1996 erano stati riconosciuti idonei, ai sensi dell'articolo 33 della medesima legge, a ricoprire le vacanze esistenti.

     2. Al completamento del contingente, in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità d'iscrizione nella fascia suddetta e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità d'iscrizione negli elenchi anagrafici. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

     3. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa e con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

 

     Art. 48. Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative.

     1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.

     2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

     3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

     4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1.

     5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.

 

     Art. 49. Graduatoria unica distrettuale.

     1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.

     2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche uno solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

     3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Gli Uffici di collocamento provvederanno nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.

     5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.

 

     Art. 50. Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali.

     1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1970, n. 83, presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, provvedono alla formazione delle graduatorie dei contingenti distrettuali.

     2. Le operazioni per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui agli articoli 48 e 49, sono effettuate dalle medesime Commissioni provinciali.

     3. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente.

     4. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e per le qualifiche, sino ad un massimo di due, che intendono utilizzare.

     5. Entro lo stesso termine i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 49 devono con apposita istanza dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.

     6. La mancata presentazione dell'istanza nei termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie.

 

     Art. 51. Accertamento dei requisiti per gli operai a tempo indeterminato.

     1. L'iscrizione nel contingente degli operai a tempo indeterminato è subordinato all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

     2 All'accertamento dell'idoneità fisica provvede l'Amministrazione forestale.

     3. All'accertamento dell'idoneità professionale si provvede a mezzo di un'apposita commissione provinciale formata dall'Ispettore ripartimentale che la presiede, da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente tecnico forestale e da un assistente tecnico forestale.

     4. Le funzioni di segretario vengono svolte da un impiegato amministrativo regionale.

 

     Art. 52. Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili.

     1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.

     2. La rinunzia al passaggio dal contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.

 

     Art. 53. Avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali.

     1. Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza.

     2. I lavoratori vengono iscritti nella graduatoria di cui al comma 1 con un massimo di due qualifiche possedute, a scelta del lavoro stesso.

     3. L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

     [4. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per un numero di giornate superiore a quello del contingente di appartenenza.] [86]

     5. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno.

     5 bis. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter [87].

 

     Art. 54. Contingente ad esaurimento.

     1. In ogni singolo distretto è istituito un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti.

     3. Gli Uffici di collocamento provvedono nei successivi trenta giorni ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro venti giorni dal ricevimento, formuleranno apposita graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici e, in caso di parità, applicando i criteri fissati dalla vigente normativa statale sul collocamento della manodopera agricola.

     4. Al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti.

     5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell'articolo 53, nonché tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue.

     6. Gli operai inseriti nel contingente di cui al comma 1 che hanno svolto la propria attività nei centri radio operativi e negli autoparco forestali, in relazione alla acquisita qualificazione professionale, transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a). [88]

 

     Art. 55. Assunzione di operai per l'ulteriore fabbisogno occupazionale. [89]

     [1. All'ulteriore fabbisogno occupazionale l'Amministrazione forestale provvede mediante l'assunzione di lavoratori disoccupati iscritti nelle liste ordinarie del collocamento per i lavoratori agricoli per turni di lavoro di norma di durata temporale non inferiore a cinquantuno giornate di lavoro effettivo e non eccedente il limite di sessanta giornate previsto dalla legge 12 aprile 1962, n. 205. Hanno precedenza coloro che hanno avuto rapporti di lavoro con la stessa Amministrazione negli anni 1993, 1994 o 1995.

     2. Qualora richiesto da particolari esigenze operative, l'Amministrazione forestale, in via eccezionale, procede all'assunzione di lavoratori anche per periodi di durata inferiore a quelli indicati nel comma 1, ferma restando la garanzia di un minimo di cinquantuno giornate complessive annue. Detta garanzia può venir meno in caso di lavoratori assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento o resi necessari da eccezionali circostanze.

     3. I lavoratori di cui al presente articolo non possono essere avviati nel corso dell'anno per più di un turno di lavoro.

     4. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno.]

 

Capo II

Misure riguardanti i lavoratori impegnati nei servizi antincendio

 

     Art. 56. Determinazione dei contingenti distrettuali.

     1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.

     1-bis. Per le maggiori esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'amministrazione forestale si avvale anche di un contingente di operai con garanzia occupazionale di cento cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, già inseriti nelle graduatorie uniche di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni [90].

     2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.

     3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite delle giornate previste per fascia di garanzia di appartenenza [91].

     4. Il contingente distrettuale è articolato nelle seguenti qualifiche:

     a) addetti alle squadre di pronto intervento;

     b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;

     c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.

     5. La dotazione complessiva per la formazione dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione, è stabilita come segue:

 

     a) addetti alle squadre di pronto intervento [92]:

Provincia di Agrigento                         n.   320

Provincia di Caltanissetta                     n.   288

Provincia di Catania                           n.   576

Provincia di Enna                              n.   320

Provincia di Messina                           n.   576

Provincia di Palermo                           n.   640

Provincia di Ragusa                            n.   192

Provincia di Siracusa                          n.   192

Provincia di Trapani                           n.   320

                                                --------

                                        Totale  n. 3.424

     b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per

il trasporto delle squadre di pronto intervento:

Provincia di Agrigento                         n.    92

Provincia di Caltanissetta                     n.    88

Provincia di Catania                           n.   140

Provincia di Enna                              n.    92

Provincia di Messina                           n.   176

Provincia di Palermo                           n.   196

Provincia di Ragusa                            n.    60

Provincia di Siracusa                          n.    60

Provincia di Trapani                           n.    92

                                                --------

                                        Totale  n.   996

     c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative:

Provincia di Agrigento                         n.   110

Provincia di Caltanissetta                     n.   110

Provincia di Catania                           n.   150

Provincia di Enna                              n.   110

Provincia di Messina                           n.   150

Provincia di Palermo                           n.   180

Provincia di Ragusa                            n.    90

Provincia di Siracusa                          n.    90

Provincia di Trapani                           n.   110

                                                --------

                                        Totale  n. 1.100

 

     6. Il reclutamento degli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento è effettuato presso gli Uffici di collocamento dei comuni i cui territori boscati ricadono nel distretto forestale, in misura proporzionale all'estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun distretto, e, nell'ambito del distretto, in misura proporzionale alla estensione della superficie boscata e delle aree protette ricadenti in ciascun comune.

     7. Per il reclutamento degli addetti alla guida di automezzi e alle torrette di avvistamento si tiene conto del numero di torrette attivate e del numero di automezzi utilizzati in ciascun distretto. Il numero di addetti alle sale operative non potrà superare il 10 per cento della dotazione di cui al comma 5, lettera c).

     8. Al fine della garanzia occupazionale di cui al comma 1, è ammessa la mobilità del personale incluso nei contingenti di cui al presente articolo, prioritariamente nell'ambito dei territori comunali inclusi nello stesso distretto e, successivamente, in relazione alle esigenze del servizio, anche nei distretti viciniori.

 

     Art. 57. Modalità di formazione del contingente distrettuale.

     1. Nella prima applicazione della presente legge il contingente distrettuale antincendio è formato, prioritariamente dai lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, e successive modifiche, con garanzia occupazionale di centouno e cinquantuno giornate lavorative; al completamento si provvede con i lavoratori della graduatoria unica di cui all'articolo 49. Per la formazione del contingente di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), si può concorrere anche senza specifica qualifica fatta salva la priorità per i soggetti che abbiano conseguito specifica qualifica all'interno di attività corsuali finanziate con il concorso del Fondo sociale europeo (F.S.E.); per la formazione dei contingenti di cui all'articolo 56, comma 5, lettere b) e c), si concorre ordinati per ciascuna qualifica secondo i criteri previsti nell'articolo 59. Tra gli addetti alle squadre di pronto intervento un'aliquota del 5 per cento è riservata ai lavoratori iscritti nei quadri del personale volontario dei comandi provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [93].

     2. Per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, i lavoratori interessati devono presentare apposita istanza agli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti e agli uffici di collocamento dove risultano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inclusione è subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica e professionale.

     3. Al fine dell'accertamento dell'idoneità fisica dovrà essere prodotto un certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, riferibile ai compiti da svolgere, rilasciato da autorità pubblica sanitaria. In ogni caso nelle squadre di pronto intervento non possono essere impiegati i soggetti ai quali siano state riconosciute infermità che hanno dato luogo ad invalidità anche parziali.

     4. All'accertamento della idoneità professionale provvede la Commissione provinciale di cui all'articolo 51.

     5. Per essere inclusi nel contingente di cui all'articolo 56, comma 4, punto b), gli addetti alla guida di automezzi devono essere in possesso di patente di guida almeno di categoria C e di certificato di abilitazione professionale (CAP) del tipo KE.

     6. [In ogni caso gli addetti alle squadre antincendio di pronto intervento non possono essere inclusi nel suddetto contingente dopo il superamento del cinquantesimo anno di età e non vi possono accedere compiuto il quarantunesimo anno di età] [94].

     7. [Al raggiungimento del limite massimo di età di cui al comma 6, i lavoratori interessati transitano, anche in soprannumero, nei corrispondenti contingenti distrettuali di cui all'articolo 46] [95].

 

     Art. 58. Lavoratori in sovrannumero.

     1. Fermo restando il criterio per la formazione del contingente distrettuale disciplinato dall'articolo 57, nelle graduatorie previste dall'articolo 56, comma 4, lettere b) e c), possono essere inclusi come sovrannumerari, sempreché in possesso delle relative qualifiche, eventuali lavoratori forestali appartenenti alla fascia di garanzia di centocinquantuno giornate lavorative. Agli stessi si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 57.

     2. Ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 47 comma 2, 48 comma 2, e 53 comma 4.

 

     Art. 59. Criteri per la formazione delle graduatorie per ciascuna qualifica.

     1. Per la formazione del contingente distrettuale nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 57 comma 1, vengono preordinate graduatorie per ciascuna qualifica degli aventi titolo secondo un punteggio da assegnarsi con il seguente criterio: dieci punti per ogni anno di iscrizione negli elenchi anagrafici con un massimo di cinquanta punti.

     2. In caso di parità valgono i criteri fissati dalla normativa statale vigente sul collocamento della manodopera agricola ed il possesso della relativa qualifica [96].

     3. Ai lavoratori inclusi nel contingente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.

     4. I lavoratori risultati idonei e non inclusi nelle superiori graduatorie vengono inclusi in una graduatoria unica ed articolata sempre per qualifica e per provenienza.

     5. Al verificarsi di vacanze di posti del contingente distrettuale si provvede alla loro copertura, dopo aver fatto ricorso al sistema di mobilità indicato all'articolo 56, comma 8, attingendo dalla suindicata graduatoria unica nel rispetto della qualifica e della percentuale da osservare.

 

     Art. 60. Formazione ed aggiornamento delle graduatorie.

     1. Le operazioni per la formazione delle graduatorie di ciascun contingente distrettuale sono effettuate dalle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli uffici di collocamento provvederanno ad inoltrare alle suddette commissioni provinciali le singole istanze, presentate ai sensi dell'articolo 57, comma 2, debitamente istruite, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il contingente è aggiornato, a cura delle medesime commissioni provinciali, entro il quindici marzo di ciascun anno. I lavoratori interessati possono presentare istanza di inclusione nella graduatoria unica prevista dall'articolo 59, comma 4, entro il trentuno gennaio.

     3. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto a rimanere nei contingenti.

     4. Entro il termine di cui al comma 3 i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica dovranno, con apposita istanza, dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.

     5. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta la decadenza dei lavoratori dal contingente e dalla graduatoria.

 

     Art. 61. Incompatibilità.

     1. L'inclusione nel contingente previsto dall'articolo 56 è incompatibile con la permanenza in uno dei contingenti distrettuali previsti dagli articoli 46 e 54.

     2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità fisica e professionale. [97]

     3. Per gli accertamenti sanitari di cui al comma 2 è corrisposto un compenso calcolato secondo le tariffe professionali vigenti.

 

     Art. 62. Corsi di addestramento professionale.

     1. Gli operai addetti alle squadre antincendio di pronto intervento frequenteranno brevi corsi di addestramento professionale da tenersi all'inizio della campagna antincendio presso la sede dei distaccamenti forestali. I corsi, di durata non superiore a dieci giorni, saranno tenuti dal personale del ruolo del Corpo forestale della Regione che potrà avvalersi anche si esperti esterni, a mezzo di apposite convenzioni.

     2. Le squadre antincendio di norma saranno di stanza presso i distaccamenti forestali e dovranno essere dotati di idonea attrezzatura tecnica e di equipaggiamento personale antincendio.

 

     Art. 62 bis. Lavoratori in soprannumero [98]

     1. Ai fini della presente legge, la previsione "anche in soprannumero" ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

     2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.

     3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

Capo I

Norme riguardanti l'Amministrazione forestale

 

     Art. 63. Utilizzazione dei fabbricati demaniali.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste e l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, anche in relazione alle esigente rappresentate dalla Direzione regionale delle foreste, individua i fabbricati demaniali da destinare: [99]

     a) a sedi di servizio dell'Amministrazione forestale;

     b) ad alloggi di servizio del personale del Corpo forestale della Regione avente qualifica di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza;

     c) ad altri usi.

     2. Per gli immobili di cui alla lettera b), il Consiglio di Amministrazione dell'AFDRS stabilisce i criteri e le modalità di assegnazione, l'uso nonché i canoni di concessione sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone.

     3. Gli immobili di cui alla lettera c), ove ne sussista la disponibilità, possono essere dati, a richiesta, anche a terzi in concessione temporanea a titolo oneroso o anche a titolo gratuito in presenza di richieste formulate da enti, associazioni o altre organizzazioni che operano nel campo sociale senza fini di lucro, con precedenza per quelle che hanno per fine la prevenzione o il recupero di minori a rischio e disadattati [100].

     4. Per gli immobili di cui alle lettere b) e c), ivi comprese le foresterie, può essere previsto, per il personale individuato nella medesima lettera b), l'uso gratuito dell'alloggio per esigente connesse al servizio o all'incarico ricevuto.

     5. Entro il 31 dicembre 1997 l'AFDRS provvederà alla ricognizione e alla regolarizzazione ai sensi del presente articolo di tutti gli atti concessori riguardanti l'utilizzazione dei fabbricati demaniali. In mancanza di tale adempimento, non trova attuazione il disposto del comma 3.

     5 bis. Gli edifici demaniali in cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento regionale delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. [101]

 

     Art. 64. Lavori in economia.

     1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, sono, di norma, realizzati in economia sia in amministrazione diretta che mediante cottimo [102].

     2. Per l'esecuzione dei suddetti lavori ed interventi in amministrazione diretta si prescinde dal limite di importo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

     3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici. [103]

     4. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della Giunta regionale sono disciplinati i lavori in economia da effettuarsi da parte del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Nelle more, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare apposite direttive. [104]

 

Capo II

Norme riguardanti il Corpo forestale della Regione

 

     Art. 65. Attribuzioni del Corpo forestale della Regione.

     1. Il Corpo forestale della Regione, in relazione anche alla specifica professionalità ed alla qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni previste da norme comunitarie statali e regionali, al fine di perseguire l'obiettivo primario d'interesse generale della conoscenza, della sorveglianza, del controllo, della difesa e della valorizzazione del territorio forestale e montano, del suolo, dell'ambiente naturale e delle aree protette.

     2. Il Corpo forestale provvede altresì agli adempimenti inerenti alle attività di competenza della Direzione regionale delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     3. Il Corpo forestale della Regione svolge, nell'ambito del territorio regionale, le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, e partecipa anche all'organizzazione e allo svolgimento delle attività di protezione civile.

 

     Art. 66. Strutture operative del Corpo forestale.

     1. Al fine di consentire una più efficace azione di intervento nei settori istituzionali, possono essere costituiti, con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, centri, reparti, nuclei e unità operative del Corpo forestale aventi finalità specifiche.

     2. Il provvedimento istitutivo deve contenere finalità e organizzazione della struttura operativa.

 

     Art. 67. Servizio di trasporto del Corpo forestale.

     1. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a porre in essere quanto necessario all'attuazione dell'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.

     2. La predetta Direzione provvederà a disciplinare, con apposite direttive, l'impiego dei mezzi in dotazione al Corpo forestale, ancorché acquistati dall'AFDRS.

 

     Art. 68. Corsi di aggiornamento.

     1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, il personale del Corpo forestale della Regione, al fine di migliorare i livelli di professionalità nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi, partecipa a corsi di aggiornamento che l'Amministrazione forestale organizzerà avvalendosi, anche a mezzo di apposite convenzioni, di ausili tecnici e professionali esterni e acquisendo le necessarie attrezzature e tecnologie.

 

     Art. 69. Vigilanza sulla riserva dello «Zingaro».

     1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza entro il perimetro della riserva dello «Zingaro» sono affidate al Corpo forestale della Regione.

     2. Ad esso competono, inoltre, l'organizzazione di visite guidate, il funzionamento del contro visitatori, la promozione di ogni utile forma di propaganda e di educazione civica a favore del rispetto della natura.

     3. Per l'espletamento dei compiti suddetti è costituito un apposito ufficio alla cui direzione è preposto un dirigente tecnico forestale con almeno dieci anni di anzianità.

     4. Alla dotazione organica dell'ufficio di cui al comma 3 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, secondo la vigente normativa.

     5. Alle dirette dipendenze del direttore della riserva è posto un contingente di sottufficiali e guardie del Corpo forestale della Regione che sarà costituito a norma dell'articolo 66.

     6. Alle spese di funzionamento dell'ufficio provvede l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

     7. L'articolo 37, della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è abrogato.

 

     Art. 69 bis. Vigilanza sulla riserva naturale di Monte Cofano. [105]

1. Le funzioni di vigilanza e di sorveglianza all’interno della riserva naturale di Monte Cofano, istituita con decreto dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente del 25 luglio 1997, sono affidate al Corpo forestale della Regione.

 

Capo III

Norme riguardanti il personale forestale

 

     Art. 70. Ruolo del Corpo regionale delle foreste.

     1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dai nuovi e maggiori compiti attribuiti al Corpo forestale della Regione dalla normativa regionale statale e comunitaria in materia di difesa del suolo, di tutela delle aree protette e di protezione civile, l'organico dei sottufficiali e delle guardie previsto dalla tabella M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, è aumentato del 20 per cento.

     2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 37 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, alla qualifica di dirigente tecnico forestale si accede altresì con il diploma di laurea in ingegneria forestale, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, architettura e relative abilitazioni professionali ove richieste.

     3. Nei limiti di dodici unità dell'organico si accede con il diploma di laurea in scienze naturali per due posti, di laurea in scienze biologiche per due posti, di laurea in scienze geologiche per quattro posti e di laurea in architettura per quattro posti.

     4. Ai rimanenti posti in organico si accede con il diploma di laurea inscienze forestali ed ambientali o in scienze agrarie nei limii del 70 per cento dei posti di organico disponibili dopo l'applicazione del comma 3; con il diploma di laurea in ingegneria civile o in ingegneria forestale nei limii del restante 30 per cento dei posti.

     5. Restano salvi i concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Si procede alla copertura dei posti, così come individuati nei commi 2 e 3, soltanto in presenza di scopertura complessiva di organico.

     7. È abrogato l'articolo 49 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32.

 

     Art. 71. Agenti tecnici forestali. [106]

 

     Art. 72. Modalità per l'assunzione delle guardie forestali.

     1. L'assunzione delle guardie forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regola l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

     b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni; e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

     d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;

     e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile [107];

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

     2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia e gli esclusi dall'elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decadute ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi.

     4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi.

     5. La prova scritta consiste nella soluzione in tempo predeterminato di appositi quesiti, a risposta multipla, su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.

     6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

     7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

     8. La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale o, su sua delega, da un funzionario con qualifica almeno di dirigente superiore tecnico forestale, ed è composta dall'Ispettore generale della Polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario saranno espletate da un dirigente amministrativo.

     9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando.

     10. Secondo l'ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed attitudinale da parte di un'apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.

     11. I vincitori del concorso sono nominati allievi guardie forestali della Regione e vengono ammessi a frequentare un corso di istruzione e addestramento della durata di sei mesi.

     12. La nomina a guardia forestale si consegue con il superamento degli esami teorico-pratici ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi guardie forestali.

 

     Art. 73. Modalità per l'assunzione dei sottufficiali forestali.

     1. L'assunzione dei sottufficiali forestali è effettuata, anche in deroga a disposizioni che regolano l'accesso agli impieghi nei ruoli dell'Amministrazione regionale, mediante pubblico concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

     a) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

     b) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, e successive modifiche ed integrazioni; e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) titolo di studio di scuola media superiore di durata quinquennale;

     d) possesso delle qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;

     e) essere in regola con gli obblighi di leva e, per i soggetti di sesso maschile, non avere prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile [108];

     f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

     2. Non sono ammessi al concorso gli aspiranti obiettori di coscienza o espulsi dalle Forze armate o dalle Forze di polizia e gli esclusi dall'elettorato attivo politico o destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica amministrazione, ovvero dichiarati decadute ai sensi dell'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     3. I titoli utili ai fini della valutazione saranno indicati nel bando di concorso, in conformità alla vigente normativa statale, unitamente al punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categoria di titoli; per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a dieci trentesimi.

     4. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella valutazione dei titoli, abbiano riportato un punteggio non inferiore a sette trentesimi.

     5. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema.

     6. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.

     7. La prova orale si intende superata con un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

     8. La Commissione esaminatrice è presieduta dal direttore regionale del Corpo forestale o, su sua delega, da un funzionario con qualifica almeno di dirigente superiore tecnico forestale, ed è composta dall'Ispettore generale della Polizia di Stato presso la Presidenza della Regione, da due dirigenti superiori tecnici forestali e da un dirigente superiore amministrativo. Le funzioni di segretario saranno espletate da un dirigente amministrativo.

     9. I due dirigenti superiori tecnici forestali saranno sorteggiati tra il personale dei ruoli del Corpo regionale delle foreste in servizio o collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando. Il dirigente superiore amministrativo sarà sorteggiato tra il personale dei ruoli regionali in servizio alla data di pubblicazione del bando.

     10. Secondo l'ordine della graduatoria e fino alla copertura dei posti messi a concorso, gli aspiranti, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, saranno invitati a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica ed attitudinale da parte di un'apposita commissione medica. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.

     11. I vincitori del concorso sono nominati allievi sottufficiali e vengono ammessi a frequentare un corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi.

     12. La nomina a brigadiere forestale si consegue con il superamento delle prove scritte, orali e pratiche al termine del corso, ed ha decorrenza giuridica dalla nomina ad allievi sottufficiali.

 

     Art. 74. Dimissioni dal corso per la nomina a guardia o sottufficiale.

     1. Sono dimessi dal corso gli allievi guardie o sottufficiali che:

     a) dichiarano di rinunciare al corso;

     b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non continuativi.

     2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e semprechè nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

     3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di illeciti disciplinari punibili con sanzioni più gravi della censura.

     4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore regionale delle foreste, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

 

     Art. 75. Distintivi di grado delle guardie e sottufficiali forestali.

     1. Ai fini della determinazione della anzianità necessaria per indossare i distintivi di grado nel computo del servizio effettivo nella qualifica non si tiene conto dei servizi comunque riconosciuti, anche ai soli fini giuridici.

     2. La guardia forestale si fregia del distintivo di guardia scelta al compimento di sette anni di servizio effettivo nella qualifica. Dopo ulteriori cinque anni detto fregio potrà assumere una diversa colorazione [109].

     3. Il sottufficiale si fregia del distintivo di maresciallo al compimento di cinque anni di servizio effettivo nella qualifica di brigadiere. Differenti segni distintivi saranno indossati al compimento di ulteriori due anni, quattro anni e sei anni nella qualifica di maresciallo e al conseguimento del profilo di sottufficiale-ispettore.

     4. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione forestale provvederà ad adeguare gli attuali distintivi di grado alle indicazioni del presente articolo.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 76. Riordino delle carriere del personale del corpo forestale.

     1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Regione presenta un disegno di legge in materia di riordino delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione e del personale amministrativo ad esso collegato, nel rispetto dei princìpi contenuti nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella legge 6 marzo 1992, n. 216 e nelle altre norme concernenti il Corpo forestale dello Stato.

 

     Art. 77. Equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile. [110]

     1. Fino al riordino della legislazione di cui all'articolo 76, ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e all'articolo 7 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11, vengono fissate le seguenti equiparazioni con le analoghe qualifiche del Corpo forestale dello Stato al 1 settembre 1995:

 

 

------------------------------------------------------------------

Corpo forestale R.S.            Anni di    Corpo forestale dello

                                 servizio   Stato

------------------------------------------------------------------

Guardia                         Iniziale   Agente

Guardia scelta                     5       Agente scelto

Guardia scelta                     7       Assistente

Guardia scelta                     12      Assistente-capo

Guardia scelta                     16      Vice-sovrintendente

Guardia scelta                     20      Sovrintendente

Guardia scelta                     25      Sovrintendente capo

Brigadiere                      Iniziale   Vice-ispettore

Maresciallo                        5       Ispettore

Maresciallo                        7       Ispettore capo

Maresciallo                        9       Ispettore capo

Maresciallo                        11      Ispettore capo

Maresciallo                        17      Ispettore superiore

Agente tecnico                  Iniziale   Operatore

Agente tecnico                     5       Operatore scelto

 

Agente tecnico                     10      Collaboratore

Agente tecnico                     15      Collaboratore capo

Agente tecnico                     19      Vice revisore

Agente tecnico                     26      Revisore

Agente tecnico                     33      Revisore capo

Assistente tecnico forestale    Iniziale   Vice perito

Assistente tecnico forestale       2       Perito

Assistente tecnico forestale       7       Perito capo

Assistente tecnico forestale       8       Perito superiore

Dirigente tecnico forestale     Iniziale   1° dirigente

Dirigente tecnico forestale        2       1° dirigente con due

                                            anni di anzianità

Dirigente superiore tecnico                Dirigente superiore

forestale

Direttore regionale o                      Dirigente generale

equiparato (Dirigente

generale)

 

 

     3. [111].

     4. [112].

     5. Per le finalità del presente articolo nel servizio effettivo nella qualifica non si computa il servizio comunque riconosciuto, anche ai soli fini giuridici.

     6. Eventuali maggiori somme percepite dal personale interessato vengono mantenute quale assegno ad personam riassorbibile.

 

     Art. 78. Interpretazione autentica.

     1. All'art. 5 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 nella settima fascia funzionale tra gli assistenti amministrativi, tecnici ed equiparati con cinque anni di effettivo servizio nella qualifica dopo il tirocinio deve intendersi ricompreso anche il personale con qualifica di sottufficiali.

 

     Art. 79. Inquadramento di personale regionale nei ruoli del Corpo forestale.

     1. Il personale dell'Amministrazione regionale che riveste la qualifica di dirigente o assistente tecnico, in servizio alla data del 30 giugno 1995 presso l'Amministrazione forestale e semprechè tale rapporto sia continuato sino alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire, a domanda, il passaggio alla qualifica, rispettivamente di dirigente tecnico forestale o di assistente tecnico forestale, purchè in possesso del titolo di studio e dei titoli abilitativi richiesti per l'accesso alla corrispondente qualifica tecnica e previo il superamento di un esame-colloquio da effettuarsi innanzi a commissioni istituite in conformità dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12.

     2. Modalità e materie dell'esame-colloquio saranno determinate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e i candidati che risulteranno idonei saranno inquadrati nei ruoli del corpo forestale sino alla copertura della pianta organica di cui alla tabella M della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Le domande previste dal comma 1 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. La domanda di inquadramento prevista all'art. 71, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, così come integrato dall'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, e dall'art. 4 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Per le finalità di cui all'art. 29, primo comma, della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77, comma 5.

 

     Art. 80. Interventi di imboschimento a contributo comunitario.

     1. Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale alla legge 22 maggio 1973, n. 269, nel primo triennio di applicazione del regolamento CEE n. 2080/92, può essere utilizzato materiale vivaistico di propagazione anche non certificato purchè ne venga attestata la provenienza e l'idoneità da parte di un tecnico abilitato all'uopo designato dal beneficiario.

     2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, le piantine di latifoglie da frutto, messe a dimora senza innesto, possono, a richiesta dell'interessato, essere accettate come latifoglie da legno con conseguente applicazione di tutte le relative disposizioni.

 

     Art. 81. Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato [113]

     1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono destinati.

 

     Art. 82. Modifica di norme.

     1. [114].

     2. [115].

     3. [116].

     4. [117].

 

     Art. 83. Programmazione degli interventi di sistemazione idraulica e di idraulica-forestale nei bacini idrografici montani. [118]

     1. In attuazione del disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, art. 3, comma 11 e successive modifiche ed integrazioni, resta di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulica- forestale rientranti nei bacini idrografici montani di cui all'art. 30.

 

     Art. 84. Interventi di miglioramento fondiario. [119]

     [1. Limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario, ad esclusione di quelli di natura forestale, previsti dai piani di settore e dal programma operativo plurifondo (P.O.P) per la Regione siciliana 1994/99, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, al fine di accelerare l'istruttoria e la definizione dei relativi interventi, può attribuire la competenza, anche per le zone montane, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.]

 

     Art. 85. Acquisizione di terreni devastati da frane nella zona della Timpa di Acireale.

     1. Le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 24, sono estese ai terreni della zona della Timpa di Acireale, devastati dalle frane provocate dall'alluvione del marzo 1995.

     2. I proprietari interessati possono presentare istanza di cessione dei terreni all'Amministrazione forestale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. I terreni di cui ai commi 1 e 2 sono accorpati all'area della riserva naturale della Timpa di Acireale, istituita a norma dell'art. 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

     4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nuova delimitazione della riserva naturale della Timpa di Acireale e all'affidamento in gestione della medesima all'AFDRS.

 

     Art. 86. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 5 luglio 1966, n. 17;

     b) la legge regionale 24 febbraio 1970, n. 3;

     c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36;

     d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21 ad eccezione del secondo comma, 26, 27, 30, comma 3, 31, 35, 37 e 38 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88;

     e) la legge regionale 28 luglio 1979, n. 180;

     f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, nonchè gli articoli 20, comma 2, 27 e 28 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52;

     g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ad eccezione del comma 1 e 14 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 2;

     h) gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 24 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11;

     i) gli articoli 99 e 100 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

 

     Art. 87. Utilizzo degli stanziamenti disponibili. [120]

     [1. Per assicurare la completa utilizzazione degli stanziamenti previsti per le finalità degli articoli 4 e 8 della legge regionale 5 giugno 1989 n. 11, la disponibilità non ancora erogata viene utilizzata per tutte le acquisizioni dei terreni da effettuarsi in virtù della citata legge, nonchè per quelle previste dalla presente legge.]

 

     Artt. 88. - 89. [121].

 

     Art. 90. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Per quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14, le parole "Amministrazione forestale", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze"

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 agosto 1999, n. 13.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[7] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 1999, n. 13 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[8] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[9] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14. Il Comitato di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[13] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1999, n. 13 e abrogato dall'art. 37 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 2022, n. 135, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 37, comma 5, L.R. 19/2020, nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 del presente articolo.

[14] Comma così sostituito dall'art. 89 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[15] Comma aggiunto dall'art. 89 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così sostituito dall’art. 42 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

[16] Comma già modificato dall’art. 42 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[17] Comma così modificato dall’art. 42 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

[18] Comma così modificato dall’art. 42 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7.

[19] Comma già modificato dall’art. 42 della L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[20] Comma inserito dall'art. 89 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[21] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[22] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[23] Articolo modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così sostituito dall'art. 14 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[24] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 11, comma 143, della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[25] Alinea così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[35] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[36] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[37] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[38] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[39] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[40] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[41] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[42] Articolo modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così sostituito dall'art. 16 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[45] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[46] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[49] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[50] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[51] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[53] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[54] Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 58 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[55] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[56] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[57] Articolo sostituito dall'art. 28 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[58] Articolo sostituito dall'art. 29 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[59] Articolo sostituito dall'art. 30 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[60] Articolo inserito dall'art. 31 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[61] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[62] Aggiunge un comma all'art. 30 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

[63] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[64] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[65] Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[66] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[67] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[68] Articolo inserito dall'art. 36 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[69] Lettera inserita dall'art. 23 della L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

[70] Comma così sostituito dall'art. 37 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[71] Articolo sostituito dall'art. 38 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[72] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[73] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[74] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[75] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[76] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[77] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[78] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[79] Comma così sostituito dall'art. 40 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[80] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[81] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[82] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[83] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[84] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[85] Comma inserito dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[86] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[87] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 15 maggio 2013, n. 9.

[88] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[89] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[90] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[91] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[92] La dotazione complessiva delle squadre di pronto intervento è incrementata di 700 unità dall'art. 5 della L.R. 19 agosto 1999, n. 13.

[93] Comma così modificato dall'art. 78 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 112 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17.

[94] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[95] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[96] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 112 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17.

[97] Comma così sostituito dall'art. 45 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[98] Articolo inserito dall'art. 46 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[99] Alinea così modificato dall'art. 50 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[100] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 19 agosto 1999, n. 13.

[101] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[102] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[103] Comma già sostituito dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 51 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[104] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[105] Articolo inserito dall'art. 103 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[106] Modifica l'articolo 8 della L.R. 16 agosto 1974, n. 36.

[107] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.

[108] Lettera così sostituita dall'art. 15 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 46.

[109] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 19 agosto 1999, n. 13.

[110] Gli originari commi 1 e 2 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1, per effetto dell'art. 22 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[111] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[112] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 8 maggio 2001, n. 7.

[113] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[114] Aggiunge due commi all'art. 23 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88.

[115] Modifica il terzo comma, art. 10 della L.R. 5 aprile 1972, n. 24, come sostituito dall'art. 64 della L.R. 29 dicembre 1980, n. 145.

[116] Modifica il secondo comma, art. 30 della L.R. 21 agosto 1984, n. 52.

[117] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 12 agosto 1980, n. 84.

[118] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[119] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[120] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 14 aprile 2006, n. 14.

[121] Recano disposizioni finanziarie.