§ 3.7.94 - L.R. 9 marzo 2005, n. 3.
Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 zootecnia
Data:09/03/2005
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità dell'intervento.
Art. 2.  Misura del contributo.
Art. 3.  Destinatari dei contributi.
Art. 4.  Soggetto gestore delle operazioni.
Art. 5.  Modalità di gestione.
Art. 6.  Modalità di erogazione dei contributi.
Art. 7.  Contributo per l'avviamento e la gestione dei consorzi.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Pagamento delle obbligazioni assunte dall'Azienda delle foreste demaniali.
Art. 10.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 11.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 12.      (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 13.  Modifiche delle assegnazioni finanziarie in materia sanitaria e socio-assistenziale.
Art. 14.  Copertura dei posti vacanti ex articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 15.  Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.
Art. 16.  Modifiche alle assegnazioni finanziarie dell'amministrazione "Presidenza della Regione".
Art. 17.  Interventi in favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Art. 18.  Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
Art. 19.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 20.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


§ 3.7.94 - L.R. 9 marzo 2005, n. 3.

Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.

(G.U.R. 11 marzo 2005, n. 10).

 

Titolo I

INTERVENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI

 

Art. 1. Finalità dell'intervento. [1]

     1. La Regione, al fine di prevenire danni all'ambiente e di tutelare la salute pubblica, interviene per assicurare l'eliminazione, mediante incenerimento o coincenerimento, con o senza trasformazione preliminare in impianti riconosciuti a norma di legge, delle carcasse di animali morti in allevamento o abbandonati della specie bovina, bufalina, ovina, caprina, equida, suina avicola e cunicola ed ittica.

 

     Art. 2. Misura del contributo.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede un contributo fino ad un massimo del 100 per cento dei costi per la raccolta e trasporto e fino ad un massimo del 75 per cento dei costi di eliminazione delle carcasse di animali di cui all'articolo 1.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con altri erogati per le stesse finalità e nel rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1.

     3. [Per i comuni svantaggiati o di montagna totalmente delimitati secondo la direttiva n. 75/268/CEE e successive modifiche ed integrazioni, il contributo per la eliminazione è corrisposto fino ad un massimo del 100 per cento] [2].

 

     Art. 3. Destinatari dei contributi.

     1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi ai produttori zootecnici, singoli o associati, anche in forma societaria, così come individuati ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti all'anagrafe zootecnica, come previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, nonché alle aziende che effettuano lo smaltimento di carcasse animali, con stabilimenti in Sicilia, finanziati o cofinanziati con fondi pubblici.

     2. I contributi medesimi sono concessi anche ai comuni che devono ricorrere alla eliminazione delle carcasse di animali morti o abbandonati, non censiti all'anagrafe zootecnica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, per particolari emergenze igienico-sanitarie.

 

     Art. 4. Soggetto gestore delle operazioni. [3]

1. La gestione delle operazioni di cui all’articolo 1 è svolta dall’Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.), quale soggetto estraneo alla produzione, previa stipula di apposita convenzione con l’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sentito l’Assessorato regionale della salute.

 

     Art. 5. Modalità di gestione. [4]

1. L’A.R.A.S., nell’espletamento dell’incarico di gestione di cui all’articolo 4, provvede, mediante contratti con imprese autorizzate nel settore e riconosciute dall’Assessorato regionale della salute ai sensi della vigente normativa comunitaria, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, ad assicurare la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l’incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, così come definiti dal Regolamento (CE) n. 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, pubblicato in g.u.c.e. L 273 del 10 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari. L’A.R.A.S. provvede inoltre a presentare all’Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari un rendiconto consuntivo annuale dell’attività di raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali morti a giustificazione della spesa. I contributi ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, sono erogati per il tramite dell’A.R.A.S. L’aiuto erogato è interamente trasferito dall’A.R.A.S. agli allevatori sotto forma di rimborso parziale dei costi effettivamente sostenuti, secondo quanto definito all’articolo 2.

 

     Art. 6. Modalità di erogazione dei contributi. [5]

     [1. I contributi di cui all'articolo 2 possono essere erogati anche per il tramite dei consorzi volontari di cui all'articolo 5.]

 

     Art. 7. Contributo per l'avviamento e la gestione dei consorzi. [6]

     [1. Per favorire l'attività e/o la costituzione dei consorzi volontari di gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano è concesso un contributo annuo, per l'avviamento e/o la gestione, nella misura massima di 100 migliaia di euro.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per un massimo di tre annualità nei limiti degli importi decrescenti stabiliti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.]

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione degli articoli da 1 a 7 della presente legge è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa complessiva annua di 1.000 migliaia di euro, di cui 900 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 2 e 100 migliaia di euro per le finalità dell'articolo 7.

     2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

Titolo II

INTERVENTI FINANZIARI URGENTI E NORME PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

 

     Art. 9. Pagamento delle obbligazioni assunte dall'Azienda delle foreste demaniali.

     1. L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, ad impegnare sullo stanziamento di competenza dell'UPB 0.0.1.3.3, capitolo 1119, la somma di 20.000 migliaia di euro destinata al pagamento di obbligazioni assunte nell'anno 2004.

 

     Art. 10.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 11.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 12.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 13. Modifiche delle assegnazioni finanziarie in materia sanitaria e socio-assistenziale.

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413706: +8.773. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302.

     2. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 10.2.1.3.3, capitolo 413705: +75. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.1, capitolo 413302.

     3. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata la seguente modifica: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183711 "Associazione telefono arcobaleno ed Associazione telefono azzurro", di cui telefono arcobaleno: 195 migliaia di euro; telefono azzurro: 195 migliaia di euro.

     4. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro: UPB 3.2.1.3.1, capitolo 183709, Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili 208; Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro 120; Associazione nazionale mutilati ed invalidi per servizio 120; Unione nazionale invalidi civili 8; Opera nazionale mutilati ed invalidi civili 184.

 

     Art. 14. Copertura dei posti vacanti ex articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     1. Per garantire l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Assessorato regionale della sanità a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, il Presidente della Regione, su richiesta dell'Assessore regionale per la sanità, assegna all'Assessorato regionale della sanità dirigenti e/o funzionari direttivi e/o istruttori tratti dai ruoli dell'Amministrazione regionale e/o in posizione di comando dai ruoli delle aziende unità sanitarie locali e/o delle aziende ospedaliere, purché in possesso dei requisiti specifici di legge e previo avviso di selezione a rilevanza pubblica.

     2. Il ricorso alla posizione di comando può effettuarsi per il tempo necessario alla copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell'articolo 44 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

 

     Art. 15. Redazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

     1. Per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e del relativo Complemento di programmazione, la Regione provvede al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, di cui all'articolo 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed alla successiva fase di gestione, aggiornamento, monitoraggio e programmazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, in applicazione dell'articolo 5bis del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il personale assunto dalla Regione con rapporto di lavoro a tempo determinato, previo superamento di prove selettive, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successivamente contrattualizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è utilizzato per un triennio dal dipartimento territorio ed ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per il triennio 2005-2007, la spesa annua di 1.500 migliaia di euro.

     4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     5. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

 

     Art. 16. Modifiche alle assegnazioni finanziarie dell'amministrazione "Presidenza della Regione".

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti modifiche in migliaia di euro:

UPB 1.2.1.1.2

 

capitolo 102302

+ 50 

UPB 1.6.1.1.2

 

capitolo 116514

+ 30 

capitolo 116516

+ 757 

capitolo 116503

+ 180 

capitolo 116506

+ 360 

capitolo 116508

+ 200 

capitolo 116504

+ 400 

capitolo 116512

+ 50 

UPB 1.6.2.6.1

 

capitolo 516001

+ 50 

capitolo 516003

+ 50 

     2. Per le finalità di cui agli articoli 7 e 9 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 400 migliaia di euro, UPB 1.6.1.3.2, capitolo 117701.

     3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 2.527 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2005, con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 17. Interventi in favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

     1. Alla Tabella H, allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è apportata, per l'esercizio finanziario 2005, la seguente modifica in migliaia di euro: UPB 12.2.1.3.4, capitolo 473303: + 4.686.

     2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 18. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

     1. Alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 il numero "1)" è sostituito dal seguente:

"1) tassa di rilascio euro 120".

     b) all'articolo 6, al comma 12 sono soppresse le parole da "entro" a "legge" e dopo la parola "Regione" sono aggiunte le parole "entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso" ed al comma 14 sono soppresse le parole da "contestualmente" ad "istanza.".

 

     Art. 19. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli interventi di cui al Titolo I della presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     2. I singoli regimi di aiuto di cui alla presente legge possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 ottobre 2010, n. 20.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 ottobre 2010, n. 20.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 ottobre 2010, n. 20.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 ottobre 2010, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 ottobre 2010, n. 20.